Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33241 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 3 Num. 33241 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 21462/2024 R.G., proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente pro tempore ; rappresentato e difeso ope legis dall’ RAGIONE_SOCIALE; con domiciliazione digitale ex lege ;
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE , in persona del procuratore, AVV_NOTAIO; rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO,
NOME COGNOME e NOME COGNOME , in virtù di procura allegata digitalmente al controricorso; con domiciliazione digitale ex lege ;
-controricorrente e ricorrente incidentale-
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 2320/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE d’APPELLO di ROMA, pubblicata il 3 aprile 2024;
udìta la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 27 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME, nonché nella camera di consiglio proseguita in data 18 settembre 2025;
udìto , all’udienza, il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale, con assorbimento dei motivi di ricorso incidentale condizionato;
udìto , all’udienza, l’AVV_NOTAIO per la ricorrente RAGIONE_SOCIALE;
udìti gli AVV_NOTAIO COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per la controricorrente e ricorrente incidentale RAGIONE_SOCIALE
FATTI DI CAUSA
Il 10 aprile 1997 fu emanata la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del RAGIONE_SOCIALE, la quale, nel disciplinare le condizioni per la liberalizzazione del mercato RAGIONE_SOCIALEa telefonia fissa e RAGIONE_SOCIALE, previde, in una con l’immediata cessazione dei diritti di esclusiva e con la prescrizione che le autorizzazioni esistenti fossero rese conformi al nuovo regime fondato su un sistema di autorizzazioni generali e di licenze individuali entro il 1° gennaio 1999 (art.22), l’esclusione di qualsiasi onere economico diverso da quelli intesi a coprire i costi amministrativi sostenuti per il rilascio, la gestione, il
contro
llo e l’attuazione o l’esecuzione RAGIONE_SOCIALEe autorizzazioni generali e RAGIONE_SOCIALEe licenze individuali (artt.6 e 11).
La direttiva, alle cui disposizioni gli Stati membri avevano l’obbligo di conformarsi entro il 31 dicembre 1997 (art.25), fu trasposta nell’ordinamento italiano con un atto di attuazione di natura regolamentare (il d.P.R. 19 settembre 1997, n.318 : ‘ Regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie nel settore RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE ‘), il quale , peraltro, previde che, salvo quanto da esso espressamente stabilito, avrebbero continuato ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di RAGIONE_SOCIALE; in particolare, al fine di percepire dalle imprese il contributo inteso a coprire i costi amministrativi per le licenze individuali (art.6, comma 20), nonché gli ulteriori contributi che era in facoltà RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE nazionale di regolamentazione imporre per assicurare l’uso ottimale RAGIONE_SOCIALEe risorse scarse eventualmente impegnate (art.6, comma 21), avrebbero continuato ad applicarsi, sino a diverso provvedimento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE medesima, « le disposizioni di cui all’art. 188 del codice postale » (art.21, comma 2).
In applicazione di queste disposizioni, nonché RAGIONE_SOCIALEa norma primaria successivamente introdotta con la legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Legge finanziaria per il 1999) -la quale , nell’abrogare i commi 2, 3, 4 e 5 RAGIONE_SOCIALE ‘ articolo 21 del d.P.R. n.318/1997 (art.20, comma 4), previde che « dal 1 gennaio 1999 agli esercenti dei servizi pubblici di telecomunicazione non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 188 del testo unico RAGIONE_SOCIALEe disposizioni in materia postale, di bancoposta e di RAGIONE_SOCIALE, approvato con decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 » (art. 20, comma 3) -lo RAGIONE_SOCIALE italiano pretese da RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE
sRAGIONE_SOCIALE, già concessionarie, rispettivamente, dei servizi per la telefonia fissa e per la telefonia RAGIONE_SOCIALE, il pagamento del canone annuo di concessione, asseritamente ancora dovuto per il 1998, nella misura stabilita ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 188 del citato d.P.R. n. 156/1973, pari ad Euro 528.711.476,15.
Dopo avere impugnato in sede giurisdizionale la disposizione regolamentare posta dall’art. 21, comma 2, del d.P.R. n.318 del 1997 (impugnazione che sarebbe stata dichiarata improcedibile dal TAR Lazio con sentenza n.4173 del 2006, per sopravvenuta carenza di interesse, avuto riguardo alla circostanza che la predetta disposizione regolamentare era stata sostituita dalla norma primaria di cui all’art.20 , comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 448 del 1998 ed espressamente abrogata dal comma 4 del medesimo art.20 , con ‘ annullamento ‘ degli eventuali effetti derivati dalla sua attuazione), RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (alla quale ultima poi succedette la prima), versato il predetto importo a titolo di canone concessorio per il 1998, con distinti ricorsi depositati il 27 marzo 2003 e successivamente riuniti, adirono il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio contro il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE (poi divenuto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), chiedendo l’accertamento del loro diritto ad ottenerne la restituzione, sul presupposto che l’obbligo di pagare il canone annuo per la concessione RAGIONE_SOCIALE‘esercizio del servizio di telecomunicazion e fissa e RAGIONE_SOCIALE, previsto dall’art. 188 del codice postale, era venuto meno alla data del 31 dicembre 1997, a seguito RAGIONE_SOCIALEa trasposizione nell’ordinamento interno RAGIONE_SOCIALEa direttiva n. 97/13/CE.
Costituitesi in giudizio le amministrazioni statali convenute, il TAR Lazio investì con rinvio pregiudiziale interpretativo, ex art. 234
Trattato CE (poi art. 267 Trattato FUE), la Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, ponendo il quesito se l’art.20, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 448/1998 fosse conforme alle disposizioni di cui agli artt. 11, 22 e 25 RAGIONE_SOCIALEa direttiva.
La Corte di Giustizia provvide sulla domanda di pronuncia pregiudiziale con sentenza del 21 febbraio 2008, in causa C-296/06.
Al riguardo, premise che, sebbene il giudice a quo avesse limitato la sua questione all’interpretazione degli artt. 11, 22 e 25 RAGIONE_SOCIALEa direttiva n. 97/13/CE, tuttavia, nei limiti in cui dal fascicolo ad essa sottoposto emergeva che RAGIONE_SOCIALE disponeva di un’autorizzazione generale, occorreva prendere in considerazione anche l’art. 6 RAGIONE_SOCIALEa direttiva medesima, relativo, appunto, alle autorizzazioni generali.
Ciò premesso, la Corte UE, in sintesi, argomentò:
a) a i sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 25 RAGIONE_SOCIALEa direttiva, essa doveva essere attuata, in via generale, nell’ordinamento interno entro il 31 dicembre 1997 ( Punti 4 e 24 RAGIONE_SOCIALEa sentenza); era del resto incontroverso tra le parti che, con effetto da tale data, sarebbero cessati i diritti di esclusiva attribuiti dalle precedenti norme di diritto statuale ( Punti 14 e 22 RAGIONE_SOCIALEa sentenza);
ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 22, tuttavia, erano previste « disposizioni derogatorie applicabili alle autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa direttiva stessa », le quali dovevano essere rese conformi alla disciplina posta da quest’ultima anteriormente al 1° gennaio 1999, cioè, al più tardi, un anno dopo la data prevista dal citato art. 25 ( Punti 5 e 25 RAGIONE_SOCIALEa sentenza);
si poneva dunque il problema se, nel periodo di un anno intercorrente tra la data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEe disposizioni generali RAGIONE_SOCIALEa direttiva e di immediata cessazione dei diritti di esclusiva (31
dicembre 1997) e la data entro la quale le autorizzazioni esistenti dovevano essere rese conformi al nuovo sistema (1° gennaio 1999), fosse possibile mantenere, « a carico RAGIONE_SOCIALE‘operatore cui era stato concesso un diritto esclusivo prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore di detta direttiva », un « onere pecuniario come il canone di cui trattasi nella causa principale », ovverosia l’« obbligo imposto alla RAGIONE_SOCIALE di pagare un canone commisurato al suo fatturato » ( Punti 26 e 2 RAGIONE_SOCIALEa sentenza);
d) il problema andava risolto in senso negativo: in primo luogo, infatti, l’art. 22 RAGIONE_SOCIALE a direttiva, interpretato non solo in senso letterale ma anche con riferimento alla sua finalità (rispondente all ‘ esigenza di evitare contenziosi in caso di concessioni destinate ad operare oltre l’orizzonte temp orale del 1° gennaio 1999), nel prevedere la prorogabilità, nel periodo annuale di transizione, di « obblighi » e « condizioni » connessi alle autorizzazioni esistenti, non si riferiva agli oneri pecuniari costituenti la « controprestazione » di un « precedente » diritto esclusivo ormai soppresso ( Punti da 27 a 36 RAGIONE_SOCIALEa sentenza); in secondo luogo, le uniche norme RAGIONE_SOCIALEa direttiva riguardanti gli « oneri pecuniari applicabili alle imprese titolari di autorizzazioni nel settore dei servizi di RAGIONE_SOCIALE » erano quelle -soggette ad immediata attuazione, entro il 31 dicembre 1997 -contenute negli artt. 6 e 11, secondo le quali i diritti richiesti dagli Stati membri alle imprese titolari di autorizzazioni generali o licenze individuali nel detto settore « sono esclusivamente intesi a coprire i costi amministrativi sostenuti per l’attuazione » RAGIONE_SOCIALEe autorizzazioni e licenze medesime, salvo, per le prime, il contributo finanziario connesso alla fornitura del servizio universale ( Punti 42 e 24 RAGIONE_SOCIALEa sentenza);
e) d ‘ altra parte, già la precedente giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte aveva esaminato la questione RAGIONE_SOCIALEa compatibilità con la direttiva n. 97/13/CE di un onere pecuniario omologo a quello di cui trattavasi nella causa principale, ovverosia di un « onere pecuniario annuo imposto ad un’impresa di RAGIONE_SOCIALE e calcolato secondo una percentuale del suo fatturato »; nell’ occasione (sentenza 18 settembre 2003, in cause riunite C-292/02 e C-293/01, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE), un tale onere pecuniario era stato giudicato contrario agli obiettivi perseguiti dal legislatore comunitario e non rientrante nella disciplina comune istituita dalla direttiva 97/13, risultando peraltro vietato dagli artt. 6 e 11 RAGIONE_SOCIALEa direttiva medesima, secondo cui i diritti richiesti alle imprese per le procedure di autorizzazione devono essere intesi esclusivamente a coprire i costi amministrativi per il rilascio, la gestione, il controllo e l’attuazione RAGIONE_SOCIALEe stesse ( Punto 23 RAGIONE_SOCIALEa sentenza).
Sulla base di queste argomentazioni, la Corte di Giustizia UE, con la sentenza in esame del 21 febbraio 2008, dichiarò che « gli artt. 6, 11, 22 e 25 RAGIONE_SOCIALEa direttiva del Parlamento europeo e del RAGIONE_SOCIALE 10 aprile 1997, 97/13/CE, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione, ostano a che uno RAGIONE_SOCIALE membro esiga da un operatore, già titolare di un diritto esclusivo sui servizi di RAGIONE_SOCIALE pubbliche, diven uto titolare di un’autorizzazione generale, il pagamento di un onere pecuniario come il canone di cui trattasi nella causa principale, corrispondente all’importo precedentemente previsto come corrispettivo per il detto diritto esclusivo, per il periodo di un anno a decorrere dalla data ultima prevista per la trasposizione di detta direttiva nel diritto nazionale, cioè fino al 31 dicembre 1998 ».
Con sentenza n. 11386 del 2008, il TAR Lazio respinse i ricorsi, ritenendo insussistente il dedotto pagamento indebito, sul duplice rilievo per cui, da un lato, il canone ex art. 188 del codice postale non sarebbe stato connesso con il soppresso diritto di esclusiva (né avrebbe avuto natura tributaria), integrando piuttosto una prestazione diretta a remunerare lo RAGIONE_SOCIALE, quale soggetto titolare ab origine RAGIONE_SOCIALEe reti e dei servizi di RAGIONE_SOCIALE, per il godimento di utilità pubbliche redditizie altrimenti affidate alla gestione diretta statale, dovuta da ciascun concessionario cui fosse stata data in concessione traslativa una quotaparte di dette utilità, per il solo fatto di tale uso, ancorché non esclusivo; dall’altro lato, l’impossibilità di riscuotere canoni o diritti consimili, commisurati al fatturato RAGIONE_SOCIALEe imprese di RAGIONE_SOCIALE, si sarebbe avuta a partire dal 1° gennaio 1999, essendo queste soggette in via esclusiva ai prelievi ex artt. 6 e 11 RAGIONE_SOCIALEa direttiva.
Con sentenza n. 7506 del 2009, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE respinse l’ appello proposto da RAGIONE_SOCIALE -in proprio e quale successore a titolo universale di RAGIONE_SOCIALE -avverso la sentenza del TAR Lazio.
Anche il giudice amministrativo di secondo grado reputò infondata la pretesa restitutoria di RAGIONE_SOCIALE (anche quale successore di RAGIONE_SOCIALE), e, nel ribadire e integrare le argomentazioni del primo giudice, ritenne che la compatibilità con il diritto comunitario RAGIONE_SOCIALE‘ obbligo, previsto dal diritto nazionale, di pagare, per l’anno 1998, il canone di concessione stabilito dall’art. 188 del codice postale, dovesse essere affermata « proprio sulla base RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia del 21 febbraio 2008, senza alcuna necessità, quindi, di un nuovo rinvio pregiudiziale ».
Questa sentenza, infatti, aveva « ravvisato l’incompatibilità comunitaria del canone per i canoni connessi con diritti speciali o esclusivi e per i canoni ‘privi di alcun nesso con le condizioni di esercizio RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione’ », ma il canone di cui si controverteva non rientrava in alcuna di queste categorie: non nella prima, perché RAGIONE_SOCIALE, quale concessionaria del servizio di telefonia RAGIONE_SOCIALE, non era mai stata titolare di un diritto di esclusiva, mentre il diritto di esclusiva precedentemente riconosciuto a RAGIONE_SOCIALE, quale concessionaria del servizio di telefonia fissa, era cessato, per effetto RAGIONE_SOCIALEa disciplina introdotta dal d.P.R. n. 318/1997, alla data del 31 dicembre 1997, in seguito all’ attuazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva 97/13/CE nell’ordinamento interno; e neppure nella seconda, perché, lungi dal costituire un « aiuto finanziario » per lo RAGIONE_SOCIALE nella transizione dal regime di diritto esclusivo al regime di libera concorrenza (come infondatamente sostenuto dal Governo italiano RAGIONE_SOCIALE difese svolte in sede europea), il canone controverso integrava « una componente del rapporto sinallagmatico di concessione », avente natura « corrispettiva rispetto alla possibilità di gestione di un servizio, che, pur non essendo più esclusivo, ancora restava nella disponibilità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ».
Secondo il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, non sussistevano dunque, nel caso concreto, le ragioni di incompatibilità con il diritto comunitario, individuate dalla Corte di Giustizia, atteso, per un verso, che, seppure in passato vi fosse stato un collegamento fra l’obbligo di pagare il canone di concessione ed il diritto di esclusiva (ma ciò valeva solo per RAGIONE_SOCIALE, non anche per RAGIONE_SOCIALE), esso era necessariamente venuto meno all’esito RAGIONE_SOCIALEa cessazione immediata , al 31 dicembre 1997, « di tutte le condizioni RAGIONE_SOCIALEe concessioni in essere che conferivano diritti speciali o esclusivi »; e considerato, per altro verso, che al medesimo
canone andava riconosciuto (non solo con riguardo al 1998 ma anche con riguardo al periodo precedente) un fondamento che prescindeva dall ‘ attribuzione di un diritto di esclusiva, trovando esso la sua fonte nell’atto di concessione e la sua causa nella remunerazione, da parte del concessionario, RAGIONE_SOCIALE ‘attribuzione RAGIONE_SOCIALEa possibilità di espletare un servizio redditizio rientrante nell’ originaria titolarità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e nella sua persistente, ancorché non esclusiva, disponibilità.
D’altra parte, il canone dovuto, per il solo 1998, di cui l’ art.20, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 448/1998 aveva disposto la cessazione dal 1° gennaio 1999 (e la cui ratio andava ravvisata nella permanenza del rapporto di concessione -e degli obblighi da esso derivanti -durante la transizione dal vecchio al nuovo regime), costituiva prestazione diversa dal contributo sui servizi di telefonia introdotto dal comma 2 RAGIONE_SOCIALE stesso art.20 : quest’ultimo, integrando un « onere pecuniario annuo imposto a regime a partire dal 1999 ad ogni impresa di RAGIONE_SOCIALE e calcolato secondo una percentuale del fatturato », era stato ritenuto dalla Corte di Giustizia (nella sentenza del 18 settembre 2003, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) incompatibile con la direttiva 97/13, in quanto contrario all’obiettivo perseguito di liberalizzazione del mercato e di attuazione del regime di piena concorrenza, nonché vietato dall’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa direttiva medesima, secondo cui i diritti richiesti alle imprese per le procedure di autorizzazione possono essere « esclusivamente intesi a coprire i costi amministrativi sostenuti per il rilascio, la gestione, il controllo e l’esecuzione RAGIONE_SOCIALEe licenze individuali »; il primo, invece, quale onere gravante soltanto su RAGIONE_SOCIALE limitatamente all’anno 1998, non costituiva un impedimento al processo di liberalizzazione, « non riguardando gli operatori nuovi entranti nel mercato, ma la sola concessionaria pubblica ».
9. Con atto di citazione notificato l’8 luglio 2010, RAGIONE_SOCIALE -sulla premessa che il giudice amministrativo, nel rigettare la sua domanda restitutoria, avesse palesemente disatteso il dictum contenuto nella sentenza del 21 febbraio 2008 RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia UE -convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, domandando, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legge n. 117/1988, la condanna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno (quantificabile nella somma di Euro 528.711.476,15 o in quella, anche maggiore, ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal 31 dicembre 1998) subìto da essa società in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa grave e manifesta violazione del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea posta in essere dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEe funzioni giurisdizionali con la sentenza n.7506/2009; in subordine, chiese che la condanna risarcitoria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fosse comunque pronunciata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.2043 cod. civ., previo, event ualmente, nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
Si costituì in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, la quale, in via pregiudiziale di rito, eccepì, per un verso, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo e, per l’altro, l’omesso esperimento dei mezzi di impugnazione previsti avverso il provvedimento giurisdizionale assunto come dannoso, sul presupposto del carattere sussidiario RAGIONE_SOCIALE‘azione risarcitoria verso lo RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 2, prima parte, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 117 del 1988; in via preliminare di merito, eccepì la prescrizione del diritto risarcitorio ex adverso azionato; con riguardo al merito in senso proprio, resistette alla domanda, deducendo l’insussistenza RAGIONE_SOCIALEa violazione o comunque del suo carattere manifesto, nonché la mancanza del danno.
All’esito del procedimento camerale di ammissibilità (c.d. filtro ) regolato dall’art. 5 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 117/1988, vigente ratione temporis , il decreto di inammissibilità emesso in data 21 giugno 2011 dal Tribunale fu riformato da quello reso in sede di reclamo dalla Corte d’appello, emesso il 24 gennaio 2012, che ritenne la domanda ammissibile, motivando diffusamente sulla sua non manifesta infondatezza.
Rimesso il processo per la prosecuzione ad altra Sezione del Tribunale di Roma, a ll’udienza di precisazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE eccepì il difetto di competenza territoriale di tale ufficio giudiziario, in favore di quella del Tribunale di Perugia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 117/1988.
Con sentenza 18 marzo 2015, n. 6174, il Tribunale di Roma, dopo aver rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione ritenuto che la competenza territoriale del giudice NOME rientrasse tra i presupposti di ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 117 del 1988 (vigente ratione temporis ) e che, al pari degli altri presupposti, in conformità al dictum di Corte cost. n.67 del 2005, dopo essere stato provvisoriamente delibato con esito positivo nel filtro camerale di ammissibilità, fosse suscettibile di riesame nel prosieguo del giudizio, non potendo peraltro ritenersi operanti le preclusioni di cui agli artt. 38 e 183 cod. proc. civ., stante la sua rispondenza, quale condizione di ammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘azione, ad un interesse pubblico non disponibile dalle parti -dichiarò inammissibile la domanda risarcitoria proposta ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legge n. 117/1988 , sull’assunto che la relativa competenza territoriale spettasse effettivamente al Tribunale di Perugia, ai sensi del combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa predetta legge e RAGIONE_SOCIALE‘art.11 cod. proc. pen., dal primo richiamato .
La domanda subordinata proposta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.2043 cod. civ., per la quale non si poneva « la questione di ammissibilità » riguardante la sola domanda principale, fu invece disattesa, quantunque senza esplicita statuizione nel dispositivo RAGIONE_SOCIALEa sentenza, sulla base del rilievo, espresso in motivazione, che, nell ‘ allegazione attorea, il pregiudizio asseritamente subìto era collegato alla violazione del diritto europeo commessa attraverso la sentenza del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, la quale era « individuata come il fatto generatore del danno e RAGIONE_SOCIALEa connessa responsabilità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE »; dunque, « i fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALE‘illecito rappresentato inestricabilmente connessi all’esercizio RAGIONE_SOCIALEa funzione giurisdizionale » e prospettavano, pertanto, una responsabilità che non poteva essere fatta valere se non nei modi previsti dalla legge n.117/1988, la cui disciplina sarebbe stata altrimenti indebitamente elusa.
Avverso la sentenza del Tribunale, RAGIONE_SOCIALE propose appello dinanzi alla Corte territoriale di Roma, contestando, da un lato, il giudizio di inammissibilità, per incompetenza territoriale, RAGIONE_SOCIALEa domanda proposta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.2 RAGIONE_SOCIALEa legge n.117/1988 e censurando, dall’altro, il mancato esame RAGIONE_SOCIALEa fondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda proposta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2043 cod. civ.; nel merito, insistette per l’accoglimento sia RAGIONE_SOCIALEa prima domanda, sia, in subordine, RAGIONE_SOCIALEa seconda.
Con riguardo alla competenza territoriale, RAGIONE_SOCIALE sostenne, in particolare: a) che il Tribunale di Roma non avrebbe potuto rilevarne la carenza, essendo essa stata eccepita per la prima volta dal Governo all’udienza di precisazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni ed essendo quindi maturata la preclusione ex art. 38 cod. proc. civ.; b) che, inoltre, l’esame RAGIONE_SOCIALEa questione di competenza era precluso dal
decreto di ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda emesso dalla Corte d’ appello a conclusione RAGIONE_SOCIALEa fase di impugnazione del giudizio camerale di cui all’art. 5 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 117/1988, vigente ratione temporis ; c) che, in ogni caso, rilevato il proprio difetto di competenza territoriale, il Tribunale di Roma avrebbe dovuto concederle termine per proporre la domanda dinanzi al giudice ritenuto competente (il Tribunale di Perugia), dovendosi reputare irragionevole e, dunque, in contrasto con l’art. 3 Cost. l’int erpretazione degli artt.4 e 5 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 117/1988 intesa ad attribuire alla statuizione di incompetenza l’effetto di precludere definitivamente la riproposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda.
Si costituì la RAGIONE_SOCIALE, la quale non solo contraddisse rispetto ai motivi di gravame, ma ripropose, preliminarmente, le eccezioni di violazione del carattere sussidiario RAGIONE_SOCIALE‘azione risarcitoria contro lo RAGIONE_SOCIALE e di prescrizione; invocò, inoltre, il rigetto nel merito RAGIONE_SOCIALEe domande, ribadendo i rilievi già precedentemente svolti circa l’insussistenza (o comunque il carattere non manifesto) RAGIONE_SOCIALEa violazione e la mancanza del danno e contestò la rilevanza RAGIONE_SOCIALEe considerazioni espresse, al riguardo, dalla Corte d’appello, in sede di valutazione RAGIONE_SOCIALEa non manifesta infondatezza, nel decreto di ammissibilità emesso a conclusione RAGIONE_SOCIALEa fase di impugnazione del giudizio camerale di cui all’art. 5 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 117/1988.
13. Con sentenza 3 aprile 2024, n. 2320, l a Corte d’appello di Roma, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione spiegata da RAGIONE_SOCIALE, ha ritenuto insussistenti le ragioni di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria principale, rilevate dal Tribunale con particolare riguardo all’incompetenza territoriale del giudice ad ìto e, rigettata l’eccezione preliminare di prescrizione, ha accolto la domanda nel
merito, condannando la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE a pagare a RAGIONE_SOCIALE la somma di Euro 528.711.476,15, oltre interessi e rivalutazione dal 27 marzo 2003 (data del deposito dei ricorsi dinanzi al TAR Lazio) all’attualità, nonché a rimborsare alla società attrice le spese dei due gradi di giudizio, nella misura RAGIONE_SOCIALEa metà, previa compensazione RAGIONE_SOCIALEa metà residua.
La Corte d’appello ha così deciso sulla base dei seguenti rilievi:
Iin relazione alla competenza territoriale, era stato affermato dalla Corte di cassazione nel suo massimo consesso (è stata citata Cass., Sez. Un., n.14842 del 2018) il principio per cui, ‘ nei giudizi di responsabilità civile promossi contro lo RAGIONE_SOCIALE, in base alla legge n. 117 del 1988, quando più giudici, di merito e di legittimità, cooperino a fatti dolosi o colposi anche diversi nell ‘ ambito RAGIONE_SOCIALEa stessa vicenda giudiziaria, la causa è necessariamente unitaria e la competenza per territorio deve essere attribuita per tutti secondo il criterio di cui all ‘ art. 11 cod. proc. pen.; qualora, invece, tali giudizi abbiano ad oggetto solo i comportamenti, atti o provvedimenti dei magistrati RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, non si applica lo spostamento di competenza previsto dal menzionato art. 11 cod. proc. pen. e, pertanto, la competenza per territorio è attribuita ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 25 cod. proc. civ. secondo la regola del forum commissi delicti , sicché spetta in ogni caso al Tribunale di Roma, quale foro del luogo in cui è sorta l ‘ obbligazione ‘ . Questo principio, affermato dalle Sezioni Unite con riguardo all’ipotesi in cui il giudizio di responsabilità promosso contro lo RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n.117/1988, concerna comportamenti, atti o provvedimenti dei magistrati RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, era stato poi ribadito dalla Suprema Corte in relazione sia ai magistrati del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (è stata citata Cass., Sez. 3, n. 26072 del 2019), sia ai
magistrati RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti (è stata citata Cass., Sez.6-1, n. 612 del 2022), quali altri uffici a competenza nazionale, nonché uffici di vertice RAGIONE_SOCIALEe relative giurisdizioni speciali. Doveva pertanto ritenersi « ammissibile la domanda risarcitoria principale sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa competenza territoriale », con conseguente necessità di pronunciare nel merito, non vertendosi « in una ipotesi di incompetenza territoriale stricto sensu», ma « rilevando l’individuazione del foro al solo fine RAGIONE_SOCIALE‘ammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘azione »;
IIcon riguardo all ‘ eccepita prescrizione, non assumeva rilievo la circostanza che la sentenza del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE fosse stata depositata solo il 1° dicembre 2009, allorché, secondo l’eccipiente , il diritto ad ottenere la ripetizione d ell’ indebito, per cui RAGIONE_SOCIALE aveva tempestivamente NOME il TAR del Lazio nel 2003, sarebbe stato già prescritto; ciò, in quanto, essendosi cristallizzata la giurisdizione del giudice amministrativo sull’azione restitutoria (per non essere stata né eccepita né rilevata, al riguardo, la giurisdizione del giudice ordinario), non vi era « soluzione di continuità tra la negazione del diritto alla ripetizione azionato di fronte al giudice amministrativo e la pronunzia di rigetto nel merito da parte del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE »;
IIIin ordine al dedotto mancato esperimento dei rimedi endoprocessuali in funzione RAGIONE_SOCIALEa prevenzione del danno, non sussistevano, in capo a RAGIONE_SOCIALE, né la legittimazione ad impugnare la sentenza sfavorevole del TAR Lazio n.11386 del 2008 per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, avuto riguardo all’ orientamento giurisprudenziale, anche questo espresso dal giudice di legittimità nel suo massimo consesso (è citata Cass., Sez. Un., n.22439 del 2018), secondo cui ‘ l’attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è
legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto, in quanto non soccombente su tale, autonomo capo RAGIONE_SOCIALEa decisione ‘; né l’onere di coltivare la precedente impugnazione RAGIONE_SOCIALEa norma regolamentare di cui all’art.21, comma 2, del d.P.R. n. 318/1997 (la quale prevedeva l’obbligo del pagamento del canone concessorio per l’anno 1998 ), dal momento che questa impugnazione era stata dichiarata improcedibile dal TAR Lazio con sentenza n.4173 del 2006, per sopravvenuta carenza di interesse, in seguito all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n. 448/1998, che aveva disciplinato a livello di norma primaria il predetto obbligo, abrogando la norma regolamentare;
IVnel merito, andava anzitutto evidenziato -richiamando i rilievi già svolti, al riguardo, nel decreto del 24 gennaio 2012, in sede di valutazione di non manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria -che la Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 21 febbraio 2008, resa in sede di rinvio pregiudiziale interpretativo, da un lato, aveva statuito che l’art. 22 RAGIONE_SOCIALEa direttiva n. 97/13 (tanto nel prevedere disposizioni derogatorie applicabili alle autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa direttiva stessa, in forza RAGIONE_SOCIALEe quali esse avrebbero dovuto conformarsi a quest’ultima entro il 1° gennaio 1999, quanto nel richiamare gli ‘obblighi’ risultanti dalle autorizzazioni esistenti alla data RAGIONE_SOCIALEa sua entrata in vigore, pure essi da conformare alle regole comunitarie entro la medesima data) non si riferiva ad oneri pecuniari, in quanto le uniche disposizioni RAGIONE_SOCIALEa fonte comunitaria aventi tale oggetto erano gli artt. 6 e 11, soggetti ad attuazione immediata, entro la data del 31 dicembre 1997; dall’altro lato, aveva ricordato che l’incompatibilità con la direttiva di un onere pecuniario annuo imposto ad un’ impresa di RAGIONE_SOCIALE e calcolato secondo una
percentuale del suo fatturato era già stata affermata in precedenti pronunce (in particolare, nella sentenza RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE), atteso che, ai sensi dei predetti artt. 6 e 11, i diritti richiesti alle imprese di RAGIONE_SOCIALE con riferimento alle autorizzazioni generali o alle licenze individuali devono essere intesi esclusivamente a coprire i costi amministrativi sostenuti per il rilascio, la gestione, il controllo e l’attuazione RAGIONE_SOCIALEe medesime . Poiché, in base alle ricordate argomentazioni, la Corte di Lussemburgo aveva affermato l ‘ostatività degli artt. 6 e 11 RAGIONE_SOCIALEa direttiva, in combinato disposto con gli artt. 22 e 25, all’ esigibilità, da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, del pagamento di un onere pecuniario come il canone di cui si controverteva nella causa principale, doveva ritenersi che il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, nel reputare, al contrario, la compatibilità, con l’ordinamento unionale, del canone concessorio versato da RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE nell’anno 1998 (in quanto componente del rapporto sinallagmatico di concessione, non finalizzata ad aiutare finanziariamente lo RAGIONE_SOCIALE né connessa con diritti speciali o esclusivi), fosse effettivamente incorso nella dedotta violazione grave e manifesta del diritto comunitario, per aver reso una pronuncia « in netto contrasto » con la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia del 21 febbraio 2008, così, per un verso, disattendendo il dictum del giudice europeo e ponendo in essere una « macroscopica e inescusabile » violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 22 RAGIONE_SOCIALEa direttiva n.97/13/CE, come da quel giudice chiaramente interpretato; per altro verso, violando l’obbligo di disporre un nuovo rinvio pregiudiziale gravante sul giudice nazionale di ultima istanza;
Vnon poteva sottacersi, poi, che nell’ambito di una successiva controversia avente ad oggetto il pagamento, da parte di RAGIONE_SOCIALE di un conguaglio del canone di concessione per l’anno 1998, sollecitata
dal TAR Lazio con un nuovo rinvio pregiudiziale, la Corte di Giustizia, con sentenza del 4 marzo 2020, in causa C-34/19, non solo aveva ribadito « che RAGIONE_SOCIALE non era tenuta al pagamento del canone preteso dallo S tato per l’anno 1998 », evidenziando la « manifesta violazione da parte del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del diritto comunitario », ma aveva anche chiarito che, sebbene il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione non impone ai giudici nazionali di disapplicare le norme di procedura interne che riconoscono autorità di cosa giudicata ad una pronuncia giurisdizionale ( quand’anche emessa in violazione di una norma del diritto europeo), tuttavia ciò non esclude la possibilità per gli interessati di far valere la responsabilità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al fine di ottenere una tutela giuridica dei loro diritti riconosciuti dall’ordinamento unionale;
VIancora, doveva rilevarsi che il carattere indebito del pagamento del canone di concessione previsto dalle norme di diritto interno per l’esercizio del servizio di telecomunicazione in relazione all’anno 1998 ( sul presupposto RAGIONE_SOCIALE‘ illegittimità del relativo obbligo in quanto contrastante con l’ ordinamento europeo, alla luce RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione fornitane dalla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE cause C-296/06 e C-34/19) era stato affermato anche dalla Corte di cassazione (è stata citata Cass., Sez. 1, n. 18603 del 2020), la quale aveva rigettato il ricorso proposto da i RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza con cui la stessa Corte territoriale capitolina aveva accolto la domanda restitutoria proposta da un’ altra società concessionaria del servizio di telefonia RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE);
VIIcon riguardo al quantum , RAGIONE_SOCIALE aveva fornito documentalmente la prova dei pagamenti effettuati a titolo di versamento del canone controverso, per l’importo complessivo di Euro 528.711.476,15; questo importo, vertendosi in materia di obbligazione
risarcitoria, avente natura di debito di valore, doveva essere annualmente rivalutato, nonché accresciuto degli interessi compensativi al tasso legale, dalla data di deposito dei ricorsi con cui era stato originariamente NOME il TAR Lazio (27 marzo 2003) sino « all’attualità »; dovendosi escludere la mala fede RAGIONE_SOCIALE‘ accipiens , gli accessori del credito decorrevano, infatti, non dalla data RAGIONE_SOCIALE‘indebito pagamento (31 dicembre 1998) ma da quella successiva RAGIONE_SOCIALEa proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda di ripetizione; non poteva invece riconoscersi il richiesto maggior danno, ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., in quanto « il criterio indicato da RAGIONE_SOCIALE (‘costo medio ponderato del capitale impiegato –RAGIONE_SOCIALE, comprensivo del costo del debito e del costo dei mezzi pro pri’) » era « privo di caratteri di normalità » e « carente di riscontri effettivi nella fattispecie in esame »;
VIIIinfine, quanto alle spese dei due gradi di giudizio, la « peculiarità RAGIONE_SOCIALEe questioni trattate » ne consentiva la parziale compensazione nella misura RAGIONE_SOCIALEa metà, mentre la residua metà doveva liquidarsi a favore RAGIONE_SOCIALEa parte vittoriosa e a carico di quella soccombente, in relazione al valore RAGIONE_SOCIALEa lite, avuto riguardo alla « particolare complessità RAGIONE_SOCIALEa controversia ».
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte capitolina ha proposto ricorso la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, sulla base di quattordici motivi.
Ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE, la quale ha proposto anche ricorso incidentale sorretto da due motivi, oltre ad altri due motivi condizionati all’ accoglimento di uno dei primi due motivi del ricorso principale.
Al ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE ha replicato la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Per la trattazione dei ricorsi è stata fissata la pubblica udienza del 27 maggio 2025.
Il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, anticipando le medesime richieste formulate in udienza, ha depositato memoria con conclusioni scritte, chiedendo il rigetto dei ricorsi principale e incidentale e la declaratoria di assorbimento dei motivi di ricorso incidentale condizionato.
In vista RAGIONE_SOCIALE‘udienza, e ntrambe le parti hanno depositato memoria. All’esito RAGIONE_SOCIALEa discussione in pubblica udienza, il Collegio, dopo essersi ritirato in camera di consiglio sospendendo la pubblica udienza, con ordinanza pronunciata in udienza, ha ritenuto di sollevare d’ufficio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384 , terzo comma, cod. proc. civ., la questione relativa alla correttezza, o meno, RAGIONE_SOCIALEa scelta di RAGIONE_SOCIALE di impugnare con l’appello, anziché con il reg olamento di competenza, la sentenza n. 6174 del 2015, resa in primo grado dal Tribunale di Roma, con cui la domanda risarcitoria principale era stata dichiarata inammissibile per il ritenuto difetto di competenza territoriale del giudice NOME.
Ai fini RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE‘esame RAGIONE_SOCIALEa questione del mezzo di gravame esperibile avverso detta decisione, è stato concesso alle parti termine per il deposito di osservazioni, riservando all’esito la decisione.
Questa è stata dunque assunta all’esito RAGIONE_SOCIALEa prosecuzione RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio del 18 settembre 2025, in seguito al deposito RAGIONE_SOCIALEe ulteriori memorie autorizzate dalle parti private e dal Pubblico RAGIONE_SOCIALE e in seguito a riconvocazione del Collegio disposta dal Presidente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata e decisa la questione sollevata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, terzo comma, cod. proc. civ..
Al riguardo, l’ appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 6174 del 2015, resa in primo grado dal Tribunale di Roma, deve ritenersi ammissibile.
A.a. Come si è veduto ( Punto 11 dei Fatti di causa ), con questa sentenza, nel dichiarare inammissibile la domanda risarcitoria proposta ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legge n. 117/1988, il giudice capitolino aveva preso le mosse dal dictum RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n.67 del 2005.
Con questa pronuncia, il giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi aveva dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., RAGIONE_SOCIALE‘allora vigente art. 5 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 117/1988, nella parte in cui non prevedeva la facoltà di proporre reclamo avverso il decreto dichiarativo RAGIONE_SOCIALE‘ ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria contro lo RAGIONE_SOCIALE; ciò, sul rilievo che la previsione RAGIONE_SOCIALE‘impugnabilità secundum eventum litis del provvedimento conclusivo del giudizio camerale disciplinato dalla disposizione indubbiata (impugnabilità circoscritta al decreto di inammissibilità ) fosse pienamente giustificata dalla circostanza che, mentre quest’ultimo provvedimento integra va un rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda (allo stato degli atti oppure definitivo, secondo che venissero in considerazione le ipotesi di cui all’art. 4 oppure quelle di cui agli artt. 2 e 3, oltre alla manifesta infondatezza), invece il primo aveva l’unico effetto di consentire la prosecuzione del giudizio di merito ed era intrinsecamente inidoneo a pregiudicare la decisione RAGIONE_SOCIALEa causa, non precludendo successivamente alcuna attività difensiva alla parte soccombente ed alcun riesame RAGIONE_SOCIALEe questioni provvisoriamente decise.
Muovendo dalla considerazione che « nel regime giuridico fissato dalla L. n.117/1988, la competenza assurge a condizione di ammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘azione », il Tribunale capitolino aveva tratto dal dictum RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale tre implicazioni: a) in primo luogo, aveva ritenuto che il decreto di ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda, emesso dalla Corte d’ appello a conclusione RAGIONE_SOCIALEa fase di reclamo del giudizio camerale ex art. 5 legge n. 117/1988, non precludesse il riesame di alcuno dei presupposti di ammissibilità (solo) provvisoriamente delibati in senso positivo e, tra questi, di quello RAGIONE_SOCIALEa competenza territoriale; b) in secondo luogo, aveva ritenuto che la violazione del criterio di collegamento previsto dall’art. 11 cod. proc. pen., richiamato dall’ art. 4, comma 1, legge n.117/1988, in quanto relativa, non già ad una « mera questione di competenza », bensì ad un « presupposto processuale assistito dalla sanzione di inammissibilità », « rispondente ad un interesse pubblico e sottratto alla disponibilità RAGIONE_SOCIALEe parti », fosse rilevabile « in ogni stato e grado del giudizio » e quindi non soggetto alle « rigide preclusioni di cui agli artt. 38 e 183 c.p.c. »; c) in terzo luogo, aveva reputato che l’ attrazione RAGIONE_SOCIALEa competenza territoriale al « regime RAGIONE_SOCIALE‘ ammissibilità » avesse effetto « anche ai fini RAGIONE_SOCIALEe impugnative » e aveva richiamato, al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità (erano state citate Cass., Sez. 3, n.6551 del 2005 e Cass., Sez. 3, n.668 del 2013), secondo la quale va impugnato con ricorso per cassazione, anziché con regolamento di competenza, il decreto di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda, emesso in sede di reclamo ex art. 5, comma 4, RAGIONE_SOCIALEa legge n.117/1988, ancorché esclusivamente fondato sull’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘ incompetenza territoriale inderogabile del giudice NOME.
A.b. Di questi rilievi, solo il primo è corretto, mentre gli altri sono erronei in iure .
Ben vero, infatti, la circostanza che il decreto non impugnabile di ammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘azione risarcitoria contro lo RAGIONE_SOCIALE, a differenza di quello di inammissibilità (rispetto al quale la contraria previsione RAGIONE_SOCIALE‘impugnabilità si poneva come scelta costituzionalmente obbligata ex art. 111, settimo comma, Cost.), non pregiudicasse la decisione RAGIONE_SOCIALEa causa all’esito del giudizio di merito, né impedisse alcun riesame RAGIONE_SOCIALEe questioni provvisoriamente decise (ivi compresa quella sulla competenza, sia che essa fosse stata prospettata e positivamente decisa nella fase camerale, sia che non lo fosse stata e la competenza fosse stata solo ritenuta implicitamente), non incideva sull’operatività RAGIONE_SOCIALEe preclusioni previste per la sollevazione (officiosa o su eccezione di parte) RAGIONE_SOCIALEa specifica questione RAGIONE_SOCIALEa competenza territoriale del giudice NOME: da un lato, infatti, costituiva (e costituisce) ius receptum , nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per cui il limite tempo rale evincibile dall’art. 38 cod. proc. civ., quale regola di carattere generale, è applicabile anche ai procedimenti camerali (Cass., Sez. 1, n. 815 del 2003; Cass., Sez. 1, n. 5257 del 2012; Cass., Sez. 6-1, n. 107 del 2014 ); dall’altro lato, il carattere inderogabile RAGIONE_SOCIALEa competenza territoriale (come quella del foro individuato mediante il criterio di collegamento richiamato dall’art. 4, comma 1 , RAGIONE_SOCIALEa legge n. 117/1988) non escludeva che l’incompetenza -nel vigore RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 cod. proc. civ., nella formulazione antecedente a quella recentemente introdotta dal d.lgs. n. 164/2024 -ove non eccepita dal convenuto nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, potesse essere rilevata d’ ufficio dal giudice non oltre la prima udienza di trattazione.
Pertanto, nel procedimento camerale ex art. 5 RAGIONE_SOCIALEa legge n.117/1988, vigente ratione temporis , il rilievo RAGIONE_SOCIALEa violazione dei criteri di competenza territoriale inderogabile fissati dal precedente art.4, postulava, in difetto di tempestiva eccezione di parte, che il giudice istruttore, alla prima udienza, nel rimettere al collegio la decisione sull’ ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda, rilevasse, a noma RAGIONE_SOCIALE‘art.38 cod. proc. civ., la questione di competenza su cui l’organo collegiale era chiamato a delibare, dovendosi ritenere precluso il relativo esame in mancanza di detto tempestivo rilievo (cfr., in tema di regolamento d’ ufficio, Cass., Sez. 6-3, n. 26072 del 2019).
La circostanza che la violazione dei criteri di competenza territoriale inderogabile fissati dall’art. 4 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 117/1988 venisse accertata, in sede di riesame RAGIONE_SOCIALEa questione, dopo che la stessa era stata (esplicitamente o, come nella fattispecie, implicitamente) delibata con esito positivo nel procedimento camerale ex art. 5 legge n. 117/1988, vigente ratione temporis , culminato in un decreto di ammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘azione, non toccava, poi, l’ operatività del regime ordinario relativo ai mezzi di impugnazione dei provvedimenti che pronunciano sulla competenza.
Infatti, la disciplina particolare prevista dall’art. 5, comma 4, RAGIONE_SOCIALEa legge n.117/1988 trovava applicazione in ordine al decreto di inammissibilità pronunciato nella fase camerale: questo provvedimento, quand’ anche esclusivamente fondato sull’ accertamento RAGIONE_SOCIALE ‘i ncompetenza territoriale inderogabile del giudice che lo aveva emesso, si risolveva in un rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda, precludendo la translatio iudicii regolata dall’art.44 cod . proc. civ. e non poteva farsi rientrare, quindi, nella categoria dei provvedimenti che, ‘ pronunciando sulla competenza anche a norma degli artt. 39 e
40 cod. proc. civ., non decidono il merito RAGIONE_SOCIALEa causa’, restando così impugnabile con reclamo in appello e con successivo ricorso per cassazione (Cass., Sez. 3, n.6551 del 2005 e Cass., Sez. 3, n.668 del 2013).
Le modalità del controllo RAGIONE_SOCIALEa valutazione negativa RAGIONE_SOCIALEa competenza determinativa di una pronuncia di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘azione nella fase camerale coincidevano, pertanto, con quelle previste per ogni altra causa di inammissibilità.
Invece, nell’ipotesi in cui la violazione dei criteri di competenza territoriale inderogabile fissati dall’art. 4 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 117/1988 fosse stata accertata, a seguito di rituale e tempestiva eccezione o rilievo di ufficio , con sentenza definitiva emessa all’esito del giudizio a cognizione piena (sia pure previo riesame di una questione provvisoriamente o implicitamente decisa dal decreto di ammissibilità reso all’esito RAGIONE_SOCIALEa precedente fase camerale ), tornava applicabile il regime ordinario di cui agli artt. 42 e 43 cod. proc. civ., sicché l’individuazione del mezzo di gravame esperibile dipendeva dalla circostanza se la sentenza avesse pronunciato unicamente sulla competenza (nel qual caso sarebbe stato esperibile il regolamento necessario di competenza ) oppure ‘sulla competenza insieme col merito’, nel qual caso sarebbe stato esperibile il regolamento facoltativo di competenza o il mezzo ordinario (appello o ricorso per cassazione) quando, insieme con la pronuncia sulla competenza, si fosse impugnata quella sul merito.
A.c. Nella vicenda in esame, il Tribunale di Roma, investito RAGIONE_SOCIALEa fase a cognizione piena, all’esito RAGIONE_SOCIALEa valutazione di insussistenza RAGIONE_SOCIALEa competenza territoriale, avrebbe dovuto declinarla in favore del giudice
ritenuto competente, con i conseguenziali effetti prosecutori, senza poter far luogo ad una pronuncia di inammissibilità.
Non ostante la scorretta evocazione RAGIONE_SOCIALEa categoria RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità (essendo ormai stata definita positivamente la fase camerale), la statuizione contenuta nella sentenza n.6174 del 2015, resa in primo grado dal Tribunale di Roma, aveva tuttavia assunto, nella sostanza, con riferimento all’azione ex lege n. 117 del 1988, la natura di pronuncia (declinatoria) sulla competenza.
A.d. A questa pronuncia, concernente la domanda principale, si era poi aggiunta, come si è veduto ( Punto 11 dei Fatti di causa ), pur senza alcuna statuizione esplicita in dispositivo, una ulteriore pronuncia, resa sulla domanda subordinata proposta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.2043 cod. civ. , di cui era stata rilevata, in motivazione -dopo la preliminare osservazione che per essa non si poneva « la questione di ammissibilità » -, la sostanziale infondatezza per mancanza di titolo, sull’assunto che « i fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALE‘illecito rappresentato inestricabilmente connessi all’esercizio RAGIONE_SOCIALEa funzione giurisdizionale » e prospettavano, pertanto, una responsabilità che non poteva essere fatta valere se non nei modi previsti dalla legge n.117/1988.
Dunque, mentre per la domanda principale ex lege n. 117/1988 era stata, nella sostanza, emessa una pronuncia declinatoria RAGIONE_SOCIALEa competenza territoriale, quella subordinata era stata ritenuta inerente ad un diritto non configurabile nell’ ordinamento, per essere astrattamente configurabile solo quello azionabile mediante la citata legge speciale.
A.e. Avuto riguardo al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, per decisi one di merito, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.43 cod. proc. civ., si intende non soltanto una pronuncia sul rapporto sostanziale dedotto
in giudizio in contrapposizione ad una pronuncia sul rapporto processuale, bensì anche la risoluzione di questioni diverse da quelle sulla competenza, siano esse di carattere processuale o sostanziale, pregiudiziali di rito o preliminari di merito, salvo che dal contenuto complessivo RAGIONE_SOCIALEa pronuncia risulti che l ‘ esame di tali questioni sia stato compiuto solo in funzione RAGIONE_SOCIALEa decisione sulla competenza e senza pregiudizio per l ‘ esito definitivo RAGIONE_SOCIALEa controversia (Cass., Sez. L, n. 18425 del 2006; Cass., Sez. 3, n. 16752 del 2006; Cass., Sez. 2, n. 21530 del 2020), non vi è dubbio che la decisione del giudice capitolino fosse impugnabile, quanto alla sostanziale declinatoria RAGIONE_SOCIALEa competenza territoriale sulla domanda principale ex lege n. 117 del 1988, con regolamento di competenza facoltativo, dal momento che essa decisione cumulava, accanto alla predetta declinatoria RAGIONE_SOCIALEa competenza, una statuizione sul merito RAGIONE_SOCIALEa ricordata domanda subordinata.
Correttamente, dunque, è stato esperito il mezzo alternativo RAGIONE_SOCIALE‘appello , avendo il gravame aggredito, insieme con la pronuncia sulla competenza, anche quella sul merito.
Si può allora passare all’esame dei motivi di ricorso, iniziando con quello principale, proposto dalla RAGIONE_SOCIALE.
B.1. Con il primo motivo di questo ricorso viene denunciata « Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. ».
La RAGIONE_SOCIALE pone in evidenza che la statuizione del primo giudice (il quale aveva dichiarato l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda proposta ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legge n. 117/1988, per incompetenza territoriale del l’NOME Tribunale di Roma, sul presupposto che tale competenza spettasse invece al Tribunale di Perugia, quale
giudice competente ex art. 11 cod. proc. pen.) è stata riformata dalla Corte d’appello in applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n.14842 del 2018, secondo cui, ‘ nei giudizi di responsabilità civile promossi contro lo RAGIONE_SOCIALE, in base alla legge n. 117 del 1988, quando più giudici, di merito e di legittimità, cooperino a fatti dolosi o colposi anche diversi nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa stessa vicenda giudiziaria, la causa è nece ssariamente unitaria e la competenza per territorio deve essere attribuita per tutti secondo il crite rio di cui all’art. 11 cod. proc. pen., richiamato dall’art. 4, comma 1, legge cit.; qualora, invece, tali giudizi abbiano ad oggetto solo i comportamenti, atti o provvedimenti dei magistrati RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, non si applica lo spostamento di competenza previsto dal menzionato art. 11 cod. proc. pen. e, pertanto, la competenza per territorio è attribuita ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 25 cod. proc. civ., secondo la regola del forum commissi delicti , sicché spetta in ogni caso al Tribunale di Roma, quale foro del luogo in cui è sorta l’obbligazione ‘ .
Ciò evidenziato, l’amministrazione statale ricorrente reputa che la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello violerebbe per eccesso ( extra -petizione ) la regola RAGIONE_SOCIALEa corrispondenza tra chiesto e pronunciato, dal momento che RAGIONE_SOCIALE, nel gravare la contraria statuizione del giudice di primo grado, non aveva affermato che essa era « erronea perché la competenza spettava invece a Roma », ma si era limitata a dedurre: a) la non rilevabilità RAGIONE_SOCIALEa questione di competenza da parte del Tribunale, perché la relativa eccezione era stata sollevata per la prima volta all’ udienza di precisazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni; b) la preclusione alla possibilità di dichiarare l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda per incompetenza territoriale; c) la necessità di consentire la riproposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda davanti al Tribunale di Perugia.
In altre parole, le ragioni del gravame non vertevano sull’ erroneità del fondamento RAGIONE_SOCIALEa statuizione del Tribunale (ovverosia sulla affermazione che la competenza territoriale spettasse a Perugia, anziché a Roma), bensì, da un lato, sulla stessa possibilità, per il primo giudice, di rilevare il difetto di competenza del Tribunale di Roma, attesa la tardività RAGIONE_SOCIALE‘eccezione sollevata al riguardo dalla RAGIONE_SOCIALE e la preclusione maturata all’esito del giudizio camerale di ammissibilità e, dall’a ltro lato, sulla necessità, comunque, di concedere ad essa appellante -già attrice -il termine per riassumere il giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia, giudice competente.
B.1.1. Il motivo è infondato.
B.1.1.a. Il Tribunale di Roma aveva ritenuto irrilevante la circostanza che l ‘incompetenza territoriale fosse stata eccepita oltre il termine di cui all’art. 38 cod. proc. civ., sull’assunto che la competenza territoriale sarebbe stata annoverata dall ‘art. 5 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 117/1988 (norma abrogata dalla legge n. 18/2015, ma vigente ratione temporis ) tra i presupposti la cui mancanza avrebbe determinato l’ inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria contro lo RAGIONE_SOCIALE; inammissibilità che, ove non dichiarata nell’ambito del procedimento camerale di cui al citato art.5, avrebbe potuto essere comunque rilevata con la sentenza di primo grado, stante la non impugnabilità del decreto di ammissibilità reso nell’ambito del detto procedimento camerale dalla Corte d’appello e la non configurabilità di una preclusione del riesame RAGIONE_SOCIALEe questioni con esso (anche implicitamente) valutate -e (provvisoriamente) decise -nel prosieguo del giudizio di merito.
Qualificata la competenza territoriale quale presupposto di ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria ex art. 5 RAGIONE_SOCIALEa legge n.
117/1988, la statuizione di inammissibilità per incompetenza risulta essere stata correttamente impugnata dalla società appellante con la richiesta di dichiarare, invece, « ammissibile l ‘ azione proposta da RAGIONE_SOCIALE » e di esaminare « nel merito la domanda ex Legge n. 117/1988 », richiesta perspicuamente formulata RAGIONE_SOCIALE conclusioni RAGIONE_SOCIALE‘atto d’ appello (cfr. le copie di tale atto allegate sia alla produzione di parte ricorrente che a quella di parte resistente).
B.1.1.b. D’altra parte, il mezzo RAGIONE_SOCIALE‘appello, per un verso, come si è veduto, era pienamente ammissibile avverso la detta statuizione, per essere stata con esso impugnata non solo la pronuncia sulla competenza relativa alla domanda principale, ma anche quella sul merito relativa alla domanda subordinata (arg. ex art. 43 cod. proc. civ.); per altro verso, era pienamente fondato nella parte in cui, tra l’altro, censurava l’omesso rilievo RAGIONE_SOCIALEa preclusione di cui all’art. 38, terzo comma, cod. proc. civ., la cui operatività, come pure si è detto, non era inibita dal carattere inderogabile RAGIONE_SOCIALEa regola speciale di determinazione RAGIONE_SOCIALEa competenza territoriale reputata violata.
B.1.1.c. Deve dunque escludersi che la Corte d’ appello, nel riesaminare la questione RAGIONE_SOCIALEa competenza territoriale, abbia ecceduto i limiti del gravame sottopostole, mentre, nel ‘ merito ‘ , la statuizione volta a reputare radicata tale competenza in capo al Tribunale di Roma appare del tutto corretta, dal momento che la portata generale del principio affermato dalla pronuncia RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite n. 14842 del 2018, quale principio applicabile anche nei giudizi di responsabilità civile promossi contro lo RAGIONE_SOCIALE, in base alla legge n. 117 del 1988, aventi ad oggetto comportamenti, atti o provvedimenti dei magistrati RAGIONE_SOCIALEe giurisdizioni speciali, trova conferma nella successiva giurisprudenza di questa Corte, che ne ha fatto applicazione con
riguardo sia ai magistrati del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (Cass., Sez. 6-3, n.26072 del 2019), sia ai magistrati RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti (Cass., Sez. 6-1, n. 612 del 2022), sul rilievo che agli uffici di vertice RAGIONE_SOCIALEe giurisdizioni speciali, quali uffici a competenza nazionale, è del tutto estraneo il concetto di ‘ ufficio compreso nel distretto di Corte d ‘ appello ‘ , menzionato nell’art. 11 cod. proc. pen., e che la loro rilevanza nazionale consente di estendere ai magistrati che vi appartengono la disciplina prevista per i giudici di legittimità (sulla quale v., ulteriormente, già Cass., Sez. 6-3, n. 13475 del 2019 e, di recente, Cass., Sez. 3, n. 575 del 2025), con la conseguenza che la cognizione RAGIONE_SOCIALEa causa è sempre attribuita, secondo i criteri ordinari, al Tribunale di Roma, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 25 cod. proc. civ., quale forum commissi delicti .
Il primo motivo del ricorso principale, dunque, deve essere rigettato.
B.2. Con il secondo motivo RAGIONE_SOCIALE stesso ricorso viene denunciata ‘ Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 c.p.p. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge 13.4.1988 n. 117. Erronea interpretazione e applicazione del principio affermato nel 2018 dalle Sezioni unite RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALEzione. In relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. ‘.
La ricorrente sostiene che, a prescindere dal vizio di ultrapetizione, il principio sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 14842 del 2018 e consolidatosi, quale principio generale, nella giurisprudenza successiva, sarebbe stato, nella fattispecie, male applicato.
Proprio in base a tale principio, infatti, avrebbe dovuto ritenersi applicabile lo spostamento di competenza previsto dall ‘ art. 11 cod. proc. civ. (con conseguente radicamento RAGIONE_SOCIALEa competenza territoriale
in capo al Tribunale di Perugia), avuto riguardo alla circostanza che al fatto colposo asseritamente generativo del danno lamentato da RAGIONE_SOCIALE avevano cooperato non solo i giudici del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 7506/2009, ma anche i giudici del TAR Lazio, con la precedente sentenza n. 11386/2008; sentenza che la decisione successiva, emessa dal giudice amministrativo di seconda istanza, si era limitata a confermare.
B.2.1. Il motivo è infondato.
È sufficiente ricordare, al riguardo, che la causa petendi RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria proposta ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legge n. 117/1988 trova fondamento nella dedotta grave e manifesta violazione del diritto europeo asseritamente commessa dai magistrati del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con la sentenza n. 7506/2009, la quale è allegata dall’ attrice quale causa esclusiva del danno.
Il riferimento al provvedimento del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 2009 quale causa esclusiva del danno (con esclusione, quindi, di ogni riferimento, sotto tale profilo, alla precedente sentenza del TAR Lazio del 2008) emerge chiaramente d all’atto di citazione introduttivo del primo grado del giudizio, sia a pag. 2 (ove la società attrice aveva avuto la cura di premettere che essa intendeva « far valere nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE italiano il proprio diritto al risarcimento dei danni per effetto RAGIONE_SOCIALEe manifeste e gravi violazioni del diritto comunitario commesse dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con la pronuncia RAGIONE_SOCIALEa sentenza 1° dicembre 2009, n. 7506 »), sia alle pagg. 5-6 RAGIONE_SOCIALEa citazione medesima, ove, dopo avere affermato che nella fattispecie erano state commesse violazioni sia dallo RAGIONE_SOCIALE-legislatore sia dallo RAGIONE_SOCIALE-amministrazione, rispettivamente, c on l’adozione RAGIONE_SOCIALEa legge n. 448/1998 e con l ‘ esazione del pagamento del canone controverso, RAGIONE_SOCIALE
aveva però precisato che « con il presente giudizio intende ottenere dallo RAGIONE_SOCIALE italiano il risarcimento di tutti i danni da essa subìti quali effetto diretto ed esclusivo RAGIONE_SOCIALEa richiamata pronuncia del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE » (cfr. la copia RAGIONE_SOCIALE‘atto di citazione originario, allegata alle produzioni di parte resistente).
Avuto riguardo alla causa petendi RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria ex lege n. 117/1988, deve ritenersi che la Corte d’ appello abbia correttamente applicato il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite n. 14842 del 2018, in quanto il giudizio aveva ad oggetto solo il provvedimento dei magistrati del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ufficio a competenza nazionale a cui non si applica lo spostamento di competenza previsto dal l’art. 11 cod. proc. civ..
Anche il secondo motivo del ricorso principale, pertanto, deve essere rigettato.
B.3. Con il terzo motivo RAGIONE_SOCIALE stesso ricorso viene denunciata ‘ Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, c . 2, l. 13.4.1988 n. 117, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. ‘.
La sentenza d’appello è censurata per non avere accolto l’eccezione -sollevata , dall’amministrazione statale convenuta, sin dalla comparsa di risposta di primo grado e successivamente riproposta -con cui era stata dedotta l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria ex lege n. 117/1988 per mancato completo esperimento dei rimedi processuali previsti, in funzione di prevenzione del danno, avverso il provvedimento assunto come lesivo.
Il Governo rammenta il carattere sussidiario RAGIONE_SOCIALE‘azione risarcitoria contro lo RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 2, prima parte, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 117/1988 e pone in evidenza che l’eccezione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda, in relazione a tale aspetto, era stata da esso sollevata « sotto
molteplici profili » (a cui indebitamente la Corte d’appello non avrebbe dato rilievo), osservando: a) che RAGIONE_SOCIALE avrebbe avuto l’onere di proporre appello avverso la sentenza n. 11386/2008 del TAR Lazio e successivamente ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 7506/2009 del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, per motivi attinenti alla giurisdizione; b) che l’appellante (attuale resistente) avrebbe altresì avuto l’onere di proporre ricorso per revocazione avverso la sentenza del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE; ricorso che, peraltro, era stato effettivamente proposto, sia pure dopo l’ introduzione del giudizio risarcitorio contro lo RAGIONE_SOCIALE, ma che era stato successivamente abbandonato; c) che, infine, RAGIONE_SOCIALE avrebbe avuto l’onere di ‘coltivare’ l’impugnazione del d.P.R. n. 318/1997, il cui art. 21, comma 2, prevedeva l’obbligo di pagare il canone ex art. 188 codice postale in riferimento all’anno 1998 .
B.3.a. Sotto il primo profilo, l’amministrazione statale ricorrente censura specificamente la decisi one d’appello per avere escluso la legittimazione RAGIONE_SOCIALE‘attrice, soccombente sul merito, ad impugnare, per motivi inerenti alla giurisdizione, le pronunce del giudice amministrativo da essa stessa NOME, sulla base di un orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità (affermato per la prima volta da Cass., Sez. Un., n. 21260 del 2016 e ribadito da Cass., Sez. Un., n.22439 del 2018) formatosi in epoca successiva a quella in cui erano state emesse (e avrebbero potuto essere impugnate) le predette pronunce; evidenzia che, in precedenza, la giurisprudenza di legittimità aveva invece affermato, in numerosi arresti, il contrario principio (ribadito da Cass., Sez. Un., n. 26129 del 2010 e, da ultimo, confermato da Cass., Sez. Un., n. 7097 del 2011), secondo cui, il difetto di giurisdizione del giudice, finché non si sia formato sul punto il giudicato implicito, può essere dedotto, in sede di impugnazione,
dalla stessa parte che lo abbia adì to, in base all’interesse derivante dalla soccombenza nel merito; sostiene, ulteriormente, che qualora RAGIONE_SOCIALE avesse appellato la sentenza del TAR Lazio per difetto di giurisdizione e, in caso di conferma, avesse gravato per cassazione la sentenza del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, « avrebbe avuto ottime probabilità di ottenere l’annullamento di tali sentenze per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo », dal momento che l’impugnazione non solo sarebbe stata verosimilmente ritenuta ammissibile, in ragione del descritto orientamento RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite, ma sarebbe stata anche fondata nel merito, vertendosi in ipotesi di azione di ripetizione di indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.), in relazione alla quale, in una fattispecie sovrapponibile a quella in esame (tra l’altro , la medesima fattispecie da cui era originato il procedimento tra RAGIONE_SOCIALE e i RAGIONE_SOCIALE, culminato nella sentenza n. 18603 del 2020 RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, citata dalla Corte d’appello a corr oboramento RAGIONE_SOCIALEe ragioni poste a fondamento del giudizio di merito di responsabilità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), le stesse Sezioni Unite, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione (Cass., Sez. Un., n.21748 del 2009), avevano affermato, sul presupposto RAGIONE_SOCIALEa natura di diritto soggettivo RAGIONE_SOCIALEa pretesa azionata, che la giurisdizione spettava al giudice ordinario.
B.3.b. Sotto il secondo profilo, la ricorrente deduce che alla data RAGIONE_SOCIALE ‘ introduzione del giudizio risarcitorio (8 luglio 2010) era ancora pendente il termine per proporre, avverso la sentenza del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (depositata il 1° dicembre 2009) il ricorso per revocazione; soggiunge che tale ricorso era stato, del resto, effettivamente proposto con atto del 28 gennaio 2011, per poi essere ‘abbandonato’ per rinuncia il 20 dicembre 2012; ciò dedotto, reputa che la pendenza del
termine per esperire la revocazione ‘ordinaria’ costituisse un’ ulteriore ragione di preclusione all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘azione risarcitoria, dato il carattere sussidiario di quest’ultima, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.4, comma 2, prima parte, legge n. 117/1988.
B.3.c. Sotto il terzo profilo, la RAGIONE_SOCIALE ribadisce che l’azione risarcitoria avrebbe dovuto reputarsi inammissibile, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa norma appena citata, per non avere RAGIONE_SOCIALEcoltiva to ‘ l’impugnazione del d.P.R. n. 318/1997; deduce che tale impugnazione sarebbe stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse dal TAR Lazio con sentenza n. 4173/2006, sull’erroneo presupposto che l’art. 21, comma 2, di tale atto regolamentare (che costituiva il « solo titolo del pagamento del canone nel 1998 ») sarebbe stato sostituito dalla norma primaria di cui all’art. 20, com ma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 448/1998, laddove, al contrario, tale ultima norma, non avente efficacia retroattiva, si era limitata a circoscrivere la « portata temporale » di quella precedente, stabilendo la non debenza del canone ‘dal primo gennaio 1999’ ; sostiene, dunque, che RAGIONE_SOCIALE non avrebbe dovuto fare acquiescenza alla declaratoria di improcedibilità del ricorso rendendo inoppugnabile il d.P.R. n. 318/1997, ma avrebbe dovuto insistere nell ‘ impugnazione RAGIONE_SOCIALEa norma regolamentare, il cui annullamento, con effetto ex tunc , avrebbe fatto cessare la debenza del canone dal 1° gennaio 1998; conclude che, pertanto, erroneamente la Corte d’appello aveva attribuito rilievo , ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria, alla declaratoria di improcedibilità emessa dal TAR Lazio sulla predetta impugnazione, dovendosi escludere il rilevato sopravvenuto difetto di interesse all’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘atto amministrativo.
B.3.1. Il motivo, in relazione ai diversi profili di censura in cui si articola, è in parte infondato, in parte inammissibile.
B.3.1.a. L’art. 4 , comma 2, primo periodo, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 117/1988, prevede che l’azione di risarcimento del danno contro lo RAGIONE_SOCIALE ‘può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell’ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno ‘.
Dal dato testuale RAGIONE_SOCIALEa norma, si desume che, nell’ipotesi in cui la fonte del pregiudizio sia ravvisata in un provvedimento giudiziario, il carattere sussidiario RAGIONE_SOCIALE‘azione risarcitoria contro lo RAGIONE_SOCIALE ne subordina l’ammissibilità al previo esperimento dei rimedi (impugnatori e non impugnatori) finalizzati alla rimozione del l’ atto lesivo , non potendo predicarsi un onere RAGIONE_SOCIALEa parte danneggiata di impugnare anche provvedimenti diversi, emessi in un tempo (anche largamente) precedente rispetto a quello RAGIONE_SOCIALE’emanazione RAGIONE_SOCIALE‘atto assunto come dannoso, allorché l’emissione di quest’ultimo era improbabile e comunque imprevedibile.
L’interpretazione suggerita dalla lettera RAGIONE_SOCIALEa norma trova conferma nel rilievo RAGIONE_SOCIALEa sua ratio , la quale risponde all’intento di dare la prevalenza alla rimozione del provvedimento dannoso e di privilegiare i rimedi endo processuali rispetto all’azione risarcitoria, subordinando quest’ultima alla circostanza che il danneggiato abbia utilizzato gli strumenti processuali normalmente apprestati dall’ordinamento per eliminare o, almeno, ridurre il danno (Cass., Sez. 1, n.7924 del 2015; Cass., Sez. 3, n. 932 del 2017; Cass., Sez. 2, n. 33459 del 2021).
Da un lato, dunque, sotto il profilo oggettivo, il previo esperimento dei rimedi ordinariamente previsti avverso il provvedimento dannoso costituisce una forma obbligatoria di risarcimento del danno in forma specifica che esclude la possibilità di invocare il risarcimento per equivalente, in quanto consente la rimozione RAGIONE_SOCIALE‘atto lesivo ; il risarcimento per equivalente, da invocarsi nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sarà possibile nella misura in cui questa rimozione non consenta la totale eliminazione del danno.
Dall’altro lato, sotto il profilo soggettivo, il previo esperimento dei rimedi costituisce adempimento del dovere di evitare il danno, previsto dagli artt.1227, secondo comma, e 2056, primo comma, cod. civ., a sua volta riconducibile al generale dovere di correttezza; dovere che specificandosi, tra l’altro, nel canone di salvaguardia RAGIONE_SOCIALE‘utilità RAGIONE_SOCIALEa controparte, impone bensì al danneggiato di attivarsi per elidere o quanto meno attenuare le conseguenze dannose RAGIONE_SOCIALE‘illecito subìto , ma nei limiti del proprio apprezzabile sacrificio, personale ed economico.
Ne discende che l’onere di attivazione processuale richiesto dall’art.4, comma 2, primo periodo, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 117/1988 non può essere esteso sino a ricomprendere la necessità di attivare tutte le possibili iniziative finalizzate a prevenire eventuali (e comunque soggettivamente non prevedibili ed oggettivamente improbabili) provvedimenti giudiziari dannosi futuri ; del resto, avuto riguardo ai principi di equivalenza e di effettività RAGIONE_SOCIALEa tutela giurisdizionale, storicamente affermati dalla Corte di Giustizia UE, secondo cui, se da un lato spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno RAGIONE_SOCIALE membro disciplinare le modalità e le condizioni attraverso le quali possono essere esercitate le azioni giudiziarie intese a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto europeo, tuttavia
‘ tali condizioni non possono essere meno favorevoli di quelle che riguardano reclami analoghi di natura interna e non possono essere congegnate in modo tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento ‘ ( sentenze 30/09/2003, in causa C-224/01, COGNOME ; 19/11/1991, in cause riunite C-6/90 e C-9/90, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ; 5/03/1996, in cause riunite C-46/93 e C-48/93, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ), l’ onere previsto dall’art. 4, comma 2, primo periodo, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 117/1988 va necessariamente riguardato come specificazione di una regola generale di limitazione del danno risarcibile ordinariamente stabilita dal diritto interno per l’ esercizio di qualunque pretesa risarcitoria (essendo generalmente precluso il risarcimento di quelle conseguenze dannose che, in esecuzione del canone di correttezza, il danneggiato avrebbe potuto evitare: art. 1227, secondo comma, cod. civ.) e non come espressione di una eccezionale -ed illegittima, perché essa stessa contrastante con il diritto europeo -limitazione di accesso alla tutela risarcitoria.
Le considerazioni che precedono sono sufficienti per escludere l’onere di RAGIONE_SOCIALE di ‘coltivare’ l’impugnazione del d.P.R. n.318/1997.
Deve, peraltro, aggiungersi, al riguardo, che il rilievo RAGIONE_SOCIALEa Corte d’ appello, circa il carattere ‘dirimente’ RAGIONE_SOCIALEa circostanza che tale impugnazione fosse stata dichiarata improcedibile dal TAR Lazio per sopravvenuta carenza di interesse, appare tutt’ altro che inconferente, dal momento che, come si è veduto, la legge n. 448/1998 non si era limitata ad abrogare le disposizioni regolamentari del d.P.R. n. 318/1997 (art. 20, comma 4), ma aveva anche stabilito che le disposizioni di cui all ‘ articolo 188 del testo unico in materia postale non
si sarebbero più applicate agli esercenti dei servizi pubblici di telecomunicazione ‘dal 1° gennaio 1999’ (art. 20, comma 3), così facendo venir meno il fondamento meramente amministrativo RAGIONE_SOCIALE ‘obbligo di pagamento del canone concessorio per l’anno 1998 , che veniva formalmente agganciato -sia pure in negativo, con la sua esclusione a partire dal 1999 -ad un provvedimento avente valore di legge.
In proposito, non si tratta di riconoscere efficacia retroattiva alla norma RAGIONE_SOCIALEa legge finanziaria per il 1999, ma di stabilire se la regola secondo cui ‘ il concessionario è tenuto a corrispondere allo RAGIONE_SOCIALE un canone annuo nella misura stabilita nel presente decreto, o nel regolamento, o nell ‘ atto di concessione ‘ (art. 188 del d.P.R. n. 156/ 1973, ‘ Testo unico RAGIONE_SOCIALEe disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di RAGIONE_SOCIALE ‘) -regola restata formalmente in vigore sino alla sua abrogazione, disposta con l’art. 218 del d.lgs. n. 259/2003 -continuasse, o meno, a trovare fondamento in un provvedimento la cui legittimità fosse sindacabile dal giudice NOME, ovverosia un provvedimento sostanzialmente normativo, ma formalmente amministrativo.
Il TAR, d ‘altra parte , era investito di un giudizio impugnatorio ed il venir meno del provvedimento impugnato determinava cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere, integrando carenza di interesse a discutere su un oggetto non più esistente.
La censura di violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 117/1988, per omessa ‘coltivazione’ del ricorso giurisdizionale proposto avverso il d.P.R. n.318/1997, è dunque infondata.
B.3.1.b. Del pari infondata è la censura con cui la decisione d’appello è specificamente criticata per avere escluso la legittimazione
di RAGIONE_SOCIALE ad impugnare, per motivi inerenti alla giurisdizione, le pronunce del giudice amministrativo da essa stessa NOME con la domanda restitutoria , all’esito RAGIONE_SOCIALEa sua soccombenza sul merito di tale domanda.
Premesso che, alla stregua RAGIONE_SOCIALEe considerazioni che precedono, va comunque escluso l’o nere di RAGIONE_SOCIALE di gravare, ai sensi e per gli effetti RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 2, secondo periodo, RAGIONE_SOCIALEa n.117/1988, la sentenza n. 11386/2008 del TAR Lazio, deve comunque ritenersi corretto in iure il giudizio RAGIONE_SOCIALEa Corte d’ appello circa il difetto di legittimazione RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente sul merito a censurare la statuizione positiva implicita sulla sussistenza RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione del giudice da essa stessa NOME.
Infatti, di fronte ad una sentenza di rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda non è ravvisabile una soccombenza RAGIONE_SOCIALE ‘ attore anche sulla questione di giurisdizione: rispetto al capo relativo alla giurisdizione egli va considerato a tutti gli effetti vincitore, avendo il giudice riconosciuto la sussistenza del proprio dovere di decidere il merito RAGIONE_SOCIALEa causa, così come implicitamente o esplicitamente sostenuto dallo stesso attore, che a quel giudice si è rivolto, con l ‘ atto introduttivo RAGIONE_SOCIALEa controversia, per chiedere una risposta al suo bisogno individuale di tutela.
L ‘ attore non è pertanto legittimato a contestare il capo sulla giurisdizione e a sostenere che la potestas iudicandi spetta ad un giudice diverso, appartenente ad un altro plesso giurisdizionale: relativamente ad una tale pronuncia a contenuto processuale di segno positivo, non è configurabile, per l ‘ attore, la situazione di soccombenza, che del potere di impugnativa rappresenta l ‘ antecedente necessario; la soccombenza nel merito non può essere trasferita sul (e utilizzata per censurare il) diverso capo costituito dalla definizione endoprocessuale
RAGIONE_SOCIALEa questione di giurisdizione, trattandosi di aspetto non destinato, per sua natura, a differenza di ciò che avviene con riguardo ad altre questioni pregiudiziali di rito, a condizionare l ‘ efficacia e l ‘ utilità stessa RAGIONE_SOCIALEa decisione adottata (Cass., Sez. Un., 21260 del 2016; Cass., Sez. Un., n. 1309 del 2017; Cass., Sez., Un., n. 22439 del 2018; Cass. n. 33685 del 2018; Cass., Sez. Un., n. 6281 del 2019; Cass., Sez. 5, n.16434 del 2025).
In base all’esatto esatto rilievo circa l’esclusione RAGIONE_SOCIALEa legittimazione di RAGIONE_SOCIALE ad impugnare, per difetto di giurisdizione, le pronunce di merito emesse dal giudice amministrativo che essa stessa aveva NOME, la Corte territoriale ha correttamente escluso che la predetta impugnativa fosse ricompresa tra i rimedi da esperirsi, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 2, legge n. 117/1988, in funzione RAGIONE_SOCIALE‘ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria contro lo RAGIONE_SOCIALE.
In contrario, non può attribuirsi rilevanza né all’effettiva sussistenza del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (ove non tempestivamente rilevato, né correttamente eccepito dalla parte legittimata) sulla domanda di ripetizione RAGIONE_SOCIALE‘ indebito proposta in giudizio, né alla sussistenza del l’ orientamento giurisprudenziale -sia pure prevalente al momento in cui la Corte capitolina ha espresso il giudizio sull’ eccezione di violazione RAGIONE_SOCIALEa regola RAGIONE_SOCIALEa sussidiarietà RAGIONE_SOCIALE‘azione risarcitoria, sollevata dal Governo -secondo cui la giurisdizione del giudice NOME potrebbe essere contestata in sede di impugnazione -nei limiti in cui non sia maturato, al riguardo, il giudicato implicito -anche dalla stessa parte che, nell’invocare da esso una decisione di merito, ne aveva implicitamente o esplicitamente riconosciuto la sussistenza.
Questo orientamento, infatti, non vincolava in alcun modo la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte di merito sull’ eccezione sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE e correttamente è stato da essa disatteso alla luce del contrario indirizzo giurisprudenziale, successivamente prevalso, che ne aveva esattamente evidenziato l’ errore dogmatico, consistente, da un lato, nel trarre dalla soccombenza sul merito l’implicazione circa la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘ interesse all’ impugnazione del capo implicito sulla giurisdizione (obliterandone il carattere di statuizione endoprocessuale non destinata, per sua natura, a condizionare l ‘ efficacia e l ‘ utilità stessa RAGIONE_SOCIALEa decisione adottata) e, dall’altro, nell’omettere di considerare che la soccombenza costituisce presupposto RAGIONE_SOCIALEa diversa condizione RAGIONE_SOCIALEa legittimazione all’ impugnazione (quale specificazione RAGIONE_SOCIALEa legitimatio ad causam ), la cui sussistenza va esclusa in relazione al capo di sentenza rispetto al quale la parte sia risultata vittoriosa.
B.3.1.c. Inammissibile, infine, è la specifica censura con cui la decisione d’ appello è criticata per non avere rilevato che la pendenza del termine per esperire, contro la sentenza n. 7506 del 2009 del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, il mezzo RAGIONE_SOCIALEa revocazione ‘ordinaria’ , ai sensi dei numeri 4 e 5 RAGIONE_SOCIALE‘artt.395 cod. proc. civ., costituisse una ulteriore ragione di preclusione all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘azione risarcitoria, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 2, prima parte, legge n. 117/1988.
L’ onere di proporre i mezzi di gravame e di esercitare gli altri rimedi avverso il provvedimento dannoso, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa norma in esame, non si estende, infatti, a tutti rimedi astrattamente previsti dall’ordin amento processuale ma è circoscritto ai rimedi in concreto esperibili che, secondo correttezza, il danneggiato è tenuto a utilizzare per prevenire o rimuovere le conseguenze dannose; nel sollevare
l’ eccezione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria per mancata assoluzione del predetto onere da parte RAGIONE_SOCIALEa società attrice, l’ amministrazione statale convenuta avrebbe quindi dovuto specificamente evidenziare la sussistenza in concreto, nella fattispecie, dei presupposti che avrebbero legittimato la controparte ad esperire il mezzo di gravame asseritamente obliterato, ovverosia, l ‘ errore di fatto revAVV_NOTAIOrio in cui il giudice amministrativo di seconda istanza sarebbe incorso o la contrarietà RAGIONE_SOCIALEa sentenza da esso emessa ad altra precedente tra le parti avente autorità di cosa giudicata (presupposti concretanti i casi di revocazione, rispettivamente, previsti dal n. 4 e dal n.5 RAGIONE_SOCIALE‘art . 395 cod. proc. civ.).
La specifica indicazione dei presupposti del rimedio processuale ritenuto indebitamente pretermesso avrebbe poi dovuto essere ribadita dalla ricorrente nella formulazione del motivo di ricorso per cassazione, non potendo reputarsi sufficiente, ai fini RAGIONE_SOCIALEa specificità RAGIONE_SOCIALEa censura, l ‘ allegazione secondo cui tale rimedio sarebbe stato effettivamente (sebbene, tardivamente) esercitato e poi rinunciato.
In definitiva, il terzo motivo del ricorso principale va complessivamente rigettato.
B.4. Con il quarto motivo RAGIONE_SOCIALE stesso ricorso viene denunciata ‘ Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, commi 2 e 3, legge 13.4.1988 n. 117 nel testo vigente all’epoca dei fatti; RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, commi 2, 3 e 3 bis, legge 13.4.1988 n. 117 nel testo novellato dalla legge 27.2.2015 n.18; RAGIONE_SOCIALE‘art.11 disp. prel. cod. civ. e degli artt. 3, 24, 111 Cost. e 6 CEDU, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c . ‘ .
L’RAGIONE_SOCIALE erariale osserva che la Corte d’appello ha ravvisato la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa responsabilità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE-giudice sulla base del rilievo
di un « contrasto tra l’interpretazione del giudice nazionale e il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione, in particolare come interpretato dalla Corte di Giustizia ».
Sostiene, peraltro, che il giudice del merito, nel ritenere automaticamente integrato l’ illecito sulla base RAGIONE_SOCIALEa (presunta) « violazione manifesta » del diritto comunitario, avrebbe indebitamente fatto applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n.117/1988, nella formulazione modificata dalla legge n. 18/2015, anziché in quella precedente all’entrata in vigore di tale novella, da reputarsi applicabile ratione temporis , avuto riguardo alla data di emissione del provvedimento assunto come dannoso, risalente al 2009.
Evidenzia che, infatti, solo con la novella del 2015, il comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 (contenente la c.d. clausola di salvaguardia , secondo cui ‘ nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEe funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e RAGIONE_SOCIALEe prove ‘) è stato integrato con il riferimento alla ‘salvezza’ dei commi successivi, introducendosi, nel comma 3, il riferimento alla manifesta violazione del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea come ipotesi di colpa grave integrante la predetta responsabilità e, nel comma 3bis , l’elencazione dei criteri di cui tener conto in funzion e RAGIONE_SOCIALEa ‘caratterizzazione’ RAGIONE_SOCIALEa violazione medesima, tra cui, in particolare, la mancata osservanza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia e il contrasto con l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEe norme eurounitarie da essa fornita.
Deduce che solo con riferimento agli atti o provvedimenti giudiziari emessi dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n.18/2015 potrebbe astrattamente profilarsi una ipotesi di colpa grave del magistrato, in sede di interpretazione di norme giuridiche, per violazione inescusabile del diritto europeo nei termini di cui al novellato art. 2, mentre, con
riferimento agli atti o provvedimenti emessi in epoca precedente, la clausola di salvaguardia di cui al comma 2 di tale articolo non tollererebbe letture riduttive (è citata, in proposito, Cass., Sez. 3, n. 1266 del 2018), preservando il magistrato, nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività interpretativa e valutativa, anche da eventuali errori nell’interpretazione del diritto comunitario.
Conclude che, pertanto, nella fattispecie in esame, la Corte d’ appello, attribuendo rilievo, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ accertamento RAGIONE_SOCIALEa colpa grave dei magistrati del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e del conseguente giudizio di responsabilità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE-giudice, allo (asserito) contrasto tra il provvedimento giurisdizionale assunto come dannoso e il diritto unionale come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, non solo avrebbe violato il principio di irretroattività RAGIONE_SOCIALEa legge, indebitamente applicando il ‘ nuovo ‘ art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n.117/1988 ad una fattispecie regolata dalla disciplina contenuta nella precedente formulazione RAGIONE_SOCIALEa norma, ma, considerando erroneamente rilevante -sul piano RAGIONE_SOCIALEa responsabilità -una condotta che la legge non considerava illecita al momento in cui fu compiuta, avrebbe violato altresì il principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (sono citate Cass, Sez. 3, n. 2637 del 2013 e Cass., Sez. 3, n.6810 del 2016) e costituente il precipitato di quelli più generali desumibili dagli artt.3, 24 111, 117 Cost. e 6 CEDU, secondo cui il risarcimento del danno da fatto illecito può derivare solo da comportamenti ritenuti illeciti e sanzionabili nel momento in cui il soggetto ha agito, dovendosi ulteriormente considerare, con riguardo alla fattispecie in esame, che la Corte capitolina avrebbe « ravvisato l’errore nella interpretazione del diritto nazionale, ritenendo scorretta l’ interpretazione secondo cui l’art. 21,
comma 2, d.P.R. n.318/1997 imponeva il pagamento del canone per il 1998 ».
B.4.1. Il motivo è infondato.
B.4.1.a. In primo luogo, non può condividersi l’assunto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ricorrente secondo cui la violazione dedotta dall’attrice a fondamento RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria e accertata dalla Corte d’ appello di Roma all ‘esito del giudizio di merito, sia costituita da un « errore nella interpretazione del diritto nazionale ».
Ben al contrario, infatti, la Corte territoriale, sulla base del «netto contrasto» tra la pronuncia del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (la quale, nel rigettare la domanda restitutoria di RAGIONE_SOCIALE, aveva ritenuto compatibile, con la direttiva n. 97/13/CE, il canone concessorio da essa versato nell’anno 1998, in quanto componente del rapporto sinallagmatico di concessione) e la sentenza resa dalla Corte di Giustizia in sede di pronuncia pregiudiziale interpretativa (la quale aveva invece chiarito che gli unici oneri pecuniari ammessi dalla fonte comunitaria sono quelli contemplati dagli artt. 6 e 11, soggetti ad attuazione immediata, entro la data del 31 dicembre 1997, precisando che doveva reputarsi del tutto incompatibile con il diritto unionale un onere pecu niario annuo imposto ad un’impresa di RAGIONE_SOCIALE e calcolato secondo una percentuale del suo fatturato), ha accertato la commissione, nella fattispecie, da parte del giudice nazionale amministrativo di ultima istanza, di una violazione grave e manifesta del diritto unionale e, precisamente, di una « macroscopica e inescusabile » violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.22 RAGIONE_SOCIALEa direttiva n.97/13/CE, come chiaramente interpretato dalla Corte di Giustizia.
D’altra parte, costituisce ius receptum , nella giurisprudenza di questa Corte, che una violazione manifesta del diritto comunitario, tale
da costituire fonte di responsabilità per lo RAGIONE_SOCIALE-giudice, per effetto di un atto o provvedimento posto in essere da un organo giurisdizionale nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEe sue funzioni , può conseguire anche all’interpretazione del diritto nazionale in modo tale da condurre ad un risultato contrario al diritto unionale (Cass., Sez. 1, n. 27690 del 2018).
B.4.1.b. Ciò posto, neppure può essere condiviso l’ ulteriore assunto del Governo secondo cui la violazione manifesta del diritto unionale commessa dal magistrato nello s volgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività di interpretazione di norme del diritto o di valutazione del fatto e RAGIONE_SOCIALEe prove, non avrebbe potuto essere considerata fonte di responsabilità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE-g iudice alla luce RAGIONE_SOCIALEa disciplina posta dall’art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 117/1988, nella formulazione antecedente a quella introdotta dalla legge n. 18/2015, sicché, n el desumere la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘ illecito dal l’ accertamento di tale violazione, la Corte d’ appello avrebbe fatto indebita applicazione retroattiva RAGIONE_SOCIALEa nuova disciplina, facendone discendere l’ effetto incostituzionale di attribuire retroattivamente rilevanza, ai fini RAGIONE_SOCIALEa sanzione del risarcimento del danno, ad una condotta non costituente atto illecito al momento RAGIONE_SOCIALEa sua commissione.
B.4.1.b.1 . In proposito, giova ricordare che la disciplina originaria contenuta nel l’ art.2 RAGIONE_SOCIALEa legge n.117/1988 -sia nella parte in cui, ai fini RAGIONE_SOCIALEa responsabilità, dopo avere richiesto il dolo o la colpa grave del magistrato, tipizza va quest’ultima RAGIONE_SOCIALE fattispecie di grave violazione di legge e di affermazione (o negazione) di un fatto incontrastabilmente escluso (o risultante) dagli atti del procedimento, purché determinate da negligenza inescusabile (commi 1 e 3); sia nella parte in cui escludeva la responsabilità con riguardo all’attività di interpretazione RAGIONE_SOCIALEe norme del diritto e di valutazione del fatto e RAGIONE_SOCIALEe prove (c.d.
clausola di salvaguardia : comma 2) -era stata ritenuta in contrasto con il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea dalla Corte di Giustizia UE, la quale aveva affermato:
che la violazione del diritto vigente da parte di un organo giurisdizionale di uno RAGIONE_SOCIALE membro dà luogo a responsabilità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE medesimo nei confronti del singolo allorché ricorrano le tre seguenti condizioni: I) la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti a singoli; II) la violazione sia stata manifesta e sufficientemente caratterizzata in relazione al grado di chiarezza e precisione RAGIONE_SOCIALEa norma violata, al carattere intenzionale RAGIONE_SOCIALEa violazione, alla scusabilità o inescusabilità RAGIONE_SOCIALE ‘errore di diritto, alla posizione eventualmente adottata da un’istituzione comunitaria , alla manifesta ignoranza RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza comunitaria e alla mancata osservanza, da parte RAGIONE_SOCIALE‘organo giurisdizionale, del suo obbligo di rinvio pregiudiziale ex art.267 Trattato FUE (già art.234 Trattato CE); III) esista un nesso causale diretto tra la violazione e il danno subìto dal singolo (tra le altre, v. le sentenze: 19 novembre 1991, COGNOME e a. ; 5 marzo 1996, Cause riunite C-46/93 e C-48/93 RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ; 30 settembre 2003, causa C-224/01, COGNOME );
che « il diritto comunitario osta ad una legislazione nazionale che escluda, in maniera generale, la responsabilità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE membro per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto comunitario imputabile ad un organo giurisdizionale di ultimo grado per il motivo che la violazione controversa risulta da un’interpretazione RAGIONE_SOCIALEe norme giuridiche o da una valutazione dei fatti e RAGIONE_SOCIALEe prove operate da tale organo giurisdizionale »;
che « il diritto comunitario osta altresì ad una legislazione nazionale che limiti la sussistenza di tale responsabilità ai soli casi di
dolo o colpa grave del giudice, ove una tale limitazione conducesse ad escludere la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa responsabilità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE membro interessato in altri casi in cui sia stata commessa una violazione manifesta del diritto vigente », sufficientemente caratterizzata in relazione alle circostanze sopra richiamate (sentenza 13 giugno 2006, causa C-173/2003: RAGIONE_SOCIALE );
d) che « l a Repubblica RAGIONE_SOCIALEna, escludendo qualsiasi responsabilità … per i danni arrecati a seguito di una violazione del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione imputabile a un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado, qualora tale violazione risulti da interpretazione di norme di diritto o da valutazione di fatti e prove … e limitando tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.2, commi 1 e 2 l. n.117/1988, … è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del principio generale di responsabilità degli S tati membri per violazione del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione da parte di uno dei propri organi giurisdizionali di ultimo grado » (sentenza 24 novembre 2011 causa C-379/2010: Commissione Europea , emessa a seguito RAGIONE_SOCIALEa procedura di infrazione aperta contro lo RAGIONE_SOCIALE italiano per non essersi tempestivamente conformato al diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione ).
B.4.1.b.2 . La legge 27 febbraio 2015 n.18 (in GU, Serie generale, n.52 del 4 marzo 2015, in vigore dal 19 marzo 2015) è stata emanata proprio al fine di ridefinire i presupposti RAGIONE_SOCIALEa responsabilità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per i danni derivanti ai singoli da comportamenti, atti e provvedimenti posti in essere da magistrati nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEe funzioni , in modo da adeguare l’ordinamento interno a quello RAGIONE_SOCIALE‘Unione (e chiudere la procedura di infrazione formalmente aperta con una lettera di messa
in mora del 27 settembre 2013), eliminando entrambe le limitazioni previste dall’art.2, vecchia formulazione, e ritenute contrastanti con il diritto europeo.
In particolare, all’esito RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa nuova legge, nell’art.2 , comma 1, è rimasta formalmente la necessità del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave del magistrato (salva l’ipotesi di diniego di giustizia di cui all’art.3), ma tale limitazione non conduce più ad escludere la responsabilità in ipotesi di oggettiva violazione manifesta del diritto vigente, in quanto, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘integrazione RAGIONE_SOCIALEa colpa grave, non è più necessaria la ‘grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile’ (art.2, comma 3, lett. a , vecchia formulazione), ma è sufficiente la ‘violazione manifesta RAGIONE_SOCIALEa legge nonché del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea’ , per ritenere sussistente la quale deve tenersi conto, in particolare, ‘del grado di chiarezza e precisione RAGIONE_SOCIALEe norme violate, nonché RAGIONE_SOCIALE‘inescusabilità e RAGIONE_SOCIALEa gravità RAGIONE_SOCIALE‘inosservanza’ e, inoltre , ‘in caso di violazione manifesta del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea’ , anche ‘RAGIONE_SOCIALEa mancata osservanza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul Funzionamento RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, nonché del contrasto RAGIONE_SOCIALE‘atto o del provvedimento con l’interpretazione espre ssa dalla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea’ , mentre è scomparso ogni riferimento alla negligenza inescusabile, che non costituisce più presupposto RAGIONE_SOCIALEa responsabilità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ma mantiene la sua rilevanza unicamente nel giudizio di rivalsa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE verso il magistrato; nell ‘art.2, comma 2, inoltre, l’esclusione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità per l’attività di interpretazione RAGIONE_SOCIALEe norme del diritto e per quella di valutazione del fatto e RAGIONE_SOCIALEe prove (c.d. clausola di salvaguardia ) è bensì rimasta, ma essa non è più assoluta e può svolgere la sua funzione esimente solo al di fuori dei
casi di colpa grave, in quanto sono ‘fatti salvi’ (e cioè sono casi nei quali può sorgere responsabilità anche in seguito ad attività interpretativa o valutativa) i casi di dolo e quelli di cui ai nuovi commi 3 e 3bis , tra cui rientra la violazione manifesta e caratterizzata del diritto vigente.
B.4.1.b.3 . In mancanza di norme transitorie, alla nuova disciplina non può ovviamente attribuirsi efficacia retroattiva, ma i principi affermati dalla Corte di Giustizia UE sin dalle sentenze RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE , e precisati con la sentenza RAGIONE_SOCIALE , trovano applicazione anche alle fattispecie precedenti, atteso che le sentenze RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia costituiscono fonti di norme di diritto europeo aventi efficacia ultra partes , direttamente applicabili nell’ordinamento interno.
Questa Corte ha del resto reiteratamente affermato che, in tema di responsabilità civile dei magistrati, l ‘ art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n.117/1988 (nella formulazione originaria, applicabile ratione temporis alla presente controversia), laddove -nel fissare i presupposti RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria contro lo RAGIONE_SOCIALE per atto commesso con dolo o colpa grave dal magistrato nell ‘ esercizio RAGIONE_SOCIALEe sue funzioni -esclude che possa dar luogo a responsabilità l ‘ attività di interpretazione di norme di diritto, ovvero di valutazione del fatto e RAGIONE_SOCIALEa prova, è in contrasto con gli obblighi comunitari RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE italiano, alla luce RAGIONE_SOCIALEe statuizioni contenute nella sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE ‘ Unione Europea del 24 novembre 2011, nella causa C-379/10, con riferimento alle violazioni manifeste del diritto RAGIONE_SOCIALE ‘ Unione Europea imputabili ad un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado (Cass., Sez. 3, n. 2560 del 2012; Cass., Sez. 3, n. 41 del 2014; Cass., Sez. 3, n. 6810 del 2016).
È stato inoltre statuito che la clausola di salvaguardia contenuta nella norma in esame è insuscettibile di disapplicazione per ipotetico contrasto con i principi generali sanciti RAGIONE_SOCIALE pronunce RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia in tema di responsabilità degli Stati membri per l’attività di propri organi giurisdizionali, solo allorché difetti il collegamento tra la lesione del diritto azionato e la violazione RAGIONE_SOCIALEe norme di diritto comunitario, in quanto la materia disciplinata dalla normativa nazionale reputata vio lata (ad es. nel settore RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento penale) non rientri nel diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione (Cass., Sez. 3, n. 21246 del 2016 e Cass., Sez. 3, n. 1068 del 2019).
B.4.1.b.4 . Deve, dunque, ritenersi che, in conformità ai principi sanciti dalla citata giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia, anche prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n. 15/2018 la violazione grave e manifesta d el diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea , consumata da parte di un giudice nazionale di ultima istanza mediante l’ attribuzione di una portata manifestamente erronea ad una norma comunitaria sostanziale o procedurale, oppure median te l’interpretazione del diritto nazionale -beninteso, in una materia rientrante RAGIONE_SOCIALE competenze attratte all ‘ordinamento unionale -in modo tale da condurre ad un risultato contrario a tale diritto, costituiva fonte di responsabilità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEgiudice, purché si trattasse di violazione specificamente caratterizzata, in quanto riguardante una norma sostanziale o procedurale sufficientemente chiara e precisa, avente carattere di intenzionalità o comunque di inescusabilità, scaturita dall’inosservanza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di rinvio pregiudiziale o dal contrasto con l’interpretazione espressa fornita dalla giurisprudenza comunitaria (Cass., Sez. 1, n. 27690 del 2018, cit. ).
Pertanto, nella vicenda in esame, l a Corte d’ appello, nel desumere la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa responsabilità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE-giudice dall’ accertamento RAGIONE_SOCIALEa violazione manifesta del diritto unionale commessa dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (organo giurisdizionale amministrativo di ultimo grado) nello svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività di interpretazione di norme deputate a disciplinare la materia RAGIONE_SOCIALEe autorizzazioni generali e RAGIONE_SOCIALEe licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione ed ad attuare il regime di concorrenza in tale settore (settori devoluti all ‘ intervento normativo degli organi RAGIONE_SOCIALE ‘ Unione in cui si ravvisa un rapporto di integrazione tra le fonti normative di ordinamenti – statale e comunitario -che permangono separati), non ha affatto erroneamente attribuito un effetto retroattivo alla disciplina posta dalla legge n. 18/2015, ma ha operato una debita applicazione di principi già sanciti dal diritto europeo, direttamente applicabili dal giudice nazionale , mediante l’ interpretazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina interna in senso ad essi conforme o mediante disapplicazione di tale disciplina se con essi incompatibile.
Il quarto motivo del ricorso principale deve quindi essere rigettato.
B.5. Con il quinto motivo RAGIONE_SOCIALE stesso ricorso viene denunciata ‘ Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, commi 2 e 3, legge 13.4.1988 n. 117 nel testo vigente all’epoca dei fatti; RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, commi 2, 3 e 3 bis, legge 13.4.1988 n. 117 nel testo novellato dalla legge 27.2.2015 n.18; in relazione all’art. 360 n. 3 c .p.c. ‘.
La RAGIONE_SOCIALE, ribadito che il « mero contrasto tra il provvedimento giurisdizionale e il diritto sia interno che RAGIONE_SOCIALE‘UE non configura di pe r sé colpa grave né rende inapplicabile il principio fondamentale secondo cui l’ attività interpretativa non può dare luogo a responsabilità », censura la sentenza impugnata per
essere incorsa nell’« errore evidente » di desumere dalla (ritenuta) ingiustizia RAGIONE_SOCIALEa sentenza del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE il giudizio sulla sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘ illecito, senza considerare che quest’ultimo , pur presupponendo l’« ingiustizia RAGIONE_SOCIALEa sentenza », non coincide con essa, ma -in entrambe le formulazioni RAGIONE_SOCIALEa legge n. 117/1988 ( ante e post 2015) -trova il suo fondamento in uno specifico e peculiare presupposto, consistente nella « inescusabilità/inesplicabilità RAGIONE_SOCIALE‘ errore interpretativo », presupposto su cui la Corte d’ appello non avrebbe minimamente indagato, limitandosi a trascrivere il contenuto del decreto di ammissibilità emesso all’esito del giudizio camerale .
B.5.1. Il motivo è infondato.
Anzitutto, alla luce di quanto si è sopra osservato, non è condivisibile -nella modalità assertiva con cui è formulato dalla ricorrente -il rilievo secondo cui il contrasto del provvedimento giurisdizionale con il diritto unionale non configurerebbe colpa grave e non renderebbe inapplicabile la clausola di sa lvaguardia di cui all’art.2 legge n. 117/1988.
Si è infatti veduto che, alla luce dei principi espressi dalle ricordate sentenze RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia, operativi ed applicabili nell’ordinamento interno già precedentemente al loro recepimento nella legge n. 18/201 5, l’errore interpretativo che abbia determinato una violazione manifesta e sufficientemente caratterizzata del diritto europeo fonda un’ ipotesi di responsabilità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per effetto di un provvedimento emesso da un organo giurisdizionale nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEe funzioni e che la clausola di salvaguardia di cui all’art. 2, comma 2 , RAGIONE_SOCIALEa legge n. 117/1998 (nella formulazione antecedente a quella modificata dalla legge n. 18/2015), non contrasta con i predetti principi (e resta quindi insuscettibile di disapplicazione) solo allorché la
violazione non provenga da un organo giurisdizionale di ultimo grado, nonché quando, ovviamen te, l’errore interpretativo, ancorché grave e manifesto, cada su norme interne, processuali o sostanziali, relative a materia non rientrante nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento unionale e sia quindi inidoneo a determinare un risultato interpretativo contrario al diritto comunitario.
Ciò posto, giova ribadire che, in funzione del carattere sufficientemente caratterizzato RAGIONE_SOCIALEa violazione -e, quindi, del giudizio di colpa grave -, rileva il grado di chiarezza e precisione RAGIONE_SOCIALEe norme violate, l’intenzionalità o l’inescusabilità RAGIONE_SOCIALE a violazione, eventualmente testimoniata dalla posizione adottata da una istituzione comunitaria, dal l’inosservanza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di rinvio pregiudiziale, dalla manifesta ignoranza RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza europea o dal contrasto RAGIONE_SOCIALE‘atto o del provvedimento con l’interpretazione espressa fornita dalla Corte di G iustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione .
Ai fini del giudizio di responsabilità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il giudice del merito deve dunque indagare su questi presupposti, venendo in considerazione un concetto di colpa grave in senso oggettivo, da valutarsi in relazione al carattere manifesto e sufficientemente caratterizzato RAGIONE_SOCIALEa violazione, essendo invece venuto meno, anche nella nuova legge, ogni riferimento subiettivo alla negligenza inescusabile, che non costituisce più presupposto RAGIONE_SOCIALEa responsabilità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ma mantiene la sua rilevanza unicamente nel giudizio di rivalsa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE verso il magistrato.
Nella vicenda in esame, diversamente da quanto sostenuto dalla amministrazione statale ricorrente, la Corte d’ appello ha debitamente indagato la sussistenza dei predetti presupposti.
Essa, infatti, con la sentenza impugnata, nell’esprimere -anche (ma non solo) attraverso il richiamo al precedente decreto di ammissibilità pronunciato all’esito RAGIONE_SOCIALEa fase di impugnazione del procedimento camerale ex art. 5 legge n. 117/1988, vigente ratione temporis -il proprio giudizio di merito sulla sussistenza RAGIONE_SOCIALEa responsabilità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE-giudice, dopo aver dato atto RAGIONE_SOCIALEa chiarezza e precisione RAGIONE_SOCIALEa pronuncia pregiudiziale interpretativa resa dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza del 21 febbraio 2008 (circa la portata ostativa RAGIONE_SOCIALEe norme contenute nella direttiva n. 97/13 -con particolare riferimento a ll’ art. 22 -alla previsione, in capo all’ impresa esercente servizi di RAGIONE_SOCIALE pubbliche operante in uno RAGIONE_SOCIALE membro, di oneri pecuniari diversi da quelli previsti nei precedenti artt. 6 e 11 e commisurati al fatturato) -e dopo avere evidenziato il « netto contrasto », con questa espressa interpretazione, RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (la quale aveva affermato la compatibilità comunitaria del canone concessorio versato da RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE nell’anno 1998 , assumendone la natura di corrispettivo RAGIONE_SOCIALEa concessione del servizio) -ha giudicato tale violazione « macroscopica e inescusabile », non solo per avere disatteso in modo patente il perspicuo dictum contenuto nella sentenza pregiudiziale interpretativa (così consumando la manifesta violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 22 RAGIONE_SOCIALEa direttiva n.97/13/CE, come dalla Corte di Giustizia chiaramente interpretato), ma anche per non avere osservato, nel caso in cui avesse avuto dubbi sulla predetta perspicuità, l’obbligo di disporre un nuovo rinvio pregiudiziale gravante sul giudice nazionale di ultima istanza.
Il quinto motivo del ricorso principale va, pertanto, rigettato.
B.6. Con il sesto motivo RAGIONE_SOCIALE stesso ricorso viene denunciata ‘ Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, c.2 n.4 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. (motivazione apparente) ‘.
La sentenza d’appello è censurata per vizio motivazionale costituzionalmente rilevante (sub specie di motivazione apparente) per due ragioni: in primo luogo, perché non avrebbe spiegato i motivi per i quali ha ritenuto « inescusabile/inesplicabile » l’ errore interpretativo imputato al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, limitandosi a soffermarsi sulla questione RAGIONE_SOCIALEa spettanza del rimborso e del contenuto RAGIONE_SOCIALEe sentenze interne ed europee che se ne erano occupate, facendo bensì comprendere perché, a suo avviso, il rimborso sarebbe spettato, ma non facendo comprendere, invece, perché il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, nel negarlo, avrebbe commesso un errore inescusabile; in secondo luogo, perché la motivazione sarebbe strutturata « per relationem » rispetto al decreto di ammissibilità emesso dalla stessa Corte d’appello capitolina il 24 gennaio 2012, all’esito del giudizio camerale previsto dall’allora vigente art.5 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 117/1988, nonché alla sentenza ( recte : ordinanza) n. 18603 del 2020 RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione e, infine, alla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia del 4 marzo 2020, in causa C-34/19.
Secondo l’RAGIONE_SOCIALE erariale, da tali riferimenti non avrebbero potuto, peraltro, trarsi argomenti per fondare motivatamente il giudizio di responsabilità, perché: a) il decreto di ammissibilità emesso all’esito del giudizio camerale non avrebbe potuto « contenere la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza nel merito RAGIONE_SOCIALEa responsabilità civile RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’attività svolta dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE nella fattispecie », in quanto « istituzionalmente ordinato alla mera delibazione sommaria RAGIONE_SOCIALEa non manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda attrice proposta ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legge 117/88 », in vista RAGIONE_SOCIALEa prosecuzione del processo nella fase a
cognizione piena; b) a sua volta, la sentenza ( recte : ordinanza) 7 settembre 2020, n. 18603 RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione avrebbe riguardato, « non la questione se il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE avesse commesso un errore manifesto e inescusabile nel negare il rimborso, bensì la questione presupposta se il rimborso spettasse »; c) infine, nella sentenza del 4 marzo 2020, in causa C-34/19, emessa all’esito di un nuovo rinvio pregiudiziale sollevato dal TAR Lazio nel giudizio di impugnazione RAGIONE_SOCIALEa nota con cui lo RAGIONE_SOCIALE aveva preteso da RAGIONE_SOCIALE un ‘ integrazione del canone di concessione relativo al 1998, la Corte di Giustizia si sarebbe limitata « a ribadire in generale che poteva essere esperita azione risarcitoria contro lo RAGIONE_SOCIALE qualora una sentenza passata in giudicato avesse violato in modo inescusabile il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione, mentre il giudice nazionale non era tenuto a disapplicare le norme interne concernenti l’auto rità del giudicato ».
B.6.1. Il motivo è infondato.
Giova, in premessa, rammentare che, in seguito alla riformulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 5 c od. proc. civ. , disposta dall’art. 54 del decreto -legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di merito impugnata, in q uanto il sindacato di legittimità attiene all’esistenza in sé RAGIONE_SOCIALEa motivazione e alla sua coerenza, e resta circoscritto alla verifica del rispetto del ‘ minimo costituzionale ‘ richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art.13 2 n.4 cod. proc. civ., la cui violazione -deducibile in sede di legittimità quale nullità processuale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 4 c od. proc. civ. -sussiste qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni
inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014; Cass., Sez. 3, n. 23940 del 2017; Cass., Sez. 6-3, n. 22598 del 2018; Cass., Sez. 1, n. 7090 del 2022).
B.6.1.a. Ciò premesso, nel caso in esame, come si è veduto ( Punto 13 dei Fatti di causa ), la Corte d’appello , diversamente da quanto sostenuto dal Governo ricorrente, non si è affatto limitata ad argomentare sulla spettanza a RAGIONE_SOCIALE del rimborso negatole dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ma, in con formità all’ oggetto RAGIONE_SOCIALEa domanda proposta dall’attrice -appellante (che non riguardava la ripetizione del pagamento indebito ma il risarcimento del danno cagionato dall’illecito imputabile allo RAGIONE_SOCIALE-giudice), ha motivatamente accertato la manifesta e caratterizzata violazione del diritto europeo commessa dal giudice amministrativo di ultima istanza, evidenziando: 1) la chiarezza e precisione RAGIONE_SOCIALEe regole contenute nella direttiva 97/13 come interpretate dal giudice europeo, il quale aveva ribadito (citando anche la sua precedente sentenza RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) l’incompatibilità con l ‘ordinamento unionale di un onere pecuniario annuo imposto ad un’impresa di RAGIONE_SOCIALE e calcolato secondo una percentuale del suo fatturato e aveva nettamente sancito che l’art. 22 RAGIONE_SOCIALEa direttiva medesima (tanto nel prevedere disposizioni derogatorie applicabili alle autorizzazioni esistenti alla data RAGIONE_SOCIALEa sua entrata in vigore, in forza RAGIONE_SOCIALEe quali esse avrebbero dovuto conformarsi al nuovo regime entro il 1° gennaio 1999; quanto nel richiamare gli ‘obblighi’ risultanti dalle autorizzazioni preesistenti, pure essi da conformare alle regole comunitarie entro la medesima data) non si riferiva ad oneri pecuniari, dal momento che le uniche disposizioni RAGIONE_SOCIALEa fonte comunitaria aventi
tale oggetto erano gli artt.6 e 11 (regole soggette ad attuazione immediata, entro la data del 31 dicembre 1997), secondo cui i diritti richiesti alle imprese di RAGIONE_SOCIALE con riferimento alle autorizzazioni generali o alle licenze individuali dovevano essere intesi esclusivamente a coprire i costi amministrativi sostenuti per il rilascio, la gestione, il controllo e l’attuazione RAGIONE_SOCIALEe medesime ; 2) il « netto contrasto » con le predette regole, come interpretate dalla Corte di Giustizia, RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, il quale aveva invece reputato il canone concessorio, pagato da RAGIONE_SOCIALE nel 1998, compatibile con l’ordinamento RAGIONE_SOCIALE‘Unione, attribuendogli la natura di corrispettivo RAGIONE_SOCIALEa concessione del servizio di RAGIONE_SOCIALE; 3) il carattere « macroscopico ed inescusabile » di tale chiaro errore di diritto, per avere il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE manifestamente disatteso la posizione assunta dall’organo giurisdizionale deputato all’ interpretazione del diritto unionale e per non avere osservato l’obbligo, in quanto giudice di ultimo grado, di disporre un nuovo rinvio pregiudiziale, prima di discostarsi dalla pronuncia resa dalla Corte di Giustizia sul precedente rinvio interpretativo disposto dal TAR.
B.6.1.b. Non rende viziata la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza la circostanza che i riferiti passaggi argomentativi siano stati compiuti dalla Corte d’ appello (anche) richiamando e facendo proprie le argomentazioni già svolte nel decreto di ammissibilità emesso all ‘ esito RAGIONE_SOCIALEa fase sommaria nel procedimento camerale ex art.5 legge n. 117/1988, vigente ratione temporis , poiché la condivisione RAGIONE_SOCIALEa decisione già emessa in sede di cognizione sommaria dei presupposti di fondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda è stata effettuata, non sulla base di una acritica adesione al provvedimento richiamato, ma alla luce di un autonomo esame critico dei motivi d ‘ impugnazione spiegati avverso la
sentenza di primo grado e RAGIONE_SOCIALEe ragioni RAGIONE_SOCIALEa domanda proposta dall’attrice -appellante.
Al riguardo, va ricordato il principio, affermato da questa Corte nel suo massimo consesso, secondo il quale, nel processo civile, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di altri atti processuali o di altri provvedimenti giudiziari, pur senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione siano, in ogni caso, attribuibili all ‘ organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto di imparzialità del giudice, al quale non è imposta l ‘ originalità né dei contenuti né RAGIONE_SOCIALEe modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato (Cass., Sez. Un., n. 642 del 2015; successivamente, in senso conforme, Cass., Sez. 5, n. 9334 del 2015; Cass., Sez. 6-2, n. 22652 del 2016; Cass., Sez. 5, n. 29028 del 2022).
D’altra parte , questa Corte ha pure reiteratamente affermato il principio -peraltro, citato anche dalla RAGIONE_SOCIALE erariale in sede di illustrazione del motivo di ricorso in esame -, secondo cui, nel processo civile, la circostanza che la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza sia redatta per relationem ad un provvedimento giudiziario reso in un altro processo, non ne inficia la validità, se essa resti comunque ‘ autosufficiente ‘ , in quanto riproduca i contenuti mutuati rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto RAGIONE_SOCIALEa diversa causa, in modo da consentire la verifica RAGIONE_SOCIALEa sua compatibilità logicogiuridica, dovendo invece il provvedimento ritenersi nullo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 360 n. 4 cod. proc. civ., solo allorché si limiti alla mera
indicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ esistenza del l’atto richiamato, senza esporne il contenuto e senza compiere alcun apprezzamento RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni assunte nell ‘ altro giudizio e RAGIONE_SOCIALEa loro pertinenza e decisività rispetto ai temi dibattuti dalle parti, così rendendo impossibile l ‘ individuazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass., Sez. 6-2, n. 459 del 2022; Cass., Sez. 2, n. 19341 del 2025).
Nella fattispecie , la Corte d’ appello, lungi dal limitarsi alla mera indicazione del provvedimento richiamato, ne ha riportato analiticamente il contenuto, apprezzandone e integrandone i passaggi argomentativi, sicché deve escludersi il dedotto carattere apparente RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
B.6.1.c. Il rilievo RAGIONE_SOCIALEa immunità RAGIONE_SOCIALEa motivazione da vizi costituzionalmente rilevanti, poi, lungi dal risultarne contraddetto, è invece corroborato dalla presenza dei summenzionati riferimenti alla sentenza 4 marzo 2020, in causa C-34/19, RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia UE e all’ordinanza 7 settembre 2020 , n.18603 di questa Corte di legittimità.
Come si è veduto, infatti ( Punto 13 dei Fatti di causa ), attraverso il primo riferimento, la Corte capitolina ha inteso evidenziare che, nell’ambito di una successiva controversia avente ad oggetto il pagamento, da parte di RAGIONE_SOCIALE, di un conguaglio del canone di concessione per l’anno 1998, la Corte di Giustizia, sollecitata dal TAR Lazio con un nuovo rinvio pregiudiziale, oltre a rispondere alla questione se il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione imponga, o meno, ai giudici nazionali di disapplicare le norme di procedura interne che riconoscono autorità di cosa giudicata ad una pronuncia giurisdizionale emessa in violazione di una norma del diritto europeo, nel ribadire « che RAGIONE_SOCIALE non
era tenuta al pagamento del canone preteso dallo RAGIONE_SOCIALE per l’anno 1998 », aveva rammentato la « manifesta violazione da parte del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del diritto comunitario ».
Quanto al secondo riferimento, con esso la Corte territoriale, nel dare atto che l’illegittimità (per contrasto con l’ordinamento europeo, alla luce RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione fornitane dalla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE cause C-296/06 e C-34/19) RAGIONE_SOCIALEe norme di diritto interno che prevedevano l’obbligo di pagamento del canone di concessione per l’esercizio del servizio di telecomunicazione in relazione all’anno 1998 , era stata affermata anche dalla Corte di cassazione, ha inteso evidenziare, riproducendo il contenuto RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del giudice di legittimità, che in essa era stata citata sia la « considerazione alquanto recisa », svolta dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 21 febbraio 2008 (in ordine al l’ incompatibilità RAGIONE_SOCIALE‘onere pecuniario controverso con la direttiva europea), sia quella svolta dal medesimo organo giurisdizionale unionale nella successiva sentenza del 4 marzo 2020 (che « aveva ribadito il criterio, stabilendo che la decisione del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, qui richiamata dall’ RAGIONE_SOCIALE erariale, è contraria al diritto unionale »).
Nell’economia motivazionale RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, i predetti riferimenti a provvedimenti emessi nell’ambito di distinte (ma contigue) vicende giudiziarie, si inseriscono, dunque, in un contesto argomentativo del tutto coerente, funzionale, nel suo insieme, alla formulazione del motivato giudizio di merito circa il carattere manifesto e caratterizzato RAGIONE_SOCIALEa violazione del diritto comunitario individuata quale fondamento RAGIONE_SOCIALEa responsabilità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il danno ingiusto cagionato dai magistrati del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con la sentenza n. 7506 del 2009.
Ne consegue che la predetta motivazione, per essere fondata su un articolato apparato argomentativo (evidentemente non condiviso nel merito dal Governo ricorrente ma, nondimeno, esistente, coerente e perspicuo), non presenta alcuna RAGIONE_SOCIALEe gravi lacune intrinseche (totale mancanza, mera apparenza, irriducibile contraddittorietà, perplessità ed obiettiva incomprensibilità) che sole consentono il sindacato di legittimità RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di merito.
Anche il sesto motivo del ricorso principale, pertanto, deve essere rigettato.
B.7. Con il settimo motivo RAGIONE_SOCIALE stesso ricorso viene denunciata ‘ Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, commi 2 e 3, legge 13.4.1988 n. 117 nel testo vigente all’epoca dei fatti; RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, commi 2, 3 e 3 bis, legge 13.4.1988 n. 117 nel testo novellato dalla legge 27.2.2015 n.18; 340 TFUE, per come esteso dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa CGUE alla responsabilità civile degli Stati membri; 3, 4, 5, 6, 21 dpr 19.9.1997 n.318; 20 l. 23.12.1998 n.448; 6, 11, 22, Direttiva 97/13CEE, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.’ .
La RAGIONE_SOCIALE, in parte temperando la precedente assertiva affermazione secondo cui l’attività interpretativa del giudice, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.2 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 117/1988 nella formulazione vigente all’epoca del supposto illecito , non avrebbe potuto dar luogo a responsabilità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in quanto soggetta a clausola di salvaguardia non tollerante letture riduttive, riprendendo considerazioni già anticipate in sede di illustrazione del quarto motivo e poi rinviate al prosieguo, osserva, in premessa, che, in base alla predetta norma, può configurarsi colpa grave del magistrato, con conseguente obbligo risarcitorio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in caso di « violazione manifesta del diritto »; richiamando, poi, la giurisprudenza di questa
Corte di legittimità formatasi sulla scia di Cass., Sez. Un., n.11747/2019 (sono citate, in proposito, Cass., Sez. 3, n.25454 del 2022 e Cass., Sez. 3, n. 31837 del 2023 , quest’ultima già rammentata in precedenza, RAGIONE_SOCIALE omologhe osservazioni anticipate in sede di illustrazione del quarto motivo), precisa che si avrebbe tale manifesta violazione in caso « di applicazione del diritto che appaia inspiegabile alla strega di qualsiasi criterio interpretativo », in quanto fondata su affermazioni caratterizzate da una negligenza ‘ inesplicabile ‘ , prima ancora che inescusabile.
Ciò premesso, l’amministrazione statale ricorrente sostiene che la Corte d’ appello, nella sentenza impugnata, avrebbe violato le norme di diritto indicate in rubrica e, particolarmente, il citato art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 117/1988, in entrambe le formulazioni ( ante e post 2015), poiché avrebbe erroneamente accertato (ponendolo a fondamento del giudizio di responsabilità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE-giudice) l’errore interpretativo imputato alla sentenza n. 7605/2009 del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE , il quale, tutt’al contrario, non avrebbe commesso alcuna violazione, tanto meno ‘manifesta’ , del diritto unionale.
Richiamata la disciplina posta dalla direttiva 97/13/CE e quella del d.P.R. n. 318/1997, con cui ne era stata disposta la trasposizione nell’ ordinamento interno, l’RAGIONE_SOCIALE erariale reputa che , nel regime provvisorio instauratosi nel periodo transitorio corrispondente all’anno 1998 (caratterizzato, per un verso, dalla cessazione del diritto di esclusiva ma , per l’altro, dalla prosecuzione dei rapporti concessori in corso con le imprese precedentemente esercenti i servizi di RAGIONE_SOCIALE), si sarebbe determinata una situazione « di evidente favore » per RAGIONE_SOCIALE, cui sarebbe stata conservata anche la titolarità degli impianti e la possibilità di ammortizzarli; questa
situazione avrebbe reso del tutto compatibile con la direttiva (nonché, anzi, perfettamente rispondente alla finalità di apertura del mercato telefonico alla concorrenza, perseguita dal legislatore comunitario) il mantenimento, a carico RAGIONE_SOCIALEa concessionaria, anche per il 1998, RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di pagare il canone commisurato al reale valore dei diritti conservatile, ciò non ostacolando la possibilità dei nuovi operatori di entrare progressivamente nel mercato.
D’altra parte , se, nel regime definitivo da attuarsi a far tempo dal 1° gennaio 1999, gli Stati membri avrebbero comunque potuto esigere dagli assegnatari RAGIONE_SOCIALEe autorizzazioni e RAGIONE_SOCIALEe licenze individuali, in conformità alle previsioni degli artt. 6 e 11 RAGIONE_SOCIALEa direttiva, diritti che riflettessero « il valore inerente all’utilizzo RAGIONE_SOCIALEa risorsa rara di cui trattasi » (è citata la sentenza 10 marzo 2011, in causa C-85/10 RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia UE: RAGIONE_SOCIALE), a fortiori avrebbe dovuto reputarsi esigibile, nel regime provvisorio, un canone, come quello richiesto a RAGIONE_SOCIALE e agli altri operatori preesistenti -titolari di precedente concessione, temporaneamente conservata, salva la cessazione di eventuali diritti esclusivi -, concretante « un corrispettivo commisurato al valore effettivo RAGIONE_SOCIALEa possibilità così mantenuta a loro favore ».
Sulla base di queste considerazioni, l’ RAGIONE_SOCIALE erariale reputa che il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, avendo affermato la compatibilità con la direttiva del mantenimento RAGIONE_SOCIALE‘ obbligo di pagamento del canone ex art. 188 del codice postale per l’anno 1998 , individuandone il fondamento, non nella correlazione con un (ormai cessato) diritto di esclusiva, bensì nella connessione con le condizioni di esercizio RAGIONE_SOCIALEa (temporaneamente, ma legittimamente) conservata concessione, non avrebbe commesso alcun errore interpretativo, in quanto la
conservazione RAGIONE_SOCIALE‘onere pecuniario per il periodo transitorio avrebbe corrisposto perfettamente al senso RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALEa direttiva 97/13 -ed in particolare degli artt. 6, 11 e 22, come interpretati dalla Corte di Giustizia -e alla fedele attuazione RAGIONE_SOCIALEa regola comunitaria ad opera RAGIONE_SOCIALE‘art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 318/1997 .
Ben al contrario , l’ errore interpretativo sarebbe stato invece commesso dalla Corte d’ appello capitolina, con la sentenza qui impugnata (con conseguente vizio in iure del giudizio di merito sulla responsabilità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE-giudice), sia nel l’attribuire una diversa portata alla disciplina eurounitaria (desumendo da una lettura non corretta RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia UE del 21 febbraio 2008 la statuizione circa l’ incompatibilità del canone controverso con la direttiva), sia nel ritenere che il d.P.R. n. 318/1997 non ne avesse fatto corretta attuazione, sia, infine, nel reputare che l’obbligo di pagamento nel canone concessorio per il 1998 trovasse la sua fonte legale nell’art.20, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 448/1998, anziché nell’art.21, comma 2, del d.P.R. n.318/1997.
Sotto quest’ultimo profilo, il Governo ribadisce che l’art. 20, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 448/1998, non avente efficacia retroattiva, non prevedeva l’obbligo di pagare il canone ex art 188 codice postale per l’anno 1998 , il quale trovava invece il suo titolo legale esclusivo nell’art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 318/1997; la norma primaria, infatti, non si era sostituita a quella regolamentare, ‘legificando’ il predetto obbligo, ma si era limitata a circoscriverne la portata temporale , stabilendo la non debenza del canone ‘dal 1° gennaio 1999 ‘ .
Il rilievo che nella sentenza del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE n.7605/2009, di reiezione RAGIONE_SOCIALEa domanda restitutoria proposta da RAGIONE_SOCIALE,
non fosse ravvisabile alcuna violazione manifesta del diritto europeo, troverebbe, poi, conferma, anziché smentita, nella circostanza che la Corte di Giustizia era dovuta « tornare sulla questione » RAGIONE_SOCIALEa compatibilità comunitaria del canone concessorio relativo al 1998 con la sentenza del 4 marzo 2020, nella causa C-34/19, emessa, sempre all’esito di rinvio pregiudiziale interpretativo del TAR Lazio, nel successivo giudizio con cui RAGIONE_SOCIALE aveva impugnato la richiesta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di pagamento di circa 41 milioni di Euro, a titolo di conguaglio del predetto canone.
La sentenza del 21 febbraio 2008, infatti, « non aveva affatto chiarito che il canone per il 1998 era in assoluto vietato dalla direttiva »; al contrario, ragionando, « in modo prevalente se non unico, nella prospettiva del superamento RAGIONE_SOCIALEe esclusive », avrebbe indotto a ritenere -come era stato ritenuto dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE -che, una volta esclusane la natura di corrispettivo di un diritto di esclusiva, la compatibilità con il diritto unionale RAGIONE_SOCIALE‘onere pecuniario in questione dovesse affermarsi proprio alla luce del tenore RAGIONE_SOCIALEa pronuncia interpretativa del giudice europeo.
La sentenza del 4 marzo 2020, emessa molti anni dopo il presunto illecito interpretativo dei magistrati del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE -nel ribadire l’ostatività RAGIONE_SOCIALE‘art. 22, par.3, RAGIONE_SOCIALEa direttiva 97/13 alla previsione, da parte RAGIONE_SOCIALEa legge nazionale, RAGIONE_SOCIALE‘obbligo RAGIONE_SOCIALE‘impresa di RAGIONE_SOCIALE di versare, per il 1998, un canone concessorio commisurato al fatturato -, aveva bandito, nel dispositivo, ogni riferimento ai diritti esclusivi, ma, anche a voler desumere da ciò il chiarimento che il canone non fosse esigibile in assoluto, ciò non avrebbe consentito di ritenere che, nella lettura RAGIONE_SOCIALEa sentenza del
2008, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE avesse commesso un errore interpretativo e, men che meno, un errore interpretativo manifesto ed inescusabile.
Peraltro, neppure la sentenza del 2020 avrebbe « dimostrato l’incompatibilità del canone in questione con la direttiva 97/13 », in quanto essa avrebbe ribadito, da un lato, che spettava al giudice nazionale accertare la correlazione del canone con un eventuale diritto di esclusiva, dall’altro, che non sono ammessi oneri pecuniari privi di alcun nesso con le condizioni di esercizio RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione ( Punti 4651 ), così confermando il giudizio di compatibilità comunitaria del canone per il 1998, espresso dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE sul rilievo che, appunto, tale onere pecuniario non compensava il riconoscimento di un diritto esclusivo e che, anzi, era strettamente connesso con le condizioni di esercizio del rapporto concessorio temporaneamente mantenuto.
Il giudizio circa la sussistenza, in capo ai magistrati del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, di un errore interpretativo del diritto europeo idoneo a fondare la responsabilità RAGIONE_SOCIALE S tato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 117/1988 , non poteva infine trovare fondamento neppure nel provvedimento RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione n. 18603 del 7/09/2020.
Premesso che questa sentenza era stata pronunciata, non già in una causa risarcitoria intentata contro lo RAGIONE_SOCIALE per violazione del diritto RAGIONE_SOCIALE‘ Unione europea, bensì in una causa di indebito oggettivo introdotta da RAGIONE_SOCIALE per ottenere dalle amministrazioni statali la restituzione RAGIONE_SOCIALEa somma versata a titolo di canone concessorio per il 1998, l’ RAGIONE_SOCIALE erariale osserva che, nella motivazione, la Corte di cassazione si sarebbe limitata a « prendere atto del dispositivo RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia del 4 marzo 2020, senza aggiungere
particolari svolgimenti argomentativi utili a valutare se il RAGIONE_SOCIALE di stato sia incorso in errore, e in errore manifesto e inescusabile ».
B.7.1. Il motivo è infondato.
B.7.1.a. Va anzitutto precisata la portata dogmatica dei principii richiamati nella premessa da cui muovono le censure articolate dalla RAGIONE_SOCIALE, secondo cui la condotta gravemente colposa del magistrato, suscettibile di dar luogo a responsabilità per errori commessi nell’attività di interpretazione di norme di diritto, sarebbe solo quella che determina una ‘violazione manifesta’, intendendosi per tale il risultato interpretativo « inspiegabile alla stregua di qualsiasi criterio interpretativo », in quanto « l’applicazione di qualsiasi criterio o metodo interpretativo condurrebbe inevitabilmente all’interpretazione opposta ».
L’assunto va corretto, precisando che esso trova fondamento nella giurisprudenza di questa Corte formatasi in sede di applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.2, comma 3 , RAGIONE_SOCIALEa legge n. 117/1988, a fattispecie di errori interpretativi riguardanti il diritto interno (cfr. Cass., Sez. Un., n. 11747 del 2019 e succ. conf.) e tenendo presente che, invece, con riguardo alle violazioni del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea -alla luce dei ricordati principi affermati dalle citate sentenze RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia, operativi ed applicabili nell’ordinamento interno già precedentemente al loro recepimento nella legge n. 18/2025: v., supra , Punti da B.4.1.b.1 a B.4.1.b.4 RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ) -, costituiscono titolo di responsabilità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE-giudice quelle consumate da parte di un giudice nazionale di ultima istanza mediante l’attribuzione di una portata manifestamente erronea ad una norma comunitaria sostanziale o procedurale, oppure mediante l’interpretazione del diritto nazionale
-beninteso, in una materia rientrante RAGIONE_SOCIALE competenze attratte
all’ordinamento unionale in modo tale da condurre ad un risultato contrario a tale diritto, purché si tratti di violazioni sufficientemente caratterizzate , in quanto riguardanti norme sostanziali o procedurali sufficientemente chiare e precise, aventi carattere di intenzionalità o comunque di inescusabilità, testimoniate dalla posizione assunta da una istituzione comunitaria, dall’inosservanza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di rinvio pregiudiziale, dalla manifesta ignoranza RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia o dal contrasto RAGIONE_SOCIALE‘atto o del provvedimento con l’interpretazione da essa espressamente fornita.
B.7.1.b. Ciò posto , la Corte d’appello, avendo correttamente accertato , con riferimento all’errore interpreta tivo imputato ai magistrati del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (quale organo giurisdizionale amministrativo di ultimo grado) tutti i presupposti dei quali si deve tener conto ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione del carattere ‘manifesto’ e ‘sufficientemente caratterizzato’ RAGIONE_SOCIALEa violazione del diritto RAGIONE_SOCIALE‘U nione europea, non è incorsa negli errores iuris in iudicando denunciati dal Governo ricorrente, sicché il giudizio di responsabilità da essa espresso non appare viziato in iure .
In proposito, va osservato che, diversamente da quanto vigorosamente (ma infondatamente) sostenuto dalla difesa erariale, la direttiva 97/13/ CE, nell’ interpretazione fornitane dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 21 febbraio 2008, non si era limitata a prevedere, nel c.d. periodo transitorio corrisponden te all’anno 1998, l ‘immediata cessazione dei diritti di esclusiva e la prosecuzione provvisoria dei rapporti concessori in essere, ma aveva specificamente disposto anche in ordine agli oneri pecuniari esigibili dagli Stati membri in questo particolare periodo, espressamente escludendo che potessero essere imposti canoni, « come quello di cui trattasi nella
causa principale » (così il dispositivo RAGIONE_SOCIALEa sentenza interpretativa del 21 febbraio 2008), calcolati su una percentuale del fatturato annuo RAGIONE_SOCIALE‘impresa concessionaria.
In sede di pronuncia pregiudiziale interpretativa, la Corte di Giustizia aveva chiaramente affermato che l’art. 22 RAGIONE_SOCIALEa direttiva, interpretato non solo in senso letterale ma anche con riferimento alla sua finalità (rispondente all’esigenza di evitare contenziosi in caso di concessioni destinate ad operare oltre l’orizzonte temporale del 1° gennaio 1999), nel prevedere la prorogabilità, nel periodo annuale di transizione, di « obblighi » e « condizioni » connessi alle autorizzazioni esistenti, non si riferiva affatto ad oneri pecuniari, in quanto le uniche norme RAGIONE_SOCIALEa direttiva riguardanti gli « oneri pecuniari applicabili alle imprese titolari di autorizzazioni nel settore dei servizi di RAGIONE_SOCIALE » erano quelle contenute negli artt. 6 e 11 (da attuarsi immediatamente, entro il 31 dicembre 1997), secondo le quali i diritti richiesti dagli Stati membri alle imprese titolari di autorizzazioni generali o licenze individuali nel detto settore « sono esclusivamente intesi a coprire i costi amministrativi sostenuti per l’attuazione » RAGIONE_SOCIALEe autorizzazioni e RAGIONE_SOCIALEe licenze medesime, salvo, per le prime, il contributo finanziario connesso alla fornitura del servizio universale ( Punti da 27 a 36 e, particolarmente, 24 e 42 RAGIONE_SOCIALEa sentenza).
Il riferimento alla ‘ corrispondenza all’importo precedentemente previsto come corrispettivo per il diritto esclusivo ‘ (contenuto nella motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza ed evidenziato in dispositivo), con tutta evidenza, non aveva la funzione di identificare, in astratto , la natura del canone comunitariamente incompatibile, dal momento che il diritto di esclusiva era ormai cessato, ma aveva la funzione di individuare, in concreto , quale onere non consentito dal diritto europeo, « un onere
pecuniario come il canone di cui trattasi nella causa principale» ( Punto 45 e dispositivo RAGIONE_SOCIALEa sentenza), ovverosia un onere che, a prescindere dal suo fondamento teorico, fosse in pratica lo stesso già precedentemente pagato da RAGIONE_SOCIALE, allorché, nel regime anteriore a quello introdotto dalla direttiva (e, a tale effetto, immediatamente attuato), era titolare di un diritto di esclusiva ormai cessato.
Al fine di chiarire ulteriormente che la disciplina introdotta dalla direttiva 97/13/CE ostava alla possibilità che nel periodo di transizione corrispondente all’anno 1998 gli Sta ti membri continuassero a pretendere, dai precedenti concessionari dei servizi di RAGIONE_SOCIALE pubbliche, canoni del medesimo importo di quello precedentemente versato (quale che ne fosse, in astratto, la funzione giuridico-economica ad esso assegnata dal diritto interno quando, in concreto, legato al volume d’ affari RAGIONE_SOCIALE‘ impresa), la Corte di Giustizia aveva anche evidenziato di avere già esaminato -nella precedente sentenza del 18 settembre 2003, RAGIONE_SOCIALE cause riunite C-292/02 e C293/01, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE -la questione RAGIONE_SOCIALEa compatibilità con la direttiva 97/13/CE di un onere pecuniario omologo a quello di cui trattavasi nella causa principale (ovverosia, un « onere pecuniario annuo imposto ad un’impresa di RAGIONE_SOCIALE e calcolato secondo una percentuale del suo fatturato »), ricordando che, nell’ occasione, un tale onere pecuniario era stato giudicato contrario agli obiettivi perseguiti dal legislatore comunitario e non rientrante nella disciplina comune istituita dalla predetta direttiva, la quale, anzi, con gli artt. 6 e 11, formalmente lo vietava.
Dal chiaro dettato interpretativo RAGIONE_SOCIALEa sentenza del 21 febbraio 2008 RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia, emerge con evidenza il carattere ostativo degli artt. 6, 11, 22 e 25 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 97/13/CE alla possibilità che il diritto
nazionale continuasse, per il 1998, a prevedere, in capo alle imprese esercenti servizi di RAGIONE_SOCIALE pubbliche (eventualmente, ma non necessariamente, già titolari di diritti esclusivi), il pagamento di un onere pecuniario del medesimo importo di quello precedentemente versato e calcolato su una percentuale del fatturato, in violazione RAGIONE_SOCIALEe regole secondo le quali le prestazioni pecuniarie esigibili dalle predette imprese sono esclusivamente quelle intese a coprire i costi amministrativi per il rilascio, la gestione, il controllo e l’attuazione RAGIONE_SOCIALEe autorizzazioni generali e RAGIONE_SOCIALEe licenze individuali.
Di fronte alle chiare e precise regole fissate dalla Corte di Giustizia, la contraria statuizione del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, il quale aveva escluso il carattere indebito del pagamento del canone concessorio effettuato da RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE nel 1998 (e aveva conseguentemente reietto l’azione restitutoria da esse esercitata contro le amministrazioni statali) sul presupposto -del tutto eccentrico rispetto alla ratio RAGIONE_SOCIALE‘incompatibilità comunitaria RAGIONE_SOCIALE ‘onere pecuniario predicata nella sentenza pregiudiziale RAGIONE_SOCIALEa Corte UE -che questo onere integrasse « una componente del rapporto sinallagmatico di concessione » (e, come tale, non fosse correlato ad un diritto speciale o esclusivo cessato per RAGIONE_SOCIALE e mai esistito per RAGIONE_SOCIALE, né concretasse un aiuto finanziario incompatibile con le finalità RAGIONE_SOCIALEa direttiva), si era tradotta in un manifesto travisamento, e comunque in una patente inosservanza, RAGIONE_SOCIALEa statuizione resa dal giudice comunitario in sede di pronuncia pregiudiziale interpretativa, così integrandosi i presupposti in iure per l’accertamento, nella condotta del giudice amministrativo di ultimo grado, di una violazione ‘manifesta’ del diritto europeo, per come interpretato dal giudice unionale deputato a chiarirne il senso e la portata; violazione consumata, da un lato, mediante l’ attribuzione di
una portata chiaramente erronea alle norme RAGIONE_SOCIALEa direttiva 97/13/CE (con particolare riferimento agli artt. 6, 11 e 22) e, dall’altro, mediante l’interpretazione e l’applicazione del diritto nazionale in modo tale da condurre ad un risultato contrario al diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione .
Il contrasto del provvedimento assunto come dannoso con l’interpretazione espressa resa dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza pregiudiziale del 21 febbraio 2008, emerge in modo ancor più evidente se si consideri l’ulteriore ragione posta dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE a fondamento RAGIONE_SOCIALEa ritenuta compatibilità comunitaria del canone versato da RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE nel 1998, ossia l’assunto che il contrario giudizio espresso dalla stessa Corte di Giustizia nella sentenza del 18 settembre 2003, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, riguardasse gli oneri pecuniari annui imposti a regime a partire dal 1999 ad ogni impresa di RAGIONE_SOCIALE (come quello introdotto dall’art.20, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 448/1998) e non poteva dunque riferirsi ad oneri, fondati sul rapporto di concessione provvisoriamente conservato durante la transizione dal vecchio al nuovo regime, omologhi a quello di cui l’art.20, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 448/1998 aveva disposto la cessazione a partire dal 1° gennaio 1999 (onere gravante soltanto su RAGIONE_SOCIALE limitatamente all’anno 1998 ).
Questo discrimen tra oneri incompatibili (in quanto contrari all’obiettivo perseguito di liberalizzazione del mercato e di attuazione del regime di piena concorrenza) e oneri compatibili (in quanto gravanti sui soli operatori preesistenti e quindi non costituenti un impedimento all’ingresso di nuovi operatori entranti nel mercato) è stato infatti individuato dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in modo del tutto arbitrario, in quanto non rinvenibile in alcun modo nel chiaro dictum interpretativo fornito dalla Corte UE, la quale, anche con riguardo al periodo transitorio,
aveva sancito nettamente l ‘ incompatibilità comunitaria di qualsiasi onere commisurato al fatturato e diverso da quelli contemplati negli artt. 6 e 11 RAGIONE_SOCIALEa direttiva.
Alla luce RAGIONE_SOCIALEe considerazioni che precedono, deve escludersi che il giudizio di merito circa la responsabilità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il danno subìto da RAGIONE_SOCIALE per effetto RAGIONE_SOCIALEa pronuncia n. 7605/2009 del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, espresso dalla Corte d’ appello di Roma nella sentenza qui impugnata, sia viziato in iure dalle violazioni di norme di diritto denunciate dall’RAGIONE_SOCIALE erariale con il motivo di ricorso in esame: la Corte capitolina, infatti, nell’ accertare correttamente il « netto contrasto » tra la summenzionata pronuncia del giudice amministrativo di ultimo grado e il chiaro e preciso dictum contenuto nella sentenza pregiudiziale interpretativa resa dalla Corte di Giustizia UE nel 2008, per un verso, non è incorsa né nella dedotta violazione di norme del diritto unionale (con particolare riguardo agli artt. 6, 11 e 22 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 97/13) né in quella RAGIONE_SOCIALEe norme deputate a darne attuazione nell’ordinamento interno (con particolare riferimento agli artt. 3, 4, 5, 6 e 21 del d.P.R. n. 318/1997); per altro verso, ha esattamente applicato la disciplina contenuta nella formulazione vigente ratione temporis RAGIONE_SOCIALEa legge n. 117/1988 (con particolare riguardo all’art.2, commi 2 e 3 ), conformandone il contenuto ai sovraordinati principi sanciti dalla giurisprudenza europea, con particolare riguardo a quelli (illustrati, supra , al Punto B.4.1.b.1. RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ) affermati RAGIONE_SOCIALE sentenze del 19 novembre 1991 ( COGNOME NOME ), del 5 marzo 1996 ( RAGIONE_SOCIALE e NOME ), del 30 settembre 2003 ( COGNOME ), ribaditi e ulteriormente specificati nella sentenza del 13 giugno 2006 ( RAGIONE_SOCIALE ) e nuovamente evidenziati, a seguito RAGIONE_SOCIALEa
procedura di infrazione aperta contro lo RAGIONE_SOCIALE italiano per non essersi tempestivamente conformato al diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione , nella sentenza del 24 novembre 2011, causa C-379/2010, Commissione Europea .
B.7.1.c. Quanto alla specifica censura di violazione d ell’art. 20, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 448/1998, per aver reputato che l’obbligo di pagamento nel canone concessorio per il 1998 trovasse la sua fonte legale nella norma primaria contenuta in tale disposizione legislativa, anziché nella norma regolamentare contenuta nell ‘art.21, comma 2, del d.P.R. n.318/1997, giova premettere che non assumeva rilevanza, ai fini del giudizio di responsabilità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE-giudice che la Corte capitolina era stata chiamata ad esprimere , l’identificazione RAGIONE_SOCIALEa regola di diritto interno in cui trovava titolo la predetta obbligazione: il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, infatti, nel provvedere sulla domanda restitutoria di RAGIONE_SOCIALE, avrebbe dovuto disapplicare questa regola di diritto interno, in quanto contrastante con il diritto europeo, come espressamente interpretato dalla Corte di Giu stizia, sia che l’ avesse ravvisata nella norma di legge primaria, sia che l’ avesse ravvisata nella norma regolamentare.
Ciò posto, deve essere comunque chiarito che neppure questa censura, al di là RAGIONE_SOCIALEa sua rilevanza, appare fondata.
È vero, infatti, che il titolo legale del mantenimento RAGIONE_SOCIALE ‘ obbligo di pagare il canone concessorio per il 1998 andava formalmente rinvenuto nell’ art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 318/1997 (il quale, in sede di trasposizione RAGIONE_SOCIALEa direttiva 97/13-CE, aveva previsto che, sino a diverso provvedimento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE azionale di regolazione, avrebbero continuato ad applicarsi « le disposizioni di cui all’art. 188 del codice postale »), dal momento che tale disposizione era stata abrogata,
insieme ai commi 3, 4 e 5 RAGIONE_SOCIALE stesso articolo, dall’art. 20, comma 4 , RAGIONE_SOCIALEa legge n. 448/1998, con effetto dal 1° gennaio 1999.
Tuttavia, quest’ultima disposizione legislativa non si era limitata ad abrogare le precedenti disposizioni regolamentari ma aveva anche previsto l’ ‘ annullamento ‘ d egli effetti intervenuti nell’attuazione RAGIONE_SOCIALEe stesse.
Tra questi effetti rientrava la pretesa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di pagamento del canone concessorio per il 1998, credito che avrebbe potuto essere travolto (con conseguente estinzione RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione) , in ragione RAGIONE_SOCIALE‘effetto di ‘annullamento’ conseguente all’abrogazione RAGIONE_SOCIALEa sua fonte legale.
Peraltro, poiché lo stesso art. 20 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 448/1998, nel precedente comma 3, aveva stabilito che l’obbligo di pagamento del canone sarebbe cessato dal 1° gennaio 1999, dall ‘ ‘annullamento’ conseguente all’abrogazione disposta dal comma 4 venivano ad essere esclusi gli specifici effetti prodotti dall’attuazione RAGIONE_SOCIALEe norme regolamentari che si ponevano in continuità normativa con la nuova disciplina, vale a dire proprio l’effetto di mantenimento a carico d elle imprese che vi erano soggette (in particolare, RAGIONE_SOCIALE) RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione di pagamento del canone concessorio per il 1998 .
In altri termini, col prevedere la cessazione RAGIONE_SOCIALE‘onere pecuniario con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l’art.20, comma 3 , RAGIONE_SOCIALEa legge n. 448/1998, aveva limitato le implicazioni RAGIONE_SOCIALE‘ abrogazione disposta nel comma successivo, preservando dal conseguente ‘ annullamento ‘ gli effetti intervenuti in attuazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni regolamentari abrogate che si ponevano in continuità normativa con esso, in particolare quello, stabilito nel comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 del d .P.R. n.318/1997, volto a prevedere il pagamento del canone per il 1998.
L’inciso ‘dal 1° gennaio 1999’, contenuto nell’art.20 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 448/1998 va dunque qualificato, sul piano dogmatico, non quale elemento normativo di ‘retroazione’ RAGIONE_SOCIALEa disciplina (contenuta nel comma 3) diretta a determinare la cessazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo legale di pagamento del canone previsto dal codice postale (la quale, anche in difetto di tale inciso, avrebbe avuto efficacia dalla medesima data del 1° gennaio 1999, quale data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge), bensì quale elemento normativo derogatorio di ‘specializzazione’ RAGIONE_SOCIALEa disciplina abrogativa (contenuta nel comma 4) RAGIONE_SOCIALEe disposizioni regolamentari poste dal d.P.R. n.318/1998, al fine di preservare dall’ effetto di ‘ annullamento ‘ degli effetti intervenuti in attuazione RAGIONE_SOCIALEe stesse , proprio quello consistente nell’obbligazione legale di pagamento del canone concessorio per il 1998.
In tal senso, l’obbligazione in parola, come si è già detto (v., supra , Punto B.3.1.a. RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ), sia pure in negativo, trovava fondamento specifico nell ‘art.20 RAGIONE_SOCIALEa legge n.448/1998, posto che, in mancanza RAGIONE_SOCIALE‘inciso iniziale RAGIONE_SOCIALEa disposizione contenuta nel comma 3, essa non si sarebbe sottratta al l’ effetto di ‘ annullamento ‘ disposto dal comma 4.
B.7.1.d. Il giudizio di merito espresso dalla Corte d’ appello di Roma nella sentenza impugnata non può poi essere censurato in iure per il fatto che la Corte territoriale, in funzione RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALEa manifesta violazione del diritto europeo da parte del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, abbia liberamente e motivatamente tratto argomenti dalla successiva sentenza interpretativa emessa dalla Corte di Giustizia UE in data 4 marzo 2020, nella causa C-34/19, nonché dalla sentenza ( recte : ordinanza) RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione n. 18603 del 7 settembre 2020, emessa a conclusione del giudizio introdotto da RAGIONE_SOCIALE
nei confronti dei RAGIONE_SOCIALE, per la restituzione del canone di concessione pagato in relazione all’anno 1998 , esatto dallo RAGIONE_SOCIALE sulla base del medesimo titolo legale posto a fondamento RAGIONE_SOCIALEa omologa pretesa rivolta verso RAGIONE_SOCIALE e da questa vanamente contestata nel giudizio amministrativo esitato nel provvedimento assunto come lesivo.
Ben vero, premesso che è consentito al giudice del merito trarre argomenti di convincimento dagli atti processuali compiuti (e, particolarmente, dalle sentenze emesse) in altri giudizi, con riguardo alla sentenza 4 marzo 2020, in causa C-34/19, RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia UE, va rilevato che essa è stata emessa, all’ esito di un incidente interpretativo, nell’ambito di un giudizio distinto e successivo (ma connesso) rispetto a quello culminato nel provvedimento assunto come lesivo -nel quale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva impugnato la nota con cui lo RAGIONE_SOCIALE aveva da essa preteso il versamento di un conguaglio di circa 41 milioni di Euro, a titolo di canone concessorio per l’anno 1998, ad integrazione del pagamento già precedentemente effettuato.
Nell’ambito di questo giudizio , il TAR Lazio, investito del ricorso di RAGIONE_SOCIALE -preso atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del giudicato costituito dalla sentenza del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE n.7506/2009, che aveva escluso il carattere indebito del pagamento, affermando la compatibilità comunitaria RAGIONE_SOCIALE ‘ onere pecuniario e la legittimità RAGIONE_SOCIALEe norme interne che ne prevedevano la corresponsione -aveva disposto un nuovo rinvio pregiudiziale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 267 TFUE .
Nel suscitare la nuova pronuncia interpretativa, il giudice amministrativo di primo grado aveva posto alla Corte di Giustizia la seguente duplice questione: a) in primo luogo, se l’art.22, par.3, RAGIONE_SOCIALEa direttiva 97/13 potesse essere interpretato nel senso di consentire,
anche per l ‘anno 1998, il mantenimento RAGIONE_SOCIALE‘ obbligo di pagare un canone ovvero un corrispettivo corrispondente -in quanto commisurato ad una identica porzione del fatturato -a quello dovuto in base al regime anteriore alla medesima direttiva; b) in secondo luogo, se, alla luce RAGIONE_SOCIALEe sentenze del 18 settembre 2003 (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) e 21 febbraio 2008 (RAGIONE_SOCIALE), la direttiva 97/13/CE ostasse ad un giudicato interno, frutto di una errata interpretazione e/o di un travisamento RAGIONE_SOCIALEa direttiva stessa, di talché tale giudicato potesse essere disapplicato da un secondo giudice chiamato a giudicare in una controversia fondata sul medesimo rapporto giuridico sostanziale, sebbene diversa per la natura accessoria del pagamento richiesto rispetto a quello RAGIONE_SOCIALEa causa sulla quale si è formato il giudicato.
Con la sentenza del 4 marzo 2020, la Corte di Giustizia UE, rispondendo alla prima questione, ha ribadito che l’art. 22, par. 3 , RAGIONE_SOCIALEa direttiva 97/13/CE « osta a una normativa nazionale che proroga, per l’esercizio 1998, l’obbligo imposto a un’impresa di RAGIONE_SOCIALE, ti tolare di un’autorizzazione esistente alla data di entrata in vigore di detta direttiva, di versare un canone calcolato in funzione del fatturato e non solo dei costi amministrativi connessi al rilascio, alla gestione, al controllo e all’attuazione del regime di autorizzazioni generali e di licenze individuali ».
Rispondendo alla seconda questione, la Corte UE ha poi affermato che l’ordinamento RAGIONE_SOCIALE‘Unione non impone a un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata ad una decisione giurisdizionale, anche qualora ciò consenta di porre rimedio ad una violazione di una norma del diritto europeo, « senza con ciò escludere la possibilità per gli interessati di far
valere la responsabilità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al fine di ottenere in tal modo una tutela giuridica dei loro diritti riconosciuti dal diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione ».
In relazione alla prima questione, la sentenza del 4 marzo 2020, nel ribadire ( Punto 43 ) che solo gli artt. 6 e 11 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 97/13 riguardano gli oneri pecuniari applicabili alle imprese titolari di autorizzazioni, ha rammentato che tale affermazione era stata fatta con la medesima perspicuità al Punto 28 RAGIONE_SOCIALEa sentenza del 21 febbraio 2008; inoltre, nel ribadire che, anche supponendo che non fosse connesso ad un precedente diritto esclusivo, comunque il canone controverso non rappresenta un « obbligo » ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 22, par . 3, RAGIONE_SOCIALEa direttiva ( Punto 47 ), ha rammentato che questa stessa affermazione era stata fatta al Punto 39 RAGIONE_SOCIALEa sentenza del 2008.
In relazione alla seconda questione, la Corte UE ha affermato che l’interpretazione fornita dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE nella sentenza n.7506/2009, che aveva dichiarato compatibile con la direttiva 97/13 il versamento del canone per l’esercizio 1998, « non trova fondamento RAGIONE_SOCIALE disposizioni RAGIONE_SOCIALEa direttiva 97/13 e non può essere accolta » ( Punti 41 e 42 ); ha poi ribadito che « il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, giudicando, nella sentenza n. 7506, del 1° dicembre 2009, che il canone imposto per il 1998 a RAGIONE_SOCIALE, titolare di un’autorizzazione esistente alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa direttiva 97/13, fosse dovuto, ha interpretato, come si evince dalla risposta alla prima questione pregiudiziale, il diritto nazionale in un senso incompatibile con il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione, quale interpretato dalla Corte nella sua sentenza del 21 febbraio 2008, RAGIONE_SOCIALE » (Punto 62) .
Non può dunque condividersi l’assunto RAGIONE_SOCIALEa difesa erariale, secondo cui la sentenza del 2020 RAGIONE_SOCIALEa Corte UE avrebbe confermato, piuttosto che smentito, il giudizio di compatibilità comunitaria del canone per il
1998, espresso dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE nella pronuncia del 2009, limitandosi a ribadire, da un lato, che spettava al giudice nazionale accertare la correlazione del canone con un eventuale diritto di esclusiva, dall’altro, che non sono ammessi oneri pecuniari privi di alcun nesso con le condizioni di esercizio RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione .
Ben al contrario, la sentenza pregiudiziale in esame, non solo ha riaffermato -peraltro, non al fine di chiarire un giudizio interpretativo precedente rimasto oscuro, ma con la medesima nettezza che aveva contraddistinto quel giudizio -il carattere ostativo RAGIONE_SOCIALEa disciplina unionale ad un canone, come quello controverso, di importo corrispondente a quello dovuto in base al regime anteriore e calcolato su una percentuale del fatturato; ma ha pure stigmatizzato la manifesta violazione del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione commessa dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con la sentenza del 2009, evidenziando l’ ‘incompatibilità’ con tale diritto RAGIONE_SOCIALEa interpretazione resa dall’organo giurisdizionale amministrativo italiano di ultima istanza.
B.7.1.e. La legittimità RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d ‘appello di Roma, qui impugnata, non è messa in forse, infine, dalla circostanza che la Corte territoriale, nella formulazione del giudizio circa la sussistenza, in capo ai magistrati del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, di un errore interpretativo del diritto europeo idoneo a fondare la responsabilità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 117/1988, abbia tratto argomenti di convincimento dall’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione n. 18603 del 7 settembre 2020.
Come si è detto, con questo provvedimento è stato rigettato il ricorso proposto da i RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza di merito (emessa dalla stessa Corte capitolina), con cui, in accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda di ripetizione
RAGIONE_SOCIALE‘indebito proposta da RAGIONE_SOCIALE, le amministrazioni statali erano state condannate a restituire, all ‘impresa esercente i servizi di telecomunicazione, la somma da essa precedentemente versata , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 188 del codice postale, a titolo di canone concessorio per il 1998, pari a circa 48 milioni di Euro.
L’ accertamento del carattere indebito del pagamento effettuato dall’impresa ( con conseguente condanna restitutoria RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni statali) era stato fondato dalla Corte d’ appello sul rilievo RAGIONE_SOCIALE‘ incompatibilità comunitaria del l’ onere pecuniario richiesto, come affermata dalla sentenza del 21 febbraio 2008 RAGIONE_SOCIALEa Corte UE.
La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni soccombenti, ha ribadito questo rilievo, evidenziando che il contrasto RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di pagamento del canone concessorio con il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione era stato ribadito dall’organo giurisdizionale europeo con la successiva sentenza del 20 marzo 2020.
Ciò posto, la difesa erariale sostiene che il giudizio di merito in ordine alla responsabilità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’errore interpretativo imputato al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, non avrebbe potuto trovare alcun fondamento nell’ illustrato provvedimento RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, essendosi esso limitato a prendere atto RAGIONE_SOCIALEa nuova sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia, senza aggiungere alcun elemento da cui desumere la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa violazione, men che meno manifesta, commessa dal giudice amministrativo di ultimo grado con la sentenza del 2009.
L’ argomentazione, evidentemente, prova troppo: se, da un lato, è ovvio che nel provvedimento in esame -emesso nell ‘ ambito di una causa restitutoria e non risarcitoria -non vi sia l’apprezzamento diretto RAGIONE_SOCIALE‘errore interpretativo del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (ma, per il rilievo che la sentenza del 4 marzo 2020 RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia aveva stabilito che
la decisione del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del 2009 «è contraria al diritto unionale» , v. il Punto VII , pag.7, RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza in esame ), dall’altro lato, ciò non impediva alla Corte d’appello capitolina, con la sentenza qui impugnata, di trarre comunque dall’ illustrata pronuncia di legittimità elementi di convincimento in funzione RAGIONE_SOCIALE‘espressione del giudizio di responsabilità, avuto riguardo all’ insanabile contrasto tra l’asserzione posta a fondamento del provvedimento assunto da RAGIONE_SOCIALE come lesivo (secondo cui il canone controverso non solo era « compatibile con il diritto comunitario » ma a tale conclusione si doveva pervenire « proprio sulla base RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia del 21 febbraio 2008 ») e l’antitetico principio di diritto affermato dal giudice RAGIONE_SOCIALEa nomofilachia (secondo cui ‘ il pagamento del canone di concessione previsto dalla legislazione italiana per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE ‘ attività di telecomunicazione in relazione all ‘ anno 1998, come deciso dalla Corte di giustizia UE RAGIONE_SOCIALE cause C-296/06 e C-34/19, è illegittimo perché in contrasto con l ‘ ordinamento comunitario con la conseguenza che il concessionario ha diritto alla ripetizione di quanto versato allo RAGIONE_SOCIALE secondo i principi generali di cui agli artt. 2033 e 2041 cod. civ. ‘).
Ne discende l’ infondatezza anche RAGIONE_SOCIALE‘ultima censura veicolata con l’ articolato settimo motivo, che al pari dei precedenti, deve essere rigettato.
B.8. Con l’ottavo motivo del ricorso principale , proposto in via subordinata per l’ipotesi di rigetto del motivo precedente, viene denunciata ‘ Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, commi 2 e 3, legge 13.4.1988 n. 117 nel testo vigente all’epoca dei fatti; RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, commi 2, 3 e 3 bis, legge 13.4.1988 n. 117 nel testo novellato dalla legge 27.2.2015 n.18; 267 co.3 TFUE; 340 TFUE, per come esteso dalla
giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa CGUE alla responsabilità civile degli Stati membri, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.’ .
La RAGIONE_SOCIALE, per l’ipotesi in cui sia ritenuta sussistente la violazione del diritto europeo imputata ai magistrati del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, sostiene che essa, in ogni caso, non potrebbe essere considerata ‘manifesta’, non presentando i caratteri richiesti, a tal fine, dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia UE (è citata, in particolare, la sentenza 30 settembre 2003, COGNOME ).
Riprendendo deduzioni già formulate con la comparsa di risposta in appello, la difesa erariale sostiene, precisamente, che mancherebbero i presupposti RAGIONE_SOCIALEa ‘chiarezza’ e ‘precisione’ RAGIONE_SOCIALEe norme violate: il difetto di chiarezza e precisione riguarderebbe, in particolare, l’art. 22 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 97/13/CE, il quale, nel prevedere la possibilità degli Stati membri di estendere la validità di condizioni diverse da quelle conferenti diritti speciali o esclusivi (par.2) e nel mentovare gli obblighi risultanti dalle autorizzazioni esistenti da conformare al nuovo regime entro il 1° gennaio 1999 (par.3), non sarebbe chiaro nell’escludere da tale categoria gli oneri pecuniari aventi natura di corrispettivo RAGIONE_SOCIALEe concessioni preesistenti, mantenute nel periodo transitorio, salva l’ immediata cessazione del diritto di esclusiva ad esse eventualmente connesso.
Soggiunge, poi, l’RAGIONE_SOCIALE che la sentenza interpretativa del 21 febbraio 2008 RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia UE (la quale avrebbe costituito « la sola giurisprudenza in materia »), non avrebbe affatto inteso affermare in assoluto che la protrazione del canone ex art. 188 codice postale per l’anno 1998 era assolutamente vietata dal diritto comunitario, ma avrebbe detto « soltanto che l’art.22 non era la norma
utilizzabile per dimostrare che il diritto comunitario consentiva quella protrazione ».
Dovrebbe dunque escludersi che il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 7506/2009, abbia manifestamente ignorato la giurisprudenza unionale, dal momento che, al contrario, l’affermazione, contenuta in questa sentenza, secondo cui sarebbero stati incompatibili con il diritto europeo gli oneri pecuniari (tra cui non si annoverava quello controverso) diretti a compensare diritti di esclusiva e privi di alcun nesso con le condizioni di esercizio RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione , sarebbe stata tratta proprio dalla « piana lettura » RAGIONE_SOCIALEa decisione interpretativa RAGIONE_SOCIALEa Corte UE.
La mancanza del carattere manifesto e RAGIONE_SOCIALEa sufficiente caratterizzazione (secondo i principi richiesti dalla sentenza COGNOME ) RAGIONE_SOCIALEa violazione del diritto unionale imputata ai magistrati del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE -sotto i profili RAGIONE_SOCIALEa mancanza di chiarezza e precisione RAGIONE_SOCIALEe norme violate, nonché sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa manifesta ignoranza RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza comunitaria -non sarebbe stata considerata dalla Corte territoriale romana nella sentenza qui impugnata, la quale avrebbe quindi violato i predetti principi.
La decisione d’appello , inoltre, non avrebbe considerato la circostanza che la sentenza del 21 febbraio 2008 RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia, al Punto 40 , « aveva escluso che l’art.22 potesse giustificare oneri fiscali solo per replicare ad una (ritenuta) tesi del Governo italiano che aveva attribuito al canone di concessione natura fiscale »; essa sentenza, peraltro, non aveva affermato che non potevano imporsi oneri pecuniari nel periodo transitorio ma aveva solo inteso chiarire che l’ imposizione di tali oneri, se non connessi alle condizioni di
autorizzazione e derivanti soltanto da una volontà impositiva RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non poteva trovare base giuridica nel predetto articolo.
Infine, la Corte territoriale capitolina non avrebbe considerato che, ad escludere il carattere manifesto RAGIONE_SOCIALE‘ (eventuale) errore interpretavo RAGIONE_SOCIALEa direttiva 97/13 e RAGIONE_SOCIALEa sentenza pregiudiziale del 21 febbraio 2008 « poteva soccorrere la giurisprudenza successiva RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia » , ovverosia la sentenza del 10 marzo 2011, in causa C-85/10 (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), ove si era affermato che persino nel regime definitivo, da attuarsi a far tempo dal 1° gennaio 1999, gli Stati membri avrebbero comunque potuto esigere dagli assegnatari RAGIONE_SOCIALEe autorizzazioni e RAGIONE_SOCIALEe licenze individuali, in conformità alle previsioni degli artt. 6 e 11 RAGIONE_SOCIALEa direttiva, diritti che riflettessero il valore inerente all’utilizzo RAGIONE_SOCIALEe risorse rare necessarie alla prestazione dei sevizi di telefonia.
B.8.1. Il motivo è infondato.
B.8.1.a. Non è conferente, anzitutto, il rilievo circa la mancanza di chiarezza e precisione RAGIONE_SOCIALE‘art. 22 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 97/13/CE.
Infatti, proprio in ragione RAGIONE_SOCIALEa circostanza che tale disposizione non costituiva acte clair , era stata evidentemente esercitata dal TAR Lazio (giudice di primo grado, peraltro non obbligato in tal senso) la facoltà di proporre domanda di pronuncia pregiudiziale interpretativa alla Corte di Giustizia : domanda che, nell’originario quesito proposto dal giudice nazionale, verteva precipuamente sull’ interpretazione degli artt. 11, 22 e 25 RAGIONE_SOCIALEa direttiva, ai quali la Corte UE aveva poi aggiunto l’art. 6, sul r ilievo che dal fascicolo di causa emergeva che RAGIONE_SOCIALE disponeva di un’ autorizzazione generale.
Il carattere manifesto e sufficientemente caratterizzato RAGIONE_SOCIALEa violazione va dunque valutato, non in relazione alla chiarezza e
precisione RAGIONE_SOCIALEa fonte comunitaria interpretata ma in relazione alla posizione assunta dall’organo giurisdizionale istituzionalmente deputato alla sua interpretazione, nonché all’eventuale ignoranza RAGIONE_SOCIALEa stessa da parte del giudice nazionale, desumibile anche dal contrasto del provvedimento adottato con l’ espressa statuizione interpretativa.
Al riguardo si è già rilevato ( Punto B.7.1. RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ) -e qui va ribadito -che la sentenza interpretativa del 21 febbraio 2008 (la quale, come tutte le sentenze RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia, non produceva solo gli effetti di un provvedimento giurisdizionale, ma era fonte del diritto comunitario, chiarendo il significato RAGIONE_SOCIALEe norme interpretate con efficacia non limitata al singolo processo ma estesa ultra partes ed erga omnes ), aveva chiaramente affermato che l’art. 22 RAGIONE_SOCIALEa direttiva, nel prevedere la prorogabilità, nel periodo annuale di transizione (tra il 31 dicembre 1997 e il 1° gennaio 1999), di « obblighi » e « condizioni » connessi alle autorizzazioni esistenti, non si riferiva affatto ad oneri pecuniari, in quanto le uniche norme RAGIONE_SOCIALEa direttiva riguardanti gli « oneri pecuniari applicabili alle imprese titolari di autorizzazioni nel settore dei servizi di RAGIONE_SOCIALE » erano quelle contenute negli artt. 6 e 11 (da attuarsi immediatamente, entro il 31 dicembre 1997), in base ai quali doveva escludersi la compatibilità comunitaria di un canone, come quello di cui si controverteva nella causa principale, del medesimo importo di quello precedentemente versato e calcolato su una percentuale del fatturato annuo RAGIONE_SOCIALE‘impresa concessionaria.
B.8.1.b. Infondata è, poi, la deduzione secondo cui, lungi dal palesare una ipotesi di ‘manifesta ignoranza’ RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza comunitaria, la statuizione contenuta nella sentenza del 2009 del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata assunta proprio sulla base di una
« piana lettura » RAGIONE_SOCIALEa decisione pregiudiziale interpretativa resa dalla Corte di Giustizia, a tenore RAGIONE_SOCIALEa quale avrebbero dovuto ritenersi legittime norme nazionali volte a prevedere oneri pecuniari nel periodo transitorio, purché non diretti a compensare (ormai cessati) diritti esclusivi e purché connessi con le condizioni di esercizio RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione.
In contrario, va rammentato, che, proprio al fine di chiarire ulteriormente che la disciplina introdotta dalla direttiva 97/13/CE ostava alla possibilità che nel periodo di transizione corrispondente all’anno 1998 gli Stati membri continuassero a pretendere , dai precedenti concessionari dei servizi di RAGIONE_SOCIALE pubbliche, canoni del medesimo importo di quello precedentemente versato e calcolato in relazione al volume d’affari RAGIONE_SOCIALE‘impresa, la Corte di Giustizia, nella sentenza interpretativa, aveva anche evidenziato di avere già esaminato -nella precedente sentenza del 18 settembre 2003, RAGIONE_SOCIALE cause riunite C-292/02 e C-293/01, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE -la questione RAGIONE_SOCIALEa compatibilità con la direttiva 97/13/CE di un onere pecuniario omologo a quello di cui trattavasi nella causa principale, ri cordando che, nell’occasione, esso onere era stato giudicato contrario agli obiettivi perseguiti dal legislatore comunitario e non rientrante nella disciplina comune istituita dalla predetta direttiva.
Non è dunque vero che la sentenza del 21 febbraio 2008 fosse « la sola giurisprudenza in materia », essendo già stata perspicuamente affermata, a livello giurisdizionale unionale, l’ ostatività RAGIONE_SOCIALEe norme RAGIONE_SOCIALEa direttiva 97/13/CE (ed in particolare RAGIONE_SOCIALE‘art. 22, letto in combinato disposto con gli artt. 6 e 11) alla possibilità che il diritto nazionale continuasse, per il 1998, a prevedere, in capo alle imprese esercenti servizi di RAGIONE_SOCIALE pubbliche (eventualmente, ma
non necessariamente, già titolari di diritti esclusivi), il pagamento di un onere pecuniario del medesimo importo di quello precedentemente versato e calcolato su una percentuale del fatturato, in violazione RAGIONE_SOCIALEe regole secondo le quali le prestazioni pecuniarie esigibili dalle predette imprese sono esclusivamente quelle intese a coprire i costi amministrativi per il rilascio, la gestione, il controllo e l’attuazione RAGIONE_SOCIALEe autorizzazioni generali e RAGIONE_SOCIALEe licenze individuali.
Di fronte alle chiare e precise statuizioni contenute RAGIONE_SOCIALE decisioni RAGIONE_SOCIALEa Corte UE, la contraria decisione del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE -secondo cui il pagamento effettuato da RAGIONE_SOCIALE doveva reputarsi dovuto in quanto corrispettivo RAGIONE_SOCIALEa concessione (come tale affrancato sia dalla natura di compenso del cessato diritto di esclusiva sia dalla natura di onere finanziario) -aveva effettivamente concretato una violazione ‘ manifesta ‘ e ‘ sufficientemente caratterizzata ‘ del diritto comunitario -come tratteggiata dalla sentenza COGNOME e dalle altre pronunce RAGIONE_SOCIALEa Corte UE con cui sono state individuate le condizioni di responsabilità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per violazione di del diritto europeo in relazione alla specificità RAGIONE_SOCIALEa funzione giurisdizionale -in quanto connotata dall’inescusabilità RAGIONE_SOCIALE‘errore derivante dal palese travisamento del dictum interpretativo del giudice comunitario, nonché, più in generale, da manifesta ignoranza RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza europea.
Sotto questo specifico profilo, d’altra parte, si è già avuto modo di evidenziare ( Punto B.7.1. RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ) che, al fine di togliere rilievo alla statuizione resa dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 18 settembre 2003, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva arbitrariamente individuato il discrimen tra oneri comunitariamente incompatibili (in quanto contrari all’obiettivo perseguito di liberalizzazione del mercato e di attuazione del regime di
piena concorrenza) e oneri comunitariamente compatibili (in quanto gravanti sui soli operatori preesistenti e quindi non costituenti un impedimento all’ingresso di nuovi operatori entranti nel mercato) , di cui non vi era traccia nel chiaro dictum interpretativo fornito dalla Corte UE, la quale, anche con riguardo al periodo transitorio, aveva sancito nettamente l’incompatibilità comunitaria di qualsiasi onere commisurato al fatturato e diverso da quelli contemplati negli artt. 6 e 11 RAGIONE_SOCIALEa direttiva.
B.8.1.c. Anche sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa valutazione del carattere manifesto e sufficientemente caratterizzato RAGIONE_SOCIALEa violazione, il motivato giudizio di responsabilità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE-giudice emesso dalla Corte capitolina (che ha reputato sussistente la colpa grave sulla base del rilievo RAGIONE_SOCIALEa connotazione « macroscopica » e « inescusabile » RAGIONE_SOCIALEa violazione e del « netto contrasto » tra la statuizione contenuta nel provvedimento assunto come lesivo e la decisione pregiudiziale interpretativa) deve, dunque, reputarsi espresso sulla base di corrette premesse in iure , senza che, peraltro, possa attribuirsi rilevo, in senso contrario, alla sentenza del 10 marzo 2011, in causa C-85/10 (RAGIONE_SOCIALE), la quale aveva ad oggetto, per la parte di interesse, la disposizione particolare, avente carattere derogatorio, contenuta nell’art. 11, par.3 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 97/13/CE, secondo cui, quando siano utilizzate risorse rare, gli Stati membri possono consentire all’ RAGIONE_SOCIALE nazionale di regolamentazione di imporre diritti che riflettano la necessità di assicurarne l’ uso ottimale.
Anche l’ottavo motivo del ricorso principale, pertanto, deve essere rigettato.
B.9. Con il nono motivo RAGIONE_SOCIALE stesso ricorso viene ancora denunciata ‘ Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, commi 2 e 3, legge
13.4.1988 n. 117 nel testo vigente all’epoca dei fatti; RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, commi 2, 3 e 3 bis, legge 13.4.1988 n. 117 nel testo novellato dalla legge 27.2.2015 n.18; 267 co.3 TFUE; 340 TFUE, per come esteso dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa CGUE alla responsabilità civile degli Stati membri, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.’ .
La sentenza impugnata è censurata per aver « ravvisato, comunque, l’errore inescusabile del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE nella circostanza di non avere promosso un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ».
Con riguardo al passaggio motivazionale in cui la Corte d’ appello capitolina, richiamando il precedente decreto di ammissibilità, ha statuito che il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ritenendo « di dover giungere ad un risultato contrario a quello oggettivamente desumibile dal dispositivo e dalla motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte, avrebbe dovuto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 234 CE, in quanto org ano giurisdizionale di ultimo grado effettuare un nuovo rinvio pregiudiziale », l ‘RAGIONE_SOCIALE erariale ribadisce che, al contrario, il giudice amministrativo di ultima istanza aveva deciso sul ricorso propostogli proprio prendendo le mosse dalla sentenza interpretativa RAGIONE_SOCIALEa Corte UE (unica giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte in materia) e « traendo espressamente da questa le conclusioni che gli apparivano coerenti con la stessa ».
Ciò premesso -ed evidenziato che, alla stregua RAGIONE_SOCIALEa sentenza COGNOME , la violazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di rinvio pregiudiziale per l’organo di ultimo grado non integrerebbe, ex se , una violazione grave e manifesta del diritto comunitario, rappresentando solo uno degli indici da valutare in tal senso -il Governo ricorrente sostiene che il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non aveva, nella fattispecie , l’obbligo di sollevare un secondo rinvio, dal momento che l e questioni sull’ interpretazione RAGIONE_SOCIALEe norme comunitarie rilevanti per decidere il ricorso erano già state risolte con
la pronuncia pregiudiziale del 21 febbraio 2008 (emessa sul rinvio disposto in primo grado dal TAR Lazio) e la decisione RAGIONE_SOCIALEa causa principale in ordine alla compatibilità comunitaria del canone controverso, sarebbe stata assunta proprio sulla base del dictum contenuto nella detta pronuncia interpretativa.
La sentenza del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, dunque, meramente confermativa di quella del TAR, non si poneva affatto in contrasto con la motivazione e il dispositivo RAGIONE_SOCIALEa pronuncia interpretativa RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia, traendo anzi proprio da tale pronuncia gli argomenti posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione.
B.9.1. Il motivo è infondato.
B.9.1.a. Come si è veduto, il giudizio di responsabilità espresso dalla Corte d’appello trova fondamento nel motivato accertamento RAGIONE_SOCIALEa violazione ‘manifesta’ del diritto europeo (per come interpretato dal giudice unionale deputato a chiarirne il senso e la portata), consumata dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE , da un lato, mediante l’attribuzione di una portata chiaramente erronea alle norme RAGIONE_SOCIALEa direttiva 97/13/CE (con particolare riferimento agli artt. 6, 11 e 22) e, dall’altro, mediante l’interpretazione e l’applicazione del diritto nazionale in modo tale da condurre ad un risultato contrario al diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione ; violazione, altresì, sufficientemente ‘caratterizzata’, alla stregua dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza comunitaria (in particolare dalla sentenza COGNOME ), in quanto connotata dall’inescusabilità RAGIONE_SOCIALE‘errore derivante dal palese contrasto RAGIONE_SOCIALEa statuizione emessa con l’espressa posizione interpretativa assunta dal giudice comunitario (e, più in generale, da manifesta ignoranza RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza europea), nonché, inoltre, d alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di disporre , in caso di dubbio, un ulteriore rinvio pregiudiziale interpretativo.
Il rilievo diretto ad evidenziare il carattere inescusabile RAGIONE_SOCIALEa violazione (anche) in ragione RAGIONE_SOCIALE‘inosservanza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di rinvio pregiudiziale -articolato dal giudice d’appello , non solo attraverso il richiamo al decreto di ammissibilità emesso in sede di giudizio sommario ex art.5 legge n. 117/1988, vigente ratione temporis (pag. 20 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata), ma anche, precedentemente, nell’ambito di un distinto e originale passaggio motivazionale del provvedimento (pag.13 RAGIONE_SOCIALEa medesima sentenza) -, ferma la sua insindacabilità nel merito (quale elemento di apprezzamento del carattere manifesto e caratterizzato RAGIONE_SOCIALE‘ accertato errore interpretativo), neppure appare viziato in iure .
Come è noto, secondo i cc.dd. RAGIONE_SOCIALE , elaborati dalla giurisprudenza comunitaria sin da epoca risalente (Corte di Giustizia UE, sentenza 6 ottobre 1982, in causa C-283/81, RAGIONE_SOCIALE ; 15 settembre 2005, in causa C-495/03, RAGIONE_SOCIALE ; 4 ottobre 2018, in causa C-416/17, Commissione/Francia ), recentemente integrati (sentenza 6 ottobre 2021, in causa C-561/19, RAGIONE_SOCIALE ) e da ultimo confermati nella loro sostanza (sentenza 25 gennaio 2024, in causa C-389/22, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEna ) -premesso che limitazioni di carattere processuale alla potestà (e quindi all’obbligo) di disporre il rinvio ex art. 267 TFUE da parte dei giudici nazionali sono legittime, alla luce del principio di autonomia processuale, purché rispettino il principio di equivalenza e di effettività, ossia purché si applichino anche a simili ricorsi fondati su violazioni del diritto interno e purché non siano tali da rendere in pratica eccessivamente diff icile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento europeo (Corte di Giustizia UE, sentenza 15 marzo 2017, in causa C3/16, Aquino ); e premesso altresì che siffatte limitazioni, ove previste,
non si traducono nel contrario obbligo di non disporre il rinvio interpretativo, rimanendo, invece, i giudici nazionali pienamente liberi di rimettere alla Corte qualunque questione reputata rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALEa risoluzione del caso loro sottoposto -un giudice nazionale di ultima istanza può essere esonerato da ll’obbligo in questione solo quando abbia constatato che la questione sollevata non è rilevante, o che la disposizione del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione di cui trattasi è già stata oggetto d’interpretazione da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte c.d. acte éclairé ), oppure che la corretta interpretazione del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione si impone con tale evidenza da non lasciare àdito a ragionevoli dubbi (c.d. acte clair ).
Un giudice nazionale di ultima istanza, pertanto, non può essere liberato dal suo obbligo di rinvio pregiudiziale per il solo fatto di aver già NOME la Corte in via pregiudiziale nell ‘ ambito del medesimo procedimento.
Qualora il giudice nazionale di ultima istanza ritenga di non essere soggetto all’obbligo di rinvio, la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sua decisione deve far emergere che si è in presenza di una RAGIONE_SOCIALEe tre situazioni in cui è esonerato dal disporlo. In relazione alla terza situazione, la sussistenza di un acte clair deve essere valutata in funzione RAGIONE_SOCIALEe caratteristiche proprie del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione, RAGIONE_SOCIALEe particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di divergenze giurisprudenziali in seno all’Unione , avuto riguardo anche alle diverse versioni linguistiche RAGIONE_SOCIALE‘atto da interpretare . Prima di concludere per l ‘ assenza di un ragionevole dubbio quanto alla corretta interpretazione del diritto RAGIONE_SOCIALE ‘ Unione, il giudice nazionale di ultima istanza deve essere convinto che la stessa evidenza si imporrebbe anche agli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e alla Corte.
B.9.1.b. Nella fattispecie , l’ affermazione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale secondo cui, prima di discostarsi dal dictum risultante dal dispositivo e dalla motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza interpretativa emessa dalla Corte UE sul rinvio pregiudiziale operato dal giudice amministrativo di primo grado, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto disporre un nuovo rinvio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘allora vigente art. 234 Trattato CE, si giustificherebbe già in ragione del rilievo del difetto (meglio, RAGIONE_SOCIALE‘apparenza) di motivazione sul punto nella sentenza assunta come lesiva.
La motivazione adottata dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, infatti, non solo aveva omesso di far emergere quale RAGIONE_SOCIALEe tre eccezioni all’obbligo di rinvio era stata reputata sussistente (in particolare, se fosse stato ritenuto un acte clair o un acte éclairé ), ma, essendo fondata sul rilievo che la decisione assunta aveva recepito la sentenza interpretativa del 21 febbraio 2008, risultava basata su una argomentazione perplessa e irriducibilmente contraddittoria, sì da dar luogo ad una motivazione solo apparente, avuto riguardo all’ oggettivo, insanabile contrasto esistente tra la statuizione as sunta all’esito RAGIONE_SOCIALEa causa principale e il contenuto espresso RAGIONE_SOCIALEa pronuncia interpretativa pregiudiziale, la quale, come si è veduto, al di là RAGIONE_SOCIALEa predetta petizione di principio, era stata nella sostanza palesemente travisata e patentemente ignorata, sulla base di considerazioni del tutto eccentriche rispetto alla ratio degli argomenti utilizzati dalla Corte UE e persino modificando il senso di una precedente interpretazione resa sull’analogo caso trattato con la sentenza RAGIONE_SOCIALE.
In proposito, giova ricordare che l’ onere, per il giudice nazionale che non operi il rinvio pregiudiziale, di motivare adeguatamente sul punto, non solo trova una giustificazione evidente proprio nell’esigenza di correggere la tendenza a motivare in modo meramente apodittico la
decisione di non procedere al rinvio (ad es., dando conto, a m o’ di mero assunto, del l’assenza di ogni ragionevole dubbio in ordine all’interpretazione da dars i alle norme di diritto europeo rilevanti in causa), ma corrisponde ad uno specifico diritto RAGIONE_SOCIALEa parte, trovando fondamento nell’art.47 RAGIONE_SOCIALEa Carta di Nizza e potendo dar luogo la sua omissione ad una violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione EDU (cfr. Corte EDU, sentenza RAGIONE_SOCIALE‘8 aprile 2014 , Dhaby c. RAGIONE_SOCIALE ; Corte EDU, GC, sentenza del 21 luglio 2015, Schipani e a. c. RAGIONE_SOCIALE ).
B.9.1.c. La difesa erariale sostiene, peraltro, che nella fattispecie si sarebbe integrata la seconda situazione da cui deriva l’ esclusione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo per il giudice nazionale di ultima istanza di disporre il rinvio interpretativo ex art. 267 TFUE, poiché le questioni interpretative rilevanti per la definizione RAGIONE_SOCIALEa controversia sarebbero già state risolte da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte UE proprio con la sentenza del 21 febbraio 2008 (asseritamente, l’unica giurisprudenza in materia): si sarebbe quindi integrata l’ipotesi RAGIONE_SOCIALE‘ acte éclairé , con conseguente esclusione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di disporre un nuovo ri nvio dopo quello già operato dal Tribunale amministrativo di primo grado.
In proposito, preliminarmente, va ribadito che la sentenza del 21 febbraio 2008 non era l’unica giurisprudenza in materia, dal momento che sull’ interpretazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva 97/13/CE -e segnatamente RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEa stessa -la Corte UE aveva già preso posizione con la sentenza del 18 settembre 2003, in cause riunite C -292/01 e C-293/01 ( RAGIONE_SOCIALE ).
Ciò posto, al l’assunto RAGIONE_SOCIALEa difesa erariale è agevole obiettare che, al di là RAGIONE_SOCIALEa petizione di principio secondo cui la compatibilità comunitaria del canone controverso avrebbe trovato fondamento proprio nella sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia del 21 febbraio 2008,
nella sostanza la statuizione emessa dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 7506/2009, aveva del tutto ignorato (o comunque si era posta in antitetico contrasto con) la predetta sentenza, la quale aveva, al contrario, espressamente e perspicuamente affermato, come si ripetutamente veduto, che la disciplina eurounitaria ostava ad un canone, come quello controverso nella causa principale, del medesimo importo di quello pagato precedentemente da RAGIONE_SOCIALE e calcolato su una percentuale del fatturato.
Non è dunque predicabile, nella fattispecie, la dottrin a RAGIONE_SOCIALE‘ acte éclairé , dal momento che, prima di assumere una decisione in contrasto con la posizione interpretativa espressa dalla Corte UE, il RAGIONE_SOCIALE di S tato avrebbe avuto l’obbligo di provocare una nuova pronuncia pregiudiziale dall’organo gi urisdizionale deputato all’inte rpretazione del diritto unionale.
Per quanto esposto, il nono motivo del ricorso principale va rigettato.
B.10. Con il decimo motivo RAGIONE_SOCIALE stesso ricorso viene denunciato ‘ Omesso esame di punti di fatto decisivi e controversi, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. ‘.
Sul postulato che le disposizioni RAGIONE_SOCIALEa direttiva 97/13/CE (in particolare, l’art.22), le statuizioni interpretative RAGIONE_SOCIALEa sentenza del 21 febbraio 2008 RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia UE (in particolare i Punti da 38 a 44 , nonché il dispositivo) e lo stesso art. 267 TFUE « non rilevino come dati giuridici, bensì come meri elementi di fatto », integranti « i dati necessari per valutare sia l’esistenza degli errori interpretativi imputati al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, sia, in caso positivo, il loro carattere grave e manifesto », la difesa erariale ne presume la mancata considerazione da parte del giudice del merito, con conseguente vizio RAGIONE_SOCIALEa sentenza
impugnata per omesso esame di fatto decisivo e discusso, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.360 n.5 cod. proc. civ..
B.10.1. Il motivo è inammissibile.
Va rammentato che, in seguito alla riformulazione del numero 5 RAGIONE_SOCIALE‘art.360 cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del decreto -legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134, il ‘fatto’ di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l’omess o esame, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa norma appena citata, deve essere un fatto storico vero e proprio avente carattere di fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (ovverosia, un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del diritto azionato) o di fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) e deve altresì possedere i due necessari caratteri RAGIONE_SOCIALE‘essere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso RAGIONE_SOCIALEa controversia) e RAGIONE_SOCIALE‘aver formato oggetto di controversia tra le parti (Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014; Cass., Sez. 2, n. 27415 del 2018; Cass., Sez. 2, n. 17005 del 2024; Cass., Sez. 2, n. 2961 del 2025; Cass., Sez. 3, n.25793 del 2025, non mass.).
Poiché la critica concernente l’omesso esame deve essere formulata con riferimento ad un decisivo e preciso accadimento o ad una decisiva e precisa circostanza in senso storico-naturalistico, che abbia formato oggetto di discussione in giudizio, come restano estranee al paradigma normativo RAGIONE_SOCIALE‘art.360 n. 5 cod . proc. civ. le doglianze di omessa considerazione di elementi istruttori (qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie: ex multis , Cass., Sez. 2, n. 27415 del 2018 e Cass., Sez. 2, n. 17005 del 2024, citt. ), nonché quelle di omessa valutazione di
‘questioni’ o ‘argomentazioni’ (Cass., Sez. 6-1, n. 22397 del 2019; Cass., Sez. 1, n. 26305 del 2018), allo stesso modo -e a fortiori -ne rimangono fuori le censure di omessa o erronea applicazione di norme giuridiche, idonee ad integrare -in thesi -errores iuris in iudicando o in procedendo , a seconda RAGIONE_SOCIALEa natura sostanziale o processuale RAGIONE_SOCIALEe norme che si assumono violate.
Del resto , quand’anche si volessero distinguere i contenuti precettivi RAGIONE_SOCIALEa direttiva 97/13/CE e RAGIONE_SOCIALEa sentenza interpretativa del 21 febbraio 2008 RAGIONE_SOCIALEa Corte UE (ovverosia la portata RAGIONE_SOCIALEe disposizioni e RAGIONE_SOCIALEe statuizioni in esse rispettivamente contenute) dai fatti storici RAGIONE_SOCIALEa loro emanazione ed emissione , non potrebbe evidentemente ritenersi che tali fatti siano stati ignorati dalla Corte d’ appello capitolina, la quale, al contrario, proprio sulla base RAGIONE_SOCIALE‘ esame RAGIONE_SOCIALEe norme contenute nella direttiva, come interpetrate dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia, ha espresso, come si è veduto, il motivato giudizio di merito circa la ‘ mac roscopica’ e ‘inescusabile’ violazione del diritto comunitario commessa dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Il decimo motivo del ricorso principale, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Con l’ undicesimo motivo RAGIONE_SOCIALE stesso ricorso viene denunciata « Violazione e falsa applicazione degli artt. 2033, 2056, 1223, 1227, 2697, 2729 cod. civ.; 29 c.2 l. 29.12.1990 n.428, in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c. ».
La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha statuito in ordine all’ esistenza e all’ ammontare del danno che sarebbe derivato, in capo a RAGIONE_SOCIALE, dall’illecito imputabile allo RAGIONE_SOCIALE -giudice e, di conseguenza, in ordine alla quantificazione del relativo risarcimento.
La RAGIONE_SOCIALE muove dalla premessa teorica che il danno derivante dall’illecito imputato allo RAGIONE_SOCIALE -giudice non potrebbe essere identificato con la temporanea indisponibilità RAGIONE_SOCIALEa somma che aveva costituito oggetto del pagamento indebito, dovendosi accertare, al riguardo, se, per effetto di tale pagamento, si fosse determinata una diminuzione patrimoniale definitiva .
Posta questa premessa, la ricorrente osserva che gli operatori telefonici obbligati, sino al 1998, a pagare il canone, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.188 del codice postale, disponevano del potere giuridico di includere il relativo onere economico tra i costi di esercizio che l’ RAGIONE_SOCIALE doveva inserire nel calcolo RAGIONE_SOCIALEe tariffe autorizzate da praticare all’utenza.
Attraverso l’esercizio di questo potere, l’onere de l pagamento del canone, dapprima, si sarebbe trasferito sui costi degli operatori e, successivamente, si sarebbe ‘ribaltato’, tramite il « meccanismo RAGIONE_SOCIALEa tariffazione con orientamento ai costi », sui prezzi finali.
Pur ammettendo il carattere indebito del pagamento del canone per contrarietà al diritto comunitario, il descritto meccanismo di ‘ traslazione ‘ avrebbe , dunque, evitato la possibilità che, per effetto di esso pagamento, RAGIONE_SOCIALE soffrisse un pregiudizio patrimoniale risarcibile, in quanto la temporanea indisponibilità RAGIONE_SOCIALEa somma di denaro che ne costituiva oggetto sarebbe stata recuperata attraverso le tariffe praticate agli utenti del servizio telefonico: pertanto, il danno avrebbe dovuto reputarsi del tutto insussistente o almeno ridotto, nell’ammontare, al solo « interesse legale sulla somma pagata, per il tempo che fu necessario a RAGIONE_SOCIALE a recuperarla a carico RAGIONE_SOCIALE‘utenza ».
Ciò dedotto -e precisato che la circostanza RAGIONE_SOCIALEa ‘ traslazione ‘ del pagamento del canone sulle tariffe finali del servizio telefonico, quale
circostanza di fatto atta ad escludere l’ esistenza (non l’ingiustizia) del danno, era già stata debitamente allegata RAGIONE_SOCIALE comparse di risposta da essa depositate nei giudizi di merito, sia in primo che in secondo grado -, l’ amministrazione statale ricorrente articola una triplice censura, lamentando che la sentenza impugnata:
non avrebbe tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa mancata assoluzione, da parte di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘onere di provare l ‘effettiva entità del danno lamentato, la quale avrebbe implicato anche la dimostrazione, da offrirsi producendo adeguate analisi RAGIONE_SOCIALEa formazione dei propri costi, di non avere traslato sugli utenti il prezzo del canone concessorio;
non avrebbe tenuto conto che, in ogni caso, l’avvenuta ‘ traslazione ‘ del canone sulle tariffe finali del servizio telefonico era stata provata, sia pure in termini indiziari, da essa convenuta, mediante la produzione, sin dal primo grado di giudizio, RAGIONE_SOCIALEa relazione redatta il 19 settembre 2006 dall’RAGIONE_SOCIALE, la cui lettura, unitamente ai provvedimenti tariffari del tempo, lasciava presumere che RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, a partire dal 1998, avevano inserito sistematicamente il canone concessorio tra i costi di produzione RAGIONE_SOCIALEa c.d. contabilità regolatoria, ossia RAGIONE_SOCIALEa contabilità analitica posta a base RAGIONE_SOCIALE‘approvazione RAGIONE_SOCIALEe tariffe;
c) pur non avendo posto in dubbio la dedotta ‘traslazione’, l’ avrebbe reputata irrilevante in funzione RAGIONE_SOCIALE‘esclusione del danno, richiamando le argomentazioni contenute, al riguardo, nella surricordata sentenza ( recte : ordinanza) n.18603/2020 RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, omettendo di considerare che questo provvedimento (con cui -giova ulteriormente rammentarlo -era stato rigettato il ricorso dei RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione di merito che aveva accertato il carattere indebito, per
contrarietà al diritto unionale, del pagamento del canone concessorio effettuato da RAGIONE_SOCIALE ne ll’anno 1998, condannando lo RAGIONE_SOCIALE alla relativa restituzione) era stato emesso nell’ambito, non di un giudizio risarcitorio, bensì di un giudizio di ripetizione RAGIONE_SOCIALE‘indebito ; nell’occasione , infatti, l’allegazione in iure effettuata dal Governo -secondo cui l’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 428/1990, nel prevedere l’ esclusione del rimborso dei diritti erariali e di altri tributi riscossi dallo RAGIONE_SOCIALE in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie allorché il relativo onere fosse stato trasferito su altri soggetti, si sarebbe dovuto applicare anche al canone pagato dalle imprese concessionarie dei servizi di telecomunicazione -era stata reputata infondata, sul rilievo che la norma in questione non costituiva espressione di un principio generale applicabile ad ogni fattispecie di indebito, e che pertanto la sua operatività restava circoscritta allo specifico settore del diritto tributario per cui era stata coniata; tale argomentazione, peraltro, non sarebbe stata estensibile al presente giudizio risarcitorio, in cui la circostanza RAGIONE_SOCIALEa traslazione era stata dedotta, non quale circostanza giuridica idonea ad escludere in iure la spettanza del diritto al rimborso, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 29, comma 2, del d.gs. n. 428/1990, bensì quale circostanza di fatto idonea ad escludere l’esistenza del danno, in ragione RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto annullamento RAGIONE_SOCIALEa temporanea riduzione patrimoniale determinata dal pagamento -in thesi -indebito attraverso la maggiorazione del prezzo del servizio; d’altra parte, ove la Corte d’ appello avesse ritenuto non provata l’ avvenuta traslazione (o l’ avesse espressamente esclusa), avrebbe violato l’art. 1227, secondo comma, cod. civ., in quanto RAGIONE_SOCIALE avrebbe avuto il preciso obbligo, fondato sul dovere di buona
fede di evitare il danno, di trasferire l’ onere concessorio sugli utenti finali, mediante maggiorazione del prezzo dei servizi prestati.
B.11.1. Il motivo, complessivamente considerato, è infondato.
B.11.1.a. Le prime due censure -riassunte, supra , sub a) e sub b) -sono inammissibili per difetto di specificità in relazione al tenore RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, in quanto non si confrontano con la ratio decidendi posta dal giudice del merito a fondamento RAGIONE_SOCIALEa sua statuizione.
La Corte d’appello capitolina, infatti, non ha escluso la prova RAGIONE_SOCIALEa circostanza di fatto RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta ‘traslazione’, ma -richiamando le argomentazioni contenute nell’ordinanza n. 18603 del 2020 di questa Corte di legittimità -ne ha escluso la rilevanza quale causa di eliminazione o riduzione del danno, sul presupposto che, quand’ anche RAGIONE_SOCIALE avesse effettivamente trasferito l’onere economico del canone concessorio pagato allo RAGIONE_SOCIALE per l’esercizio finanziario 1998 sulle tariffe praticate agli utenti finali del servizio telefonico, tale circostanza non avrebbe inciso sull’entità RAGIONE_SOCIALEa perdita subìta per effetto RAGIONE_SOCIALE‘illecito comunitario (pari all’ammontare RAGIONE_SOCIALEa somma versata e non restituita), atteso che gli effetti giuridici riconnessi dalla legge alla fattispecie RAGIONE_SOCIALEa ‘traslazione’ restano circoscritti, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 428/1990 (norma eccezionale, non applicabile al di fuori del settore del diritto tributario per cui è stata dettata) all’ esclusione del diritto al rimborso dei diritti doganali di importazione, RAGIONE_SOCIALEe imposte di fabbricazione, di quelle di consumo, del sovrapprezzo RAGIONE_SOCIALE zucchero e, in generale, dei diritti erariali riscossi dallo RAGIONE_SOCIALE in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie.
Trova dunque applicazione, in relazione alla prime due doglianze articolate con il motivo in esame, il principio secondo cui la proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure non pertinenti rispetto al decisum RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (Cass., Sez. 5, n. 17125 del 2007; Cass., Sez. 1, n. 4036 del 2011).
La prescrizione RAGIONE_SOCIALEa specificità del motivo di ricorso implica infatti la necessità che esso si riferisca alla decisione di cui si chiede la cassazione, non essendo ammissibili nel giudizio di legittimità doglianze non aventi specifica attinenza alle ragioni che sorreggono la sentenza sottoposta ad impugnazione (cfr., in tema, Cass., Sez. 3, n. 17330 del 2015; Cass., Sez. 1, n. 22478 del 2018; Cass., Sez. 3, n. 1341 del 2024; Cass., Sez. 3, n. 9059 del 2025).
B.11.1.b. La terza censura -riassunta, supra , sub c) -è infondata, in quanto la statuizione resa, sul punto, dalla Co rte d’appello appare corretta in iure , attesa, per un verso, la circoscritta efficacia giuridica attribuita dalla legge alla fattispecie RAGIONE_SOCIALEa ‘t raslazione ‘ e considerata, per altro verso, l ‘ inidoneità di tale fattispecie -per come dedotta dalla RAGIONE_SOCIALE erariale e a prescindere dalla prova RAGIONE_SOCIALEa sua sussistenza, il cui onere comunque incomberebbe in capo all’eccipiente ex art. 2697, secondo comma, cod. civ. -a costituire una circostanza di fatto assunta a fondamento di un’ eccezione di compensatio lucri cum damno .
B.11.1.b.1. In proposito, deve anzitutto rilevarsi la non condivisibilità, sia sul piano teorico-concettuale sia sul piano RAGIONE_SOCIALEe risultanze del motivato accertamento operato dal giudice del merito, RAGIONE_SOCIALEa premessa iniziale da cui traggono origine le argomentazioni poste
dall’ RAGIONE_SOCIALE erariale a fondamento RAGIONE_SOCIALEa censura in esame: ovverosia, la premessa secondo cui il danno (inteso come conseguenza pregiudizievole RAGIONE_SOCIALE‘ evento lesivo determinato dall’ illecito imputato allo RAGIONE_SOCIALE-giudice) non potrebbe essere identificato con la diminuzione patrimoniale derivata dal pagamento indebito, dovendosi al riguardo accertare se dallo stesso fosse derivata una conseguenza ulteriore (di carattere definitivo) rispetto a quella (asseritamente, temporanea) consistente nella perdita RAGIONE_SOCIALEa somma che ne costituiva oggetto.
In contrario, va infatti rilevato che la Corte territoriale, nell’ambito del proprio motivato e insindacabile apprezzamento di merito, dopo avere accertato la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘ illecito RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE-giudice per violazione del diritto comunitario, ha accertato, sulla base RAGIONE_SOCIALEe allegazioni di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa prova documentale da essa offerta, anche la sussistenza del danno che dal detto illecito era conseguito in capo alla società attrice, consistente nella perdita patrimoniale subìta (c.d. danno emergente ), pari alla somma (Euro 528.711.476,15, da accrescere, in sede di liquidazione, degli interessi e RAGIONE_SOCIALEa rivalutazione, secondo le regole applicabili alle obbligazioni di valore) che, per effetto RAGIONE_SOCIALEa pretesa illecita RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE-amministrazione, essa società aveva indebitamente versato e di cui, per effetto RAGIONE_SOCIALE ‘illecito RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -giudice, non aveva ottenuto la dovuta restituzione.
B.11.1.b.2. Accertato il pregiudizio risarcibile nei limiti del danno emergente derivante dall’illecito (art.1223 cod. civ.), non avendo RAGIONE_SOCIALE allegato e provato di aver patito anche un lucro cessante (ad es., per non avere potuto impiegare in investimenti redditizi la somma indebitamente versata allo RAGIONE_SOCIALE a titolo di canone concessorio per il 1998), l’esclusione (o la limitazione) RAGIONE_SOCIALEa risarcibilità di questo pregiudizio avrebbe postulato l’allegazione e la prova, in via
d’eccezione, da parte RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione statale convenuta , RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di conseguenze vantaggiose RAGIONE_SOCIALE‘illecito, ovverosia del fatto che l’ illecito commesso dallo RAGIONE_SOCIALE-giudice, oltre a cagionare alla società danneggiata il decremento patrimoniale corrispondente alla somma di denaro indebitamente pagata e non restituita, aveva cagionato (o comunque occasionato) anche un incremento patrimoniale ( lucro ), eventualmente in ragione di prestazioni dovute da soggetti terzi, idoneo a compensare la perdita subìta e, come tale, da diffalcare dall’ammontare del risarcimento.
Ciò, in ragione RAGIONE_SOCIALE‘operatività RAGIONE_SOCIALEa regola RAGIONE_SOCIALEa compensazione del lucro col danno , quale regola che, pur non essendo espressamente contemplata tra i criteri di determinazione del danno risarcibile previsti dal codice (cfr. gli artt. 12331227, nonché l’art.2056 cod. civ.) , trova tuttavia concreta operatività nella disciplina RAGIONE_SOCIALEa responsabilità civile, in quanto espressione, per un verso, del principio del danno effettivo e, pe r l’altro , del principio di causalità , entrambi desumibili dall’art.1223 cod . civ., per effetto dei quali il risarcimento, da un lato, deve essere esattamente commisurato al pregiudizio ( danno emergente e lucro cessante ) effettivamente subìto dal danneggiato, in modo che questi non risulti né più ricco né più povero di quanto non fosse prima RAGIONE_SOCIALE‘ illecito ; dall’altro lato, de ve tenere conto di tutte le conseguenze RAGIONE_SOCIALE‘evento lesivo, dunque non solo di quelle economicamente svantaggiose ma anche di quelle economicamente vantaggiose, onde evitare che perda la sua funzione compensativoriparatoria e si trasformi in una fonte di indebito arricchimento per il danneggiato.
In tal senso, l’istituto RAGIONE_SOCIALEa compensatio , non ostante la sua origine pretoria, costituisce una regola di evidenza operativa per la stima e la
liquidazione del danno, la cui esistenza non è mai stata controversa nella giurisprudenza di legittimità ed è stata, anzi, riaffermata dalle Sezioni Unite di questa Corte, sul rilievo che essa trova « il proprio fondamento nell’idea del danno risarcibile quale risultato di una valutazione globale degli effetti prodotti dall’atto dannoso » (Cass., Sez. Un., nn.12564, 12565, 12566, 12567 del 2018).
Tuttavia, le stesse Sezioni Unite, nel chiarire le condizioni di operatività RAGIONE_SOCIALE‘istituto, hanno statuito che, allorché l’ incremento patrimoniale generato o occa sionato dall’ illecito si identifichi in una attribuzione derivante da una prestazione eseguita da un terzo, la detrazione RAGIONE_SOCIALE‘ attribuzione patrimoniale dal l’ ammontare del risarcimento presuppone, sul piano funzionale, che il beneficio sia causalmente giustificato in funzione di rimozione RAGIONE_SOCIALE‘ effetto dannoso RAGIONE_SOCIALE‘ illecito e, sul piano strutturale, che ad essa si accompagni un meccanismo di surroga o di rivalsa, capace di evitare che quanto erogato dal terzo al danneggiato si traduca in un vantaggio inaspettato per il responsabile (Cass., Sez. Un., nn.12564, 12565, 12566, 12567 del 2018, citt. ).
B.11.1.b.3. Nella fattispecie in esame, non ricorreva alcuna di queste condizioni, sicché correttamente la Corte di merito non ha attribuito rilievo alla deduzione RAGIONE_SOCIALEa amministrazione statale circa l’avvenuta ‘ traslazione ‘ RAGIONE_SOCIALE‘onere del canone concessorio sulle tariffe praticate agli utenti finali, evidenziando la circoscritta efficacia di tale fattispecie all’in terno del settore del diritto tributario regolato dal d.lgs. n. 428 del 1990.
Ben vero, la circostanza che RAGIONE_SOCIALE avesse incluso l’onere economico del canone concessorio tra i costi di esercizio utilizzati nel calcolo RAGIONE_SOCIALEe tariffe , quand’anche fosse stata reputata
provata o persino incontroversa, non identificava di per sé un incremento o una attribuzione patrimoniale idonei a compensare la perdita derivante dal pagamento indebito del canone; essa, infatti, dava conto solo RAGIONE_SOCIALE ‘operazione di RAGIONE_SOCIALE finalizzata a maggiorare il prezzo del servizio erogato mediante inclusione RAGIONE_SOCIALE ‘ onere economico sostenuto tra i costi di produzione, ma non dimostrava -e, del resto, ciò non era stato neppure specificamente allegato -che a tale operazione fosse effettivamente seguito l’acquisto del servizio a prezzo maggiorato da parte di un numero di utenti largamente sovrapponibile ( quand’anche non identico) a quello che avrebbe acquistato il medesimo servizio a tariffe più basse ove il canone indebito non fosse stato pagato o fosse stato debitamente restituito; ben al contrario, anzi, proprio sulla base del l’accertamento RAGIONE_SOCIALE ‘avvenuta traslazione, avrebbe potuto essere fondata l ‘opposta presunzione che, nell’ambito di un mercato ormai liberalizzato, RAGIONE_SOCIALE, essendo costretta a praticare tariffe più alte rispetto alle imprese concorrenti a causa dei più elevati costi di esercizio determinati dall’indebito pagamento del canone, avrebbe concluso un numero di contratti sensibilmente inferiore a quello che avrebbe potuto concludere praticando tariffe inferiori; la circostanza RAGIONE_SOCIALEa ‘traslazione’ , pertanto, in sé considerata, lungi dal costituire presupposto di effetti patrimoniali economicamente favorevoli suscettibili di compensare la perdita subìta per effetto RAGIONE_SOCIALE‘illecito , avrebbe potuto innestarsi nella serie causale generata da quest’ultimo come presupposto di pregiudizi ulteriori, oltre quello circoscritto al danno emergente derivante dal pagamento indebito, legittimando ulteriori pretese risarcitorie.
Al di là di ciò, ove pure -oltre all’operazione di ‘traslazione’ RAGIONE_SOCIALE‘onere economico del canone concessorio sulle tariffe finali -fosse
stato ritenuto provato (e prima ancora debitamente allegato) che la maggiorazione dei costi non aveva inciso sul volume complessivo dei contratti stipulati con gli utenti, ai pagamenti da questi effettuati sulla base RAGIONE_SOCIALEe tariffe del servizio acquistato non avrebbe potuto comunque attribuirsi la natura di attribuzioni patrimoniali causate (o, almeno, occasionate) dall’illecito , come tali idonee a compensare la perdita derivante da quest’ultimo, trattandosi di prestazioni effettuate in esecuzione di obbligazioni aventi titolo nel contratto sinallagmatico di somministrazione o vendita del servizio telefonico, la cui erogazione, in alcun modo condizionata dall’illecito , non avrebbe trovato nel fatto dannoso alcun presupposto.
Venendo in considerazione prestazioni del tutto indipendenti dal l’ illecito, non finalizzate, sul piano funzionale, a rimuovere gli effetti RAGIONE_SOCIALE‘evento lesivo e, pertanto, non accompagnate, sul piano strutturale, da un meccanismo di surroga o di rivalsa nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘autore del fatto dannoso, correttamente sono state reputate irrilevanti dalla Corte di merito in funzione RAGIONE_SOCIALEa esclusione o riduzione del risarcimento, non sussistendo alcuno dei presupposti per il diffalco di tali prestazioni dalla somma liquidata a RAGIONE_SOCIALE a titolo di ristoro del danno subìto.
Anche l’undicesimo motivo del ricorso principale, pertanto, deve essere rigettato.
B.12. Con il dodicesimo motivo RAGIONE_SOCIALE stesso ricorso viene denunciato ‘ Omesso esame di punti di fatto decisivi e controversi, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. ‘.
La RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE sostiene che la Corte d’ appello avrebbe omesso l ‘ esame RAGIONE_SOCIALEe circostanze -da essa allegate anche mediante la produzione e la citazione RAGIONE_SOCIALEa relazione del 19 settembre 2006 RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE –
finalizzate a provare l’a vvenuta ‘ traslazione ‘ sull’utenza RAGIONE_SOCIALE‘onere economico relativo al pagamento del canone concessorio per il 1998.
La Corte, precisamente, avrebbe omesso di considerare: che RAGIONE_SOCIALE (intendendosi con questa espressione anche RAGIONE_SOCIALE) era una società quotata in borsa, la quale esercitava in posizione ultradominante un servizio essenziale e irrinunciabile per l’utenza ; che le tariffe di tale servizio venivano fissate dall’RAGIONE_SOCIALE di regolazione del mercato sulla base dei costi, compreso il canone; che in RAGIONE_SOCIALE, al momento RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa direttiva 97/13/CE, le tariffe telefoniche erano sensibilmente più alte che negli altri Stati membri; che l’andamento di tali tariffe , dal l’anno 1998, era stato anomalo rispetto all’andamento registrato in altri paesi europei e, in media, in tutta Europa, perché il ritmo di riduzione RAGIONE_SOCIALEe tariffe era stato molto più lento, quando non aveva segnato incrementi; che la redditività RAGIONE_SOCIALEe due società nel periodo considerato, non ostante la soggezione al canone, era stata elevata e costante; che esse società, nella contabilità regolatoria sottoposta all’RAGIONE_SOCIALE per la fissazione RAGIONE_SOCIALEe tariffe , avevano sempre incluso il canone di concessione tra i costi di esercizio; infine, che l’RAGIONE_SOCIALE aveva determinato le tariffe attenendosi rigorosamente, anche perché richiesto dalla Commissione europea, al principio di orientamento al costo.
B.12.1. Il motivo è infondato.
Quando pure fosse stata omessa la considerazione specifica di taluna di queste circostanze di fatto, tutte allegate in funzione RAGIONE_SOCIALEa dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa dedotta ‘traslazione’, l’omissione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello non sarebbe decisiva, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 5 cod. proc. civ., poiché essa non ha reputato che il trasferimento RAGIONE_SOCIALE‘onere concessorio sugli utenti finali, mediante maggiorazione del prezzo dei
servizi prestati, non fosse stato provato in giudizio, ma ne ha correttamente ritenuto l’irrilevanza , in funzione RAGIONE_SOCIALE ‘esclusione o riduzione del danno risarcibile.
Anche il dodicesimo motivo del ricorso principale, pertanto, deve essere rigettato,
B.13. Con il tredicesimo motivo RAGIONE_SOCIALE stesso ricorso viene denunciata ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 278 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. ‘.
Il Governo ricorrente sostiene che la Corte d’ appello avrebbe « dovuto respingere la domanda di RAGIONE_SOCIALE perché questa non era stata proposta come domanda di condanna generica, bensì come domanda di accertamento e di liquidazione del danno ».
Richiama il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui qualora sia stata proposta una domanda specifica di risarcimento del danno, il giudice non può pronunciare una condanna generica (è citata Cass., Sez. 2, n. 10323 del 2020).
Evidenzia che la Corte d’ appello « ha dato atto che RAGIONE_SOCIALE aveva provato soltanto l’ effettuazione e l’importo dei pagamenti », circostanza, di per sé, non sufficiente a dimostrare altresì l’esistenza e l’entità del danno, che sarebbero restate, invece, sprovviste di prova.
B.13.1. Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.
B.13.1.a. È infondato nella parte in cui lamenta la violazione del principio di diritto secondo cui, quando è proposta dalla parte una domanda specifica di risarcimento del danno, il giudice non può pronunciare una condanna generica ; questo principio, infatti, non è stato violato dalla Corte territoriale, la quale, in accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda specifica « di accertamento e liquidazione del danno », proposta dalla società attrice, ha emesso a carico RAGIONE_SOCIALE‘ amministrazione
statale convenuta una condanna altrettanto specifica, avente ad oggetto il pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di Euro 528.711.476, 152, oltre accessori.
B.13.1.b. Il motivo in esame è invece inammissibile nella parte in cui, tendendo indebitamente a suscitare il sindacato di questa Corte di legittimità sul motivato accertamento di merito operato dal giudice d’ appello, sostiene che, avendo esso giudice dato atto che RAGIONE_SOCIALE aveva provato soltanto l’ effettuazione e l’importo del pagamento indebito, sarebbe rimasta sfornita la prova del danno; in contrario, va infatti ribadito che, sulla base RAGIONE_SOCIALEa prova documentale dei pagamenti effettuati a titolo di versamento del canone controverso ( per l’importo complessivo di Euro 528.711.476,15) debitamente fornita dalla società attrice, la Corte territoriale ha motivatamente accertato il dannoconseguenza (art.1223 cod. civ.) RAGIONE_SOCIALE ‘evento dannoso ( costituito dall’ omessa restituzione del pagamento indebito) determinato dall’illecito imputato allo RAGIONE_SOCIALE-giudice.
D ‘ altra parte, si è già evidenziato che, nella fattispecie concreta, la distinzione teorica tra pagamento indebito e danno (posta a fondamento RAGIONE_SOCIALE e argomentazioni RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE erariale ) si infrange sull’ accertamento che la conseguenza pregiudizievole RAGIONE_SOCIALE‘ illecito comunitario imputato allo RAGIONE_SOCIALE era costituita proprio (anzi, esclusivamente) dalla perdita patrimoniale corrispondente alla somma versata in esecuzione del pagamento indebito e non restituita, la quale, alla stregua del predetto accertamento, va riguardata come una specifica voce di danno emergente . La circostanza che la società attrice non avesse allegato ulteriori conseguenze dannose (eventualmente, sub specie di lucro cessante ) non incideva sul potere-dovere del giudice del merito di procedere all’accertamento del danno nei limiti allegati
dalla parte, previa motivata valutazione (insindacabile in sede di legittimità) RAGIONE_SOCIALEe prove da essa dedotte al riguardo.
Il tredicesimo motivo del ricorso principale, pertanto, deve essere rigettato.
B.14. Con il quattordicesimo motivo RAGIONE_SOCIALE stesso ricorso viene denunciata ‘ Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.92 c.p.c. e degli articoli 4, 5, 6 RAGIONE_SOCIALEa tariffa forense di cui al d.m. n.55/2014 e RAGIONE_SOCIALEe tabelle 2 e 12 allegate a tale d.m. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. ‘.
Viene censurata la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza d’ appello, per effetto RAGIONE_SOCIALEa quale l’ amministrazione statale appellata (già convenuta) è stata condannata a rimborsare alla società appellante (già attrice) le spese dei due gradi di merito nella misura RAGIONE_SOCIALEa metà, previa compensazione RAGIONE_SOCIALEa residua metà, liquidate, per compensi, negli importi di Euro 250.000 per il primo grado e di Euro 300.000 per il grado d’appello, oltre, per ci ascun grado, al rimborso forfetario RAGIONE_SOCIALEe spese generali.
Il Governo ricorrente si duole, sotto un primo profilo, del superamento dei limiti massimi previsti, in relazione allo scaglione corrispondente al valore RAGIONE_SOCIALEa lite (pari a « poco meno di un miliardo di euro »), dal D.M. n.55 del 2014. Reputa che la fascia massima sarebbe quella RAGIONE_SOCIALEe « liti fino a 520.000 euro di valore » e che le tabelle 2 e 12, previste, rispettivamente, per il giudizio di primo grado e per quello di appello, prevedrebbero importi massimi, rispettivamente, di 22.457 e 20.119 Euro, salvi gli incrementi successivi facoltativi fino al 30% per le liti superiori a 520.000 Euro, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.6 del decreto ministeriale citato, e salvo l’eventuale incremento fino al 50% ove ricorrano le ragioni di cui all’art.4 RAGIONE_SOCIALE stesso decreto. Sostiene che, nella specie, senza alcuna motivazione, sembrerebbero essere stati
applicati in modo abnorme undici incrementi, tutti del 30%, oltre ad un ulteriore aumento del 50%.
Sotto un secondo profilo, la difesa erariale lamenta la mancata compensazione integrale RAGIONE_SOCIALEe spese, avuto riguardo alle « oscillazioni RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza », alla « novità RAGIONE_SOCIALEa questione », alla « complessità del quadro normativo » e al « cambio di orientamento RAGIONE_SOCIALEa CGUE », che avrebbero complessivamente caratterizzato la vicenda processuale.
B.14.1. Anche questo motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.
B.14.1.a. È infondato nella parte in cui lamenta che gli importi riconosciuti dal giudice del merito a titolo di compensi superano i limiti tariffari massimi previsti dalla legge in relazione allo scaglione valoriale pari a « poco meno di un miliardo di euro ». Va infatti osservato, al riguardo, che, il D.M. n. 55/2014, nella formulazione vigente ratione temporis , sulla base dei raddoppi successivi previsti dall’art.6, stabilisce, per le cause di valore pari o superiori ad Euro 900.000.000, un compenso tabellare pari, nel massimo, ad Euro 603.691,00 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale e ad Euro 540.853,00 -da accrescere sino ad Euro 708.041,48 per effetto del computo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘IVA (e d etratto l’importo RAGIONE_SOCIALEe spese generali, in quanto non comprese nella liquidazione operata nella sentenza impugnata) -per i giudizi innanzi alla Corte d’appello .
La circostanza che l ‘ esercizio del potere discrezionale del giudice del merito sia stato contenuto entro il limite massimo, pur tenendo conto RAGIONE_SOCIALEa disposta parziale compensazione, ne esclude la soggezione al sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella applicabile ratione temporis (Cass., Sez. L, n.12537 del 2019;
Cass., Sez. 3, n. 89 del 2021; Cass., Sez. 3, n. 19989 del 2021; Cass., Sez. 2, n. 14198 del 2022).
B.14.1.b. Il motivo in esame è invece inammissibile nella parte in cui si duole RAGIONE_SOCIALEa mancata compensazione integrale RAGIONE_SOCIALEe spese dei gradi di merito.
Al riguardo va infatti ribadito -dando continuità ad un consolidato orientamento di questa Corte -che la regola che deve guidare il giudice del merito nella regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali è quella fondata sulla soccombenza (art.91 cod. proc. civ.), mentre la compensazione, parzia le o totale, al verificarsi RAGIONE_SOCIALEe ragioni previste dall’art.92, secondo comma, cod. proc. civ. (nella formulazione applicabile ratione temporis ), è riservata al prudente apprezzamento del giudice e trova quindi fondamento in un potere di natura discrezionale, il cui esercizio è di norma incensurabile in sede di legittimità e trova il suo unico limite nell’impossibilità di porre le spese a carico RAGIONE_SOCIALEa parte totalmente vittoriosa (Cass. n. 10009 del 2003; Cass. n. 26912 del 2020). La compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese non costituisce, dunque, oggetto di un diritto RAGIONE_SOCIALEa parte ma integra una facoltà discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l ‘ eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa mancanza di motivazione (Cass., Sez. Un., n. 14989 del 2005; Cass. n.7607 del 2006; Cass. n.11329 del 2019). Non sussistendo, dunque, un diritto RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente ad ottenere la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese, non è sindacabile la statuizione del giudice d’appello che come nella
fattispecie -abbia operato una compensazione solo parziale, condannandola al pagamento RAGIONE_SOCIALEa parte di spese residua.
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso principale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE deve essere complessivamente rigettato.
Va ora esaminato il ricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE.
C.1. I primi due motivi di questo ricorso sono stati proposti in via condizionata all’accoglimento d i uno dei primi due motivi del ricorso principale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
Con questi motivi è stata denunciata, ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., da un lato, la violazione degli artt. 38 cod. proc. civ. e 4, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 117 del 1988 (per non essere stata rilevata dalla Corte d’appello la tardività RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di i ncompetenza territoriale, sollevata dal Governo solo in sede di precisazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni nel giudizio di primo grado); dall’altro lato, la violazione degli artt. 5 e 44 cod. proc. civ. (per non essere stata rilevata dalla Corte d’appello la violazion e RAGIONE_SOCIALEa tutela RAGIONE_SOCIALE‘affidamento , perpetrata dal giudice di primo grado in presenza RAGIONE_SOCIALE‘ overruling giurisprudenziale sull’individuazione del giudice territorialmente competente sulla domanda di risarcimento del danno proposta contro lo RAGIONE_SOCIALE).
C.1.1. Entrambi gli illustrati motivi di ricorso incidentale condizionato devono dichiararsi assorbiti all’esito del complessivo rigetto del ricorso principale.
C.2. I residui due motivi del ricorso incidentale (non condizionati all’accoglimento del ricorso principale) vanno invece scrutinati nel merito.
C.2.1. Con il primo motivo del ricorso incidentale non condizionato vengono denunciati ‘ Violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., degli artt. 2033, 2056, 1223, 1227 c.c. ‘, nonché ‘ omesso esame di fatti decisivi e controversi ‘.
La sentenza d’ appello è censurata sotto due profili: da un lato, nella parte in cui, liquidando il quantum debeatur , ha fissato la data di decorrenza degli accessori del credito (interessi e rivalutazione) al giorno RAGIONE_SOCIALE‘ introduzione del giudizio restitutorio dinanzi al TAR Lazio (27 marzo 2003), anziché al giorno del pagamento indebito (31 dicembre 1998); dall’altro lato, nella parte in cui , riconoscendo gli interessi nella misura legale, ha omesso di liquidare il maggior danno ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.1224, secondo comma, cod. civ., reputandolo non provato, sul rilievo che il criterio indicato -fondato sul WAAC ( Weighted Average Cost of Capital : Costo Medio Ponderato del Capitale Impiegato ) -fosse privo di caratteri di normalità e carente di riscontri effettivi nella fattispecie in esame. La società ricorrente incidentale sostiene, a qu est’u ltimo riguardo, che il danno da svalutazione monetaria sarebbe in re ipsa e che il valore del pregiudizio da essa subìto per non aver potuto disporre RAGIONE_SOCIALE ‘ ingente somma di cui era stata indebitamente privata avrebbe potuto ragionevolmente essere quantificato sulla base del predetto indice, comprensivo del costo del debito e del costo dei mezzi propri.
C.2.1.1. Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.
C.2.1.1.a. Con riguardo alla decorrenza degli accessori del credito risarcitorio va osservato che, ove il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, nel giudizio esitato nella sentenza n. 7506/2009, avesse correttamente accertato il carattere indebito del pagamento del canone concessorio per contrarietà al diritto comunitario, le amministrazioni statali sarebbero
state condannate alla restituzione RAGIONE_SOCIALEa somma indebitamente appresa; questa somma, peraltro, in quanto oggetto di obbligazione restitutoria, avente natura di debito di valuta , sarebbe stata accresciuta, non già RAGIONE_SOCIALEa rivalutazione monetaria, ma dei soli interessi legali con decorrenza dalla data RAGIONE_SOCIALEa domanda giudiziale di primo grado (27 marzo 2003), dovendo escludersi, in mancanza di prova contraria, la mala fede RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE accipiens (arg. ex art. 2033 cod. civ.); pertanto, la perdita patrimoniale conseguente all’illecito imputato allo RAGIONE_SOCIALE-giudice si era determinata, in capo a RAGIONE_SOCIALE, non al momento del pagamento indebito (momento in cui non era stato ancora commesso il predetto illecito) ma al momento RAGIONE_SOCIALEa mancata (dovuta) restituzione in accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda giudiziale, coincidente con l’introduzione del giudizio restitutorio; correttamente, dunque, la Corte d’ap pello ha fissato a tale momento la decorrenza degli accessori del credito, costituiti -vertendosi ora in materia di obbligazione risarcitoria, avente natura di debito di valore -dal cumulo di interessi e rivalutazione.
La prima censura formulata con il motivo in esame è, dunque, infondata.
C.2.1.1.b. Con riguardo al mancato riconoscimento del maggior danno, va ribadito che la Corte d’appello ha correttamente liquidato, stante la natura di debito di valore RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione risarcitoria, sia la rivalutazione monetaria che gli interessi compensativi dal 27 marzo 2003 (data del deposito del ricorso dinanzi al TAR) sino « all’attualità » (ovverosia, sino al momento del deposito RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
La Corte territoriale ha invece omesso di liquidare gli interessi moratori al tasso legale dal momento del deposito RAGIONE_SOCIALEa sentenza (3 aprile 2024) al saldo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1224, primo comma, cod. civ.,
e ha altresì espressamente rigettato la richiesta del maggior danno, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1224, secondo comma, cod. civ., reputandolo non provato.
Il primo diniego si traduce in un error iuris in iudicando , in quanto dalla pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza il debito di valore si sarebbe trasformato in debito di valuta: sarebbe quindi cessata la spettanza RAGIONE_SOCIALEa rivalutazione monetaria ma la società creditrice avrebbe avuto diritto agli interessi (non più compensativi ma moratori ) sino al saldo effettivo.
Il secondo diniego si traduce, invece, in un motivato accertamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, atteso che la Corte d ‘appello ha spiegato le ragioni per le quali il riferimento all’indice WAAC non costituiva, nella fattispecie, elemento sufficiente per considerare assolto, da parte RAGIONE_SOCIALEa creditrice, l ‘ onere di provare il maggi or danno, posto a suo carico dall’art. 1224, secondo comma , cod. civ..
La società ricorrente in via incidentale ha omesso di censurare l’ error iuris in iudicando e ha invece, inammissibilmente, censurato il motivato accertamento di merito: ne discende l ‘inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa seconda censura articolata con il motivo in esame, il quale dunque va complessivamente rigettato.
C.2.2. Con il secondo motivo del ricorso incidentale non condizionato vengono denunciati ‘ Violazione e falsa applicazione, ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 92.2 c.p.c. e degli artt. 4, 5, 6 del D.M. 55 /2014 ‘, nonché ‘ omesso esame di fatti decisivi e controversi ‘.
La sentenza impugnata è nuovamente censurata sotto due profili: da un lato, nella parte in cui avrebbe disposto la parziale compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite in mancanza dei presupposti che la
consentivano , alla luce RAGIONE_SOCIALEa rimodulazione del precetto di cui all’art.92, secondo comma, cod. proc. civ., ad opera RAGIONE_SOCIALEa sentenza additiva n. 77 del 2018 RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale; dall’altro lato, nella parte in cui ha liquidato la parte di spese non compensata, senza applicare i valori tabellari massimi in riferimento al valore miliardario RAGIONE_SOCIALEa causa (pari ad Euro 603.691,00 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale e ad Euro 540.853,00, per i giudizi dinanzi alla Corte d’ appello), in spregio alla ritenuta « particolare complessità RAGIONE_SOCIALEa controversia ».
C.2.2.1. Il motivo è infondato.
C.2.2.1.a. Con riguardo alla prima censura, va osservato, per un verso, in generale -ribadendo, in parte, le osservazioni già svolte in sede di esame del quattordicesimo motivo del ricorso principale -che la compensazione, parziale o totale, al verificarsi RAGIONE_SOCIALEe ragioni previste dall’art.92, secondo comma, cod. proc. civ. (nella formulazione applicabile ratione temporis ), è riservata al prudente apprezzamento del giudice e trova quindi fondamento in un potere di natura discrezionale, il cui esercizio è di norma incensurabile in sede di legittimità -salvo che per illogicità, inesistenza o apparenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione -e che trova il suo unico limite nell’impossibilità di porre le spese a carico RAGIONE_SOCIALEa parte totalmente vittoriosa; per altro verso, in particolare, che, nella fattispecie, le ragioni di parziale compensazione sono state motivatamente rinvenute dalla Corte d’a ppello nella « peculiarità RAGIONE_SOCIALEe questioni trattate ».
C.2.2.1.b. Con riguardo alla seconda censura, è sufficiente, per un verso, sul piano oggettivo, ribadire che la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese, ove contenuta -come nella fattispecie -entro il minimo e il massimo tabellare, si sottrae al sindacato di legittimità; per altro verso, sul piano soggettivo, rilevare che non può riconoscersi alla parte, pur vittoriosa,
il diritto alla liquidazione dei compensi di avvAVV_NOTAIO nella misura tabellare massima, spettando al giudice del merito il compito di apprezzare discrezionalmente, al riguardo, i criteri -tra cui quelli RAGIONE_SOCIALEa specialità RAGIONE_SOCIALEa controversia e RAGIONE_SOCIALEa complessità RAGIONE_SOCIALEe questioni trattate -da cui trarre elementi ai fini RAGIONE_SOCIALEa quantificazione RAGIONE_SOCIALEe spese (cfr., già, Cass., Sez. 1, n. 2774 del 1963; più recentemente, Cass., Sez. 2, n. 10185 del 2000).
Anche il secondo motivo non condizionato del ricorso incidentale, pertanto, va rigettato.
In definitiva, il ricorso principale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE deve essere rigettato; i motivi di ricorso incidentale condizionato proposti da RAGIONE_SOCIALE devono conseguentemente dichiararsi assorbiti; i motivi di ricorso incidentale non condizionato proposti dalla stessa società devono essere rigettati.
La reciproca soccombenza e l’esito alterno dei gradi di merito, unitamente alla peculiarità RAGIONE_SOCIALEe questioni trattate, giustificano l’integrale com pensazione, tra le parti, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
Avuto riguardo al tenore RAGIONE_SOCIALEa pronuncia resa, deve attestarsi la sussistenza, in relazione alla ricorrente incidentale, dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto; non occorre, invece, effettuare analoga attestazione in relazione alla ricorrente principale, atteso che le Amministrazioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento RAGIONE_SOCIALEe imposte e tasse che gravano sul processo (Cass., Sez. Un., n.4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbiti i motivi di ricorso incidentale condizionato e rigetta i restanti motivi di ricorso incidentale.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
A norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente incidentale, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione civile, il giorno 18 settembre 2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME