Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6006 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6006 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2024
sul ricorso 1843/2018 proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma , presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente – nonché contro
COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO, FERRARO RAGIONE_SOCIALE
– intimati –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di PALERMO n. 830/2017 depositata il 08/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/11/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Palermo -attinta dall’RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo titolare, già appaltatrice per conto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Belmonte Mezzagno dei lavori di adeguamento del campo sportivo comunale, ai fini della riforma della decisione che in primo grado ne aveva respinto la domanda intesa ad ottenere il risarcimento del danno conseguente al mancato pagamento delle lavorazioni extracontratto -ha, con la sentenza riportata in epigrafe, -e per quel che qui ancora rileva -parzialmente accolto il proposto atto di gravame ed ha condannato i progettisti, nonché direttori dei lavori, architetti NOME COGNOME ed NOME COGNOME -su iniziativa dei quali e, segnatamente, in base alle perizie di variante predisposte da costoro, l’RAGIONE_SOCIALE aveva dato corso all’esecuzione delle opere extracontratto -al chiesto risarcimento del danno atteso che essi non avevano alcun potere dispositivo in tal senso e avrebbero dovuto perciò risponderne a mente dell’art. 1398 cod. civ.
La cassazione di detta sentenza è ora congiuntamente chiesta dal duo COGNOME con sette motivi di ricorso seguiti da memoria, ai quali replica la RAGIONE_SOCIALE, in cui è confluita, per effetto del conferimento dell’azienda, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, con controricorso e memoria.
Non hanno svolto attività processuale il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente sgombrato il campo dalla duplice eccezione di inammissibilità sollevata dall’intimata.
Quanto al rilievo secondo cui la notificazione del ricorso sarebbe affetta da nullità perché fatta nei confronti di COGNOME NOME quale titolare dell’omonima RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sebbene al contrario l’azienda del medesimo fosse stata conferite nella RAGIONE_SOCIALE e la notifica fosse perciò avvenuta nei confronti di un soggetto inesistente, va osservato che il conferimento di un’azienda RAGIONE_SOCIALE in una società di capitali integra una cessione d’azienda e, ove avvenga nel corso del giudizio, configura un’ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, ex art. 111 c.p.c., sicché il conferente conserva la legittimazione processuale, quale sostituto del cessionario, anche ai fini della notificazione degli atti processuali, dato che il processo prosegue tra le parti originarie, senza che l’intervento del successore determini, in mancanza dell’esplicito concorde consenso di tutte le parti e del relativo provvedimento giudiziale, l’estromissione del dante causa (Cass., Sez. V, 21/08/2023, n. 24901); quanto invece al rilievo secondo cui riguardo ai fatti contestati dai ricorrenti sarebbe intervenuto il giudicato, essendosi essi limitati ad opporre nell’atto di resistere al giudizio in primo ed in secondo grado solo il proprio difetto di legittimazione passiva, ne va disattesa la conferenza dal momento che la res è tutt’altro che inoppugnabilmente definita.
3.1. Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e si allega che la sentenza sarebbe infirmata da un vizio di motivazione apparente in quanto la declaratoria di responsabilità pronunciato in danno dei ricorrenti si mostra mancante della necessaria disamina logicogiuridica dell’elemento costituito nello specifico dalla perizia di variante su cui si fonda l’operata applicazione dell’art. 1398 cod. civ.: «in particolare la Corte non esplica il percorso logico giuridico, che, procedendo dalla semplice constatazione dell’esistenza di una
perizia di variante, pacificamente adottata per ammissione delle stesse parti, in epoca successiva alla esecuzione delle opere extraprogetto, l’ha condotta a concludere un fatto ben preciso e determinato, ossia che i DL avessero disposto le opere extraprogetto, escludendo invece che fossero frutto di una unilaterale iniziativa dell’RAGIONE_SOCIALE».
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e si allega che la sentenza sarebbe infirmata da un vizio di contraddittorietà e incomprensibilità della motivazione in quanto, essa, da un lato, si mostra adesiva rispetto alle statuizioni di rigetto pronunciate dal primo giudice sul presupposto che le lavorazioni extracontratto non erano state autorizzate dal RAGIONE_SOCIALE né ordinate dai d.l., dall’altro afferma la responsabilità di costoro sulla base di argomenti contrari ai primi e logicamente incompatibili: «è evidente come non si comprende in questo modo il percorso logico giuridico che ha condotto la Corte d’Appello a riformare la sentenza di primo grado».
Con il terzo motivo di ricorso si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo in quanto la sentenza, nel ricostruire il fatto, non avrebbe considerato che le perizie di variante erano state redatte dai d.l. posteriormente all’avvenuta esecuzione delle opere: «se la Corte d’appello avesse esaminato e valutato anche tale fatto storico temporale -posteriorità della perizia rispetto alle opere -(e di qui il carattere dirimente) certamente non avrebbe potuto mai affermare che l’RAGIONE_SOCIALE aveva eseguito le opere sulla base della perizie di variante, poiché queste ultime non erano state neppure redatte al tempo della realizzazione delle opere extra progetto».
3.2. I predetti motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente in quanto tutti afferenti al medesimo tema decisionale, sono fondati e vanno pertanto accolti.
3.3. Come si è visto con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti si dolgono, in particolare, che la Corte d’appello non abbia esaminato e debitamente valutato anche il fatto storico temporale costituito dalla posteriorità della perizia rispetto alle opere, perché ove l’avesse fatto, non avrebbe potuto mai affermare che l’RAGIONE_SOCIALE aveva eseguito le opere sulla base della perizie di variante, «poiché queste ultime non erano state neppure redatte al tempo della realizzazione delle opere extra progetto».
E’ fatto invero incontestato, tanto da essere riconosciuto perfino dalla stessa resistente, che nella specie non solo non era stato emanato dalla direzione dei lavori, impersonata dagli odierni ricorrenti, alcun ordine di servizio comportante l’esecuzione delle opere extracontratto di cui si discute, ma che le perizie che ne facevano menzione erano state pacificamente predisposte dopo che i lavori avevano avuto esecuzione, il che se lascia aperto l’interrogativo per ordine di chi le dette opere siano state eseguite, di certo impone di rimeditare la conclusione a cui, ignorando manifestamente il fatto in questione, è frettolosamente pervenuto il giudice d’appello, affermando e dichiarando senza incertezze la responsabilità dei prefati ricorrenti. Conclusione che si rivela, all’evidenza, perciò anche motivatamente viziata, giacché l’obliterazione del fatto ricordato perime alla radice la correttezza del ragionamento decisorio e rende la decisione impugnata frutto di un giudizio puramente apodittico.
I restanti motivi di ricorso volti, nell’ordine, a denunciare il travisamento della prova in quanto la sentenza e la declaratoria di responsabilità da essa pronunciata, fondandosi sull’affermazione che le opere extracontratto fossero state eseguite in base alle perizie di variante e che fossero stati i d.l. a disporne l’esecuzione, avrebbe travisato l’informazione probatoria risultante dagli atti del processo
(quarto motivo); la violazione e falsa applicazione dell’art. 1398 cod. civ. in quanto la Corte d’Appello sarebbe caduta in errore nel ritenere applicabile alla specie la norma in indirizzo prescindendo dalla colpa di chi contratta con il falsus procurator e del rappresentato per aver ingenerato la situazione di apparenza, tanto più considerando i vincoli formali cui è soggetta la materia (quinto motivo); la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. in quanto la sentenza e la declaratoria di responsabilità da essa pronunciata, fondandosi sull’affermazione che le opere extracontratto erano state ordinate dalla d.l., sarebbero frutto di un errore di percezione del contenuto oggettivo della prova, posto che nelle perizie di variante si parla di opere già eseguite e non si ordina all’RAGIONE_SOCIALE alcunché (sesto motivo); e la violazione degli artt. 1398 e 1223 cod. civ. e l’erronea liquidazione del danno in quanto il danno risarcibile, nel caso della rilevata violazione, è limitata all’interesse negativo e non si estende al lucro cessante (settimo motivo), vanno tutti dichiarati assorbiti in relazione all’accoglimento dei primi tre motivi di ricorso.
Segue nei limiti dei motivi accolti la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa al giudice a quo per la rinnovazione del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa l’impugnata sentenza nei limiti dei motivi accolti e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Palermo che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 15.11.2023.
Il AVV_NOTAIO COGNOME