Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6093 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6093 Anno 2026
Presidente: GRAZIOSI NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1389/2024 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale come per legge
-ricorrente –
contro
HELVETIA SCHWEIZERISCHE RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale come per legge
-controricorrente – avverso l a sentenza della Corte d’appello di Roma n. 6963/2023, pubblicata in data 31 ottobre 2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20
gennaio 2026 dal AVV_NOTAIO dott.AVV_NOTAIO NOME COGNOME:
FATTI DI CAUSA
1. In data 17 novembre 2003 RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE sottoscrivevano un accordo avente ad oggetto il trasporto di componenti hardware per computer, prevedendo che il trasporto da Reutlingen (Germania) ad Aprilia presso la sede della destinataria RAGIONE_SOCIALE veniva affidato a RAGIONE_SOCIALE Quest’ultima consegnava a RAGIONE_SOCIALE trenta bancali in data 24 gennaio 2004 e ulteriori 34 bancali in data 29 gennaio 2004. Tra i bancali consegnati erano compresi quelli contenenti prodotti venduti da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE di Cangiano RAGIONE_SOCIALE, a RAGIONE_SOCIALE e a RAGIONE_SOCIALE di NOME; il trasporto di undici bancali veniva affidato a RAGIONE_SOCIALE, che lo eseguiva tramite uno dei suoi autisti, NOME COGNOME, il quale tuttavia veniva rapinato e sequestrato nel tragitto tra la sede della società e l’imbocco dell’autostrada INDIRIZZO da due igno ti mentre l’automezzo era fermo ad un semaforo.
RAGIONE_SOCIALE, avendo versato la somma di euro 136.034,75, a titolo di risarcimento danni, a RAGIONE_SOCIALE, conveniva dinanzi al Tribunale di Latina RAGIONE_SOCIALE per azione di regresso ex art. 1916 c.c. adducendo che questa, accettando le cose da trasportare senza riserve, aveva assunto la responsabilità prevista dall’art. 1693 c.c. per la perdita della merce e che, in ogni caso, la rapina avrebbe potuto essere evitata se RAGIONE_SOCIALE avesse prestato maggiore attenzione, considerato che il trasporto era stato effettuato di notte, l’autocarro era stato affidato ad un solo autista ed il conducente, al momento della rapina, stava percorrendo la strada statale anziché l’autostrada.
Il Tribunale accoglieva la domanda, negando l’esimente del caso fortuito o della forza maggiore.
Avendo la soccombente proposto gravame, la Corte d’appello di Roma lo ha respinto, reputando che non potesse configurarsi una ipotesi di caso fortuito.
NOME propone ricorso, sulla base di cinque motivi, iluustrati anche con memoria; NOME RAGIONE_SOCIALE NOME resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., ‹‹ Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ››.
1.1 L a Corte d’appello avrebbe trascurato di considerare un fatto, ossia che l’accordo concluso il contratto da essa concluso con RAGIONE_SOCIALE era diverso da quello stipulato in data 17 novembre 2003, oggetto della polizza assicurativa, che copriva esclusivamente il trasporto internazionale dalla Germania ad Aprilia ed era stato affidato al vettore RAGIONE_SOCIALE
Non sarebbe condivisibile la tesi difensiva di RAGIONE_SOCIALE, la quale aveva sostenuto che dovesse farsi applicazione dell’art. 34 del la C.M.R. poiché si verteva in ipotesi di trasporto disciplinato da un unico contratto: e ciò perché l’art. 34 della CMR non deroga all’art. 1372 c.c. , riferendosi esclusivamente all’ipotesi di sub-trasporto o di trasporto cumulativo, ipotesi entrambe escluse nel caso di specie, essendosi in presenza di due contratti, il primo dei quali, risalente al 17 novembre 2003, positivamente conclusosi con la consegna a destinazione della merce presso la sede di RAGIONE_SOCIALE.
1.2. Il motivo è inammissibile: avvalendosi dello schermo formale della censura di omesso esame di fatto decisivo, nella sostanza si richiede un diverso accertamento dei fatti posti a fondamento della
domanda, non evidenziando alcun vizio logico del percorso argomentativo della sentenza impugnata.
Invero, la ricorrente fornisce una propria lettura delle risultanze probatorie, surrogandosi, inammissibilmente, nell’esercizio di un potere spettante solo al giudice del merito.
Il secondo motivo denunzia ‹‹Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1510, secondo comma, cod. civ., 1916 e 1689 cod. civ., nonché degli artt. 12 e 13 della C.M.R. e degli artt. 99, 100 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. ››.
2.1. Si rappresenta che in appello era stato ben evidenziato che il contratto di trasporto sul quale RAGIONE_SOCIALE fondava la propria legitimatio ad causam si era concluso con la consegna a destinazione della merce presso la sede di RAGIONE_SOCIALE, e che pertanto l ‘ assicuratrice aveva frettolosamente provveduto a risarcire il danno a RAGIONE_SOCIALE, in quanto il contratto di assicurazione tra le due società era limitato ai trasporti inte rnazionali come quello disciplinato dall’accordo del 17 novembre 2003.
Si rimarca che i rapporti erano due: da una parte il contratto di trasporto internazionale intercorso tra la mittente ed il vettore RAGIONE_SOCIALE avente come destinataria l’attuale ricorrente RAGIONE_SOCIALE; dall’altro , i contratti di vendita piazza a piazza, conclusi dalla mittente con i singoli negozi, nell’ambito dei quali RAGIONE_SOCIALE era il vettore incaricato del trasporto. Essendo la rapina av venuta nell’ambito dei singoli contratti di vendita piazza a piazza, l ‘ assicuratrice non poteva ritenersi legittimata dal lato attivo, spettando tale legittimazione ai destinatari finali della merce ex art. 1510, secondo comma, c.c.
Inoltre, il difetto di legittimazione in capo a ll’ assicuratrice si desumerebbe anche dalla mancanza di prova circa l’intervenuto rimborso in favore dei destinatari – proprietari dei prodotti; e i giudici
di merito avrebbero erroneamente riconosciuto a RAGIONE_SOCIALE la legittimazione ad agire sulla base della cessione del diritto effettuata dal venditore-mittente, omettendo di considerare che la cessione presupponeva comunque che il cedente ne potesse disporre.
2.2. Il motivo è infondato.
2.2. Per giurisprudenza ormai consolidatasi, anche in relazione a fattispecie regolata dalla convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (C.M.R.), la titolarità del diritto all’indennizzo è attribuita, al pari di quanto prevede l’art. 1689 c.c., in ragione dell’incidenza del pregiudizio derivante dalla perdita ovvero dal deterioramento delle cose trasportate; con la conseguenza che la legittimazione del destinatario a pretendere il suddetto indennizzo sussiste, ai sensi dell’art. 1689 c.c., solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia richiesto la riconsegna al vettore (Cass. 14 luglio 2003 n. 10980; Cass. 30 gennaio 2008 n. 2094; Cass. 17 giugno 2013 n. 15107; Cass. 30 gennaio 2014 n. 2075; Cass. 14 marzo 2017 n. 6484). A norma dell’art. 13 della Convenzione C.M.R., il destinatario della merce è, quindi, autorizzato a far valere in suo nome, nei confronti del vettore, i diritti che derivano dal contratto di trasporto solo dopo l’arrivo della merce nel luogo previsto.
2.3. Secondo la stessa ricostruzione della vicenda fattuale emergente dal ricorso, l’odierna ricorrente è stata incaricata di trasportare e consegnare i bancali contenenti i componenti hardware ai vari titolari di negozio, ma tale merce non è mai arrivata a questi ultimi a causa della rapina.
Ne discende che, poiché, nel caso di specie, la merce non è mai pervenuta ai vari titolari dei negozi, destinatari della merce, correttamente il giudice d’appello, a pag. 16 della sentenza, ha
puntualizzato che il venditore – mittente, anche dopo la consegna delle cose al vettore, conserva la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di trasporto fino al momento in cui, arrivata la merce a destinazione (o scaduto il termine entro il quale essa sarebbe dovuta arrivare), il destinatario non la richieda al medesimo vettore ai sensi dell’art. 1689 c.c.
Tanto è sufficiente per ritenere sussistente la legittimazione attiva della mittente NOME e, per essa, di RAGIONE_SOCIALE, quale società che assicurava il trasporto nell’interesse della venditrice .
Con il terzo motivo, denunciando ‹‹violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 1693 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.››, si censura la decisione nella parte in cui ha escluso che la rapina potesse configurare l’esimente del caso fortuito.
3.1. Si lamenta che non sia stato svolto un accertamento controfattuale al fine di verificare se la presenza di due autisti, come previsto nell’accordo del 17 novembre 2003, avrebbe potuto evitare la rapina, offrendo soltanto una motivazione per relationem, che recepisce acriticamente quella della sentenza di primo grado.
3.2. Il motivo, in primis , non si confronta con la ratio decidendi della pronuncia.
La Corte d’appello, con motivazione sintetica ma adeguata ad illustrare il percorso argomentativo seguito per addivenire ad escludere l’esimente del caso fortuito e, come tale, non affetta da uno di quei gravi vizi motivazionali che, insegnano le Sezioni Unite (con le note sentenze nn. 8053 e 8054 del 7 aprile 2014), possono concretizzare una ipotesi di motivazione apparente, ha motivato in modo chiaro e comprensibile il suo accertamento che l’odierna ricorrente non ha dimostrato, come era suo onere, di avere adottato la minima cautela per evitare la rapina, per addivenire a ciò non
avendo ritenuto che RAGIONE_SOCIALE non si fosse attenuta all’obbligo di eseguire il trasporto mediante la presenza di due autisti sulla tratta italiana, né menzionando l’accordo del 17 novembre 2003 che tale condizione contemplava, bensì, in via dirimente, valorizzando la diversa circostanza, emersa dalla denuncia sporta dall’autista, che uno dei rapinatori è salito sul l’autocarro , fermo al semaforo rosso, aprendo la portiera del lato guida senza necessità di forzare la serratura, né di infrangere il finestrino, né ancora di adottare altre strategie per distrarre l’autista , deducendone che il vettore non aveva adottato la diligenza richiesta dall’art. 1176 c.c. per evitare la rapina.
3.2 D’altronde, la decisione impugnata, oltre a non incorrere nel dedotto vizio motivazionale, si pone in linea con la giurisprudenza univoca di questa Suprema Corte. Ai fini del giudizio di adeguatezza della valutazione ex ante del rischio da parte del vettore, la Corte d’appello ha infatti ritenuto che spetta al vettore adottare tutte le cautele volte ad evitare la rapina, in quanto ad integrare l’esimente del caso fortuito di cui all’art. 1693 c.c. nel contratto di trasporto non è sufficiente che tale tipo di evento appaia solo improbabile, ma occorre che esso sia imprevedibile (cfr. Cass. n. 10262/92; Cass. n. 12120/90; Cass. n. 3537/82) in base ad una prudente valutazione da effettuarsi con la diligenza qualificata del vettore professionale ex art. 1176, secondo comma, c.c., ed assolutamente inevitabile, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto (cfr. Cass. n. 8750/96; Cass. n. 7293/96; Cass. n. 7532/86) e delle possibili misure idonee ad elidere o attenuare il rischio della perdita del carico (Cass. n. 14397/1999; Cass. n. 7533/2009; Cass. n. 8978/2020). Né le modalità violente del fatto integrano automaticamente il caso fortuito (Cass. n. 3268/1979; v. pure, specificamente per la rapina, Cass. n. 4236/2001, Cass. n. 17478/2007 e Cass. n.7533/2009) essendosi trovato il vettore in una situazione di cui poteva valutare il pericolo
(Cass. n. 7293/1996; Cass. n. 8750/1996; e cfr. pure, proprio per un caso di rapina del carico, Cass. n. 24386/1999).
Ciò che si rimprovera alla C orte d’appello non è , peraltro, un error iuris , bensì la valutazione dei fatti che l’ha portata a ritenere la rapina prevedibile ed evitabile con l’uso di una diligenza maggiore rispetto alla cautela adottata dal vettore, sicché si sollecita una inammissibile rivalutazione dei fatti di causa, preclusa al giudice di legittimità.
La Corte di merito, d ‘ altronde, ha adempiuto il suo compito con corretta applicazione, dandone congrua motivazione, del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 14456/2001), avendo accertato che, in considerazione delle modalità dell’accaduto e delle condizioni di tempo e di luogo in cui era stata perpetrata la rapina, l’evento era derivato da colpa grave dell’odierna ricorrente, proprio perché ha reputato che la stessa aveva organizzato il trasporto con modalità tali da integrare gli estremi di una negligenza inescusabile in un vettore professionale (Cass. n.23395/2024).
Ne deriva che la censura non può trovare accoglimento neppure laddove deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., essendosi il giudice d’appello pronunciato, disattendendola, sulla eccepita sussistenza dell’esimente .
Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 112 c.p.c. (vizio di ultrapetizione) e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. (motivazione apparente) nonché dell’ art. 1693 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e altresì violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La ricorrente sostiene, in primis , che la ricostruzione della rapina operata dalla Corte d’appello sarebbe stata sconfessata dalla stessa denuncia sporta dall’autista e, in secondo luogo, che per escludere la configurabilità del caso fortuito la suddetta Corte avrebbe dovuto valutare l’efficacia impeditiva del (presunto) comportamento
doveroso omesso; lamenta, pertanto, che la motivazione della sentenza impugnata non sarebbe ancorata ad alcun elemento oggettivo, né sarebbe fondata su una prudente e logica valutazione delle prove.
4.1. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
4.2. Infondata è anzitutto la contestata violazione dell’art. 112 c.p.c., dovendosi rammentare che il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione ( petitum o causa petendi ), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ( petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ( petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai litigatores (Cass. n.8048/2019; Cass. n. 644/2025). Tale vizio deve escludersi nella specie, considerato che la Corte territoriale non ha travalicato i limiti della domanda e si è limitata, all’esito della valutazione delle prove acquisite, a verificare se, tenuto conto delle circostanze di tempo e di luogo in cui si era verificata la rapina, fosse o meno ascrivibile al vettore la responsabilità per la perdita del carico oggetto di trasporto.
4.3. La motivazione resa sfugge pure al vizio di cui all’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., in quanto non si pone sicuramente al di sotto del cd. ‘minimo costituzionale’ e risponde alla finalità sua propria, che è quella di esternare un ragionamento che, partendo da determinate premesse, pervenga con un procedimento logico e consequenziale a far conoscere le ragioni che sorreggono il convincimento del giudice (Cass. S.U. n. 22232/2016).
4.4. Per il resto la censura incorre nella inammissibilità, in quanto, nella sostanza, risulta finalizzata ad un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità.
Difatti, il ricorrente per cassazione non può rimettere in
discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto del giudice di merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, in quanto l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, poiché nell’ambito di quest’ultimo non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione motivando adeguatamente al riguardo (tra le tante, Cass. n. 32505/2023).
5.1. Il quinto motivo prospetta ‹‹violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. e dell’art. 246 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.›› , per non avere il giudice d’appello istruito la causa con le prove testimoniali richieste, ed in particolare con l’escussione dell’autista, ritenuto incapace a testimoniare .
5.2. La censura è inammissibile: prescindendo da ogni valutazione in merito alla incapacità a testimoniare dell’autista , in via dirimente deve rilevarsi che la ricorrente si è limitata a trascrivere, a pag. 34 del ricorso, i capitoli di prova già articolati nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c., sui quali il teste avrebbe dovuto essere escusso, nel rispetto del principio di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., ma ha omesso nella doglianza la illustrazione della decisività del mezzo di prova di cui si lamenta la mancata ammissione (Cass. n.30810/2023), dato che non è in alcun modo indicata l’efficacia causale che, nella ricostruzione della rapina, avrebbero potuto avere le circostanze poste ad oggetto dei due capitoli di prova (vale a dire che all’atto della rapina l’autocarro che trasportava la merce stava
percorrendo la INDIRIZZO per raggiungere il casello autostradale e che la destinazione del carico sarebbe stata raggiunta attraverso la percorrenza del tratto autostradale).
6. Il ricorso, in conclusione, per le ragioni esposte va rigettato. Tuttavia, l a peculiarità della vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite del presente giudizio di cassazione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 20 gennaio 2026
IL PRESIDENTE NOME COGNOME