Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7105 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 2 Num. 7105 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 10597/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
-controricorrenti- nonché contro
Procura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso La Corte d’Appello Di RAGIONE_SOCIALE -intimata-
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE n. 645/2023 depositata il 24/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dal RAGIONE_SOCIALEere NOME COGNOME.
Udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Sostituto Procuratore RAGIONE_SOCIALE, ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME per la ricorrete e l’Avvocato e l’AVV_NOTAIO per l’RAGIONE_SOCIALE.
FATTI DI CAUSA
Il 26 luglio 2019, nel corso RAGIONE_SOCIALE‘attività ispettiva relativa al biennio 2016/2017, sono stati verbalizzati gli esiti del controllo agli atti e repertori del AVV_NOTAIO.
Sono state mosse al AVV_NOTAIO incolpato due contestazioni:
la prima, relativa alla mancata tenuta a raccolta di n. 30.782 atti di quietanza di mutui che sono stati estinti anticipatamente rispetto al termine di scadenza per effetto del meccanismo RAGIONE_SOCIALE surrogazione, soggetti a pubblicità immobiliare;
la seconda, relativa alla mancata annotazione a repertorio, in riferimento a n. 30.809 dei predetti atti di quietanza, dei parametri repertoriali per il calcolo dei contributi da versare agli Enti di categoria e per il calcolo RAGIONE_SOCIALE tassa da versare all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con conseguentemente omissione dei relativi versamenti; con riguardo alla scrittura privata autenticata n. 100669 di repertorio era inoltre contestata la mancata indicazione a repertorio del nome RAGIONE_SOCIALEe parti (per un totale di n. 30.810 atti).
Per queste ragioni, l’RAGIONE_SOCIALE richiedeva alla RAGIONE_SOCIALE l’apertura di un procedimento disciplinare a
carico del AVV_NOTAIO, ritenendo che l’operato RAGIONE_SOCIALEo stesso integrasse violazione degli artt. 72 e 62, 2° comma.
Al riguardo, sono state formulate le seguenti richieste sanzionatorie:
condannare il AVV_NOTAIO, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 137, 1° comma, l. not., per n. 30.782 violazioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 72 RAGIONE_SOCIALE medesima legge, alla sanzione pecuniaria nella misura di € 153.910,00 o nella maggiore somma ritenuta congrua;
b) condannare lo stesso AVV_NOTAIO, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 137, 1° comma, l. not., per n. 30.810 violazioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 62 RAGIONE_SOCIALE medesima legge, alla sanzione pecuniaria nella misura di € 154.050,00 o nella maggiore somma ritenuta congrua.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, intervenuto nel procedimento, faceva propri i capi di incolpazione formulati dall’RAGIONE_SOCIALE, ai quali aggiungeva, in via subordinata, rispetto al secondo capo di incolpazione, la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 147, lett. a), l. not.
Con decisione n. 242 emessa in data 8 ottobre 2021 e depositata in cancelleria in data 20 gennaio 2022, la RAGIONE_SOCIALE riteneva il AVV_NOTAIO responsabile RAGIONE_SOCIALE violazione RAGIONE_SOCIALEe norme di cui agli artt. 72 e 62, 2° comma, l. not.
Quanto alla misura RAGIONE_SOCIALE sanzione, veniva inflitta al AVV_NOTAIO incolpato la sanzione pecuniaria di € 153.910,00 per l’incolpazione di cui al n. 1 e la sanzione pecuniaria di € 154.050,00 per l’incolpazione di cui al n. 2.
La decisione veniva impugnata con reclamo dal AVV_NOTAIO innanzi alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE e nel relativo procedimento si costituivano sia l’RAGIONE_SOCIALE, sia il RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 645 del 24 febbraio 2023, confermava integralmente la decisione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la decisione RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, notificata in data 28 febbraio 2019, ha proposto ora ricorso per Cassazione il AVV_NOTAIO sulla base di otto motivi, illustrati da memoria.
Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Ha depositato controricorso anche il RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 47, comma 2, CDFUE; art. 6, par. 1, CEDU; artt. 97 e 111, comma 2, Cost. in subRAGIONE_SOCIALE: questione di legittimità costituzionale. Il motivo censura la decisione nella parte in cui la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE non ha dato seguito all’eccezione del AVV_NOTAIO in RAGIONE_SOCIALE al difetto strutturale dei requisiti di terzietà , indipendenza e imparzialità in capo alla RAGIONE_SOCIALE, In particolare, la Corte di merito non avrebbe considerato che, per effetto RAGIONE_SOCIALEe modifiche apportate alla legge RAGIONE_SOCIALE successivamente all’istituzione RAGIONE_SOCIALEe CoRAGIONE_SOCIALE., «ormai v’è perfetta coincidenza tra la Circoscrizione territoriale di competenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e di provenienza dei notai che la compongono, da un lato, e l’ambito territoriale in cui il AVV_NOTAIO incolpato opera, dall’altro. Di conseguenza, il AVV_NOTAIO incolpato è sempre giudicato da un Collegio composto per due terzi da colleghi operanti nel suo stesso ambito territoriale».
In via subordinata, per l’ipotesi che la Suprema corte non ritenesse di poter fare applicazione diretta del citato art. 47, comma 2, CDFUE, il ricorrente chiede che sia sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 148 e 152 legge n. 89/1913, per contrasto con l’art. 6, par. 1, CEDU, e con gli artt. 97 e 111, comma 2, Cost.
1.1. Il motivo è infondato. Questa Corte è stata già investita di una censura analoga, con la quale il AVV_NOTAIO incolpato lamentava la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 151, il quale prevede che i collegi giudicanti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE debbano essere formati, in quanto possibile, da notai che devono appartenere a distretti RAGIONE_SOCIALE diversi al fine di rafforzare la garanzia di imparzialità RAGIONE_SOCIALE‘organo giudicante. In quel caso la Corte ha ritenuto che quel ‘in quanto possibile’ contenuto nel testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 151 l. not. riferito alla composizione omogenea del collegio giudicante, mitigato dalla possibilità – sempre riconosciuta nella legge RAGIONE_SOCIALE di ricusare il AVV_NOTAIO membro del collegio e dall’obbligo di astensione che grava sul membro RAGIONE_SOCIALE nei casi previsti dalle norme, non sia in grado di incidere sulla validità RAGIONE_SOCIALE decisione finale, fino al punto da determinarne una totale invalidità. «In assenza, quindi, di una diversa opzione normativa, deve ritenersi che il mancato adeguamento alle direttive circa le modalità di composizione del collegio giudicante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in ragione RAGIONE_SOCIALE provenienza del AVV_NOTAIO coinvolto, non determini alcuna invalidità sulla decisione alla quale abbia concorso un AVV_NOTAIO appartenente al medesimo distretto del AVV_NOTAIO sub iudice, le cui garanzie appaiono adeguatamente assicurate dagli istituti RAGIONE_SOCIALE ricusazione e RAGIONE_SOCIALE‘astensione» (così testualmente Cass. n. 4527/2021).
Le considerazioni, proposte con il motivo in esame, tese a sottolineare coincidenza tra la Circoscrizione territoriale di competenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e di provenienza dei notai che la compongono, da un lato, e l’ambito territoriale in cui il AVV_NOTAIO incolpato opera, dall’altro, non giustificano una conclusione diversa rispetto a quella fatta propria dal precedente di questa Corte.
È noto che per rafforzare il loro ruolo e la loro funzione, le professioni da tempo si sono confrontate con i principi costituzionali e hanno condiviso, ad esempio, la necessità di assicurare la terzietà del giudice, essendo inaccettabile attribuire l’intera potestà disciplinare (comprendente il potere inquirente, istruttorio e decisorio) ai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE. Per primi sono intervenuti i notai, con il D. Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, che ha rimoRAGIONE_SOCIALEto ampiamente la vecchia disciplina contenuta nella legge RAGIONE_SOCIALE del 1913 e ha separato nettamente le funzioni: il RAGIONE_SOCIALE può promuovere il giudizio disciplinare, ma la decisione è affidata in primo grado alla RAGIONE_SOCIALE (la RAGIONE_SOCIALE), che è presieduta da un magistrato di Corte d’Appello, e quest’ultima decide dopo avere valutato le prove addotte nell’ambito del procedimento e con il contraddittorio più pieno, come riconosciuto dalla Corte milanese con il provvedimento impugnato (Cass. n. 2526/2017; Sez. Un., n. 1415/291; n. 3458/2020).
2. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 50 CDFUE; art. 4 Prot. 7 CEDU; art. 649 c.p.; art. 2909 c.c. in via preliminare, il AVV_NOTAIO ha eccepito davanti alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE l’improcedibilità RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare per ne bis in idem. L’odierno ricorrente, infatti, in relazione alle quietanze di surroga di mutuo fondiario autenticate nel biennio ispettivo 2014/2015, è stato già sottoposto a procedimento disciplinare e sanzionato per i medesimi comportamenti che formano oggetto del presente procedimento. Secondo il ricorrente le quietanze di surroga autenticate dal AVV_NOTAIO nel biennio ispettivo 2016/2017, costituiscono espressione dei medesimi comportamenti del AVV_NOTAIO, già
valutati nella loro organizzazione e sistematicità nell’ambito di un primo procedimento disciplinare.
2.1. Il motivo è infondato. Sul tema disciplinare del cumulo giuridico, questa Corte, con orientamento costante, sostiene che il cumulo giuridico di sanzioni si applica solo nel caso in cui con un’unica azione o omissione vengano più violate più disposizioni di legge, mentre in caso di una pluralità di condotte che comportino violazione RAGIONE_SOCIALE medesima norma o di disposizioni diverse si applicano tante sanzioni quante siano le infrazioni. La tesi secondo cui dovrebbe guardarsi all’unicità RAGIONE_SOCIALE‘errore comune alle diverse violazioni e mitigare il trattamento sanzionatorio per esigenze di ragionevolezza, non considera che l’unicità RAGIONE_SOCIALE‘errore non elimina sul piano oggettivo la pluralità RAGIONE_SOCIALEe azioni lesive, né incide sulla loro gravità: ciascuna di esse conserva il medesimo tasso di offensività e di disvalore pur se generate da un errore iniziale, essendo indubbio che la diligenza del professionista deve essere profusa in ugual grado con riferimento a ciascuno degli atti compiuti, dovendosi sempre verificare la bontà RAGIONE_SOCIALEe soluzioni accolte ed eventualmente emendarle, specie se destinate ad essere applicate in un numero rilevantissimo di casi. Sul tema si legge testualmente in Cass. n. 4527/2021, « il Collegio intende assicurare continuità secondo cui (Cass. n. 11507/2016) è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 135 e 138 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE, nella parte in cui non prevedono l’operatività del regime del cumulo giur idico RAGIONE_SOCIALEe sanzioni disciplinari anche nell’ ipotesi di plurime infrazioni RAGIONE_SOCIALE medesima disposizione compiute in atti diversi, anche se RAGIONE_SOCIALEo stesso tipo, trattandosi di scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore e non sussistendo una disparità di
trattamento rispetto ad altri settori RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento in virtù RAGIONE_SOCIALEe specificità RAGIONE_SOCIALE professione RAGIONE_SOCIALE, degli interessi protetti e dei valori di riferimento. La Corte in tale occasione, nel confermare a sua volta la precedente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9177/2013), ha preso in esame gli argomenti qui proposti dalla ricorrente, escludendo la possibilità di invocare per l’illecito disciplinare regole dettate per altri settori RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento, ed in particolare per l’illecito penale, mancando le condizioni per un’applicazione in via analogica attesa la diversità morfologica tra le due tipologie di illecito che ben giustificano un diverso trattamento sul piano sanzionatorio. Va per l’effetto ribadito il principio secondo cui (Cass. n. 16519/2020) l’art. 135, comma 4 , RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE, secondo il quale se il AVV_NOTAIO, in occasione RAGIONE_SOCIALE formazione di uno stesso atto, contravviene più volte alla medesima disposizione, si applica una sola sanzione, determinata fino all’ammontare massimo previsto per tale infrazione tenendo conto del numero RAGIONE_SOCIALEe violazioni commesse, non opera in caso di plurime infrazioni identiche compiute in atti diversi , non potendo il giudice interferire nella discrezionalità del legislatore con l’estendere all’ambito degli illeciti disciplinari quanto previsto, in tema di continuazione, da altri settori RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento».
Il terzo motivo denunzia violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 153, comma 2, legge n. 89/1913.
Si sostiene che tanto l’RAGIONE_SOCIALE, quanto il RAGIONE_SOCIALE erano al corrente da anni del modus operandi del AVV_NOTAIO in materia di quietanze, anche con riferimento a quelle autenticate nel biennio 2016/2017. Nondimeno gli stessi organi titolari RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare hanno atteso la sottoscrizione del
verbale ispettivo relativo al biennio 2016/2017, avvenuta soltanto il 26 luglio 2019, per rilevare le infrazioni oggetto del presente procedimento.
I rilievi proposti dalla Corte d’appello al fine di giustificare il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘eccezione e cioè a) che l’art. 153 legge n. 89/1913 non prevede un termine perentorio per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare; b) e che, comunque, il ritardo nella richiesta di avvio del presente procedimento sarebbe giustificato da talune circostanze, quali il periodo epidemiologico, la sostituzione del responsabile del procedimento e i precedenti del AVV_NOTAIO -non considerano, quanto al rilievo sub a), il nuovo corso RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità inaugurato dalla sentenza n. 7051 del 12 marzo 2021 e, quanto al rilievo sub b), che le relative circostanze si collocano in un lasso di tempo successivo alla sottoscrizione del verbale ispettivo 2016/2017.
3.1. Il motivo, nella parte in cui si dirige contro il rilievo sub a), è infondato. Il nuovo corso di giurisprudenza cui allude il ricorrente, è rimasto isolato nella giurisprudenza questa Corte, la quale ha inteso dare continuità al tradizionale principio secondo cui, pur disponendo l’art. 153, comma 2, RAGIONE_SOCIALE l. n. 89 del 1913 che il soggetto dotato RAGIONE_SOCIALE‘iniziativa disciplinare debba procedere senza indugio, tutti i termini RAGIONE_SOCIALE fase amministrativa del procedimento disciplinare nei confronti dei notai sono ordinatori, in mancanza di un’espressa qualificazione legislativa di perentorietà, sicché non è ravvisabile alcuna decadenza o estinzione per intempestività RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare (Cass. n. 15963/2011; n. 9041/2016). Invero le precisazioni di Cass. n. 7051 del 2021, richiamata dal ricorrente secondo la quale «la circostanza che i termini siano ordinatori non
equivale ad affermare che l’azione disciplinare possa essere iniziata in ogni tempo, ad libitum anche a distanza di anni dall’avvenuta conoscenza del fatto disciplinarmente rilevante. Una tale estrema interpretazione, oltre a contrastare la ratio legis, colliderebbe con il diritto a conoscere in un tempo ragionevole, anche al fine di potersi ben difendere, l’accusa disciplinare formalizzata» – non sono state ritenute persuasive. La natura ordinatoria dei termini RAGIONE_SOCIALE fase amministrativa del procedimento disciplinare nei confronti dei notai, riconosciuta dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte, non consente introdurre limiti temporale all’avvio RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare, salva la prescrizione (Cass. n. 20650/2025; n.22573/2025).
Il motivo in esame, nella parte in cui si dirige contro l’affermazione sub b) RAGIONE_SOCIALE decisione, è invece inammissibile, in quanto le relative censure investono un’argomentazione aggiuntiva RAGIONE_SOCIALE decisione, già autonomamente giustificata sulla base del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE natura ordinatoria del termine. Costituisce principio acquisito che le affermazioni ad abundantiam e proposte in via di mera ipotesi, in quanto prive efficacia determinante sulla decisione, sono estranee alla ratio decidendi e non possono condurre, anche se inesatte, all’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza (Cass. n. 802/1972; n. 804/1972; n. 10420/2005).
Il quarto motivo denunzia violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe seguenti norme di diritto: artt. 1202 e 2843 c.c.; art. 120quater , comma 3, tub; art. 3, comma 2, decreto inter-dirigenziale 26 giugno 2012 ( modalità di presentazione, per via telematica, RAGIONE_SOCIALE‘atto di surrogazione di cui all’art. 120 -quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ); art. 72, comma 3, e 137, comma 1, legge n. 89/1913.
La decisione è censurata nella parte in cui la Corte d’appello milanese, sulla scia RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità, ha fatto propria la tesi secondo la quale la quietanza autenticata dal AVV_NOTAIO sarebbe indispensabile ai fini RAGIONE_SOCIALE‘annotazione ipotecaria di surroga.
5. Il quinto motivo denunzia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione, sotto ulteriori, diversi e autonomi profili, degli artt. 72, comma 3, e 137, comma 1, legge n. 89/1913. In relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per omessa motivazione.
Il ricorrente, in aggiunta alla censura riguardante l’interpretazione secondo cui la quietanza di surroga sarebbe indispensabile per l’annotazione ipotecaria, aveva proposto ulteriori e autonomi rilievi giuridici, sui quali la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE non ha speso neppure una parola. I rilievi tendevano a negare la sussistenza RAGIONE_SOCIALE violazione, in rapporto alle modalità seguite per la conservazione degli atti, che rimasero per la pressoché totalità nella disponibilità del AVV_NOTAIO incolpato, seppure, quanto alle quietanze redatta in formato elettronico, non messe a raccolta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 62 -bis RAGIONE_SOCIALE legge n. 89/1913.
5.1. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Come si ammette anche da parte del ricorrente, questa Corte, già intervenuta in vicende del tutto analoghe, ha riconosciuto che la tesi giuridica, sottesa al modus operandi seguito dal AVV_NOTAIO (secondo il quale l’atto di quietanza non sarebbe soggetto a pubblicità immobiliare e, per questo, non ci sarebbe obbligo di trattenerlo a raccolta e lo si potrebbe rilasciare in originale) è priva di fondamento, sia in considerazione RAGIONE_SOCIALEe singole disposizioni di legge, sia in RAGIONE_SOCIALE al sistema RAGIONE_SOCIALE pubblicità immobiliare. Infatti, la
quietanza è elemento necessario e imprescindibile RAGIONE_SOCIALE surrogazione per volontà del debitore: in presenza di un atto portante solo il nuovo mutuo, sottoscritto unicamente dal debitore/mutuatario e dalla ‘nuova’ banca, in attesa che venga sottoscritto dal creditore originario (la ‘vecchia’ banca) l’atto separato di quietanza, la surrogazione non ha effetto, la ‘portabilità’ del mutuo non può in alcun modo operare, e ciò fino a quando non viene sottoscritto anche quest’ultimo atto (la ‘quietanza’)’. Dal che scaturisce l’obbligo RAGIONE_SOCIALE‘annotamento nei Registri immobiliari, secondo gli articoli 161, comma 7 quater, T.U.B. e 1202 c.c. e, per conseguenza, l’obbligo per il AVV_NOTAIO, ex art. 72 L.N., di conservare l’atto a raccolta (v. da ultimo Cass. n. 418/2025, che ha confermato i principi già espressi in ambito disciplinare da Cass. n. 4526, n. 4527 e n. 4841 del 2021).
Quanto all’obbligo di conservar a raccolta le scrittura private soggette a pubblicità commerciale o immobiliare (art. 72 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE) giova ulteriormente richiamare lo studio del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE n. 65/2006/C., il quale, in linea con gli approdi RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza concludeva di legittimità riferite alle quietanze di surrogazione, chiarisce che «queste scritture autenticate, dato il loro oggetto e le formalità cui sono preordinate, debbano essere conservate a raccolta come gli atti pubblici, rispettando tutte le regole prescritte per queste modalità di conservazione».
6. Il sesto motivo denunzia ‘in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. In relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe seguenti norme di diritto, comportanti la nullità del procedimento e RAGIONE_SOCIALE sentenza: art. 24 Cost.; artt. 115 e 116 c.p.c.; artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.;
artt. 3, 24, 25, comma 2, 97 e 111 Cost.; art. 3, comma 2, legge n. 689/1981′. La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto assolvere il AVV_NOTAIO da ogni incolpazione in base al principio del legittimo affidamento, in presenza di elemento positivi idonei ad ingenerare nell’autore la convinzione RAGIONE_SOCIALE liceità RAGIONE_SOCIALE propria condotta. A dimostrazione RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per l’operatività del principio del legittimo affidamento il AVV_NOTAIO ha allegato le dichiarazioni rese dal AVV_NOTAIO COGNOME, allora Sovrintendente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il dr. NOME COGNOME, e confermate dal AVV_NOTAIO di Lodi, entrambi sentiti a sommarie informazioni nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe indagini svolte dalla Polizia Giudiziaria di RAGIONE_SOCIALE; ha inoltre chiesto l’escussione RAGIONE_SOCIALEo stesso Sovrintendente in RAGIONE_SOCIALE alle circostanze su cui si è formato e si è manifestato il suo convincimento in merito alla liceità del modus operandi in materia di quietanze di surroga. La Corte d’appello, nonostante tali specifiche deduzioni, non ha preso in considerazione le dichiarazioni del AVV_NOTAIO COGNOME, né ha ammesso la prova per testimoni, incorrendo così nei vizi censurati con il motivo.
7. Il settimo motivo denunzia ‘in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe seguenti norme di diritto: artt. 3, 25, comma 2, e 97 cost.; art. 1, commi 1 e 2, legge n. 689/1981. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. In relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti.
In via subordinata il AVV_NOTAIO andava assolto dall’addebito disciplinare per obiettiva incertezza RAGIONE_SOCIALEe norme in materia di quietanze di surroga di mutuo fondiario. Prima RAGIONE_SOCIALEe sentenze RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte
del febbraio 2021, l’interpretazione e la prassi applicativa in materia di quietanze, tanto dei notai italiani quanto degli Enti RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE, erano assolutamente ondivaghe e non uniformi, come risultava dalle prove prodotte dal AVV_NOTAIO sia in relazione alla messa a raccolta, sia in riferimento alla tassazione, che la Corte d’appello ha ingiustamente ritenuto irrilevanti.
7.1. Il sesto e il settimo motivo, da esaminare congiuntamente, sono infondati. In tema di responsabilità disciplinare dei notai, infatti, è necessario che l’illecito sia ascrivibile (almeno) a titolo di colpa all’autore del fatto, con la conseguenza che, anche per il AVV_NOTAIO, l’errore sulla liceità del fatto deve ritenersi rilevante (e scriminante) solo se incolpevole, dovendosi desumere il necessario profilo di non colpevolezza da elementi positivi (quale un’assicurazione di liceità da parte RAGIONE_SOCIALE P.A. pre posta, ovvero un provvedimento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria), sempre che l’agente non possa ovviarvi con l’uso RAGIONE_SOCIALE‘ordinaria diligenza (Cass. n. 6383/2001). Se quindi l’indagine sull’elemento oggettivo RAGIONE_SOCIALE‘illecito è focalizzata essenzialmente sull’accertamento RAGIONE_SOCIALE condotta inosservante, ne discende che, integrata e provata dall’autorità amministrativa la fattispecie tipica RAGIONE_SOCIALE‘illecito, grava sul trasgressore, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, L. n. 689/1981, l’onere di provare di aver agito in assenza di colpevolez za (Cass. n. 19759/2015; Cass. n. 13610/2007; Cass. n. 9862/2006). L’errore di diritto può escludere la colpa solo se inevitabile, occorrendo la sussistenza di elementi positivi, estranei all’autore RAGIONE_SOCIALE‘infrazione, idonei ad ingenerare la convinzione RAGIONE_SOCIALE liceità RAGIONE_SOCIALE condotta, sempre che il soggetto sanzionato abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE negligenza omissiva
(Cass. n. 33441/2019). In questo senso, come già chiarito da questa Corte (Cass. n. 4527/2021), la dottrina formatasi in occasione RAGIONE_SOCIALE novella del 2007 in tema di c.d. portabilità dei mutui ed in RAGIONE_SOCIALE alla necessità di indicare i parametri repertoriali aveva optato per le soluzioni contrarie a quelle adottate dal ricorrente e che l’opinione espressa in proposito dal Capo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era inidonea a rassicurare i notai incolpati circa la bontà RAGIONE_SOCIALEe proprie tesi. In effetti, già la circ. n. 2007 9/T RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, diretta a dare risposta ai dubbi posti dal D.L. n. 7/2007, si era inequivocabilmente espressa in favore RAGIONE_SOCIALE soluzione accolta dalla RAGIONE_SOCIALE, evidenziando che ‘ ai fini RAGIONE_SOCIALE‘eseguibilità RAGIONE_SOCIALE‘annotazione e RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni da ultimo citate, occorre verificare la compresenza di entrambi i citati requisiti: la quietanza rilasciata dal creditore originario e la stipulazione del contratto di mutuo con espressa indicazione RAGIONE_SOCIALE volontà di utilizzare le somme ricavate per l’estinzione di un precedente finanziamento ‘. In tale contesto nessun esimente poteva trarsi dal fatto che al ricorrente, sottoposto ad altre ispezioni RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non fossero stati mossi analoghi rilievi: il principio RAGIONE_SOCIALE‘obbligatorietà RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare esclude che l’inerzia RAGIONE_SOCIALE‘autorità investita del potere disciplinare possa far sorgere un legittimo affidamento nella liceità RAGIONE_SOCIALE condotta, ove la stessa contrasti con precetti imposti dalla legge, dal codice di comportamento o dalla contrattazione collettiva (così, in materia di lavoro subordinato, Cass. n. 8722/2017; n. 14245/2019).
Conclusivamente, anche in RAGIONE_SOCIALE a tale aspetto, la decisione impugnata è esente dalle censure mosse dal ricorrente. La prova per testimoni, di cui il ricorrente lamenta la mancata ammissione, è palesemente priva di decisività.
8. L’ottavo motivo denunzia ‘in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ( sub specie del travisamento RAGIONE_SOCIALE prova). in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 144, comma 1, legge n. 89/1913.’
Con riguardo all’addebito di mancata messa a raccolta RAGIONE_SOCIALEe quietanze, in subRAGIONE_SOCIALE alla richiesta di assoluzione, il AVV_NOTAIO ha chiesto anche il riconoscimento degli effetti RAGIONE_SOCIALE circostanza attenuante tipica del c.d. ravvedimento operoso, documentando l’avvenuto caricamento di tutte le quietanze di surroga informatiche autenticate nel biennio 2016/2017 sulla piattaforma gestita dal RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 62 -bis legge n. 89/1913.
La Corte d’appello ha disatteso la suddetta richiesta asserendo: a ) che il AVV_NOTAIO avrebbe fornito la prova RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto caricamento sulla piattaforma gestita dal CNN, non di tutte le quietanze informatiche autenticate nel biennio 2016/2017, ma soltanto di « poche decine di atti »; b ) che, in ogni caso, il suo ravvedimento operoso sarebbe tardivo rispetto alla contestazione disciplinare.
Secondo il ricorrente la sentenza è errata sotto entrambi i profili, tenuto conto, da un lato, del reale contenuto dei documenti prodotti, che la Corte d’appello non avrebbe correttamente percepito, dall’altro, del principio di giurisprudenza in base al quale il comportamento integrante il ravvedimento operoso può essere tenuto anche dopo che la RAGIONE_SOCIALE abbia assunto la sua decisione.
8. Il motivo è infondato. Non ricorre, sulla base RAGIONE_SOCIALE documentazione prodotta, l’ipotesi RAGIONE_SOCIALE contraddizione fra l’informazione probatoria indotta dal documento e l’affermazione RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello, nella parte in cui questa ha riconosciuto la ‘ non completezza ‘ RAGIONE_SOCIALE prova del preteso ‘ravvedimento’. In questo senso la censura finisce per introdurre inammissibilmente in questa sede un nuovo accertamento di merito. Si deve aggiungere che la più recente giurisprudenza ha precisato che l’attenuante non è compatibile con la sistematicità RAGIONE_SOCIALEe infrazioni, che denota un atteggiamento connotato da particolare negligenza ovvero di incapacità di attenersi alle norme (Cass. n. 8033/2015; n. 23947/2019). Merita di essere condiviso, quindi, il rilievo del Procuratore generale, laddove sottolinea che l’attenuante invocata sarebbe comunque incompatibile che la riconosciuta sistematicità RAGIONE_SOCIALEe infrazioni. Si ricorda infine che, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, la concessione RAGIONE_SOCIALEe attenuanti di cui all’art. 144 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE è rimessa al potere discrezionale del giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità (Cass. n. 1439/2023; n. 18578/2022; n. 2138/2020.
Il ricorso va dunque rigettato, con addebito di spese.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite in favore del controricorrente, liquidate in € 10 .000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli
esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda sezione civile RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte di cassazione il 18 dicembre 2025.
Il giudice estensore Presidente
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