Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7110 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7110 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 20657/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE INTESA SAN PAOLO RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
–
ricorrente
–
contro
COGNOME NOME rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO – controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ANCONA n. 91/2021 depositata il 01/02/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza che si riporta in epigrafe, ha rigettato il gravame proposto in via principale da RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione di primo grado che, accogliendo la domanda di NOME COGNOME, ne aveva pronunciato la condanna al risarcimento del danno patito dall’istante per la condotta infedele di un proprio promotore, che aveva illecitamente disposto delle somme messegli a disposizione dal cliente mediante l’accensione di un deposito presso la banca, fatti in relazione ai quali il promotore era stato tratto a giudizio penale ed aveva patteggiato la pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. Il giudice di appello ha invece parzialmente accolto il gravame incidentale del COGNOME procedendo alla riliquidazione degli interessi e della rivalutazione rilevando che la sentenza impugnata non ne avesse chiarito in modo esatto la decorrenza.
La predetta decisione è fatta ora oggetto di contrapposti ricorsi per cassazione da entrambe le parti, da RAGIONE_SOCIALE, in via principale con un ricorso affidato a cinque mezzi, illustrati pure con memoria e dal COGNOME, in via incidentale, con un ricorso affidato a tre mezzi, anch’esso seguito da memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo del ricorso principale -con cui si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 444 cod. proc. pen. e dell’art. 2697 cod. civ. posto che la sentenza impugnata, riconoscendo la responsabilità della banca per fatto altrui, aveva inspiegabilmente onerato quest’ultima di provare che i prelievi attribuiti al promotore fossero opera di un terzo, a nulla, per contro rilevando la mancata risposta del promotore all’interpello deferitogli e gli atti relativi al procedimento penale -è inammissibile e non può trovare, dunque, seguito.
Anche senza notare che la sentenza di patteggiamento, sebbene non abbia efficacia agli effetti civili, è comunque pur sempre assumibile come elemento di prova dei fatti dedotti in giudizio liberamente valutabile dal giudice civile, onde l’irrilevanza di essa non è deducibile ex se , così come del pari non è irrilevante, nel quadro di un giudizio probatorio che tenga conto degli altri elementi di prova, la mancata comparizione della parte all’udienza fissata per il suo interrogatorio, è vero, in ogni caso, che la contestazione ricorrente urta contro due preclusioni che ostano alla sua disamina.
Da un lato, infatti, essa non si correla al giudizio complessivamente reso dal decidente nell’affermare la responsabilità del promotore e, per esso, della banca, giudizio che si fonda su «un consistente compendio indiziario» e quindi su un combinato apprezzamento di elementi di prova che, in ragione della loro univocità e convergenza, generano la conclusione contestata, dando vita a quella prova indiretta che va sotto il nome di prova presuntiva, pienamente idonea a comprovare i fatti dedotti in giudizio dalla parte. Sicché la doglianza che si declina con riferimento alla violazione del 2697 cod. civ. è frutto di una falsa rappresentazione in quanto non vede che il «consistente compendio indiziario» che suffraga la domanda attrice avrebbe dovuto trovare replica, proprio in ossequio alla norma asseritamente violata, nella deduzione dei fatti contrari idonei a dimostrare l’infondatezza di quelli diversamente provati dalla controparte.
E, poi, appena il caso di accennare, da altro lato, che il motivo postula un rinnovato apprezzamento delle circostanze di prova e del quadro istruttorio nel suo complesso diversamente delibati da entrambi i decidenti di merito, onde esso, per i limiti propri del giudizio di legittimità, che non ha lo scopo di porre rimedio all’ingiustizia della decisione impugnata e non si configura perciò
come un terzo grado del giudizio di merito, si sottrae al sindacato qui richiesto.
2. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale -con cui, in relazione alla circostanza che il giudice di appello, nel determinare il tantundem risarcitorio in conformità alla stima operatane dal giudice di primo non si era avveduto dei prelievi la cui sottoscrizione era stata giudicata dal perito grafologo autografa per mano del COGNOME o era rimasta incontestata, si lamenta, nell’ordine, un vizio di omessa pronuncia, essendo rimasta la relativa censura di appello impregiudicata, ovvero non essendone stato motivato il rigetto, anche alla luce di quanto riferito dal consulente o ancora non avendo costituito oggetto di esame -esaminati congiuntamente in quanto tutti afferenti al medesimo profilo decisionale, si prestano, congiuntamente, al medesimo responso di inconferenza, intendendosi sindacare mediante la loro declinazione l’apprezzamento in fatto a cui hanno concordemente proceduto i giudici del merito, onde il loro esame urta contro la preclusione di cui già si è fatta menzione nel dichiarare inammissibile il primo motivo di ricorso.
E questo non senza, comunque, annotare, in rapporto alla singola doglianza, che la prima di esse, ove sia superabile la preclusione per difetto di autosufficienza -è ben noto che nel lamentare il vizio di cui all’art. 112 cod. proc. civ., prospettabile peraltro in relazione ad una domanda o ad una eccezione formulata in conclusione specifica, la parte che lo deduce deve darsi cura di riprodurre testualmente il motivo di gravame -non avrebbe fondamento avendo il giudice di appello, nel sintetizzare l’esito istruttorio a cui poi correlare il debito risarcitorio, espressamente affermato che «in questo contesto, tutte le operazioni sul conto debbono ritenersi corrispondenti ad uscite indebite e vanno rimborsate al cliente, salvo ovviamente 1) quelle di cui vi è prova siano state effettuate direttamente dal COGNOME 2) quelle
che risultino positivamente autorizzate da firme autentiche del COGNOME stesso, rilasciate al COGNOME»; che la seconda, fermo ab imis che il principio del libero apprezzamento delle prove non trova limiti nel consentire di apprezzare altrettanto liberamente pure le risultanze della CTU, è smentita dalle considerazioni dianzi ricordate; che la terza, fermo, anche qui in principio, che non essendovi prova di un diverso percorso decisionale l’allegazione andrebbe soggetta alla preclusione della doppia conformità, esula manifestamente dal parametro richiamato, trattandosi al più di circostanza istruttoria e non di fatto decisivo secondo la monofilachia di questa Corte.
Il quinto motivo di ricorso -con cui si censura il deliberato di appello in punto alla declinata doglianza afferente alla liquidazione del danno non patrimoniale ingiustamente riconosciuto sebbene non vi fosse prova del pregiudizio sofferto dall’interessato -è infondato, attesa l’illiceità penale della condotta ascritta al promotore e gli effetti risarcitori che ne scaturiscono secondo la previsione dall’art. 185 cod. pen.
In breve il ricorso principale va dichiarato inammissibile.
Il primo motivo del ricorso incidentale -con cui si deduce la contraddittorietà della motivazione a mezzo della quale il giudice di appello, pur parzialmente riformando in parte qua la decisione di prima istanza, avrebbe liquidato gli accessori sul danno e non sulla somma inizialmente depositata -è infondato, poiché oggetto della domanda risarcitoria è il danno effettivamente patito che tale sia risultato all’esito del vaglio probatorio e non, dunque, quello asserito, tanto più se questo si fa consistere nella perdita di una somma di denaro che, seguendo la tesi del ricorrente incidentale, comporterebbe un’indebita locupletazione degli accessori che verrebbero liquidati anche sulla parte della somma non andata perduta.
Il secondo motivo del ricorso incidentale -con cui si lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. poiché la Corte di appello, benché sollecitata in sede di gravame in relazione all’analogo vizio in cui era incorso il decidente di primo grado, aveva omesso di pronunciarsi circa il danno allegato dal ricorrente con riferimento alle spese stragiudiziali sostenute in merito alla vicenda -è fondato e va accolto con conseguente assorbimento del terzo motivo di ricorso incidentale.
Per vero, sebbene il giudice di appello fosse stato richiesto della riforma della decisione di quello di primo grado, che sul punto aveva omesso ogni statuizione, ne ha reiterato l’errore, astenendosi dallo statuire in ordine alla proposta domanda di riforma, che peraltro non può ritenersi neppure implicitamente disattesa in quanto il suo accoglimento non risulta logicamente incompatibile con le altre ragioni della decisione.
Debitamente cassata nei limiti del motivo accolto, la causa va rinviata al giudice a quo per la rinnovazione del giudizio.
P.Q.M.
Respinge il ricorso principale; accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, rigettato il primo ed assorbito il terzo; cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Ancona che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente principale del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 22 ottobre 2025.
Il Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME