Responsabilità Direttore Lavori: Analisi di una Condanna Solidale
La responsabilità del direttore dei lavori è un tema cruciale nel diritto immobiliare e degli appalti. Una recente sentenza del Tribunale di Monza ha riaffermato un principio fondamentale: il direttore dei lavori risponde in solido con l’appaltatore per i vizi e difetti dell’opera, qualora venga meno al suo obbligo di sorveglianza. Questo caso offre spunti pratici importanti per committenti, imprese e professionisti del settore.
Il Caso: Vizi in Appalto e la Richiesta di Risarcimento
I proprietari di due unità immobiliari hanno avviato una causa contro l’impresa appaltatrice e il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori. L’azione legale mirava a ottenere la risoluzione dei contratti di appalto e di prestazione d’opera intellettuale a causa di gravi inadempimenti, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti. I committenti lamentavano numerosi vizi e difetti nelle opere di recupero eseguite, che compromettevano la qualità e la fruibilità degli immobili.
Nel corso del giudizio, si è costituito solo uno dei convenuti, negando ogni addebito. È stata quindi disposta una Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) per accertare la natura e l’entità dei difetti lamentati.
La Decisione del Tribunale sulla Responsabilità del Direttore dei Lavori
Il Giudice, basandosi sulle conclusioni della CTU, ha accolto parzialmente le domande degli attori. La perizia ha infatti confermato la presenza di molteplici vizi e difformità, quantificando i costi per la loro eliminazione in 53.000 euro, oltre IVA.
Il punto centrale della decisione è l’attribuzione della responsabilità in via solidale a entrambi i convenuti: l’appaltatore e il direttore dei lavori.
La Quantificazione del Danno e la Risoluzione Contrattuale
Il Tribunale ha ritenuto che la gravità dei vizi, la cui eliminazione richiedeva una spesa pari a quasi la metà del valore dell’appalto, giustificasse la risoluzione di entrambi i contratti per inadempimento. Di conseguenza, ha condannato i convenuti, in solido tra loro, a versare ai committenti la somma di 53.000 euro, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali.
Danni da Ritardo e da Mancata Locazione: Perché sono stati Rigettati?
La sentenza ha però respinto due ulteriori voci di danno richieste dagli attori:
1. Danno da ritardo: I lavori, che dovevano terminare a febbraio 2020, si sono conclusi a giugno 2020. Tuttavia, il Giudice ha attribuito questo ritardo alla chiusura dei cantieri imposta dalla pandemia da Covid-19, considerandola una causa di forza maggiore non imputabile ai convenuti.
2. Danno da mancata locazione: Gli attori lamentavano di non aver potuto affittare gli immobili a causa dei difetti. Il Tribunale ha respinto la richiesta applicando l’art. 1227, comma 2, del Codice Civile. Ha infatti rilevato che i proprietari, dopo la scoperta dei vizi, non si erano attivati con la dovuta diligenza per limitare il danno, ad esempio nominando un nuovo direttore dei lavori per completare le pratiche o avviando un procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) per una rapida constatazione dei difetti.
Le Motivazioni
La motivazione della sentenza poggia su due pilastri giuridici. Il primo riguarda la natura della responsabilità del direttore dei lavori. Il giudice ha stabilito che, anche se i vizi sono di natura esecutiva e quindi direttamente riconducibili all’appaltatore, sul direttore dei lavori grava un preciso obbligo di sorveglianza. La sua ‘colpevole inosservanza’ di tale obbligo lo rende corresponsabile. La responsabilità, in questi casi, è solidale: il committente può richiedere l’intero importo del risarcimento a una sola delle parti, la quale potrà poi agire in regresso verso l’altra per la quota di rispettiva competenza.
Il secondo pilastro è il principio del concorso di colpa del creditore (art. 1227 c.c.). Il giudice ha sottolineato che il danneggiato ha il dovere di comportarsi con diligenza per non aggravare il danno. Nel caso specifico, l’inerzia dei committenti nel risolvere le problematiche post-cantiere (nomina nuovo tecnico, accertamento rapido dei vizi) ha interrotto il nesso causale tra l’inadempimento dei convenuti e il danno da mancata locazione, impedendone il risarcimento.
Le Conclusioni
Questa pronuncia offre importanti insegnamenti pratici. Per i committenti, evidenzia l’importanza di agire tempestivamente per mitigare i danni in caso di inadempimento della controparte, pena la perdita del diritto al risarcimento. Per i direttori dei lavori, ribadisce che il loro ruolo non è una mera formalità, ma comporta un dovere attivo di alta sorveglianza sull’operato dell’appaltatore, la cui violazione può portare a una condanna solidale al risarcimento dei danni. Infine, per gli appaltatori, conferma che la responsabilità per i vizi esecutivi è un dato di fatto, che può essere condivisa ma non elusa.
Il direttore dei lavori è sempre responsabile insieme all’appaltatore per i vizi dell’opera?
Sì, secondo questa sentenza, il direttore dei lavori è responsabile in solido con l’appaltatore quando i vizi derivano da una sua colpevole inosservanza dell’obbligo di sorveglianza sull’esecuzione dei lavori.
Perché il tribunale ha negato il risarcimento per il ritardo nella consegna dei lavori?
Il risarcimento per il ritardo è stato negato perché il periodo di ritardo (da febbraio a giugno 2020) è coinciso con la chiusura dei cantieri dovuta alla pandemia da Covid-19, evento considerato come causa di forza maggiore non imputabile ai convenuti.
Può il committente perdere il diritto al risarcimento se non si attiva per limitare i danni?
Sì. Il tribunale ha respinto la richiesta di risarcimento per mancata locazione perché i committenti non hanno agito con la diligenza richiesta dall’art. 1227 c.c. per limitare i propri danni, ad esempio nominando un nuovo tecnico o avviando un accertamento giudiziale rapido dei vizi.
Testo del provvedimento
SENTENZA TRIBUNALE DI MONZA N. 1186 2025 – N. R.G. 00004303 2022 DEPOSITO MINUTA 10 06 2025 PUBBLICAZIONE 10 06 2025
TRIBUNALE DI MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. NOME COGNOME
nel procedimento iscritto al n. 4303/2022 R.G.
all’esito dell’udienza tenuta in data 10 Giugno 2025 con le modalità cartolari di cui all’art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4303/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
–
ed
con l’Avv. NOME COGNOME
– attori;
e
–
on l’Avv. NOME COGNOME
– convenuto;
–
;
– convenuto contumace;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori agivano in giudizio nei confronti dei convenuti, rispettivamente progettista direttore dei lavori ed appaltatore, al fine di ottenere la risoluzione per inadempimento dei contratti di prestazione d’opera intellettuale e di appalto stipulati con gli stessi in relazione a lavori di recupero di due unità immobiliari di loro proprietà; chiedevano altresì il risarcimento del danno.
Si costituiva il solo convenuto che negava ogni profilo di inadempimento a proprio carico e chiedeva il rigetto dell’avversa domanda.
La pretesa degli attori può trovare parziale accoglimento avendo la CTU, alle cui puntuali ed esaurienti considerazioni questo Giudice ritiene di poter fare integrale riferimento, riscontrato numerosi vizi e difetti emendabili con interventi del costo complessivo di euro 53.000,00 oltre IVA.
La responsabilità va ascritta ad entrambi i convenuti trattandosi di vizi di natura esecutiva rispetto ai quali è comunque ravvisabile, in capo al direttore dei lavori, una colpevole inosservanza all’obbligo di sorveglianza; le parti convenute, in ogni caso, rispondono solidalmente nei confronti degli attori indipendentemente dalle quote di responsabilità di ciascuno.
Vanno accolte le domande di risoluzione dei contratti oggetto di giudizio poiché i vizi accertati sono rilevanti ed eliminabili con una spesa pari quasi alla metà dell’importo dei lavori appaltati. Parimenti deve essere accolta la domanda risarcitoria per l’ammontare suindicato al quale sono da aggiungere la rivalutazione dalla domanda giudiziale alla data della sentenza e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo.
Non possono invece essere riconosciuti gli ulteriori pregiudizi lamentati dagli attori. Quanto al danno da ritardo il CTU ha infatti correttamente sottolineato come i lavori (che dovevano essere ultimati entro il Febbraio 2020) erano terminati soltanto a Giugno 2020 ma come nei mesi intermedi, in conseguenza della pandemia da covid 19, i cantieri erano stati chiusi ed i lavori erano comunque ripresi con notevole difficoltà; non appare quindi possibile affermare l’esistenza di un ritardo imputabile alle parti convenute.
Relativamente invece ai danni da mancata locazione va sottolineato come gli attori, successivamente al venir meno dei rapporti con le parti convenute, non abbiano per lungo tempo provveduto né alla nomina di un nuovo direttore dei lavori per la conclusione delle pratiche amministrative né all’introduzione di un procedimento di ATP che consentisse un più rapido accertamento dei difetti poi riscontrati in questa sede processuale; sotto il profilo in esame il comportamento degli attori non pare pertanto improntato a quel dovere di diligenza sancito dall’art. 1227 c. 2 cc. ed impedisce l’accoglimento della loro domanda sul punto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base delle tariffe vigenti e dell’attività difensiva concretamente svolta, seguono la soccombenza; per le medesime ragioni le parti convenute soccombenti dovranno altresì sostenere le spese di CTU.
P.Q.M.
1) Dichiara risolti per inadempimento delle parti convenute i contratti di appalto e di prestazione di opera intellettuale oggetto di giudizio.
2) Condanna le parti convenute in solido a corrispondere agli attori la somma di euro 53.000,00 (oltre IVA) oltre rivalutazione dalla domanda giudiziale alla data della sentenza ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo.
3) Respinge ogni altra domanda ed eccezione presentata dalle parti in causa.
4) Condanna le parti convenute in solido a rifondere gli attori delle spese di giudizio che si liquidano in euro 800,00 per spese ed euro 10,000,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
5) Pone le spese di CTU a carico solidale delle parti convenute.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 10 Giugno 2025.
Il Giudice
NOME COGNOME