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Responsabilità direttore lavori: la sentenza del 2025

Il Tribunale di Monza ha dichiarato la risoluzione di un contratto di appalto e condannato in solido appaltatore e direttore dei lavori al risarcimento dei danni per vizi nell’opera. La sentenza chiarisce la condivisione della responsabilità direttore lavori per omessa sorveglianza, quantificando il danno in 53.000 euro. Rigettate le richieste di danni per ritardo (causa Covid-19) e mancata locazione per comportamento non diligente dei committenti.

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Pubblicato il 22 giugno 2025 in Diritto Civile, Diritto Immobiliare, Giurisprudenza Civile

Responsabilità Direttore Lavori: Analisi di una Condanna Solidale

La responsabilità del direttore dei lavori è un tema cruciale nel diritto immobiliare e degli appalti. Una recente sentenza del Tribunale di Monza ha riaffermato un principio fondamentale: il direttore dei lavori risponde in solido con l’appaltatore per i vizi e difetti dell’opera, qualora venga meno al suo obbligo di sorveglianza. Questo caso offre spunti pratici importanti per committenti, imprese e professionisti del settore.

Il Caso: Vizi in Appalto e la Richiesta di Risarcimento

I proprietari di due unità immobiliari hanno avviato una causa contro l’impresa appaltatrice e il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori. L’azione legale mirava a ottenere la risoluzione dei contratti di appalto e di prestazione d’opera intellettuale a causa di gravi inadempimenti, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti. I committenti lamentavano numerosi vizi e difetti nelle opere di recupero eseguite, che compromettevano la qualità e la fruibilità degli immobili.

Nel corso del giudizio, si è costituito solo uno dei convenuti, negando ogni addebito. È stata quindi disposta una Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) per accertare la natura e l’entità dei difetti lamentati.

La Decisione del Tribunale sulla Responsabilità del Direttore dei Lavori

Il Giudice, basandosi sulle conclusioni della CTU, ha accolto parzialmente le domande degli attori. La perizia ha infatti confermato la presenza di molteplici vizi e difformità, quantificando i costi per la loro eliminazione in 53.000 euro, oltre IVA.

Il punto centrale della decisione è l’attribuzione della responsabilità in via solidale a entrambi i convenuti: l’appaltatore e il direttore dei lavori.

La Quantificazione del Danno e la Risoluzione Contrattuale

Il Tribunale ha ritenuto che la gravità dei vizi, la cui eliminazione richiedeva una spesa pari a quasi la metà del valore dell’appalto, giustificasse la risoluzione di entrambi i contratti per inadempimento. Di conseguenza, ha condannato i convenuti, in solido tra loro, a versare ai committenti la somma di 53.000 euro, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali.

Danni da Ritardo e da Mancata Locazione: Perché sono stati Rigettati?

La sentenza ha però respinto due ulteriori voci di danno richieste dagli attori:

1. Danno da ritardo: I lavori, che dovevano terminare a febbraio 2020, si sono conclusi a giugno 2020. Tuttavia, il Giudice ha attribuito questo ritardo alla chiusura dei cantieri imposta dalla pandemia da Covid-19, considerandola una causa di forza maggiore non imputabile ai convenuti.
2. Danno da mancata locazione: Gli attori lamentavano di non aver potuto affittare gli immobili a causa dei difetti. Il Tribunale ha respinto la richiesta applicando l’art. 1227, comma 2, del Codice Civile. Ha infatti rilevato che i proprietari, dopo la scoperta dei vizi, non si erano attivati con la dovuta diligenza per limitare il danno, ad esempio nominando un nuovo direttore dei lavori per completare le pratiche o avviando un procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) per una rapida constatazione dei difetti.

Le Motivazioni

La motivazione della sentenza poggia su due pilastri giuridici. Il primo riguarda la natura della responsabilità del direttore dei lavori. Il giudice ha stabilito che, anche se i vizi sono di natura esecutiva e quindi direttamente riconducibili all’appaltatore, sul direttore dei lavori grava un preciso obbligo di sorveglianza. La sua ‘colpevole inosservanza’ di tale obbligo lo rende corresponsabile. La responsabilità, in questi casi, è solidale: il committente può richiedere l’intero importo del risarcimento a una sola delle parti, la quale potrà poi agire in regresso verso l’altra per la quota di rispettiva competenza.

Il secondo pilastro è il principio del concorso di colpa del creditore (art. 1227 c.c.). Il giudice ha sottolineato che il danneggiato ha il dovere di comportarsi con diligenza per non aggravare il danno. Nel caso specifico, l’inerzia dei committenti nel risolvere le problematiche post-cantiere (nomina nuovo tecnico, accertamento rapido dei vizi) ha interrotto il nesso causale tra l’inadempimento dei convenuti e il danno da mancata locazione, impedendone il risarcimento.

Le Conclusioni

Questa pronuncia offre importanti insegnamenti pratici. Per i committenti, evidenzia l’importanza di agire tempestivamente per mitigare i danni in caso di inadempimento della controparte, pena la perdita del diritto al risarcimento. Per i direttori dei lavori, ribadisce che il loro ruolo non è una mera formalità, ma comporta un dovere attivo di alta sorveglianza sull’operato dell’appaltatore, la cui violazione può portare a una condanna solidale al risarcimento dei danni. Infine, per gli appaltatori, conferma che la responsabilità per i vizi esecutivi è un dato di fatto, che può essere condivisa ma non elusa.

Il direttore dei lavori è sempre responsabile insieme all’appaltatore per i vizi dell’opera?
Sì, secondo questa sentenza, il direttore dei lavori è responsabile in solido con l’appaltatore quando i vizi derivano da una sua colpevole inosservanza dell’obbligo di sorveglianza sull’esecuzione dei lavori.

Perché il tribunale ha negato il risarcimento per il ritardo nella consegna dei lavori?
Il risarcimento per il ritardo è stato negato perché il periodo di ritardo (da febbraio a giugno 2020) è coinciso con la chiusura dei cantieri dovuta alla pandemia da Covid-19, evento considerato come causa di forza maggiore non imputabile ai convenuti.

Può il committente perdere il diritto al risarcimento se non si attiva per limitare i danni?
Sì. Il tribunale ha respinto la richiesta di risarcimento per mancata locazione perché i committenti non hanno agito con la diligenza richiesta dall’art. 1227 c.c. per limitare i propri danni, ad esempio nominando un nuovo tecnico o avviando un accertamento giudiziale rapido dei vizi.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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