Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7883 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7883 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7274/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 2906/2019 depositata il 03/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto che
1.- Il Comune di Certaldo ha affidato il servizio di tesoreria alla RAGIONE_SOCIALE, oggi incorporata da RAGIONE_SOCIALE.
Il comune, in seguito, ha subito pignoramento, quale terzo debitore, della somma di 50.934,62 €, a favore di una società creditrice di RAGIONE_SOCIALE, che era a sua volta creditrice dell’ente.
Il comune ha dunque dato mandato al Tesoriere di pagare al creditore procedente, ossia a colui che aveva effettuato il pignoramento presso terzi, la somma di 50.934,62 euro; con diverso mandato ha poi chiesto al tesoriere di pagare la residua somma di 5.131,09 € a favore invece del debitore esecutato, cioè la società RAGIONE_SOCIALE che, come si è detto, era creditrice del comune.
2.-Il tesoriere, accorpando i due mandati, ha tuttavia effettuato un unico bonifico a favore di quest’ultima, con la conseguenza che il creditore procedente ha avanzato una ulteriore richiesta di pagamento della somma, che per effetto dell’errore di pagamento non aveva ancora ricevuto, e che il comune ha dovuto stanziare per evitare un ulteriore pignoramento presso terzi.
3.- Il comune ha convenuto il tesoriere davanti al Tribunale di Firenze adducendo l’inadempimento del mandatario nel fatto di
aver eseguito un unico bonifico a favore del solo debitore esecutato, anziché i due bonifici previsti, ma il Tribunale di Firenze ha rigettato la domanda di restituzione della somma sostenendo che il tesoriere era stato indotto in errore dallo stesso comune, il quale, nei mandati di pagamento, aveva indicato l’iban del debitore esecutato anziché quello del creditore procedente. Questa decisione è stata poi confermata dalla Corte di appello di Firenze.
Ricorre il comune con quattro motivi di ricorso e memoria. Credi RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso.
Considerato che
4.La ratio della decisione impugnata
Il giudice di appello ha osservato che il tesoriere non è incorso in alcuna responsabilità in quanto non aveva l’obbligo di verificare se l’iban che era stato indicato dal comune fosse quello corretto oppure no.
È risultato cioè pacifico che il comune ha dato l’indicazione dell’iban su cui effettuare entrambi i bonifici e che tale indicazione era errata, nel senso che è stato indicato per entrambi i bonifici il solo Iban del debitore esecutato e non anche quello del creditore procedente. E, tuttavia, i giudici di merito hanno ritenuto che non era obbligo del tesoriere verificare la correttezza di tale Iban, ossia che un tale obbligo non discendeva né dalla convenzione stipulata tra il comune e il tesoriere, né dalla normativa speciale in materia, né dalle norme sul mandato. Ed anzi, era da rilevare che, successivamente ai fatti, era entrata in vigore la legge numero 11 del 2010 che espressamente esonera il prestatore di servizi a pagamento dall’obbligo di effettuare il controllo di congruità sull’iban, e che, comunque, nel sistema previgente tale legge,
l’interpretazione corrente era che un tale controllo gravasse sull’intermediario del destinatario, vale a dire sulla banca o sull’istituto di credito del destinatario del bonifico che era nella migliore condizione per conoscere la correttezza del l’iban di chi riceveva il pagamento.
5.I motivi di ricorso
Questa ratio è contestata con quattro motivi di ricorso.
Con il primo motivo si prospetta violazione di plurime norme, e in particolar modo, degli articoli 208 e seguenti del decreto legislativo numero 267 del 2000 .
La tesi del comune ricorrente è la seguente.
I giudici di merito hanno errato nel ritenere che il tesoriere fosse un mero cassiere destinato ad eseguire le indicazioni date senza alcun potere di controllo sulla loro correttezza, a fronte del fatto che invece dal testo unico degli enti locali risulta chiaramente come il servizio di tesoreria ha l’obbligo di verificare la correttezza formale del mandato di pagamento in essere con l’ente locale.
Inoltre, nel fare riferimento al decreto legislativo numero 11 del 2010 che, come si è detto, esclude la responsabilità del tesoriere per l’omessa verifica dell’iban, i giudici di merito avrebbero compiuto una applicazione retroattiva di quella norma dal momento che la fattispecie di cui si discute si è perfezionata anteriormente alla sua entrata in vigore. Senza tacere del fatto che si tratta di norma eccezionale insuscettibile tra l’altro di applicazione analogica.
Inoltre, la legge numero 11 del 2010 è generale rispetto alla precedente disciplina (legge 267 del 2000) dal momento che essa disciplina l’ipotesi generale di rapporto tra correntisti e istituti di credito mentre quest’ultima si riferisce all’ipotesi speciale del rapporto tra i comuni ed i tesorieri: quest’ultima
norma disegna il rapporto tra comuni e tesorieri come un rapporto complesso in cui questi ultimi hanno obblighi di controllo sulla correttezza del mandato di pagamento.
6.- Il secondo motivo prospetta violazione degli articoli 1703 e seguenti del codice civile.
Secondo il comune ricorrente la Corte di merito ha errato nell’escludere che vi potesse essere un obbligo di controllo, da parte del tesoriere, discendente dagli obblighi del mandato.
Piuttosto, secondo il ricorrente, applicandosi lo schema del contratto di mandato al rapporto tra comune e tesoriere non può che discenderne l’obbligo per quest’ultimo di una corretta verifica dei dati forniti per l’esecuzione del mandato, ossia dei dati utili per il suo adempimento. In particolare, erano stati dati due mandati di pagamento al tesoriere con l’indicazione di due diversi destinatari e di due diverse causali e, secondo la ricorrente, queste indicazioni avrebbero dovuto essere seguite.
7.- Con il terzo motivo si prospetta omesso esame di un fatto decisivo e controverso, vale a dire la circostanza che il mandatario, ossia il tesoriere, non si era limitato soltanto a non verificare l’iban ma aveva altresì accorpato i due mandati, che pure erano stati emessi per due diversi destinatari, ed aveva effettuato il pagamento di entrambi ad uno solo di essi ed in ciò si sostanzierebbe un evidente inadempimento degli obblighi propri del mandato.
Questi tre motivi pongono una questione comune e dunque può farsene scrutinio unitario e sono fondati.
I giudici di merito hanno limitato l’accertamento dell’inadempimento del tesoriere all’obbligo di costui di verificare la correttezza dell’iban, ed hanno escluso che il tesoriere possa essere gravato di un simile compito.
E tuttavia non hanno considerato che l’obbligo assunto col mandato era di effettuare due distinti bonifici a due soggetti
diversi, e ciò a prescindere dalla correttezza dell’iban di uno di essi.
Tale obbligo è stato adempiuto in violazione dei doveri di diligenza, i quali peraltro, in questo caso, sono quelli propri di un mandatario che professionalmente svolge l’attività demandatagli.
Più precisamente.
Innanzitutto va richiamato il principio di diritto secondo cui ‘ Ai sensi dell’art. 325 del Testo Unico delle leggi comunali e provinciali approvate con R.D. 3 marzo 1934 n. 383, il tesoriere ha un potere di controllo sui mandati di pagamento emessi dall’ente, che sebbene non limitato al riscontro della mera regolarità formale del titolo (presenza della firma, assenza di abrasioni o di altre apparenti anomalie) e dovendo estendersi ad accertare che in esso sia indicato il provvedimento autorizzativo della spesa (e che tale provvedimento esista), che ne sia indicata la causale e che la somma da pagare rientri negli stanziamenti di bilancio e sia imputata all’apposito capitolo, non investe, tuttavia, l’intrinseco del titolo stesso, nel senso che il tesoriere non può sindacare il perché ed il come, cioè la determinazione e le modalità, del pagamento che ha mandato di eseguire. ‘ (Cass. 12267/ 1992; Cass. 1625/ 96).
Conseguentemente, nel rapporto pubblicistico che si instaura fra l’ente locale ed il servizio di tesoreria, è fatto carico al tesoriere di effettuare un controllo formale sul mandato, ossia di verificare le corrispondenze dei dati con i soggetti cui sono riferiti.
Ma comunque, a parte questo aspetto pubblicistico, e dunque anche ove esso non rilevasse, valgono certamente le norme sul rapporto di mandato che impongono al mandatario di eseguire le istruzioni con la diligenza tipica che il rapporto
richiede, e che la stessa professionalità del mandatario impone.
In questo caso, a prescindere dall’ obbligo del mandatario, ossia del tesoriere, di verificare l’iban del destinatario, resta il fatto che il mandato ricevuto, ed è circostanza documentata oltre che pacifica, era di effettuare due bonifici a due soggetti diversi per due causali altrettanto diverse e resta il fatto che, per contro, il mandatario ha invece unificato i due mandati ed effettuato due bonifici distinti: se è vero che a ciò poteva essere indotto dalla unicità dell’iban è altresì vero che vi erano indicazioni contrarie, consistenti nella diversità dei destinatari e delle causali.
Diligenza del mandatario significa altresì che costui, davanti ad istruzioni incongrue (due mandati con lo stesso iban a soggetti diversi) ha l’obbligo di richiedere nuove istruzioni facendo presente al mandante l’incongruità di quelle ricevute: a maggior ragione nel caso in cui il mandatario svolga quella attività professionalmente.
Ove le istruzioni del mandante siano errate, è obbligo del mandatario non solo accorgersi di tale incongruenza, che nel caso presente era evidente- due mandati a due distinti destinatari per due diverse causali, ma identico Iban- ma è altresì obbligo del mandatario di informare il mandante di tale incongruenza o dell’errore commesso nel dare istruzioni (Cass. 20640/ 2019).
8.- Il quarto motivo , sulle spese, è assorbito.
Il ricorso va pertanto accolto e la decisione cassata con rinvio. P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione. RAGIONE_SOCIALE la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 04/03/2024.