Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 12050 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 12050 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23108/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE;
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 493/2021 depositata il 09/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel 2008, RAGIONE_SOCIALE, conveniva in giudizio NOME COGNOME, la RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE s.p.a. al fine di ottenere la restituzione di somme distratte e indebitamente pagate per un complessivo importo di euro 1.366.088,28.
A fondamento della propria pretesa, parte attrice deduceva che COGNOME, dipendente e successivamente collaboratore della Società, si era impossessato di ingenti somme di denaro, contraffacendo ordini di bonifico per pagamenti in favore della RAGIONE_SOCIALE ed, invece, effettuati alla RAGIONE_SOCIALE, di cui era socio e della quale era rappresentante legale la moglie NOME COGNOME.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 10074/2011, ritenuto all’esito della istruttoria che non vi fosse prova della effettiva falsificazione delle disposizioni di pagamento, riteneva la sola RAGIONE_SOCIALE obbligata alla restituzione della somma in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Escludeva, invece la responsabilità della Bnl in ragione delle circostanze che gli ordini di bonifico contenevano la genuina sottoscrizione dell’ordinante, l’esatta indicazione delle coordinate del beneficiario. Inoltre, la correzione col bianchetto, del nome del beneficiario sui bonifici presentati alla banca dal COGNOME, munito
di rituale delega e anch’egli cliente, doveva ritenersi era irrilevante e non allarmante.
Avverso tale pronuncia, RAGIONE_SOCIALE interponeva gravame e RAGIONE_SOCIALE unitamente a NOME COGNOME proponeva appello incidentale.
Nelle more, il processo di appello veniva sospeso per l’introduzione della querela di falso dinanzi al Tribunale di Napoli, il quale, con sentenza n. 11227/2015, dichiarava la falsità delle 13 disposizioni di bonifico, oggetto del giudizio, nella parte in cui era stato sbianchettato il nome della beneficiaria RAGIONE_SOCIALE e sostituito con quello della RAGIONE_SOCIALE Tale sentenza è passata in giudicato.
2.1. La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 493 del 9 febbraio 2021, ha confermato la sentenza impugnata nei confronti della RAGIONE_SOCIALE. In parziale riforma della sentenza di 1° grado ha esteso la condanna restitutoria anche ai coniugi COGNOME alla luce dell’intervenuta pronuncia del Tribunale di Napoli che ha dichiarato la falsità materiale di 13 disposizioni di bonifico, con la quale si è accertata l’alterazione successiva alla loro formazione il cui originario beneficiario risultava la RAGIONE_SOCIALE.
Propone ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE (quale cessionaria a titolo particolare e pro soluto della RAGIONE_SOCIALE, sulla base di due motivi. Ha depositato memoria.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1856, 1708, 1710 e 1177 c.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
Si duole che la corte territoriale abbia escluso la responsabilità di BNL sull’erroneo presupposto della forma libera della disposizione di bonifico e del fatto che il suo destinatario era stato comunque individuato con certezza attraverso il numero di conto e le altre
coordinate bancarie, quando invece se BNL nell’esecuzione della sua obbligazione, avesse utilizzato la diligenza del c.d. bonus argentarius si sarebbe avveduta della falsificazione del nome del destinatario del pagamento -come poi accertato dal Tribunale di Napoli con la sentenza n. 11227/2015, passata in giudicato -per essere evidente in quanto il nominativo era sbianchettato.
5.2. Con il secondo motivo, RAGIONE_SOCIALE denuncia la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 1227, comma 2, c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).
Lamenta che la Corte di merito non ha considerato che, in presenza di una truffa, l’ordinaria diligenza della ricorrente nella verifica della contabilità non avrebbe potuto impedire il verificarsi del fatto dannoso. In subordine, sostiene che, in ogni caso, sul primo bonifico nessun controllo avrebbe potuto eliminare la mala gestio del rapporto da parte della banca. E questo varrebbe pure per i bonifici successivi, essendo un anno il tempo minimo per far emergere, secondo ragionevolezza, la manipolazione.
Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la banca è tenuta ad osservare un grado di diligenza commisurato alla natura dell’attività esercitata, potendo incorrere in responsabilità extracontrattuale ove il funzionario incaricato non abbia usato la dovuta diligenza.
Si è nelle sentenze Cass. n. 4571/1992, Cass. n. 72/1997 e Cass. n. 12093/2001 precisato che nel contesto della dimensione polifunzionale che le banche e gli istituti di credito hanno assunto, la diligenza del buon banchiere -qualificata dal maggior grado di prudenza ed attenzione che la connotazione professionale dell’agente richiede- trova applicazione non solo con riguardo all’attività di esecuzione di contratti bancari in senso stretto, ma anche in relazione ad ogni tipo di atto od operazione che sia
comunque oggettivamente esplicato presso una struttura bancaria e soggettivamente svolto da un funzionario bancario.
Tale diligenza va valutata non alla stregua di criteri rigidi e predeterminati ma tenendo conto delle cautele e degli accorgimenti che le circostanze del caso concreto suggeriscono.
Occorre quindi giudicare il comportamento della banca in modo più rigoroso e specifico richiedendo un grado elevato di diligenza necessario per evitare il verificarsi di eventi dannosi per la clientela. Tale principio trae la sua origine dal generale dovere a carico di ciascun consociato di attivarsi al fine di impedire eventi dannosi dal quale la giurisprudenza ha tratto doveri e regole d’azione la cui violazione può integrare ipotesi di responsabilità civile. Nel settore bancario tale principio è connotato dal ruolo della banca che assume sul piano funzionale un ruolo preminente innalzando, agli istituti di credito, un l’obbligo di diligenza e buona fede dal livello medio del buon padre di famiglia a quello qualificato, diligenza, caratterizzata da condotte in parte tipizzate in parte enucleabili caso per caso la cui violazione genererà responsabilità per culpa in omettendo
Infatti, la normativa di correttezza nell’adempimento delle obbligazioni, prevista da molteplici norme del nostro ordinamento (artt. 1175, 1374, 1375 ed altre), e confortata dal precetto costituzionale (art. 2 Cost) che impone il rispetto dell’inderogabile dovere di solidarietà sociale, esige attuazione piena, nei limiti di compatibilità con altri valori di pari grado e dignità. Ciò comporta che diritti ed obblighi, seppure specificamente regolati dalle norme che li prevedono, non possono mai prescindere dall’osservanza del principio di buona fede, operante all’interno delle posizioni soggettive, non potendo l’autore di un comportamento scorretto trarre da esso utilità con altrui danno.
Si è al riguardo sottolineato (Cass. 13 gennaio 1993, n. 343; Cass. 8 gennaio 1997, n. 72; Cass. 8 novembre 2005 n. 21641) che
sebbene nel nostro ordinamento giuridico non esista un dovere generale di attivarsi al fine di impedire eventi di danno, vi sono molteplici situazioni dalle quali possono nascere, per i soggetti che vi sono coinvolti, doveri e regole d’azione, la cui inosservanza integra gli estremi di una omissione imputabile e la conseguente responsabilità civile. In particolare, dalla normativa che regola il sistema bancario vengono imposti, a tutela del sistema stesso e dei soggetti che vi sono inseriti, comportamenti in parte tipizzati, in parte enucleabili caso per caso, la cui violazione può costituire culpa in omittendo .
Il dovere primario dei soggetti dell’ordinamento bancario, informato alla tutela dell’interesse pubblico collegato alla raccolta del risparmio ed alla erogazione del credito (come si desume oggi dall’art. 5 del d.lgs. n. 385 del 1993, secondo cui “le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all’efficienza ed alla competitività del sistema finanziario”), consiste “in una corretta erogazione del credito, nel rispetto non soltanto delle ragioni dell’utenza, ma di quelle delle altre imprese inserite nel sistema, con privilegio per le comunicazioni e le informazioni reciproche”.
Nel l’ordinamento l’attività bancaria nel suo complesso, quale comprensiva dell’esercizio del credito e della raccolta di risparmio risulta disciplinata in modo tale da configurare non solo una delle forme di esercizio d’impresa, già di per sé sottoposta a particolari forme di controllo, ma soprattutto, proprio in quanto riservata in via esclusiva agli istituti di credito ed in conformità al dato della tutela costituzionale del risparmio di cui all’art. 47 Cost. predisposta in favore della collettività, un servizio per il pubblico con tipiche forme di autorizzazione, vigilanza e trasparenza. Da ciò deriva che i profili di responsabilità nell’espletamento di tale attività vanno individuati e, ove sussistenti, sanzionati in conformità
dell’elevato grado di professionalità richiesto (cfr. Cass. n. 2058 del 23 febbraio 2000).
In altri termini è stato ritenuto che per il carattere dell’attività svolta dalle banche è dovuto un maggior grado di attenzione e prudenza nonché l’adozione di ogni cautela utile o necessaria richiesta dal comportamento diligente dell’accorto banchiere. La c.d. diligenza del Bonus argentarius qualifica il maggior grado di prudenza ed attenzione che la connotazione professionale dell’agente richiede. Essa deve trovare applicazione non solo in riferimento ai contratti bancari in senso stretto ma anche ad ogni tipo di atto o di operazione posta in essere, nell’esercizio della sua attività, dalla banca la quale deve predisporre qualsiasi mezzo idoneo onde evitare il verificarsi di eventi pregiudizievoli comunque prevedibili.
Questa Corte ha avuto modo di affermare che, nel caso di pagamento da parte di una banca di un assegno con sottoscrizione apocrifa, l’ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui tale alterazione sia rilevabile ‘ictu oculi’, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (Cass. n. 6513/2014).
Ha altresì precisato che, nel caso di falsificazione di assegno bancario nella firma di traenza -la quale presenti, nella specie, ‘un tracciato assolutamente piatto’ la misura della diligenza richiesta alla banca nel rilevamento di detta falsificazione è quella dell’accorto banchiere, avuto riguardo alla natura dell’attività esercitata, alla stregua del paradigma di cui al secondo comma dell’art. 1176 c.c., con la conseguenza che spetta al giudice del merito valutare la congruità della condotta richiesta alla banca in quel dato contesto storico e rispetto a quella determinata
falsificazione, attivando cosi un accertamento di fatto volto a saggiare, in concreto, il grado di esigibilità della diligenza stessa, verificando, in particolare, se la falsificazione sia, o meno, riscontrabile attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, dell’assegno da parte dell’impiegato addetto, in possesso di comuni cognizioni teorico/tecniche, ovvero pure in forza di mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo, o, piuttosto, se la falsificazione stessa sia, invece, riscontrabile soltanto tramite attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e/o utilizzo o tramite particolari cognizioni teoriche e/o tecniche.
Tali principi sono stati sostanzialmente ribaditi con la sentenza n. 34107 del 19/12/2019 che, tra l’altro, ha affermato che, in materia di pagamento di un assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell’identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell’art. 1176, secondo comma, c.c., che è norma ‘elastica’, da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell’ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli ‘standards’ valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente.
La c.d. diligenza del bonus argentarius qualifica dunque il maggior grado di prudenza ed attenzione che la connotazione professionale dell’agente richiede.
Essa deve trovare applicazione non solo in riferimento ai contratti bancari in senso stretto ma anche ad ogni tipo di atto o di operazione posta in essere, nell’esercizio della sua attività, dalla banca la quale deve predisporre qualsiasi mezzo idoneo onde evitare il verificarsi di eventi pregiudizievoli comunque prevedibili -cass. 7.05.1992 n. 5421.
Pertanto nella specie ha errato la Corte d’Appello nel non valutare secondo la diligenza del bonus argentarius che il nome del destinatario sugli ordini di bonifico è stato ‘ sbianchettato ‘ per ben 12 volte.
Ebbene lo ‘ sbianchettamento ‘ è operazione materiale immediatamente percepibile.
6.1. Il secondo motivo rimane assorbito dall’accoglimento del primo.
All’ accoglimento nei suindicati termini e limiti del primo motivo di ricorso, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo nonché il secondo motivo, consegue la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’ Appello di Napoli, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini e limiti di cui in motivazione, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo nonché il secondo motivo. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’ Appello di Napoli, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza