Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33495 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33495 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24769/2021 R.G. proposto da
COGNOME NOME COGNOME , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME
Oggetto: Contratti bancari -Conto corrente -Responsabilità della banca
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 28/11/2025 CC
nonché contro
NOME COGNOME
-intimata – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO SALERNO n. 240/2021 depositata il 24/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 28/11/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 240/2021, pubblicata in data 24 febbraio 2021, la Corte d’appello di Salerno, nella regolare costituzione dell’appellata ed appellante incidentale RAGIONE_SOCIALE SAN RAGIONE_SOCIALE SPA e dell’appellata NOME COGNOME, ha respinto l’appello proposto d a NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2023/2018, pubblicata in data 4 giugno 2018, dichiarando assorbito l’appello incidentale e gravando l’appellante delle spese di lite di entrambe le appellate.
NOME COGNOME aveva agito chiedendo accertarsi la responsabilità della banca, presso la quale era aperto un contro corrente intestato al defunto NOME COGNOME, per avere dato esecuzione agli ordini di disposizione in relazione a tale conto impartiti da NOME COGNOME, dichiaratasi con atto notorio erede legittima del de cuius pur in presenza di una disposizione testamentaria di quest’ultimo in favore della stessa NOME COGNOME.
In particolare, l’odierna ricorrente aveva esposto che, intervenuto in data 22 giugno 2006 il decesso di NOME COGNOME, in data 28 giugno 2006, la sorella di quest’ultimo NOME COGNOME aveva
-controricorrente –
consegnato alla Banca un atto di notorietà nel quale la stessa dichiarava di essere unica erede legittima del de cuius , attestando altresì l’assenza di testamento del defunto .
Successivamente, in data 7 luglio 2006 la stessa NOME COGNOME aveva conferito alla Banca ordine immediato di vendita dei titoli presenti in portafoglio, per un valore complessivo di circa € 6.500,000,00, ordine che era stato eseguito solo parzialmente dalla Banca, vendendo titoli per circa € 4.000.000,00, riaccreditati sul conto corrente già intestato al defunto.
Aveva ulteriormente dedotto l’odierna ricorrente che , sia con formale raccomandata del 13 luglio 2006 sia con precedente comunicazione, la Banca era stata informata dell’esistenza della disposizione testamentaria in favore della medesima ricorrente e che, successivamente, erano intervenuti sia un sequestro preventivo penale sia un contenzioso civile relativo alla validità del testamento, conclusosi poi con una intesa transattiva tra le parti, con definitivo svincolo delle somme in favore della ricorrente.
Aveva quindi contestato all’RAGIONE_SOCIALE di credito l ‘ illegittima alienazione dei titoli sulla disposizione impartita da NOME COGNOME, senza l ‘ acquisizione di documentazione idonea a qualificarla come erede, e quindi la violazione anche delle regole di diligenza, correttezza e buona fede e la causazione di un danno derivato dall ‘ effettuata vendita di azioni, titoli e obbligazioni, deducendo ulteriormente di aver subito una diminuzione patrimoniale sia per il mancato riconoscimento degli interessi sulla somma rimasta nella disponibilità della Banca sia per essere stata costretta ad operare un riconoscimento economico in favore di NOME COGNOME in sede transattiva.
Si era costituito l’RAGIONE_SOCIALE di credito contestando la fondatezza della domanda e chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa NOME COGNOME.
Concessa l’autorizzazione e costituitasi la terza chiamata, il Tribunale di Salerno aveva respinto la domanda.
La Corte d’appello, nel disattendere il gravame dell’odierna ricorrente ha ritenuto di confermare l’esclusione della responsabilità della Banca.
In primo luogo, la Corte ha escluso l’ an della responsabilità, osservando che, pur emergendo evidenze del fatto che la Banca era stata informata dell’esistenza di un testamento in favore della ricorrente anche in data anteriore alla formale ricezione della raccomandata in data 13 luglio 2006 -e, verosimilmente, tra il 7 ed il 10 luglio, avendo l’RAGIONE_SOCIALE di credito comunicato in data 11 luglio al legale dell’odierna ricorrente l’esistenza di un ordine di disposizione del patrimonio del de cuius -non era ravvisabile una condotta negligente sia perché le comunicazioni della ricorrente avevano carattere informale, a fronte invece del formale deposito dell’atto notorio da parte di NOME COGNOME – da ciò conseguendo che la banca aveva dato esecuzione all’ordine di vendita dei titoli del 7 luglio senza alcuna concreta conoscenza circa l’esistenza di un erede testamentario ed eseguendo l’ordine dell’erede apparente – sia perché in ogni caso l’Istitu to di credito aveva prudenzialmente depositato il ricavato della vendita dei titoli sullo stesso conto intestato al de cuius e non sul conto intestato ad NOME COGNOME , come da quest’ultima richiesto.
In secondo luogo, la Corte d’appello ha escluso la sussistenza di danno alcuno, osservando, in sintesi, che non emergeva che la vendita dei titoli fosse avvenuta a condizioni svantaggiose -non risultando che i medesimi titoli avrebbero avuto un rendimento più elevato o un
migliore controvalore in caso di vendita successiva, e non potendosi considerare danno il versamento di imposte per l’ importo di € 250.000,00; che sulle somme erano stati applicati gli interessi già concordati in sede di apertura del conto corrente; che il ‘comportamento inerte’ dell’RAGIONE_SOCIALE di credito era stato giustificato dalla pendenza del contenzioso civile e del procedimento penale, avvenuta la conclusione dei quali la stessa Banca aveva regolarmente operato l’accredito in favore dell’odierna ricorre nte.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Salerno ricorre NOME COGNOME COGNOME.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE SAN RAGIONE_SOCIALE SPA.
È rimasta intimata NOME COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
Le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a cinque motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in rubrica, ‘ Violazione dell’art. 2697 c.c. con riferimento alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile con conseguente nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.’ .
Esso è così sintetizzato nello stesso ricorso: ‘ La lettura della motivazione determina notevoli perplessità sulla legittimità della decisione per la sua intrinseca contraddittorietà, laddove da un lato smentisce le tesi difensive della RAGIONE_SOCIALE, dall’altro non valorizza il testimoniale escusso. ‘ .
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
È così sintetizzato nello stesso ricorso: ‘ La Corte di Appello non ha in nulla considerato ed analizzato la decisiva circostanza riferita dal testimone AVV_NOTAIO il quale ha dichiarato che il giorno 3/07/2006 si era recato in banca, rappresentando l’esistenza di un testamento olografo, consentendo al AVV_NOTAIO di effettuare una fotocopia del testamento di che trattasi, utile ad assumere ogni decisione, in ordine alla legittimità della vendita dei titoli eseguita dalla banca in data 7/07/2006 su disposizione impartita dalla sorella del defunto. ‘ .
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 191 c.p.c. ‘ in materia di mancata ammissione di consulenza tecnica di ufficio in ragione della specialità della materia e della indicazione dei criteri per potere delegare ad un tecnico la valutazione della sussistenza di un danno risarcibile ‘ .
È così sintetizzato nello stesso ricorso: ‘ La Corte di Appello ha errato nel non avere ritenuto ammissibile la consulenza tecnica di ufficio sollecitata dalla ricorrente già in sede di atto di costituzione non avendo considerato che i quesiti proposti sottendevano un esame di natura tecnico atteso che la Borsa italiana si occupa della regolamentazione e della gestione dei mercati con la vigilanza esercitata da Consob e Banca di Italia con ufficializzazione dei valori delle azioni e dei titoli. ‘ .
1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1175, 1176, 1768 e 1284 c.c. ‘ per non avere corrisposto gli interessi legali sulle somme trattenute in custodia ‘ .
È così sintetizzato nello stesso ricorso: ‘La gestione della ‘eredità’ da parte della RAGIONE_SOCIALE, non è stata effettuata con la diligenza propria di un RAGIONE_SOCIALE di credito da ritenersi custode a tutti gli effetti delle somme esistenti con obbligo di versamento degli interessi sia relativamente al c/c del defunto al momento del suo decesso, sia di quelle depositate a seguito dell’effettuata vendita e anche della gestione dei titoli in viola zione dell’art. 1768 c.c. nonché dei principi di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1176 c.c.
La natura di custode delle somme trattenute a titolo di custodia determina, altre sì, l’obbligo della diligenza utile a garantire il titolare dei beni custoditi anche sotto l’aspetto economico con conseguente legittimità della richiesta degli interessi legali ove si controverta in materia di somme detenute da un operatore qualificato quale un istituto bancario. ‘ .
1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 112, 106 e 91 c.p.c.
È così sintetizzato nello stesso ricorso: ‘ In presenza di una chiamata in garanzia impropria caratterizzata dalla diversità delle ragioni di credito vantate dall’attore in giudizio rispetto a quelle di garanzia individuate dal chiamante non può darsi luogo ad una condanna dell’attore in giudizio an che nei confronti del chiamato in caso di rigetto della domanda fermo restante l’onere di motivazione delle ragioni in forza delle quali si è disposta la condanna. ‘ .
I motivi di ricorso sono, nel loro complesso, inammissibili.
2.1. Il primo motivo di ricorso, infatti, risulta inammissibile su un duplice piano.
In primo luogo, questa Corte va costantemente richiamando il principio per cui, a seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. -risalente all’art. 54, D.L. 83/2012 -il sindacato
di legittimità sulla motivazione risulta ormai ridotto al c.d. “minimo costituzionale”, con la conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass. Sez. 3 – , Sentenza n. 23940 del 12/10/2017; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022) mentre risulta invece esclusa qualunque rilevanza sia del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.
Nessuna di dette carenze estreme risulta ravvisabile nella motivazione della decisione impugnata, la quale espone il proprio percorso argomentativo in modo sintetico ma comunque completo, univoco, comprensibile ed immune da affermazioni reciprocamente inconciliabili, osservandosi, nello specifico, che la Corte territoriale motivando in modo assolutamente non contraddittorio – se, da un lato, ha ritenuto provata l’esistenza di una comunicazione informale dell’esistenza del testamento anteriore a quella avvenuta con raccomandata del 13 luglio 2006, dall’altro lato, ha ritenuto che i caratteri di informalità della stessa comunicazione risultavano collidenti con il carattere formale dell’ atto di notorietà presentato dalla terza chiamata e non permettevano all ‘odierna controricorrente di essere certa della fondatezza delle pretese informalmente avanzate dall’odierna ricorrente .
Le argomentazioni di quest’ultima , in realtà, ben lungi dall’evidenziare un profilo di insanabile contraddittorietà della decisione
impugnata, si sostanziano in una mera -ed inammissibile – critica del merito della decisione.
Critica che peraltro -si giunge così al secondo profilo di inammissibilità -non coglie né, conseguentemente, censura l’effettiva ratio della decisione impugnata, la quale, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, non ha ignorato il contenuto della deposizione del testimone indicato in ricorso, ed anzi ne ha confermato l’attendibilità , ma ha escluso il carattere risolutivo della circostanza confermata dal testimone medesimo, proprio per il carattere informale della comunicazione, la quale risultava inidonea a neutralizzare la circostanza della presentazione di un formale atto di notorietà da parte dell’odierna intimata .
2.2. Anche nel caso del secondo motivo di ricorso, va rilevato un duplice profilo di inammissibilità.
In premessa, si deve rammentare che i precedenti invocati dal ricorrente in tema di c.d. ‘ travisamento della prova ‘ risultano ormai superati dalla recente decisione di questa Corte a Sezioni Unite Cass. Sez. U – Sentenza n. 5792 del 05/03/2024, la quale è venuta a delimitare in modo definitivamente chiaro la tematica in rilievo, restringendo l’ambito di applicabilità dell’art. 360, n. 5), c.p.c. alle sole ipotesi in cui il travisamento venga ad interessare la lettura di un fatto probatorio il quale non solo abbia costituito punto controverso ma anche venga ad investire un profilo sostanziale, e non processuale, della controversia.
Proprio da tale inquadramento preliminare, tuttavia, discende il duplice profilo di inammissibilità del motivo.
Da un lato, infatti, deve a questo punto ritenersi -a differenza di quanto opinato dal precedente invocato dalla ricorrente -che anche nella fattispecie del travisamento della prova possa operare la
preclusione di cui all’art. 348 -ter c.p.c., la cui applicabilità al caso ora in esame, anzi, risulta ancora più evidente, dal momento che lo stesso ricorso (pag. 16) viene ad affermare che la circostanza dedotta nel mezzo non era stata esaminata neppure dal giudice di prime cure, in tal modo integrandosi appieno l’ipotesi di inammissibilità derivante dalla c.d. ‘doppia conforme’.
Dall’altro lato e di riflesso -si deve evidenziare che il ricorso omette di puntualizzare – nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6), e 369, secondo comma, n. 4), c.p.c. -come e quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, dal momento che neppure risulta specificato il motivo di gravame col quale la ricorrente avrebbe censurato l’omesso esame della circostanza da parte del giudice di prime cure, sottoponendo nuovamente il profilo alla Corte d’appello e provocando la ‘discussione’ su di esso.
2.3. Quanto al terzo motivo, l’inammissibilità dello stesso deriva dalla piana applicazione del principio -da questa Corte enunciato -per cui il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è censurabile nel giudizio di legittimità solo ai sensi dell’art. 360, n. 5), c.p.c. nella forma di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, e che abbia carattere decisivo, dovendo quindi il ricorrente indicare l’esistenza di uno o più fatti specifici, il cui esame è stato omesso (Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 7472 del 23/03/2017; Cass. Sez. L – Sentenza n. 25281 del 25/08/2023).
Il che conduce alla duplice constatazione per cui sia la deduzione di violazione o falsa applicazione dell’art. 191 c.p.c. risulta marcatamente
erronea sia una ipotetica deduzione del vizio ex art. 360, n. 5), c.p.c. sarebbe in ogni caso risultata inammissibile sempre in virtù del disposto di cui all’art. 348 -ter c.p.c., non senza rilevare ulteriormente che la Corte territoriale ha evidenziato la radicale assenza di deduzione di un danno, risultando conseguentemente la richiesta di consulenza tecnica del tutto esplorativa, nonostante sul punto il motivo venga genericamente a protestare il contrario.
2.4. Il quinto mezzo, invece, viene a sostanziarsi in una serie di inammissibili considerazioni di merito -peraltro confondendo la tematica del calcolo degli interessi sul realizzo dei titoli con il totalmente diverso, ed estraneo, tema delle previsioni in tema di intermediazione finanziaria, che la ricorrente non può invocare, non essendo stata lei ad impartire l’ordine di vendita dei titoli senza peraltro censurare le singole rationes decidendi illustrate dalla Corte territoriale con riguardo ad an e quantum del danno.
Si osserva, infatti, che la Corte d’appello ha evidenziato che: I) erano stati riconosciuti dalla controricorrente gli interessi già previsti per il rapporto di conto corrente, peraltro successivamente incrementati, senza che il ricorso esplichi quale altra tipologia e misura di interessi avrebbe dovuto essere invece riconosciuta; II) il realizzo dei titoli era avvenuto in modo positivo e senza perdite, evitando anzi una flessione del mercato finanziario riconosciuta dalla stessa ricorrente, la quale, in tal modo, viene a lamentare in modo del tutto contraddittorio l’esistenza di un danno; III) il ‘ congelamento ‘ del ricavato della vendita dei titoli sul conto corrente del de cuius -e non sul conto corrente dell’intimata, come invece da quest’ultima richiesto -era venuto pienamente a tutelare le ragioni della ricorrente, la quale neppure viene a specificare in che modo il blocco delle giacenze sul contro -blocco derivante dal sequestro penale e dalla pendenza del
procedimento civile tra ricorrente ed intimata – possa essere imputato a responsabilità della controricorrente.
2.5. Inammissibile, infine, risulta anche il quinto mezzo, sol che si consideri che la Corte territoriale risulta essersi conformata al principio -costantemente enunciato da questa Corte -per cui, in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico dell’attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante in causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023; Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1123 del 14/01/2022; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 4195 del 21/02/2018).
Poiché, nella specie, la Corte territoriale ha proceduto alla valutazione della chiamata in garanzia, secondo le indicazioni provenienti da questa Corte, ed è giunta alla conclusione per cui la chiamata medesima non poteva ritenersi manifestamente infondata da ciò derivando che delle spese di lite della terza chiamata doveva rispondere l’originaria parte attrice – risulta con evidenza che il mezzo viene inammissibilmente a sindacare una valutazione del giudice di merito a quest’ultimo rimessa e non censur abile, purché sorretta da motivazione né apparente né perplessa.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 7.200,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 28 novembre 2028.
Il Presidente NOME COGNOME