Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 9309 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 9309 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27390/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende -ricorrente-
contro
NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la decisione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ROMA n. 69/2019 depositata il 15/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal Consigliere COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, con delibera del 24.10.2012, notificata il 31.12.2012, irrogava alla COGNOME.ssa NOME COGNOME la sanzione disciplinare RAGIONE_SOCIALE censura per violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 1, 2 e 68 del Codice Disciplinare dei RAGIONE_SOCIALE, perché la sera del 30.12.2008 non si era presentata al servizio, senza comunicare le ragioni dell’impedimento.
NOME COGNOME impugnò la decisione innanzi alla RAGIONE_SOCIALE, che, con decisione del 2.10 -15.7.2020, accolse il secondo motivo di ricorso, ritenendo l’insussistenza RAGIONE_SOCIALE violazione perché all’interno RAGIONE_SOCIALE struttura non sussisteva un’adeguata organizzazione volta a garantire il coordinamento del servizio di continuità assistenziale, assenza le cui conseguenze non potevano essere addossate alla ricorrente.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALE decisione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso l’RAGIONE_SOCIALE sulla base di tre motivi.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
In prossimità RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve essere, in primo luogo, rigettata l’eccezione preliminare proposta dalla controricorrente di inammissibilità del primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione, in quanto, ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs n.233/1946, avverso le decisioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sarebbe ammesso il ricorso alle Sezioni Unite
RAGIONE_SOCIALE Cassazione solo per violazione di legge e non per vizio di motivazione.
Va richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte (Cassazione civile sez. un., 13/07/2000, n.487), secondo cui l a Corte di cassazione, in applicazione dell’art. 374 c.p.c., pronunzia a Sezioni Unite nel caso in cui il ricorso risulti proposto per motivi attinenti alla giurisdizione e a sezione semplice, nel caso di violazione di legge, che comprende, come nel caso in esame, anche l’apparenza di motivazione (Cassazione civile sez. un., 13/07/2000, n.487).
Nel caso di specie, la d ecisione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è stata impugnata con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. per violazione di legge e per carenza e/o apparenza di motivazione per intrinseci vizi logici (cfr. in materia, Cass. civ., Sez. III, 26/04/1999 n. 4160; Cassazione civile sez. III, 04/06/2004, n.10644; Cassazione civile sez. III, 6/02/2004, n.2296).
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt.111, comma 6 e 7 Cost., per motivazione apparente, contraddittoria ed incomprensibile, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., in quanto il motivo di ricorso accolto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non troverebbe riscontro nei motivi proposti dalla ricorrente; tale vizio ridonderebbe sulla contraddittorietà ed incomprensibilità RAGIONE_SOCIALE motivazione.
Il motivo è infondato.
La decisione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE integra il minimo costituzionale previsto per l’esistenza RAGIONE_SOCIALE motivazione nel senso che, indipendentemente dalla rubrica del motivo e non essendo necessarie formule sacramentali, la RAGIONE_SOCIALE ha colto le doglianze RAGIONE_SOCIALE ricorrente.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 111, comma 6 e 7 Cost., per inesistenza RAGIONE_SOCIALE motivazione ed omesso esame del lodo arbitrale, che, in relazione allo stesso fatto, con decisione del 15.4.2009, aveva accertato la medesima violazione contestata con l’azione disciplinare ed aveva riCOGNOMEo del 20% il trattamento economico RAGIONE_SOCIALE COGNOME.NOME COGNOME per quattro mesi.
Il motivo è infondato.
L’omesso esame del lodo arbitrale, di cui viene fatto cenno nello svolgimento del processo, non era decisivo per il giudizio, attesa la diversità del bene giuridico protetto nei due procedimenti.
Il procedimento arbitrale per violazione dell’art.30. comma 7, lett. a) dell’Accordo Collettivo Nazionale ha ad oggetto il rispetto delle norme relative al rapporto di lavoro ai fini del trattamento retributivo, mentre il presente giudizio ha ad oggetto la violazione di norme deontologiche, sicché, ferma restando l’identità del fatto, diversi sono gli interessi protetti dalle rispettive norme.
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 111, comma 6 e 7 Cost., per inesistenza RAGIONE_SOCIALE motivazione ed omesso esame di un elemento decisivo per il giudizio, costituito dall’omessa comunicazione delle ragioni dell’impedimento ai colleghi di servizio o ai sostituti reperibili o alla struttura aziendale.
Il motivo è fondato.
In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza RAGIONE_SOCIALE motivazione, ma i provvedimenti
giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione, previsto in via generale dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione, per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile; in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cassazione civile sez. VI, 25/09/2018, n.22598; Cass. Sez. 07/04/2014 n.8053).
E’, quindi, denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza RAGIONE_SOCIALE motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Poiché la sentenza, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE motivazione, si sostanzia nella giustificazione delle conclusioni, oggetto del controllo in sede di legittimità è la plausibilità del percorso che lega la verosimiglianza delle premesse alla probabilità delle conseguenze. L’implausibilità delle conclusioni può risolversi tanto nell’apparenza RAGIONE_SOCIALE motivazione, quanto nell’omesso esame di un fatto che interrompa l’argomentazione e spezzi il nesso tra verosimiglianza delle premesse e probabilità delle conseguenze e assuma, quindi, nel sillogismo, carattere di decisività (Cass. Sez. Unite 07/04/2014 n. 8053).
Tale vizio è riscontrabile nella decisione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Le violazioni contestate hanno ad oggetto la violazione del codice deontologico, che per la costante giurisprudenza di questa Corte, hanno la natura di fonte meramente integrativa dei precetti normativi, possono ispirarsi legittimamente a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività e possono consistere in clausole generali richiamanti il dovere di astensione da contegni lesivi del decoro e RAGIONE_SOCIALE dignità professionale, quanto in conCOGNOMEe atipiche non previste da dette norme ( Cassazione civile sez. un., 25/03/2019, n.8313; Cass. S.U. n. 15852 del 2009).
Si tratta di norme comportamentali che sanzionano conCOGNOMEe contrastanti con i precetti di un determinato RAGIONE_SOCIALE professionali o contrarie a clausole generali.
Fatta questa premessa, le conclusioni tratte dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non consentono di cogliere il nesso con la premessa poiché si incentrano sulla struttura organizzativa dell’ente e non sulla lesività del comportamento.
Più precisamente, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, accertata l’assenza del medico nella mattinata del 30.12.2008 senza che questa fosse stata comunicata ai colleghi in servizio, ai sostituti reperibili, alla struttura aziendale, ha ritenuto il comportamento privo di lesività per l’assenza di un’adeguata organizzazione volta a garantire la continuità assistenziale.
La motivazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto quale scriminante del dovere di avvisare il datore di lavoro RAGIONE_SOCIALE propria assenza -soprattutto in ragione RAGIONE_SOCIALE natura del servizio, avente carattere essenziale -l’assenza di un elenco di medici reperibili, ponendo gli obblighi di comportamento nell’ambito di un’area
estranea alle norme deontologiche, con conseguente implausibilità delle conclusioni.
La RAGIONE_SOCIALE medica ha omesso di valutare il fatto decisivo per il giudizio costituito dall’impossibilità di avvisare il datore di lavoro dell’impedimento, con riferimento alle condizioni personali e non a fattori esterni, sì da rendere implausibile la decisione.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto.
La decisione impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla RAGIONE_SOCIALE, per gli RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione.
Il giudice di rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta i restanti, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda Sezione