Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34822 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34822 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 00290/2025 R.G. proposto da:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; rappresentati e difesi dall ‘AVV_NOTAIO ; con domiciliazione digitale ex lege ;
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE, PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE DEI
MINISTRI, rappresentati e difesi ope legis dall’ Avvocatura Generale dello Stato; con domiciliazione digitale ex lege ;
-controricorrenti-
per la cassazione RAGIONE_SOCIALE SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE d’ APPELLO di ROMA n. 6265/2024 depositata il 7 ottobre 2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre
2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
gli odierni ricorrenti convennero in giudizio davanti al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti per la violazione delle direttive europee 93/104/CE e 2003/88/CE, nella parte in cui obbligavano gli Stati membri ad adottare normative interne che garantissero ai lavoratori un periodo minimo di riposo di undici ore consecutive nel corso di ogni periodo di ventiquattro ore (riposo giornaliero) e una durata media dell ‘ orario non superiore alle quarantotto ore, per ogni periodo di sette giorni (durata massima settimanale del lavoro);
il Tribunale rigettò la domanda e la Corte d’appello di Roma ha rigettato il gravame interposto dagli attori soccombenti;
hanno proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME e gli altri dirigenti medici indicati in epigrafe;
le Amministrazioni intimate hanno resistito con controricorso;
i ricorrenti hanno depositato memoria.
Considerato che:
non possono essere illustrati ed esaminati i motivi di ricorso in quanto le questioni ad esse sottese, involgenti il problema centrale RAGIONE_SOCIALE responsabilità dello Stato italiano per violazione RAGIONE_SOCIALE direttiva
2003/88/CE, sono state rimesse alle Sezioni Unite di questa Corte con le ordinanze 23/11/2025, nn. 30777 e 30778, RAGIONE_SOCIALE Sezione lavoro;
di conseguenza, è opportuno rinviare la decisione del presente ricorso in attesa di quella delle Sezioni Unite.
Per Questi Motivi
La Corte dispone rinvio a nuovo ruolo, in attesa RAGIONE_SOCIALE decisione delle Sezioni Unite sulla questione di massima di particolare importanza rimessa dalla Sezione Lavoro con le ordinanze interlocutorie nn. 30777 e 30778 del 23 novembre 2025.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione Civile, in data 28 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME