Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29541 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29541 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26836/2022 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende, con domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, PRESIDENZA del RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE – intimati – avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE d’APPELLO di ROMA n. 2158/2022 depositata il 31/03/2022.
Udita la relazione svolta, nella camera di RAGIONE_SOCIALE del 30/09/2024, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
Rilevato che:
i fatti ancora rilevanti in questa sede di legittimità sono i seguenti;
NOME COGNOME, la sera del 3/10/2009, venne arrestato, in Roma, in stato d’ebbrezza, a seguito di un diverbio sfociato in colluttazione con altre persone, da alcuni RAGIONE_SOCIALE, segnatamente due pattuglie ciascuna composta da due militari, in servizio ordinario, specificamente identificati in atti e chiamati a intervenire in quanto il COGNOME aveva già procurato lesioni a NOME COGNOME;
nel corso RAGIONE_SOCIALEe operazioni di identificazione in caserma il COGNOME riportò lesioni al ginocchio, e, affermando che queste gli erano state causate per colpa e comunque volontariamente dai militari operanti, convenne in giudizio il RAGIONE_SOCIALE, quello RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni;
in corso di causa, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di carenza di legittimazione passiva del l’Avvocatura erariale , venne chiamato in causa anche il RAGIONE_SOCIALE, che si costituì in giudizio con la stessa difesa erariale e resistette alla domanda;
il Tribunale di Roma, disattesa l’eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Perugia, istruita la causa, rigettò la domanda;
NOME COGNOME propose impugnazione avverso la decisone di primo grado e la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 2158 del 31/03/2022, ha rigetta to l’impugnazione;
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale propone ricorso per cassazione Dan COGNOME, con atto affidato a un unico complesso motivo;
i Ministeri RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, nonché quello RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE non svolgono attività difensiva;
il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni;
all’adunanza camerale del 30/09/2024 il ricorso è stato trattenuto per la decisione;
Considerato che:
il ricorso è procedibile, in quanto sono stati depositati, in una con esso, la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma n. 2158 del 31/03/2022 e il decreto di ammissione al gratuito patrocinio in favore di NOME COGNOME;
l’unico motivo di ricorso prospetta violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., e segnatamente violazione e (o) falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 3 Carta E uropea dei Diritti RAGIONE_SOCIALE‘ Uomo, in seguito CEDU, 117 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione, 1218 e 2043 cod. civ., per avere non avere la Corte d’appello di Roma escluso che gli agenti operanti, e di conseguenza, essendo la loro attività direttamente riferibile ai Ministeri di appartenenza , in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 28 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione, lo Stato italiano, avevano provocato lesioni personali a NOME nel corso RAGIONE_SOCIALEe operazioni di arresto e trattenimento in caserma, in Roma il giorno 3/10/2009 o, in subordine per avere non avere la Corte territoriale ritenuto che gli agenti operanti avessero agito intenzionalmente mediante trattamento disumani e degradanti, in viola zone RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 C.E.D.U. ;
i Ministeri RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, nonché quello RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE son rimasti intimati;
il Collegio rileva che in atti telematici risulta una sola notifica generica, ossia senza indicazione dei Ministeri, alla casella di posta elettronica ” senza alcuna specifica
indicazione di quale RAGIONE_SOCIALE si sia inteso convenire o comunque a quale RAGIONE_SOCIALE sia stato notificato il ricorso;
il Collegio rileva, altresì, che la sentenza impugnata elencava separatamente i Ministeri e la RAGIONE_SOCIALE però li accomunava nella difesa erariale;
il Collegio ritiene che risulti irrilevante la mancata prova RAGIONE_SOCIALEa rituale notifica del ricorso a tutti i Ministeri , RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE, che erano stati parti in giudizio in entrambe le fasi di merito, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa decidibilità del ricorso sulla base RAGIONE_SOCIALEa ragione più liquida (sulla quale in generale: Sez. U n. 9936 del 08/05/2014 Rv. 630490 -01 e Cass. n. 10839 del 18/04/2019 Rv. 653636 01) posto che la Corte « ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso, è esentata, in applicazione del principio RAGIONE_SOCIALEa “ragione più liquida”, dall’esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio o quelle che riguardano l’esercizio di attività defensionali RAGIONE_SOCIALEe parti poiché, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio RAGIONE_SOCIALEa ragionevole durata del processo »;
il ricorso presenta, invero, evidenti profili di inammissibilità; esso si affida, in punto di diritto, a una serie di pronunce RAGIONE_SOCIALEa Corte Europea dei Diritti RAGIONE_SOCIALE‘Uomo, Corte EDU in seguito, ma non censura adeguatamente il ragionamento del giudice di merito in ordine all’insussistenza di prove e comunque di principi di prova circa comportamenti inadeguati dei RAGIONE_SOCIALE operanti, pur rilevando la sentenza d’appello che nel corso RAGIONE_SOCIALEa colluttazione nella caserma dei RAGIONE_SOCIALE alcuni operanti erano caduti sulla gamba del COGNOME, provocandogli, quindi, la lussazione del ginocchio;
nell’esposizione RAGIONE_SOCIALEe censure il ricorso riporta , alla pag. 7, affermazioni quali: « Nel caso concreto a fortiori, non sussisteva
nessun presupposto per l’uso RAGIONE_SOCIALEa for za » e, successivamente, alla pag. 9 deduce che lo Stato italiano, a mezzo dei suoi organi, sarebbe responsabile per non essere stati i fatti accertati pienamente in un procedimento penale e che, inoltre non era stato sentito l’interessato e che l’imperizia RAGIONE_SOCIALE agenti nell’eseguire l’accompagnamento del COGNOME nel luogo di custodia costituirebbe di per sé un illecito per essere state omesse le dovute precauzioni, mediante l’ausilio di personale sanitario ovvero mediante la temporanea immobilizzazione RAGIONE_SOCIALE‘arrestato ;
al contrario, la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma, alle pagg. 12 e seguenti, espone che: dalla denunzia di NOME COGNOME era scaturito un procedimento penale, che era stato esitato con ordinanza di archiviazione -posto che la richiesta formulata dall’Ufficio del Pubblico RAGIONE_SOCIALE era stata opposta dal COGNOME, con conseguente camera di RAGIONE_SOCIALE partecipata del giudice per le indagini preliminari dalla quale risultava che NOME COGNOME al momento RAGIONE_SOCIALE‘arresto era in evidente stato di ubriachezza e teneva una condotta violenta, provocando lesioni, consistenti in frattura RAGIONE_SOCIALEa mandibola, a NOME COGNOME e anche nei confronti RAGIONE_SOCIALEo stesso gruppo di militari operanti, tutti individuati nominativamente;
nel corso RAGIONE_SOCIALE‘interrogatorio dinanzi al giudice per le indagini preliminari il COGNOME aveva fatto un generico riferimento all’essere stato colpito dai RAGIONE_SOCIALE, senza alcun ulteriore dettaglio e tale genericità era stato confermata anche nell’ambito del procedimento penale nel quale il COGNOME era imputato per le lesioni nei confronti di COGNOME, nel corso del quale erano stati sentiti anche due dei militari che avevano condotto le operazioni di arresto del COGNOME;
dal verbale l ‘ arresto risultava pacificamente che i RAGIONE_SOCIALE, nel tentativo di porre termine alle intemperanze, sfociate in vie di fatto nei loro confronti, del COGNOME erano stati costretti a immobilizzarlo e nel far ciò erano caduti sulla gamba RAGIONE_SOCIALEo stesso;
le circostanze fattuali risultavano confermate anche da testimoni non appartenenti all’RAGIONE_SOCIALE, quali NOME COGNOME e tal NOME COGNOME e dalla guardia giurata in servizio presso il Pronto soccorso RAGIONE_SOCIALE‘ ospedale Casilino, dove il COGNOME venne portato dopo la colluttazione in caserma e peraltro, anche in detto ospedale il COGNOME, come affermato dalla detta guardia giurata, continuava a tenere un atteggiamento aggressivo, pure nei confronti del personale sanitario, che, al fine di prestargli le cure del caso doveva procedere a sedazione;
le prospettazioni censorie, gravemente lacunose, giusta quanto risulta dal confronto tra la ricostruzione fattuale del ricorso e quella RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, non sono in alcun modo suffragate da appigli adeguati, limitandosi ad offrire una diversa ricostruzione fattuale, in guisa da far scattare l’inversione probatoria sottesa alla normativa convenzionale e corroborata dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa stessa Corte EDU -in ricorso sono richiamate le sentenze: Corte EDU del 24/06/2014 COGNOME contro Italia; del 5/04/2011 COGNOME contro Italia e del 24/01/20101 Milano contro Francia -secondo la quale è l’Amministrazione RAGIONE_SOCIALEo Stato a essere onerata RAGIONE_SOCIALEa prova RAGIONE_SOCIALEa conduzione RAGIONE_SOCIALEe operazioni di polizia in modo legittimo e senza che vi sia stata ricorso a violenza da parte RAGIONE_SOCIALEe proprie forze di sicurezza, qualora sia allegata una loro condotta illegittima nei confronti RAGIONE_SOCIALEe persone in stato di privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale;
il ricorso si appoggia a una serie di pronunce RAGIONE_SOCIALEa Corte Europea ma non censura adeguatamente il ragionamento del giudice di merito in ordine all’insussistenza di prove e comunque di principi di prova circa comportamenti impropri di carabinieri, pur evidenziando la Corte territoriale che gli stessi RAGIONE_SOCIALE avevano dichiarato che nel corso RAGIONE_SOCIALEa colluttazione alcuni operanti, tre o quattro, erano caduti sulla gamba del COGNOME, provocandogli, quindi, la lussazione del ginocchio;
da tanto, nondimeno, non ritiene il Collegio che possa trarsi la conclusione prospettata nel ricorso, ossia RAGIONE_SOCIALE‘incondizionata inversione RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova, nel senso che detta caduta sia prova RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta sottoposizione del COGNOME a violenza e che non si sia trattato di un episodio dovuto alla stessa forza esplicata dal COGNOME per sottrarsi all’identificazione e alle conseguenze di legge ;
nel caso di specie, invero, come ritenuto dalla Corte territoriale, non vi sono prove di una riconducibilità del danno allegato dal COGNOME (consistente nelle lesioni al ginocchio) alla condotta colposa tenuta dai RAGIONE_SOCIALE operanti, in quanto questi avevano agito al fine di contenere la violenza posta in essere dallo stesso arrestato, né risulta concretizzato un comportamento, da parte RAGIONE_SOCIALE stessi agenti operanti, degradante o disumano;
peraltro i detti precedenti RAGIONE_SOCIALEa Corte EDU risultano richiamati, nell’atto difensivo del ricorrente, in modo alquanto sommario e, inoltre, dalla lettura di una RAGIONE_SOCIALEe citate sentenze, e segnatamente di quella del 24/06/2014, definitiva il 24/09/2014 COGNOME contro Italia, disponibile nella versione ufficiale in lingua francese, risulta evidente la differenza RAGIONE_SOCIALEa fattispecie ivi scrutinata da quella in oggetto, posto che nel caso in esame non è controvertibile che la colluttazione vi sia stata a causa RAGIONE_SOCIALEe perduranti escandescenze con impiego di notevole forza fisica RAGIONE_SOCIALEo stesso COGNOME, a cui i militari operanti dovettero fare fronte, e che i fatti sono stati adeguatamente investigati e dipanati mentre nel caso COGNOME contro Italia venne accertato che non vi era stata alcuna colluttazione e che la violenza risultava essere stata posta in un momento successivo a lla conduzione in caserma RAGIONE_SOCIALE‘a rrestato e che l’indagine svolta non era stata ritenuta sufficiente;
la riconducibilità RAGIONE_SOCIALEe lesioni al comportamento doloso dei militari operanti è esclusa in radice dalla stessa prospettazione difensiva del COGNOME, che, come ritenuto dalla sentenza impugnata, alla pag. 15, ascrive alle Amministrazioni pubbliche una
responsabilità soli dale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 28 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione, per fatto colposo (eccesso di legittima difesa) RAGIONE_SOCIALE agenti operanti;
il ricorso, in carenza di idonei requisiti di ammissibilità ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, cod. proc. civ., deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile;
nulla deve essere disposto per le spese di lite, attesa la mancata prova di rituale notifica nei confronti RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni pubbliche convenute e in ogni caso non risultando lo svolgimento di alcuna attività difensiva da parte RAGIONE_SOCIALEe stesse;
stante l’i nammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione deve attestarsi la sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002, per il cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto;
il deposito RAGIONE_SOCIALEa motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis 1 cod. proc. civ.;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Corte di