Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7922 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7922 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16120/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO, pec , domiciliata per legge presso la Cancelleria della Corte Suprema di cassazione
-ricorrente –
contro
NOME RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
-intimate – avverso la sentenza della Corte d’ appello di Milano n. 1101/2021, pubblicata in data 7 aprile 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIO COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Busto Arsizio rigettava la domanda avanzata da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, quale vettore contrattuale, e di RAGIONE_SOCIALE, quale vettore effettivo, con cui l’attrice aveva chiesto il pagamento della somma di euro 90.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, che pretendeva a titolo di surroga ex art. 1916 cod. civ., per avere corrisposto alla assicurata RAGIONE_SOCIALE l’indennizzo per la perdita della merce, costituita da n. 982 televisori, affidata per il trasporto alla convenuta RAGIONE_SOCIALE e sottratta nel corso di una rapina, avvenuta in data 15 dicembre 2015 mentre l’automezzo su cui era stata caricata stava percorrendo la SS 16 in territorio di Cerignola.
La Corte d’appello di Milano ha accolto il gravame interposto da RAGIONE_SOCIALE.
Per quel che ancora rileva in questa sede, dopo avere escluso che la semplice denuncia della rapina fosse sufficiente ad esonerare il vettore da responsabilità per la perdita della merce trasportata, i giudici di merito hanno osservato che né la RAGIONE_SOCIALE, né la
RAGIONE_SOCIALE avevano fornito prova dei fatti denunciati e, in ogni caso, che, anche a voler ritenere che la rapina fosse avvenuta con le modalità indicate nella denuncia, essa non poteva essere invocata quale automatica causa di esonero da responsabilità del vettore, non avendo quest’ultimo predisposto gli accorgimenti pratici necessari e sufficienti ad evitare l’insorgenza di situazioni di pericolo e, in particolare, adeguate difese a tutela dell’automezzo su cui la merce era trasportata dal rischio di possibili penetrazioni esterne.
In particolare, i giudici d’appello hanno reputato come gravemente imprudente la scelta dell’autista , al quale era stata affidata la merce, di uscire dall’autostrada A14 a Chieti per immettersi sulla SS 16, difficilmente presidiata dalle f orze dell’ordine in orario notturno, e con necessità di percorrere un tratto di strada notoriamente teatro di rapine ai danni di autoveicoli, con il concreto rischio di subire la sottrazione del carico con modalità violente; ed hanno rilevato che, a fronte di tale rischio, il vettore avrebbe dovuto adottare misure necessarie a rendere sicuro il trasporto, onde garantirne la puntuale esecuzione, ma la prova dell’adozione di tali misure non era stata fornita, dato che l’autotreno su cui la merce era stata collocata era dotato di un sistema satellitare con la sola funzionalità di geolocalizzazione e non di allarme, e dunque inidoneo a consentire l’immediata rilevazione di eventuali anomalie verificatesi nel corso del trasport o ed ad allertare le forze dell’ordine.
La Corte territoriale ha quindi accolto la domanda proposta nei soli confronti della RAGIONE_SOCIALE, vettore incaricato del trasporto, ma non nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, ritenendo, in difetto di prova di un accordo intercorso tra le parti volto a consentire il possibile affidamento del trasporto ad altri soggetti, che il vettore dovesse rispondere, ai sensi dell’art. 1228 cod. civ., della perdita di cose derivante anche da colpa o dolo dei soggetti di cui si era avvalso
per eseguire il trasporto; ha, inoltre condannato RAGIONE_SOCIALE a manlevare e tenere indenne la propria assicurata RAGIONE_SOCIALE riguardo al pagamento di qualsiasi somma dovuta a RAGIONE_SOCIALE e condannato la RAGIONE_SOCIALE a rimborsare a RAGIONE_SOCIALE le somme che quest’ultima avesse documentato di avere versato a RAGIONE_SOCIALE in esecuzione della sentenza.
RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della suddetta decisione, sulla base di due motivi.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 1693 cod. civ., la ricorrente censura la sentenza gravata per avere la Corte territoriale ritenuto che gli elementi forniti in sede di giudizio deponessero per la responsabilità del vettore, in assenza di difetto di prova dell’evento fortuito .
Sostiene che la rapina aveva costituito un evento imprevedibile, posto che era avvenuta a mano armata, a seguito di speronamento che aveva costretto gli autisti dell’automezzo a fermarsi in una piazzola di sosta per poi essere abbandonati dagli autori della rapina in aperta campagna, privi dei loro cellulari, sottratti dagli stessi malviventi; le modalità con cui la rapina si era svolta avrebbero, dunque, dovuto condurre i giudici di merito a ritenere superato il principio di presunzione di responsabilità del vettore, stante l’impossibilità dello stesso di opporsi senza correre il rischio di mettere in pericolo la propria incolumità personale e quella dei suoi ausiliari. Lamenta, inoltre, che la Corte d’appello, non tenendo conto
di quanto indicato nella denuncia sporta, ha sovvertito i criteri di ripartizione dell’onere della prova, senza spiegare sulla scorta di quali prove avesse affermato che la scelta operata dall’autista, consistita nel cambio di percorso, fosse da configurare come gravemente imprudente e potesse conseguentemente comportare una responsabilità del vettore per la perdita del carico.
Con il secondo motivo, rubricato: ‹‹ violazione e falsa applicazione dell’art. 1696, terzo comma, cod. civ. e conseguente violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.›› , la ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia ravvisato l’esistenza della colpa grave ed escluso conseguentemente l’applicabilità dei limiti del risarcimento del danno previsto dall’art. 1696, quarto comma, cod. civ., pur in assenza di prova del dolo o della colpa grave, non fornita dalla RAGIONE_SOCIALE che ne era onerata.
Il primo motivo è inammissibile.
3.1. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, al fine di integrare l’esimente del fortuito prevista dall’art. 1693 cod. civ. non è sufficiente che un evento, come la rapina, appaia solo improbabile, ma occorre anche che esso sia imprevedibile, in base ad una prudente valutazione da effettuarsi, in caso di vettore professionale, con la diligenza qualificata di cui all’art. 1176, secondo comma, cod. civ., ed assolutamente inevitabile, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e delle possibili misure idonee ad elidere o attenuare il rischio della perdita del carico (Cass., sez. 3, 28/11/2003, n. 18235; Cass., sez. 1, 07/02/2003, n. 1823; Cass., sez. 3, 08/08/2007, n. 17398; Cass., sez. 3, 27/03/2009, n. 7533; Cass., sez. 3, 21/04/2010, n. 9439; Cass., sez. 3, 20/12/2013, n. 28612; Cass., sez. 6 -3, 15/05/2020, n. 8978).
È stato evidenziato che la responsabilità «può essere vinta solo dalla prova specifica della derivazione del danno da un evento
positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso, ricollegabile alle ipotesi del caso fortuito e della forza maggiore, le quali non ricorrono nel caso di rapina, che costituisce attività che impone di per sé particolari forme di cautela, dovendosi ritenere prevedibile il prodursi di un simile evento» (Cass., n. 28612/13, cit.). In termini analoghi è stato affermato che «la forza maggiore ed il fatto del terzo (…) escludono la suddetta responsabilità solo quando, secondo il criterio dell’ordinaria diligenza, rapportato alle modalità dell’accaduto ed alle condizioni di tempo e di luogo, si versi nell’ipotesi di un evento imprevedibile o al quale il vettore sia nell’impossibilità di opporsi. Ne consegue che l’impossessamento della cosa trasportata a seguito di rapina non può configurarsi come causa liberatoria della responsabilità del vettore quando, appunto, le circostanze di tempo e di luogo in cui la sottrazione con violenza o minaccia si sia verificata siano state tali da renderla prevedibile ed evitabile» (in tal senso, Cass., sez. 3, 21/04/2010, n. 9439, che ha ravvisato l’adeguatezza e logicità della motivazione della sentenza impugnata, con la quale era stato escluso il caso fortuito in relazione all’avvenuta rapina, nottetempo, del carico di un autocarro durante una sosta effettuata dal vettore in una piazzola incustodita dell’autostrada del Sole, così determinando una notoria situazione di grave pericolo, senza l’adozione di alcuna misura idonea ad elidere o attenuare il rischio della perdita della merce trasportata).
3.2. Con la censura in esame, sotto l’apparente deduzione di una violazione o falsa applicazione di legge, la ricorrente tende, in realtà, a rimettere in discussione la valutazione in fatto operata dalla Corte di merito, che ha reputato sussistente una responsabilità del vettore per colpa grave, alla luce delle modalità della rapina, anche per come descritte nella denuncia sporta dall’autista che conduceva l’automezzo su cui era stata caricata la merce poi sottratta dai malviventi, ossia
una condotta che, pur senza la volontà di danneggiare alcuno, è stata posta in essere con inescusabile imprudenza e negligenza, che sono ingiustificate in un vettore professionale.
Difatti, nel sottolineare che era stata ‹‹ gravemente imprudente la scelta, del tutto immotivata, dell’autista cui era affidata la merce di uscire dall’autostrada INDIRIZZO a Chieti per immettersi sulla SS 16, una strada statale, come tale difficilmente presidiata in orario notturno dalle Forze dell’ordine e con necessità di percorrere un tratto (quello nei pressi di Cerignola) teatro notorio di precedenti rapine a danno di autoarticolati ›› e che risultava che ‹‹l’autotreno su cui la merce era stata collocata era dotato di un sistema satellitare, ma con la sola funzionalità di geolocalizzazione e non di allarme ››, la Corte d’appello, con apprezzamento di fatto del tutto adeguato e non scrutinabile in questa sede perché adeguatamente motivato, ha inteso evidenziare, per un verso, che il vettore, pur godendo di ampia autonomia nello scegliere tempi, modalità e itinerario del trasporto, è pur sempre tenuto a compiere scelte in modo da ridurre al minimo il rischio di perdita del carico (Cass., sez. 3, 27/03/2009, n. 7533) e, per altro verso, che il rischio di una rapina non poteva, nel caso di specie, ritenersi né imprevedibile, né inevitabile, se rapportata alle modalità dell’ac caduto ed alle condizioni di tempo e di luogo.
La valutazione -che costituisce oggetto di un giudizio di fatto, non censurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (Cass., sez. 3, 28/11/2003, n. 18235; Cass., sez. 3, 13/05/2009, n. 11024) -svolta dal giudice di merito, che è addivenuto al convincimento che la sottrazione con violenza delle cose trasportate non potesse configurare causa liberatoria della responsabilità del vettore, alla luce delle circostanze in cui si era verificata, che erano tali da renderla prevedibile e, quindi, evitabile, si sottrae alla censura mossa dalla ricorrente, esclusivamente finalizzata ad un riesame del
merito, in difetto di specifica prova, non fornita dal vettore sul quale incombeva, di avere adottato, tra le varie possibilità ordinarie di rendere sicuro il trasporto, quelle più idonee a garantirne la puntuale esecuzione, e che il danno subito dal committente per la perdita delle cose trasportate fosse da ricondurre ad un evento positivamente identificato, ma a lui non imputabile.
La Corte di merito, ponendosi in linea con gli arresti giurisprudenziali sopra richiamati, ha, peraltro, adottato uno schema qualificatorio del tutto conforme all’esposta ricostruzione dei criteri di attribuzione (ed esclusione) della responsabilità da perdita della cosa consegnata per l’esecuzione del contratto, non incorrendo, pertanto, neppure nella pretesa violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ., che è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del l’ art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.) (Cass., sez. 3, 29/05/2018, n. 13395; Cass., sez. 6 – 3, 31/08/2020, n. 18092)
L’accertata sussistenza di colpa grave nello svolgimento del mandato vettoriale rende inammissibile anche il vizio denunciato con il secondo motivo, non potendo considerarsi operative le invocate limitazioni di responsabilità in ragione della condotta del vettore che, pur avendo scelto di cambiare il percorso in orario notturno, aveva mancato di predisporre gli accorgimenti pratici necessari e sufficienti ad evitare che potessero scaturirne situazioni di pericolo, come quella in concreto verificatasi.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione