Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 25365 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 25365 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14092/2021 r.g., proposto da
NOME COGNOME NOME , elett. dom.to in INDIRIZZO Roma, presso avv. NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO Roma, presso avv. NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME.
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 97/2021 pubblicata in data 25/03/2021, n.r.g. 606/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 03/07/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.- NOME COGNOME COGNOME era stato agente di RAGIONE_SOCIALE (società operante nel settore dei prodotti termoidraulici) dal 19/11/2008 fino al 20/06/2016, quando la società era receduta per giusta causa, avvalendosi in particolare della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 16 del contratto di agenzia e richiamando pl urimi inadempimenti dell’agente.
OGGETTO:
agente
–
informazioni
inesatte
sull’affidabilità
finanziaria
del cliente
procurato –
rilevanza –
conseguenze
Quest’ultimo adìva il Tribunale di Marsala per contestare l’esistenza e comunque la gravità degli inadempimenti a lui addebitati e, di conseguenza, per ottenere la condanna della società al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, dell’indennità di cessazione del rapporto (FIRR), dell’indennità suppletiva di clientela, delle provvigioni maturate e non pagate relative ai primi tre trimestri dell’anno 2016, delle provvigioni indirette maturate sugli affari conclusi da altro agente (COGNOME RAGIONE_SOCIALE) nella zona di propria competenza in violazione del suo diritto di esclusiva.
2.Costituitosi il contraddittorio, RAGIONE_SOCIALE avanzava domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna dell’ex agente al risarcimento dei danni conseguenti all’insoluto di euro 11.032,25 vantato nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, cliente acquisito dal RAGIONE_SOCIALE nonostante -secondo la prospettazione della società -egli fosse consapevole del suo stato di insolvenza.
3.- Il Tribunale adìto dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla domanda relativa alle provvigioni inevase, considerato che nelle more la società aveva pagato a tale titolo la somma di euro 5.037,21; condannava la società a pagare la somma di euro 2.313,58 a titolo di indennità di cessazione del rapporto (FIRR); ai sensi dell’art. 1748, co. 2, c.c., dichiarava il diritto del Cudia a percepire le provvigioni indirette correlate agli affari conclusi nella zona di sua competenza da RAGIONE_SOCIALE con specifici clienti. Inoltre escludeva la gravità degli inadempimenti del Cudia con riguardo sia alla violazione dell’obbligo di esclusiva, sia al mancato raggiungimento degli obbiettivi di vendita e tuttavia considerava che il vistoso calo del volume di affari a partire dall’inserimento del Cudia da oltre 500 mila euro a poco più di 60 mila euro nei primi nove mesi del 2016 -fossero sintomatici di una colpevole negligenza e trascuratezza nella cura degli affari a lui demandati, sicché dichiarava legittima la risoluzione del rapporto da parte della società. Di conseguenza rigettava la domanda del COGNOME avente ad oggetto l’indennità suppletiva di clientela, che presupponeva la non imputabilità della risoluzione del rapporto di agenzia a fatto dell ‘agente. Infine rigettava anche la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno relativa al cliente RAGIONE_SOCIALE, considerando che da un lato vi era stato di certo un comportamento negligente del COGNOME che aveva indotto la preponente a concedere credito a
quella cliente, ma dall’altro una pari responsabilità fosse riconoscibile anche in capo alla preponente per avere imprudentemente disatteso la clausola ‘salvo approvazione della casa’.
3.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello accoglieva in parte il gravame interposto da RAGIONE_SOCIALE e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettava le domande del RAGIONE_SOCIALE aventi ad oggetto il FIRR e le provvigioni indirette per gli affari conclusi da RAGIONE_SOCIALE accoglieva la domanda riconvenzionale della società e condannava il RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno liquidato in euro 11.032,25, oltre accessori.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
è fondata l’eccezione di pagamento del FIRR, come dimostrata sia dall’estratto conto web di Enasarco del 26/09/2017 in atti, sia dalle note dello stesso COGNOME, che aveva ammesso che la società aveva richiesto la rateizzazione dell’importo evaso e poi pagat o;
il NOME va pertanto condannato a restituire il relativo importo da lui percepito a tale titolo in esecuzione della sentenza di primo grado;
quanto alle provvigioni indirette, l’art. 1748, co. 2, c.c. prevede espressamente la salvezza della diversa pattuizione;
a tal riguardo in precedente corrispondenza intercorsa fra le parti fin dagli anni 2010/2011 la società aveva informato il Cudia della coesistenza nella sfera territoriale a lui assegnata di altro agente (RAGIONE_SOCIALE) incaricato di seguire i rapporti con altre due società e che in relazione a tali affari conclusi da RAGIONE_SOCIALE il Cudia sarebbe stato privato delle relative provvigioni;
il comportamento successivo del COGNOME, che nulla ha obiettato nel corso degli anni seguenti, integra un comportamento concludente nel senso dell’accettazione di quella modifica contrattuale, sicché egli non ha diritto a vantare provvigioni indirette relativamente agli affari conclusi da RAGIONE_SOCIALE
quanto alla domanda riconvenzionale della società, la deposizione del teste COGNOME ha dato conto di una condotta gravemente negligente del COGNOME, che aveva fornito informazioni inesatte in merito all’affidabilità finanziaria della cliente RAGIONE_SOCIALE, inducendo la preponente a forzare
le regole in uso che erano quelle di chiedere il pagamento anticipato delle forniture ai clienti di nuova acquisizione; ciò comportò l’accettazione in pagamento di assegni post -datati che, al momento dell’incasso risultarono insoluti e divennero inesigibil i a seguito della cancellazione di RAGIONE_SOCIALE dal registro delle imprese;
quindi è stata la condotta del COGNOME a indurre la preponente a derogare alle regole generali di prudenza ed a concedere credito ad un soggetto fino ad allora sconosciuto, perché nuovo cliente, fondandosi essenzialmente sulla fiducia nutrita nei confronti d ell’agente, di fatto garante del buon fine dell’operazione;
il danno va liquidato in misura corrispondente al mancato incasso di quella fornitura.
4.- Avverso tale sentenza NOME COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
5.- RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
6.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.
7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
CONSIDERATO CHE
1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta violazione dell’art. 1746 c.c. per avere la Corte territoriale ammesso a carico dell’agente il patto dello ‘star del credere’ senza limiti e per aver ritenuto l’agente responsabile dell’inadempimento del cliente RAGIONE_SOCIALE
Il motivo è inammissibile, perché totalmente estraneo alla ratio decidendi , incentrata non su un asserito patto di garanzia (lo ‘star del credere’), bensì sulla condotta attiva in concreto tenuta dal COGNOME nel presentare la cliente RAGIONE_SOCIALE, tale da indurre -secondo la Corte territoriale -la preponente addirittura a concedere credito a tale cliente, in deroga alla normale politica aziendale, accettando come modalità di pagamento assegni post-datati, poi rimasti irrimediabilmente insoluti.
2.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta violazione dell’art. 1227 c.c. per avere la Corte territoriale omesso di valutare il comportamento imprudente e quindi colposo della stessa RAGIONE_SOCIALE, idonea a concorrere a cagionare il danno poi lamentato.
Il motivo è infondato.
Contrariamente all’assunto del ricorrente, la Corte territoriale ha preso in esame e valutato il comportamento della preponente, ma l’ha ritenuto irrilevante in quanto causalmente determinato proprio dalla condotta attiva e persuasiva tenuta dal Cudia nel presentare la cliente RAGIONE_SOCIALE. In particolare, alle pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata la Corte territoriale af ferma: ‘ … la dinamica dei fatti riferita dal teste escusso … ha dato conto di una condotta gravemente negligente del Cudia, il quale forniva informazioni inesatte in merito all’affidabilità finanziaria del cliente, inducendo la Casa a forzare le regole in uso che erano quelle di chiedere il pagamento anticipato delle forniture ai clienti di nuova acquisizione … Trattasi a ben vedere di circostanze che, quantunque non dimostrino una compartecipazione dolosa da parte del COGNOME, denotano pur tuttavia da parte sua un’apprezzabile noncuranza dei doverosi controlli sulla affidabilità dei clienti (cfr. punto 7.4 del contratto di agenzia …), tanto più che in quel caso si presentava un cliente ancora non collaudato … nella vicenda in esame non era in discussione la f acoltà, incontestata, dell’azienda di non dar corso all’ordine, quanto, piuttosto, l’efficienza determinante della condotta costituita dall’avere ind otto la N.T.M. a derogare a generali regole di prudenza ed a concedere credito ad un soggetto sconosciuto fondandosi essenzialmente sulla fiducia nutrita nei confronti dell’agente che, di fatto, si rendeva garante del buon fine della transazione ‘.
Tale congrua motivazione in fatto rende chiara la ragione per la quale i Giudici d’appello hanno ritenuto di escludere qualunque rilevanza al comportamento della preponente e quindi di negare la configurabilità di un concorso colposo del danneggiato. Sotto questo profilo, dunque, la decisione si rivela conforme a diritto.
3.Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta violazione dell’art. 1362 c.c. per avere la Corte territoriale inteso il punto 7.4. del contratto di agenzia come prevedente un obbligo a carico dell’agente di controllare previamente l’affidabilità dei clienti.
Il motivo è inammissibile, perché non si confronta con la parte centrale della motivazione articolata dai Giudici d’appello, secondo cui il fatto imputabile all’agente è consistito nell’aver fornito ‘ informazioni inesatte in
merito all’affidabilità finanziaria del cliente, inducendo la Casa a forzare le regole in uso che erano quelle di chiedere il pagamento anticipato delle forniture ai clienti di nuova acquisizione ‘. In tale prospettiva a nulla rileva che in capo all’agente vi fosse oppure no un obbligo contrattuale di verificare preventivamente l’affidabilità finanziaria del nuovo cliente (né se quest’obbligo fosse previsto nell’art. 7.4 oppure in altre clausole de l contratto). Infatti, l’addebito ritenuto dimostrato e idoneo a fondare la responsabilità risarcitoria dell’agente attiene non all’inadempimento di un tale obbligo, bensì alla condotta positiva di aver fornito informazioni inesatte proprio in merito all’affidabilità finanziaria del cliente, dotata di specifica efficienza causale e quindi determinativa della successiva condotta, tenuta dalla preponente, di accordare un sistema di pagamento (con assegni postdatati) in deroga a quello usualmente praticato agli altri clienti.
4.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data 03/07/2025.
La Presidente dott.ssa NOME COGNOME