Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5052 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5052 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12072/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME, domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti.
-controricorrente e ricorrente incidentale-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 1110/2023 depositata il 31/03/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025
dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano RAGIONE_SOCIALE, al fine di ottenere l’accertamento della sua responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale e la conseguente condanna al risarcimento dei danni per la somma di euro 11.625,00, o la minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
A sostegno della domanda l’attrice deduceva che:
–RAGIONE_SOCIALE aveva venduto prodotti elettronici a RAGIONE_SOCIALE di OudenBosch in Olanda, incaricando la convenuta RAGIONE_SOCIALE del trasporto della merce contenuta in dieci colli;
–RAGIONE_SOCIALE aveva perciò ritirato i prodotti per il loro inoltro alla destinataria;
-un collo contenente duecento pezzi, tuttavia, non era giunto a destino, circostanza questa riconosciuta dallo stesso vettore, il quale non aveva però fornito alcuna spiegazione o chiarimento in merito al sinistro;
-in virtù degli accordi intervenuti con la parte acquirente, la merce era rimasta di proprietà della venditrice fino all’effettiva consegna e pertanto RAGIONE_SOCIALE aveva emesso nei confronti della società destinataria una nota di credito a storno della precedente fattura per un importo pari al valore della merce smarrita e, in virtù della polizza RAGIONE_SOCIALE all risk corrente con la RAGIONE_SOCIALE riguardo alla partita di merce oggetto del trasporto, aveva chiesto alla compagnia RAGIONE_SOCIALE il risarcimento integrale del danno a termini di polizza;
-in seguito al pagamento dell’indennizzo, pari al valore della
merce smarrita detratto lo scoperto di polizza, RAGIONE_SOCIALE si era quindi surrogata nei diritti dell’assicurata RAGIONE_SOCIALE ed esercitava il suo diritto ad ottenere dal vettore l’integrale ristoro del pregiudizio ai sensi dell’art. 1696 cod. civ. e degli artt. 17 e 18 della CMR, cioè della Convenzione di Ginevra relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada ( Convention des Marchandises par Route ).
Si costituiva in giudizio il vettore RAGIONE_SOCIALE ed eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della compagnia RAGIONE_SOCIALE e l’intervenuta prescrizione del diritto; nel merito deduceva l’infondatezza della avversa domanda, per difetto di prova del danno e della responsabilità; in subordine, sosteneva che il risarcimento dovesse essere liquidati in applicazione del limite di risarcimento previsto dall’art. 17 della CMR.
Il Tribunale di Milano rigettava la domanda risarcitoria, condannando RAGIONE_SOCIALE alla rifusione delle spese processuali.
Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE interponeva appello, al quale resisteva RAGIONE_SOCIALE
Con la qui impugnata sentenza la Corte d’Appello di Milano riformava la sentenza di prime cure e riconosceva la legittimazione attiva del mittente, cui la compagnia RAGIONE_SOCIALE si era surrogata dopo aver pagato l’indennizzo; nel merito accertava la responsabilità del vettore e liquidava il danno risarcibile in misura pari all’ammontare dell’indennizzo già versato dalla compagnia RAGIONE_SOCIALE, e dunque escludendo potessero essere applicate le limitazioni della responsabilità del vettore previste dall’art. 1696, comma secondo, cod. civ.
Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Resiste RAGIONE_SOCIALE con controricorso, anche contenente ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. La società ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Considerato che
Con il primo motivo la compagnia RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 1689 cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. -Manifesta e irriducibile contraddittorietà della motivazione, in relazione all’art. 111 co. 6 della Costituzione’.
Lamenta che la sentenza impugnata, con un ragionamento estremamente sbrigativo, sarebbe incorsa in un evidente errore di diritto, là dove ha affermato che un fatto, dato come pacifico ed incontestato in causa, ovvero la consegna parziale della partita di merci trasportate (nove colli su dieci) da parte del vettore DHL al destinatario e l’accettazione delle merci da parte di quest’ultimo, non avrebbe integrato quella ‘ richiesta di riconsegna della merce andata smarrita ‘, alla quale l’art. 1689 cod. civ. riconduce, per consolidata giurisprudenza, l’effetto di trasferire dal mittente al destinatario i diritti derivanti dal contratto di trasporto, privando pertanto il primo della legittimazione all’azione di danno nei confronti del vettore.
L’impugnata sentenza avrebbe dunque errato là dove ha valorizzato una pattuizione tra venditore e compratore (quale l’emissione di una nota di credito), invece del tutto irrilevante rispetto al trasporto della merce, al fine di negare gli effetti giuridici, di cui al combinato disposto di cui agli articoli 1685 e 1689 cod. civ. al fatto, accertato e pacifico, che la società destinataria aveva preso in consegna ed accettato le merci dal vettore DHL.
Inoltre, secondo la ricorrente, la corte territoriale avrebbe
violato il dettato letterale dell’art. 1689 cod. civ., che, ai fini del trasferimento della legittimazione ad agire dal mittente al destinatario, richiede il solo fatto giuridico della consegna della merce trasportata, senza prevedere alcuna deroga od eccezione per l’ipotesi in cui la partita di merce sia consegnata solo parzialmente. Con l’impugnata sentenza, invece, la Corte d’Appello di Milano sarebbe pervenuta ad ipotizzare un trasferimento parziale dei diritti, operando così una scissione del contratto, invece unitario, di trasporto, in aperta ed evidente violazione del dettato dell’art. 1689 cod. civ.
A conclusione dell’illustrazione del motivo, la ricorrente formula istanza affinché il ricorso venga rimesso alla pronuncia della Corte a Sezioni Unite, ai sensi dell’art 374 cod. proc. civ.
1.1. Il motivo è inammissibile.
1.2. Valga, al riguardo, ricordare che l’art. 1689 cod. civ. testualmente prevede che ‘I diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al destinatario dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore’ e che consolidato orientamento di legittimità ha avuto modo di affermare che il contratto di trasporto di cose, quando il destinatario è persona diversa dal mittente, si configura come un contratto tra mittente e vettore a favore del terzo destinatario, in cui i diritti e gli obblighi del destinatario verso il vettore nascono con la consegna delle cose a destinazione o con la richiesta di consegna, che integra la ‘dichiarazione di volerne profittare’ di cui all’art. 1411 cod. civ., e segna il momento in cui il destinatario fa propri gli effetti del contratto, da tale momento potendosi il vettore rivolgere solo a lui per il soddisfacimento del credito di rimborso e corrispettivo (Cass., Sez. Un., 01/03/1978, n. 1034; Cass., 20/08/2013, n. 19225; Cass., 15/05/2018, n. 11744; Cass., 03/08/2021, n.
22149).
In particolare, la sostituzione del destinatario al mittente nei diritti derivanti dal contratto di trasporto, tra i quali pacificamente rientra quello al risarcimento del danno per la perdita o l’avaria del carico, avviene nel momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine, legale o convenzionale per il loro arrivo, lo stesso ne richieda la riconsegna (cfr. Cass., 14/03/2017, n. 6484; Cass., 30/01/2014, n. 2075; Cass., 17/06/2013, n. 15107; Cass., 04/06/2007, n. 12963; Cass., 04/10/1991, n. 10392).
Si è altresì affermato che l’art. 13 della CMR -Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, attribuisce, al pari dell’art. 1689 cod. civ., la titolarità del diritto all’indennizzo in ragione dell’incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate. Ne consegue che la legittimazione del destinatario a pretendere il suddetto indennizzo sussiste, ai sensi dell’art. 1689 cod. civ., solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia richiesto la riconsegna al vettore (Cass., n. 2075/2014, cit.; Cass., 14/03/2017, n. 6484; più di recente Cass., n. 31070/2019).
Emerge dai detti arresti giurisprudenziali, pertanto, che l’individuazione del soggetto che ha subito il danno da trasporto legittimato a richiederne il risarcimento al vettore deve essere effettuata in conformità al disposto dell’art. 1689 cod. civ., che prevede la sostituzione del destinatario al mittente nella titolarità dell’azione contrattuale nei confronti del vettore con la richiesta di riconsegna delle merci.
1.2.1. Inoltre, rispetto a quanto statuito da Cass., n. 24400/2010 (secondo cui ‘In tema di contratto di trasporto ed
anche nell’ipotesi di vendita con spedizione, la legittimazione a domandare il risarcimento del danno per inesatto adempimento nei confronti del vettore spetta, alternativamente, al destinatario od al mittente, a seconda che i danni abbiano esplicato i loro effetti nella sfera patrimoniale dell’uno o dell’altro’), è successivamente intervenuta Cass., n. 10780/2021, che, in un caso di mancata consegna di parte della merce trasportata, ha ritenuto di precisare: ‘che la perdita parziale del carico non può implicare automaticamente una sorta di impropria scissione della titolarità (fondata su di una separata considerazione, che sarebbe evidentemente artificiosa per il carattere unitario della spedizione o del trasporto, della parte del carico non giunta a destinazione e di quella invece felicemente quivi pervenuta, sicchè il danno si produrrebbe in capo al mittente per la parte non pervenuta ed in capo al destinatario per quella pervenuta), rimanendo nel suo complesso titolare del diritto al risarcimento il mittente o, nel caso abbia chiesto o conseguito la consegna della merce (e quindi anche soltanto di quella restante od attesa), il destinatario (Cass. 10/05/1989, n. 2136). Tale legittimazione si fonda, infatti, sull’incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate (principio espressamente codificato in tali sensi, ad esempio, dalla Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada – C.M.R., al suo art. 13: Cass. 30/01/2014, n. 2075), coordinata – da un lato – con la norma dell’ordinario trasferimento dei diritti sulla merce trasportata in capo al destinatario fin dal momento in cui questi ha ricevuto la merce o ne abbia chiesto la consegna (così manifestando la volontà di volerne profittare, in dipendenza della pacifica qualificazione del contratto di trasporto come contratto in favore di terzo: giurisprudenza costante, per la quale e per tutte v., di recente, Cass., ord., 15/05/2018, n. 11744; con la conseguenza
che il vettore, una volta ricevuta o richiesta la merce dal destinatario, non può agire iure proprio per il risarcimento: per tutte, v. Cass. 09/08/1968, n. 2842) e -dall’altro – con l’ordinaria cedibilità e possibilità di circolazione dei relativi crediti indennitari o risarcitori: beninteso da allegare e provare adeguatamente e su cui motivare espressamente (certo non bastando un mero cenno alla ricostruzione delle ragioni esposte in tal senso dalla parte interessata, priva di qualsiasi vaglio critico e di esplicita considerazione anche delle contestazioni al riguardo operate da controparte)’.
Sulla base di questo orientamento, la recente Cass., n. 4519/2024, anche richiamata nel ricorso, ha affermato la legittimazione attiva del destinatario, che, nel caso al suo esame, aveva peraltro ritirato la merce anche nella parte ammalorata, e dunque si era visto trasferire tutti i diritti nascenti dal contratto di trasporto.
Infine, relativamente alla posizione dell’assicuratore del trasporto, Cass., n. 31070/2019 ha già avuto modo di ritenere imprescindibile che l’assicuratore abbia assolto all’onere di provare di aver pagato l’indennizzo e di essersi surrogato nella posizione dell’assicurato che ha subito un danno per responsabilità del vettore.
Orbene, così ricostruito l’orientamento di questa Suprema Corte in tema di diritti nascenti dal contratto di trasporto ed azionabili nei confronti del vettore responsabile dei sinistri che durante il trasporto stesso si siano verificati, occorre rilevare, nel caso di specie, che dalla lettura dell’impugnata sentenza risulta che la corte territoriale ha affermato: a) che ‘Nel caso di specie deve rilevarsi che non risulta dagli atti di causa che il destinatario abbia mai formulato al vettore richiesta di riconsegna della merce andata smarrita; anzi la nota di credito emessa dal mittente a storno della fattura riguardante il collo smarrito (v. doc. 5 RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE) dimostra piuttosto che lo smarrimento del collo ha recato pregiudizio unicamente nella sfera patrimoniale del mittente, che ha provveduto a restituire all’acquirente il prezzo versato per la merce smarrita. Ciò evidenzia, pertanto, che l’unico soggetto legittimato a far valere la domanda di risarcimento dei danni nei confronti del vettore è il mittente della merce, nella cui sfera patrimoniale si è prodotto il danno’ ; b) che ‘La pronuncia di primo grado non è stata impugnata dall’appellata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha accertato l’intervenuta surroga della compagnia assicuratrice nei diritti del proprio assicurato e nella parte in cui ha respinto l’eccezione di prescrizione dell’azione; sicché su tali statuizioni si è formato il giudicato interno’.
Rileva dunque il Collegio che mentre il rilievo, secondo cui il destinatario non ha mai formulato al vettore richiesta di riconsegna della merce, è stato impugnato dalla odierna ricorrente a mezzo della mera prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, per cui questa Corte viene sollecitata ad un riesame del fatto e della prova, invece precluso nella presente sede di legittimità, per altro verso la statuizione sul passaggio in giudicato dell’avvenuto accertamento della surroga da parte della compagnia RAGIONE_SOCIALE nella posizione del mittente, assicurato e già indennizzato, non risulta essere stata affatto impugnata, per cui, rispetto ad essa, la motivazione della sentenza di appello -rispettosa del principio secondo cui legittimato attivo all’azione verso il vettore è, tra il mittente ed il destinatario, colui che è individuato in relazione alla incidenza del pregiudizio patrimoniale, ivi compresa la compagnia RAGIONE_SOCIALE che abbia agito in surrogazione -definitivamente si consolida.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, quando la sentenza di merito impugnata si fonda, come nel caso in esame, su più rationes decidendi autonome, nel senso che
ognuna di esse è sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile che il soccombente le censuri tutte, dato che l’omessa impugnazione di una di esse rende definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, e le restanti censure non potrebbero produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (Cass., n. 18403/2023; Cass., n. 18641/2017; Cass., Sez. Un., n. 7931/2013).
Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 1696 cod. civ. in connessione con l’art. 2697 cod. civ. e l’art. 360 n. 3 c.p.c.’.
Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata è incorsa nel vizio di violazione di legge, nella parte in cui ha ritenuto di non applicare il limite di responsabilità del vettore previsto dall’art. 1696, secondo comma, cod. civ. e dall’art. 23.3 della CMR, nonostante l’assenza non solo della prova, ma anche della stessa allegazione di un fatto o di una circostanza tale da integrare la colpa grave del vettore nella causazione dell’ammanco alle merci.
Afferma la ricorrente che costituisce principio pacifico in jure che per disapplicare il limite di responsabilità vettoriale previsto specificamente dall’art. 23.3 della CMR, l’attrice avrebbe dovuto allegare un fatto specifico costituente colpa grave del vettore e provarne l’accadimento, mentre la mera circostanza dello smarrimento di un solo collo -sui dieci che componevano la spedizione -apprezzata e valorizzata nella sentenza impugnata, non è invece affatto idonea ad integrare la colpa grave, che è stata dunque addebitata al vettore su un presupposto inesistente.
2.1. Il motivo è fondato.
2.2. La corte di merito ha così espressamente statuito: ‘Non ricorrono le condizioni per applicare il limite risarcitorio invocato dall’appellata, in quanto il fatto stesso che il vettore non sia stato in grado di fornire alcun chiarimento in merito allo smarrimento
del carico costituisce un indice significativo di inescusabile negligenza nell’organizzazione e gestione del trasporto, che inibisce l’applicazione delle limitazioni risarcitorie di cui all’art. 1696 secondo comma c.c.’ .
Ma questa Corte ha già avuto modo di affermare che ‘Ai fini dell’inapplicabilità dei limiti risarcitori per la perdita o l’avaria delle cose trasportate, di cui all’art. 1 della l. n. 450 del 1985 (come sostituito dall’art. 7 del d.l. n. 82 del 1993, conv. dalla l. n. 162 del 1993), non rileva che il vettore (o i suoi dipendenti o ausiliari, o il subvettore) non abbia vinto la presunzione di colpa stabilita a suo carico dall’art. 1693 cod. civ., ma è necessario che il giudice del merito accerti in concreto -avuto riguardo a tutte le circostanze di tempo e di luogo, al valore delle cose trasportate e ad ogni altro utile elemento di giudizio per graduare la colpa -che l’evento è derivato da colpa grave dei suddetti soggetti, ossia da un comportamento consapevole degli stessi che, pur senza la volontà di danneggiare altri, operino con straordinaria ed inescusabile imprudenza e negligenza, omettendo non solo la diligenza media del buon padre di famiglia, rapportata alla professionalità del servizio da svolgere, ma anche quel grado minimo di diligenza osservato da tutti’ (v. Cass., n. 23395/2024; Cass., n. 20896/2013; Cass., n. 21679/2009).
Là dove ha disapplicato il limite di responsabilità vettoriale ex lege previsto sul rilievo per cui il vettore non avrebbe chiarito le circostanze in cui è avvenuto lo smarrimento di un collo, dei dieci trasportati, la corte territoriale ha disatteso i suindicati principi ed è incorsa nella violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1696, 2° comma, cod. civ. in combinato disposto con l’art. 2697 cod. civ., e pertanto deve essere cassata, con rinvio alla corte del merito per nuovo esame della fattispecie alla luce dei principi e delle disposizioni sinora disattese.
Con un unico motivo di ricorso incidentale, la RAGIONE_SOCIALE chiede la cassazione dell’impugnata sentenza nella parte in cui non ha accolto la sua domanda di restituzione delle spese legali liquidate nella sentenza di primo grado, ritenendo che la RAGIONE_SOCIALE non ne avesse dimostrato l’avvenuto pagamento alla allora parte vittoriosa DHL.
3.1. Il motivo, e dunque il ricorso incidentale, deve essere dichiarato assorbito, dato che il nuovo esame del giudice del rinvio potrà avere effetti sull’esito complessivo della lite e dunque anche sul regolamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che dovrà essere oggetto di nuova decisione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso principale, accoglie il secondo, dichiara assorbito il ricorso incidentale.
Cassa, in relazione al motivo accolto, l’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in altra sezione e comunque in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 13 novembre 2025.
Il Presidente COGNOME NOME COGNOME