Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17766 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 17766 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 21/06/2023
ORDINANZA
sul ricorso 18350-2020 proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO , nello studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME
– resistente –
avverso la sentenza n. 136/2019 della CORTE DI APPELLO DI RAGIONE_SOCIALE, depositata il 24/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/05/2023 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 9.7.2014 COGNOME NOME proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione, n. 904/2014, con la quale la Provincia di RAGIONE_SOCIALE gli aveva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 36.334,55 a fronte della violazione delle disposizioni relative alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo, nonché, ai sensi dell’art. 258, secondo comma, del D. Lgs. n. 152 del 2006, la sanzione accessoria della sospensione dalla carica rivestita, di direttore sanitario del RAGIONE_SOCIALE, per la durata di un mese.
Con sentenza n. 540/2017 il Tribunale accoglieva in parte l’opposizione, annullando l’ordinanza ingiunzione soltanto con riferimento alla sanzione accessoria.
Con la sentenza impugnata, n. 136/2019, la Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE rigettava tanto il gravame principale, interposto dall’odierno ricorrente, che quello incidentale, spiegato dalla Provincia di RAGIONE_SOCIALE in relazione all’annullamento parziale del provvedimento ingiuntivo.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione COGNOME NOME, affidandosi a quattro motivi.
La Provincia di RAGIONE_SOCIALE si è costituita con memoria, depositata in prossimità dell’adunanza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., perché la Corte di Appello, nel confermare la statuizione del Tribunale, avrebbe affermato la responsabilità del ricorrente per culpa in vigilando , così introducendo un criterio attributivo differente da quello originariamente indicato dal provvedimento ingiuntivo opposto ed incorrendo, di conseguenza, in vizio di ultrapetizione.
La censura è infondata.
La Corte di Appello ha dato atto che il Tribunale aveva ravvisato, in capo al COGNOME, quantomeno il profilo della culpa in vigilando , perché egli avrebbe dovuto ‘… adottare un procedimento atto ad eliminare qualsiasi rischio all’interno della struttura dal momento che a lui compete tutto quanto attiene la vigilanza e l’organizzazione igienico sanitario’ (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Subito dopo, tuttavia, ha aggiunto che ‘… al Direttore Sanitario è attribuita la direzione dei servizi sanitari a fini organizzativi ed igienico sanitari, tra i quali sono ricompresi anche quelli relativi alla gestione dei rifiuti, e quindi predisporre le schede di rilevamento annuale (cd. MUD) da trasmettere all’autorità competente, e curare la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, come peraltro risulta confermato dai formulari di trasporto, sottoscritti dal COGNOME, relativi ai rifiuti smaltiti presso il forno inceneritore, circostanza questa non smentita dall’appellante principale. Ciò risulta -prosegue sempre correttamente il primo giudice- dal combinato disposto del D. Lgs. n. 22/907 (art. 11 e art. 12), del D.P.R. 254/2003 (art. 1 comma 4), e del D.P.R. 128/69 (art. 2 e 5), in base al quale sul Direttore Sanitario ricadono responsabilità proprio per il mancato o non corretto adempimento delle prescrizioni relative alla sorveglianza e rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 254/2003, Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’art. 24 della legge 31 luglio 2002 n. 179 e alla promozione, direzione e coordinamento di tutte le
attività atte ad assicurare le indispensabili condizioni igieniche dell’ospedale al quale è preposto (art.5 D.P.R. 27/03/1969 n. 128). Si può quindi affermare che il direttore sanitario, secondo la normativa richiamata provvede ad organizzare, regolamentare e controllare, di fatto, le attività di raccolta e smaltimento rifiuti, e, quindi anche a curare la regolare tenuta dei registri di carico e scarico’ (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza). Lungi dal configurare un titolo di responsabilità soltanto per culpa in vigilando, dunque, la Corte di Appello ha ravvisato un obbligo attivo, di organizzazione e controllo, in capo alla figura del Direttore Sanitario, ed ha ritenuto il COGNOME inadempiente rispetto a detto dovere. La censura in esame, di conseguenza, non si confronta in modo adeguato con la complessiva ratio della decisione impugnata.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 11 e 12 del D. Lgs. n. 22 del 1997, 1, quarto comma, del D.P.R. n. 254 del 2003, 2 e 5 del D.P.R. n. 128 del 1969, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe omesso di considerare che il ricorrente aveva dimostrato che il Direttore generale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva istituito, all’interno del nosocomio, una specifica struttura competente per l’applicazione delle normative in materia di rifiuti, attribuendo alla stessa i compiti di organizzazione e sorveglianza che il Tribunale aveva ipotizzato a carico del COGNOME. Il giudice di merito, di conseguenza, avrebbe posto a carico di quest’ultimo compiti che non gli appartenevano, travisando la struttura organizzativa dell’ospedale.
Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 183, 356 e 359 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame con il quale erano state riproposte, in seconda istanza, le
richieste di prova orale che non erano state ammesse in primo grado.
Con il quarto motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 161, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 11 della legge n. 689 del 1981, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente rigettato l’istanza di riduzione dell’importo della sanzione amministrativa che il ricorrente aveva proposto in prime cure e riprodotto in seconda istanza.
Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.
La Corte di Appello ha ricostruito l’insieme degli obblighi gravanti sul Direttore sanitario, ritenendo che sullo stesso gravassero specifiche funzioni organizzative e di controllo in materia igienico sanitaria, e che in tale ambito rientrasse anche la gestione dei rifiuti. L’eventuale esistenza di una struttura appositamente dedicata alla cura di quest’ultimo specifico profilo (ovverosia, la gestione dei rifiuti) non vale ad escludere la responsabilità del Direttore sanitario, ma -al massimo- a configurare una ulteriore, e concorrente, responsabilità del soggetto specificamente preposto alla gestione dei rifiuti.
Il secondo motivo del ricorso, dunque, è inammissibile per difetto di interesse, in quanto l’eventuale configurazione dell’ipotizzata concorrente responsabilità in capo ad un terzo non escluderebbe, comunque, la riferibilità della funzione di organizzazione e controllo della gestione dei rifiuti in capo al Direttore sanitario, trattandosi evidentemente di profilo connesso alla tutela dell’igiene e sanità dell’intero ospedale.
Il terzo motivo, invece, è inammissibile in quanto, una volta ravvisata la responsabilità del Direttore sanitario per omessa
organizzazione e vigilanza sulla gestione dei rifiuti prodotti dal nosocomio, nonché per omessa tenuta dei registri di carico e scarico di detti rifiuti, risulta del tutto irrilevante accertare ‘Se è vero che presso la Direzione Sanitaria RAGIONE_SOCIALEORAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE a far data dall’anno 2006 e senza soluzione di continuità fino ad oggi non vi è stato e non vi è in servizio personale amministrativo e tecnico’ (cfr. pag. 12 del ricorso, ove viene riproposto testualmente il capitolo di prova testimoniale non ammesso dal Tribunale). A prescindere, infatti, dall’esistenza o meno di personale amministrativo e tecnico alle sue dirette dipendenze, il Direttore sanitario -in quanto gravato dagli specifici doveri organizzativi e di controllo ravvisati dalla Corte distrettuale- avrebbe quantomeno dovuto attivarsi per adottare procedimenti che, nella specie, il Di COGNOME non ha dedotto di avere, in concreto, adottato. La censura in esame, dunque, non coglie adeguatamente la ratio della decisione impugnata.
Il quarto motivo è a sua volta inammissibile, poiché la Corte di Appello ha esaminato la censura relativa al quantum della sanzione, ritenendo che quest’ultima fosse congrua rispetto al fatto contestato, ‘… in considerazione del fatto che non erano emerse caratterizzazioni specifiche tali da indurre ad apprezzare la violazione con maggiore o minor rigore’ (cfr . pag. 6 della sentenza impugnata). Tale motivazione, sufficiente ad integrare il cd. minimo costituzionale, consente di ricostruire l’iter logicoargomentativo seguito dalla Corte molisana: quest’ultima, infatti, all’esito del giudizio di merito vertente sulla ricostruzione del fatto contestato e sull’apprezzamento delle risultanze istruttorie acquisite agli atti del giudizio, ha ritenuto congrua la sanzione in concreto irrogata al COGNOME.
Quest’ultimo propone una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del
convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui ‘L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).
Nel caso di specie, inoltre, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese del presente giudizio di legittimità, in difetto di notificazione di controricorso da parte della Provincia resistente, costituitasi soltanto con memoria.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della