Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11127 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11127 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26599/2019 R.G. proposto da: NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
– ricorrente –
contro
BANCA D’ITALIA, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME;
– controricorrente –
avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO ROMA n. 52983/2014 depositata il 08/02/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
NOME COGNOMECOGNOME Direttore Generale della RAGIONE_SOCIALE (la ‘RAGIONE_SOCIALE‘) h a proposto opposizione innanzi alla Corte d’Appello di Roma avverso il provvedimento sanzionatorio della RAGIONE_SOCIALE d’Italia del 07.10.2014, che irrogava sanzione amministrativ a (dell’importo di €24.500,00) nei confronti del COGNOME per carenze nell’organizzazione e nei controlli interni, con particolare riferimento ai rischi di credito operativi.
La Corte d’Appello di Roma, con decreto n. 1595/2019 rigettava l’opposizione, osservando che (per quel che qui ancora rileva):
l’insieme delle disposizioni (Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche, emanate dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia il 4 marzo 2008; circolare della RAGIONE_SOCIALE d’Italia 21/04/1999, n. 229: Istruzioni di vigilanza per le banche) delinea un sistema di responsabilità che coinvolge tutti i livelli decisionali dell’intermediario creditizio, e in particolare il suo vertice esecutivo, cui compete la cura dell’organizzazione e del buon funzionamento della struttura e la predisposizione, a livello istruttorio, di tutte le decisioni aziendali, anche quelle la cui deliberazione definitiva è competenza del consiglio di amministrazione. Pertanto, è infondato il motivo di opposizione con cui il COGNOME tende a circoscrivere l’ambito dei propri doveri e della propria responsabilità, e a valorizzare la sufficienza della propria attività;
è da escludere in radice che la contestazione dell’organo di vigilanza sia stata effettuata quasi a titolo di responsabilità oggettiva: è sufficiente a tal proposito richiamare, in ordine all’elemento soggettivo, la presunzione di colpa in materia, che nella specie non è stata superata per la preesistenza della crisi e per l’interpretazione del proprio ruolo in maniera esecutiva in senso stretto. Inoltre, emerge
nella motivazione del provvedimento sanzionatorio un dato centrale, a riprova dell’insufficienza dell’attività svolta anche dal ricorrente nel periodo di sua permanenza in carica, relativo agli accertamenti che hanno evidenziato variazioni in aumento per le sofferenze e le previsioni di perdite rispetto alle evidenze aziendali, nonché disfunzioni nei rischi operativi: aspetti sui quali la RAGIONE_SOCIALE d’Italia aveva già posto l’accento, sia in occasione della precedente ispezione sia in epoca successiva;
-anche con riferimento al mancato rispetto del requisito patrimoniale minimo complessivo, tali violazioni risultano direttamente riconducibili non solo alla precedente gestione ma anche alle perdite originate nell’attività creditizia imputabili anche alla gestione de qua che, se correttamente attuata, avrebbe potuto ridurre ulteriormente il deficit .
Avverso il predetto decreto proponeva ricorso per Cassazione NOME COGNOME, affidandolo a tre motivi.
Si difendeva RAGIONE_SOCIALE d’Italia depositando controricorso.
In prossimità dell’adunanza entrambe le parti depositavano memorie.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge, in relazione all’art. 3 , legge 24 novembre 1981, n. 689, e all’art. 145 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.). Il ricorrente censura l’errata applicazione del principio espresso dall’art. 3 legge n. 689 del 1981 nella parte in cui si limita ad affermare genericamente che la presunzione di colpevolezza non sarebbe stata superata, omettendo di rilevare la sussistenza di accadimenti estranei alla condotta del ricorrente, in tal modo trasformando una presunzione semplice in assoluta, e la responsabilità del Direttore da imputabile ex art. 145
T.U.B. (Cass. n. 5394/2004) ad oggettiva. Nel caso di specie, gli accadimenti estranei andrebbero identificati nel fatto che, essendo pacifico che le carenze organizzative – con particolare riferimento ai rischi di credito operativi contestati – fossero riferibili a problematiche strutturali risalenti nel tempo e attribuibili alla gestione precedente, avrebbero dovuto essere oggetto di attenzione: il periodo di operatività del COGNOME nella sua qualità di Direttore Generale aveva avuto una durata di circa 13 mesi, dalla data di insediamento dell’opponente, 24.05.2012, alla data di chiusura della situazione semestrale, 31.03.2013, presa in considerazione nel corso dell’ispezione di RAGIONE_SOCIALE d’Italia al 05.06.2013; la contestazione del successo solo parziale del le attività di risanamento da questi poste in essere in un periodo così limitato. Sì che, in sintesi, il superamento della presunzione di cui all’art. 3 legge n. 689 del 1981 sarebbe stato possibile solo in caso di totale risanamento della situazione aziendale in un lasso di tempo che, invero, non lo consentiva.
1.1. Il motivo non può trovare accoglimento. Innanzitutto, il giudice del merito – ricostruita la disciplina in materia di organizzazione e governo societario delle banche contenuta soprattutto nelle Istruzioni di vigilanza della RAGIONE_SOCIALE d’Italia – nel valutare il provvedimento dell ‘organo di vigilanza con riferimento al procedimento di attribuzione del corretto grado di rischiosità delle posizioni e alle variazioni in aumento per le sofferenze e previsioni di perdite, ha tenuto conto del (breve) periodo di permanenza in carica del COGNOME (v. decreto, p. 5, righi 2° e 3°); con riferimento al mancato rispetto del requisito patrimoniale minimo complessivo, ha ugualmente tenuto conto non solo della precedente gestione, ma anche della gestione riferibile all’incarico assunto dal COGNOME (v. decreto p. 5, 4° capoverso). In altri termini, il decreto impugnato ricostruisce il sistema di responsabilità
che coinvolge, in particolare, il vertice esecutivo dell’intermediario creditizio e, pure tenuto conto del breve tempo della carica rivestita nonché delle violazioni commesse dalla precedente gestione, non ha ritenuto sussistente la scusabilità del comportamento del dirigente sotto il profilo della diligenza.
1.2. Tanto chiarito, il mezzo è infondato: questa Corte ha reiteratamente affermato il principio per cui, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia ai sensi dell’art. 144 del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 385, ai fini del contenimento del rischio creditizio nelle sue diverse configurazioni, l’art. 53, lett. b) e d), del d.lgs. n. 385 del 1993 e le disposizioni attuative dettate con le Istruzioni di vigilanza per le banche, mediante la circolare n. 229 del 1999 (e successive modificazioni e integrazioni), sanciscono doveri di particolare pregnanza nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo di istituti bancari; il legislatore individua una serie di fattispecie, destinate a salvaguardare procedure e funzioni incentrate sulla mera condotta, secondo un criterio di agire o di omettere doveroso, e così ricollega il giudizio di colpevolezza a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, limitando l’indagine sull’elemento oggettivo dell’illecito all’accertamento della «suità» del comportamento inosservante, con la conseguenza che, una volta integrata e provata dall’autorità amministrativa la fattispecie tipica dell’illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dall’art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l’onere di provare di aver agito diligentemente e in osservanza ai precetti normativi (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9546 del 18/04/2018, Rv. 648049 -01, richiamata nel decreto impugnato; Cass. Sez. U, 30/09/2009, n. 20930).
Del resto, a smentire la sussistenza di una responsabilità di tipo oggettivo paventata dal ricorrente, è stato ulteriormente precisato da questa Corte che nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative irrogate dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia, mentre l’onere della prova dell’illecito, gravante sull’organo di vigilanza, può essere soddisfatto con la produzione dei verbali ispettivi che, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono comunque elemento di prova, spetta poi al giudice del merito valutarli, in concorso con gli altri elementi, potendo disattenderli in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 4006 del 08/02/2022, Rv. 663823 – 01).
1.3. In linea con i principi sopra ricordati, la valutazione a cura della Corte d’Appello di Roma dell’incidenza del comportamento dell’opponente rispetto ai risultati attesi si pone al di fuori della fattispecie sanzionatoria, rilevando invece la violazione delle Istruzioni della RAGIONE_SOCIALE d’Italia con riferimento ai procedimenti e metodologie adottate dal Dirigente proprio per affrontare una situazione di importante crisi ereditata dalla gestione precedente.
2. Con il secondo motivo si deduce, ex art 360, comma 1, nn. 1 ( recte : n. 4) e 5) cod. proc. civ., la motivazione solo apparente del capo della sentenza relativo alle carenze nell’organizzazione e nei controlli, con particolare riferimento ai rischi di credito e operativi (art. 53, comma 1, lett. b) e d) T.U.B.). In particolare, con riferimento all’esame ed alla valutazione delle attività poste in essere dal Direttore Generale per far fronte alle preesistenti carenze organizzative nonché della loro inidoneità a costituire fatti idonei a superare la presunzione di colpa: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’esame delle
attività poste in essere dal Direttore Generale. Il ricorrente censura la motivazione apodittica resa dalla Corte d’Appello, che non prende in considerazione la ricostruzione minuziosa delle attività poste in essere dal COGNOME per il risanamento, pure oggetto di discussione tra le parti.
Con il terzo motivo si deduce, ex art 360, comma 1, nn. 1) ( recte : n. 4) e 5) cod. proc. civ., la motivazione solo apparente del capo della sentenza relativo al mancato rispetto del requisito patrimoniale minimo complessivo (art. 53, comma 1, lett. a), comma 3, T.U.B.). In particolare, con riferimento all’esame ed alla valutazione della circostanza del l’intervenuto, significativo miglioramento degli indici patrimoniali, e delle circostanze pregresse che avevano portato al mancato rispetto del requisito; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con riferimento alle medesime circostanze. Il ricorrente lamenta la motivazione apodittica resa dal giudice territoriale, dalla quale è totalmente assente, con riferimento specifico all’addebito del mancato rispetto del requisito patrimoniale oggetto di discussione tra le parti, la ragione per cui gli interventi di risanamento effettuati dal Direttore Generale siano ritenuti inadeguati, pur avendo portato a risultati addirittura migliori di quelli previsti nel Piano di risanamento e rilancio 2012/2014.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto entrambi censurano la pronuncia impugnata con riferimento all’omesso esame delle attività in concreto poste in essere dall’opponente per far fronte alla situazione di crisi della RAGIONE_SOCIALE. Entrambi sono inammissibili per quanto si dirà appresso.
4.1. Il decreto impugnato ha puntualmente esaminato la sussistenza degli addebiti rivolti al Direttore Generale, soffermandosi sull’analisi delle I struzioni della RAGIONE_SOCIALE d’Italia e sul sistema di
responsabilità che da esse emerge, tale da escludere un’interpretazione puramente esecutiva del suo ruolo. Il giudice territoriale ha tratto conferma di quanto addebitato al COGNOME nel provvedimento sanzionatorio, ritenendo espressamente insufficiente l’attività da questi svolta nell’arco di tempo in cui ha esercitato le sue funzioni di alto dirigente rispetto ai doveri su di lui gravanti, ancora più stringenti nella situazione di crisi in cui la RAGIONE_SOCIALE già versava al tempo del suo insediamento (v. decreto p. 3, 2° capoverso).
4.2. Alla luce di quanto evidenziato, anche supra , ai punti 1.1. e 1.3., la motivazione non è apodittica né apparente, vizio che ricorre -secondo la costante giurisprudenza di questa Corte – quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. tra le tante: Cass Sez. U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv. 666639 -01; Cass. Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526; Cass. Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022, Rv. 664061; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019, Rv. 654145; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23123 del 28/07/2023, Rv. 668609 – 01).
4.2.1. In definitiva, i due mezzi si risolvono nel chiedere inammissibilmente a questa Corte di valorizzare il contenuto delle azioni dell’odierno ricorrente , di guisa che il ricorso non rivolge alla sentenza d’appello rilievi riconducibili al paradigma legale di cui al novellato n. 5) , dell’art. 360, comma 1, poiché non denuncia l’omesso
esame di un fatto «storico» decisivo, ma si duole, piuttosto, di un asserito errore di valutazione commesso dal giudice di merito.
Il Collegio rigetta il ricorso, liquida le spese secondo soccombenza come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis , del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre ad €200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis , del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda