Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5053 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5053 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14245/2023 R.G. proposto da :
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME, domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti. -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE GIÀ RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME, domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti.
-controricorrente e ricorrente incidentale-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 8179/2022 depositata il 16/12/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025
dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME COGNOME proponeva avanti al Tribunale di Latina ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. contro la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, nelle rispettive qualità di venditore e di trasportatore di un convertitore da lui acquistato on line , formulando domanda di condanna dei convenuti, in via esclusiva o concorrente secondo le rispettive responsabilità, al risarcimento del danno patrimoniale e del danno esistenziale patiti a causa dalla mancata consegna della merce acquistata, e riferendo che il collo consegnatogli da TNT era risultato vuoto, ossia contenente del cartone che era stato collocato al posto del convertitore all’interno del pacco, che dunque appariva integro ma che, ad un più attento esame, risultava essere stato aperto dopo il confezionamento e richiuso.
Si costituiva, resistendo, il vettore TNT.
La società venditrice del convertitore rimaneva contumace.
Il Tribunale di Latina accertava la responsabilità contrattuale del vettore per la perdita della cosa trasportata e, ritenuta applicabile la limitazione di responsabilità di cui all’art. 1696, comma 2, cod. civ., condannava TNT al risarcimento del danno patrimoniale, mentre rigettava la domanda relativa al risarcimento del danno esistenziale per difetto dei presupposti.
Avverso tale sentenza proponeva appello il COGNOME, lamentando l’esiguità del risarcimento liquidato; si costituiva, resistendo al gravame, la società RAGIONE_SOCIALE.
Con la qui impugnata sentenza la Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME propone ora
ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
Resiste con controricorso, anche contenente ricorso incidentale condizionato, la RAGIONE_SOCIALE, nelle more divenuta RAGIONE_SOCIALE
Resiste con controricorso al ricorso incidentale condizionato NOME COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni, né le parti hanno depositato memoria.
Considerato che
Con il primo motivo il ricorrente denuncia ‘Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1173, 1175, 1176, 1177, 1218, 1223, 1678, 1681, 1693, 1696, commi 2° e 4°, come modificati dall’ Art. 10 d.lgs. 286/05, 2697, 2727, 2729 C.C. nonché artt. 99, 100, 112, 115, 116, 132 n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e artt. 24 e 111 C. in relazione all’ art. 360 n. 3 c.p.c.’.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ‘Nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione artt. 99, 100, 112, 115, 116, 132 n. 4, c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., artt. 2, 3, 24 e 111 C. nonché, per omessa, apparente, perplessa motivazione e omessa pronuncia, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.’.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia: ‘Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.’.
3.1. Il ricorrente afferma che con i tre summenzionati motivi intende censurare la sentenza impugnata, sia sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione di legge, sia per vizio di motivazione, là dove ha confermato la sentenza di prime cure, che, dopo aver accertato la responsabilità del vettore per la
perdita del bene trasportato, aveva applicato, ai fini risarcitori, la limitazione di cui all’art. 1696 cod. civ. sul presupposto che il ricorrente non avesse dato prova del dolo o della colpa grave del vettore.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ‘Violazione e/o falsa applicazione, artt. 10, 91, 92, 99, 100, 112, 132 n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; art. 5, 6° co. del D.M. n. 55/14 e s.m.i. -artt. 24, 111 Cost. in relazione all’ art. 360 n. 3 c.p.c.’.
Con il quinto motivo il ricorrente denuncia ‘Nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione artt. 91, 92, 99, 100, 112, 115, 116, 132 n. 4, 436 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., artt. 24, 111 Cost., nonchè, per omessa, apparente, perplessa motivazione e omessa pronuncia, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.’.
Con il sesto motivo il ricorrente denuncia ‘Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.’.
6.1. Il ricorrente afferma che con questi tre ulteriori motivi intende censurare la sentenza impugnata, sia sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione di legge, che del vizio di motivazione, là dove la corte di merito -dopo aver rigettato il gravame e ritenuto assorbito l’appello incidentale condizionato ha addebitato le spese del grado all’appellante e le ha liquidate secondo i valori medi previsti dal vigente tariffario per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa.
Tanto premesso, e passando all’esame dei primi tre motivi, che lo stesso ricorrente tra loro accorpa illustrandoli congiuntamente, il Collegio ne rileva l’inammissibilità per le ragioni che seguono.
7.1. In primo luogo, tutti e tre i motivi sono inammissibili per difetto di specificità e di decisività, dato che non fanno che non
riproporre doglianze già svolte in sede di appello e che sono state già esaminate e decise dalla qui impugnata sentenza, la quale, oltretutto, ha motivato in scrupolosa applicazione del principio di diritto, secondo cui ‘Per i trasporti di merci su strada, la responsabilità del vettore per il risarcimento dei danni derivanti da perdita o avaria delle cose trasportate, ai sensi dell’art. 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450, “ratione temporis” applicabile, è contenuta entro limiti prestabiliti di valore, salvo il caso di danni cagionati con dolo o colpa grave, il cui onere della prova incombe sul mittente che invochi un risarcimento in misura più elevata e pari all’intero valore della merce, non potendo operare la presunzione di responsabilità posta a carico del vettore dall’art. 1693 cod. civ., che disciplina solo l’accertamento della responsabilità, e non anche la quantificazione dei danni’ (cfr. Cass., n. 20896/2013; Cass., n. 23395/2024; Cass., n. 21679/2009).
7.2. Inoltre, il primo ed il secondo motivo evocano la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. soltanto nella rubrica, senza che ne segua alcuna illustrazione, ed altresì svolgono la censura di motivazione apparente e contraddittoria in riferimento ad elementi desunti aliunde , e dunque contrariamente agli insegnamenti di questa Suprema Corte, secondo cui, invece, i vizi afferenti la motivazione vanno desunti dal provvedimento in sé, dunque dal testo dell’impugnata sentenza e dal suo tessuto argomentativo, restando escluso il riferimento a dati estranei alle argomentazioni addotte dal giudice a sostegno della decisione, ivi comprese le risultanze probatorie (v. Cass., Sez. Un., n. 8053/2015; Cass., Sez. Un., n. 5888/1992; Cass., n. 20112/2009) mentre, come già evidenziato, nel caso di specie l’impugnata sentenza risulta intrinsecamente motivata in maniera scevra da vizi logico giuridici.
Anche l’invocata la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc.
civ. è dedotta in maniera difforme dagli insegnamenti di questa Corte, che ha già avuto modo di affermare che in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., n. 20867/2020, nonché Cass., Sez. Un., n. 16598 del 05/08/2016, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto, che ribadisce il principio di diritto affermato da Cass., n. 11892 del 2016).
7.2. E’ inoltre possibile cogliere una ulteriore ed autonoma ragione di inammissibilità in relazione al terzo motivo, che, in quanto dedotto ‘ in relazione all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ .’, viola l’art. 348 -ter cod. proc. civ. ora art. 360, comma quarto, cod. proc. civ., dato che in un caso come quello di specie, in cui la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui al primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., numeri 1, 2, 3 e 4.
8. Il quarto, il quinto ed il sesto motivo, con cui il ricorrente lamenta sia che la corte romana abbia assorbito l’appello incidentale, sia che abbia errato nell’applicazione dei valori medi per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa, nonostante il valore della causa stessa fosse stato oggetto di discussione tra le parti, per cui tutti censurano la erroneità della
liquidazione delle spese processuali, sono inammissibili.
8.1. Dalla lettura dell’impugnata sentenza risulta che la corte romana ha così motivato: ‘§ 3. Il rigetto dell’appello principale, che assorbe l’appello incidentale subordinato, comporta l’addebito all’appellante delle spese processuali di questo grado, liquidate secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa, esclusa la fase istruttoria’ ed ha quindi pronunciato conformemente al consolidato orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui: a) quando il giudice di appello rigetta il gravame deve provvedere sulle spese della sola fase di impugnazione, secondo il principio della soccombenza (v. da ultimo Cass., n. 16645/2025); b) l’unico ambito riservato al sindacato di legittimità è quello di controllare che venga evitato che solo alla parte che sia stata totalmente vittoriosa vengano interamente addossate tutte le spese di lite (v. tra le tante Cass., n. 9860/2025; Cass., n. 19613/2017; Cass., n. 5828/2006).
Le ulteriori considerazioni e doglianze svolte nel motivo finiscono sostanzialmente per sollecitare a questa Suprema Corte un riesame degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione sul regolamento delle spese processuali, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito.
8.2. E’ parimenti inammissibile l’ulteriore censura con cui il ricorrente lamenta che la corte di merito, nel liquidare le spese processuali, non avrebbe correttamente individuato il valore della causa e dunque il corretto scaglione della tariffa.
Per un verso, infatti, il ricorrente svolge considerazioni solo assertive e generiche, e non si perita di riferire se, dove e quando tale valore fosse stato specificato nei precedenti gradi di giudizio, pertanto incorrendo in manifesta violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ.
Per altro verso, il riferimento del ricorrente al valore indicato in relazione al contributo unificato è inammissibile ex art. 360 -bis cod. proc. civ., dato che per costante orientamento di legittimità la liquidazione delle spese deve sempre avvenire in base al valore effettivo del decisum e non alle dichiarazioni, meramente amministrative, del difensore attinenti alla determinazione del contributo unificato (Cass., 17 maggio 2025, n. 13145; Cass., 16 giugno 2022 n. 19233).
8.3. Infine, il sesto motivo è anche inammissibile per le stesse ragioni svolte in sede di scrutinio del terzo, e cioè per violazione dell’art. 348 -ter cod. proc. civ. ora art. 360, comma quarto, cod. proc. civ., dato che nel caso di specie -in cui la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata -il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui al primo comma dell’art. 360 c.p.c., numeri 1, 2, 3 e 4.
Con il primo motivo la società ricorrente incidentale denuncia ‘Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1698 c.c. con riguardo all’art. 360, I° comma, n. 3, c.p.c.’.
Lamenta che il giudice di prime cure avrebbe errato nel non dichiarare l’intervenuta estinzione di qualsiasi domanda svolta nei confronti del vettore per violazione dei termini di decadenza di cui all’art. 1698 cod. civ.
Con il secondo motivo la ricorrente incidentale denuncia ‘Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c.’.
Invero, lungi dallo svolgere specifiche censure, la ricorrente chiede che la pronuncia resa dal Tribunale di Latina venga riformata tenendo esente RAGIONE_SOCIALE da qualsivoglia responsabilità.
Vista la sorte del ricorso principale, che va dichiarato
inammissibile, il ricorso incidentale, in quanto proposto in via condizionata, va dichiarato assorbito.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.615,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 13 novembre 2025.
Il Presidente COGNOME NOME COGNOME