Sentenza di Cassazione Civile Sez. U Num. 20877 Anno 2024
Civile Sent. Sez. U Num. 20877 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/07/2024
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. r.g. 22637/2023 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da sé medesimo;
– ricorrente –
contro
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO, RAGIONE_SOCIALE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimati -.
avverso la sentenza n. 190/2023 del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, depositata il 03/10/2023.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso per il rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di sospensione RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata e per il rigetto del ricorso.
Fatti di causa
Il RAGIONE_SOCIALE distrettuale di disciplina di RAGIONE_SOCIALE inflisse, con decisione depositata il 27/1/2020, la sanzione RAGIONE_SOCIALEa censura all’AVV_NOTAIO e il RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza di cui epigrafe, rigettò il ricorso del professionista
AVV_NOTAIO venne incolpato di <>.
Il G.I.P. presso il Tribunale di Bergamo trasmise al competente RAGIONE_SOCIALE gli atti dai quali emergeva che l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di NOME COGNOME, chiamato a rispondere d’imputazione penale nel processo R.G. n. 14477/2013, ne aveva abbandonato la difesa, non essendo comparso, nonostante regolare avviso, all’udienza del 21/10/2015 e indi alla successiva udienza del 16/1/2017, alla quale il processo era stato rinviato.
1.1. Il RAGIONE_SOCIALE, davanti al quale il COGNOME impugnò la decisione del RAGIONE_SOCIALE distrettuale di disciplina RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE -chiedendo che, in via di preliminarietà, il capo d’incolpazione fosse modificato nel senso di indicare come unico fatto rilevante la mancata presenza all’udienza del 21/10/2015 e, nel merito, annullare il provvedimento sanzionatorio e, in
subordine, applicare la meno afflittiva sanzione RAGIONE_SOCIALE‘avvertimento -ne disattese le prospettazioni (ivi inclusa la declaratoria di prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare, chiesta in udienza).
In sintesi e per quel che ancora qui rileva, il Giudice disciplinare, ricostruì il fatto evidenziando che:
-l’illecito, sebbene avente natura istantanea, aveva riguardato il processo dalla prima udienza del 2015 alla seconda del 2017, essendo rimasto accertato che il difensore aveva avuto notifica RAGIONE_SOCIALE‘avviso per entrambe (per la seconda mediante la notifica del verbale d’udienza, dal contenuto del quale si ricavava il rinvio alla successiva) con conseguente non maturazione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione;
pur rispondendo al vero che il professionista aveva assunto la difesa del cliente in due distinti processi, riguardanti imputazioni aventi tratti in comune (quello non oggetto di addebito disciplinare –NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO2014era stato definito con sentenza di patteggiamento), non poteva costui invocare errore inevitabile;
-a integrare l’illecito disciplinare era sufficiente la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa ‘ suitas ‘ RAGIONE_SOCIALEa condotta, non occorrendo dimostrare la consapevolezza RAGIONE_SOCIALE‘illegittimità RAGIONE_SOCIALEa stessa;
-la sanzione RAGIONE_SOCIALEa censura puniva l’integrata violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 26, co. 3, del vigente codice di disciplina RAGIONE_SOCIALE, <>;
non poteva assumere rilievo la circostanza che, in seguito, il professionista fosse stato nominato dal medesimo cliente, nel procedimento volto all’espiazione in forma alternativa RAGIONE_SOCIALEa pena.
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sulla base di due motivi, chiedendo, inoltre, la sospensione del provvedimento impugnato.
La controparte è rimasta intimata.
Il P.G. ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte, con le quali ha chiesto rigettarsi l’istanza di sospensione RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata e il ricorso.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
Preliminarmente l’AVV_NOTAIO, evidenziando il rischio di un grave danno, insta per la sospensione del provvedimento impugnato.
1.1. Il Collegio, in punto d’ammissibilità RAGIONE_SOCIALEo strumento, reputa di dovere dare continuità all’indirizzo inaugurato dalla sentenza n. 6967/2017 di queste Sezioni unite, con la quale si è affermato che l’istanza di sospensione RAGIONE_SOCIALEa esecutorietà RAGIONE_SOCIALEa decisione adottata dal RAGIONE_SOCIALE può essere contenuta nel ricorso proposto, avverso quest’ultima, alle Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, sempre che abbia una sua autonoma motivazione e sia riconoscibile quale istanza cautelare. L’art. 36, comma 6, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 247 del 2012, limitandosi a prevedere che le Sezioni Unite possano sospendere l’esecuzione su richiesta di parte, non consente di desumere che la corrispondente istanza debba essere formulata al suddetto RAGIONE_SOCIALE o che vada proposta in via autonoma rispetto al ricorso (Rv. 643286-01; principio richiamato da S.U. n. 7073/2022; in senso contrario si erano nel passato espresse Cass., S.U., n. 4112 del 2007 e Cass., S.U., n. 3734 del 2016).
1.2. Nel merito l’istanza resta assorbita, come si vedrà, RAGIONE_SOCIALE‘infondatezza del ricorso.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 26, co. 3 del codice deontologico RAGIONE_SOCIALE, in relazione all’art. 360, nn. 3) e 4), cod. proc. civ.
Si sostiene che la sentenza impugnata, ‘ contra legem ‘, aveva negato la scusabilità RAGIONE_SOCIALE‘errore, non bastando il solo fatto RAGIONE_SOCIALEa ‘trascuratezza’, sia pure rilevante.
Sotto altro, collegato profilo, il termine ‘trascuratezza’ implicava quello di negligenza, dal che conseguiva, secondo
l’esponente, che non poteva assumere rilievo, nell’ambito del contratto d’opera intellettuale, l’ipotesi RAGIONE_SOCIALEa colpa lieve <>. In altri termini il mero errore non avrebbe potuto integrare la colpa, RAGIONE_SOCIALEa quale non era stata data prova alcuna.
Inoltre, prosegue l’esponente, la ‘notevole trascuratezza’ deve essere provata causa di conseguenze pregiudizievoli per l’assistito. Non solo una tale prova non era stata acquisita, ma si poteva affermare il contrario, in quanto l’evidenza RAGIONE_SOCIALEe prove a carico RAGIONE_SOCIALE‘imputato era tale che, quand’anche ove fosse stato difeso dal difensore di fiducia, invece che da quello nominato d’ufficio in sua assenza, l’esito del giudizio penale non sarebbe mutato.
In definitiva, la colpa lieve addebitabile al professionista avrebbe potuto avere rilievo solo per la di lui responsabilità civile.
Anche in odine alla qualità RAGIONE_SOCIALEa non scusabilità il RAGIONE_SOCIALE non aveva reso motivazione apprezzabile, non essendosi presa in considerazione la circostanza afferente alla similitudine dei due processi a carico RAGIONE_SOCIALE‘assistito, che avevano indotto in errore il difensore.
Il ricorrente conclude affermando che l’errore era <>.
2.1. Il motivo è privo di fondamento.
Costituisce condiviso principio di diritto, rilevante per il motivo in esame (e, ovviamente, anche per il successivo) l’affermazione che il codice deontologico RAGIONE_SOCIALE non ha carattere normativo, essendo costituito da un insieme di regole che gli organi di governo RAGIONE_SOCIALE avvocati si sono date per attuare i valori caratterizzanti la propria professione e garantire la libertà, la sicurezza e la inviolabilità RAGIONE_SOCIALEa difesa, con la conseguenza che la violazione di detto codice rileva in sede giurisdizionale solo quando si colleghi
all’incompetenza, all’eccesso di potere o alla violazione di legge, cioè ad una RAGIONE_SOCIALEe ragioni per le quali l’art. 56, terzo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, consente il ricorso alle Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, per censurare unicamente un uso del potere disciplinare da parte RAGIONE_SOCIALE ordini professionali per fini diversi da quelli per cui la legge lo riconosce (S.U. n. 13168, 17/05/2021, Rv. 661246 -01; conf., ex multis, S.U. n. 15873 del 25/06/2013 e, non massimata S.U. n. 11193/2023).
Nessuno dei precitati vizi è dato riscontrare avuto riguardo alle ragioni evidenziate con il secondo motivo.
L’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa regola deontologica espressa dall’art. 4, co. 1, del relativo codice, resa dalla sentenza impugnata non si pone in contrasto con la legge.
Più volte questa Corte ha, invero, affermato che la coscienza e volontà consistono nel dominio anche solo potenziale RAGIONE_SOCIALE‘azione o omissione, per cui vi è una presunzione di colpa per l’atto sconveniente o vietato a carico di chi lo abbia commesso. Qu est’ultimo deve dimostrare l’errore inevitabile, cioè non superabile con l’uso RAGIONE_SOCIALEa normale diligenza, oppure la sussistenza di una causa esterna, mentre non è configurabile l’imperizia incolpevole, trattandosi di professionista legale tenuto a conoscere il sistema RAGIONE_SOCIALEe fonti (S.U. n. 13456, 29/05/2017, Rv. 644367 -02; conf., ex multis, S.U. n. 8242/2020, non massimata).
Quanto all’entità RAGIONE_SOCIALEa ‘trascuratezza’ riscontrata insindacabilmente dal Giudice disciplinare deve, del pari, escludersi sussistere vizio censurabile in questa sede.
Il terzo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 26 del codice deontologico dispone testualmente: <>.
L’incolpato è venuto meno al primo e paradigmatico dovere del difensore RAGIONE_SOCIALE‘imputato, costituito dall’assistenza e difesa in ogni fase del procedimento.
Che ciò costituisca grave trascuratezza costituisce apprezzamento deontologico proprio del giudizio disciplinare, non sindacabile in questa sede.
L’assunto che il precetto disciplinare non sia violato ove non vengano in emersione conseguenze pregiudizievoli per il cliente risulta palesemente estranea al contenuto del precetto stesso e, oltre che ai principi di decoro e dignità RAGIONE_SOCIALEa professione.
È appena il caso di aggiungere che costituisce un incomprensibile ossimoro l’assunto del difensore di fiducia circa la inutilità a priori RAGIONE_SOCIALEa propria funzione in presenza di un quadro probatorio univoco.
Con il secondo motivo, posto in via di subordine, viene denunciata violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 22, co. 3, codice di disciplina RAGIONE_SOCIALE, in relazione all’art. 360, nn. 3) e 4), cod. proc. civ.
Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata ha errato nel giudicare incongrua la sanzione meno afflittiva invocata dal professionista.
Il comma terzo del citato art. 22, prosegue l’avvocato COGNOME, non esclude alcuna violazione dalla possibilità di vedere degradata la sanzione RAGIONE_SOCIALEa censura in quella RAGIONE_SOCIALE‘avvertimento. Per contro, la norma lo consente indiscriminatamente per i <> . Tali debbono considerarsi, prosegue l’esponente, quelli nei quali <>.
3.1. La censura è priva di fondamento.
Come non ha mancato di spiegare la sentenza impugnata l’ingiustificato abbandono RAGIONE_SOCIALEa difesa lede plurimi fondamentali principi deontologici: non solo il diligente adempimento del mandato (art. 26), ma anche il dovere di probità e dignità (art. 9),
quello di fedeltà (art. 10) e quello di coscienziosa diligenza (art. 12).
Il giudizio di gravità, che ne ha tratto il Giudice disciplinare, come si è anticipato, non è sindacabile davanti a questa Corte.
Non deve farsi luogo a regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese non avendo il RAGIONE_SOCIALE svolto difese in questa sede.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 9 luglio 2024, nella camera di consiglio