Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21346 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21346 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/07/2024
ORDINANZA
sui ricorsi iscritti al n. 15160/2021 e al n. 18469/2021 proposti da: NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME (EMAIL) e NOME COGNOME (EMAIL);
– ricorrente –
e
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME (EMAIL) ed NOME COGNOME (EMAIL);
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA COGNOMEA REPUBBLICA -SEGRETARIATO RAGIONE_SOCIALE, in persona del Segretario RAGIONE_SOCIALE pro-tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (EMAIL);
– ricorrente –
nonché
NOME COGNOME; NOME COGNOME;
– intimati –
avverso la sentenza n. 6629/2020 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 23/12/2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 3/06/2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
ritenuto che,
con sentenza resa in data 23/12/2020, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE e in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE decisione di primo grado, ha condannato NOME COGNOME, in solido con NOME COGNOME e NOME COGNOME (già condannati in primo grado), al risarcimento, in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dei danni da quest’ultima subiti in conseguenza RAGIONE_SOCIALE sottrazione, da parte del COGNOME, del COGNOME e del COGNOME, ai propri doveri connessi alle funzioni dagli stessi esercitate presso la tenuta presidenziale di Castelporziano in qualità, rispettivamente, di capo del Servizio Tenute e giardini (il COGNOME), di direttore RAGIONE_SOCIALE Tenuta (il COGNOME) e di responsabile RAGIONE_SOCIALE cassa (il COGNOME);
a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come, tanto il COGNOME (nei confronti del quale il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda risarcitoria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) quanto il COGNOME (così come il COGNOME), si
fossero resi responsabili RAGIONE_SOCIALE violazione dei propri doveri connessi alla gestione contabile e RAGIONE_SOCIALE cassa, nonché dei doveri di controllo inerenti alle rispettive funzioni (anche con riguardo ai consistenti ammanchi determinati dalle indebite appropriazioni riconosciute a carico del COGNOME), avendo gli stessi, attraverso le proprie conAVV_NOTAIOe inerti, concretamente contribuito alla determinazione dei gravi danni economici e di immagine denunciati dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE corte d’appello, con due distinti atti, NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione sulla base, rispettivamente, di due e di un unico motivo d’impugnazione;
la RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resiste con due distinti controricorsi;
nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede;
il sostituto Procuratore RAGIONE_SOCIALE presso la Corte di cassazione ha depositato conclusioni scritte, instando per il rigetto di entrambi i ricorsi;
le parti costituite hanno depositato memoria;
considerato che,
con il primo motivo del proprio ricorso, NOME COGNOME censura la sentenza impugnata per falsa applicazione degli artt. 2043 e 2055 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto sussistente un preteso nesso di causalità tra le asserite violazioni dei doveri d’ufficio ascritti all’istante e i danni denunciati dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
in particolare, la corte territoriale avrebbe erroneamente omesso di rilevare come la contabilità relativa alla tenuta di Castelporziano venisse direttamente consegnata (non tramite il Servizio tenute) al
Servizio ragioneria centrale da un dipendente RAGIONE_SOCIALE tenuta, senza alcuna forma di coinvolgimento del COGNOME;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come, attraverso la proposizione RAGIONE_SOCIALE censura in esame, il ricorrente si sia limitato a prospettare una rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove a fronte di una valutazione istruttoria complessiva che la corte territoriale ha dimostrato di condurre con riferimento a specifici indici presuntivi, analiticamente richiamati in sentenza, suscettibili di giustificare e di fornire adeguata contezza circa la ritenuta sussistenza del nesso di causalità qui criticata;
in contrasto con quanto affermato dal COGNOME (secondo cui allo stesso non sarebbe spettato alcun controllo sulla gestione contabile RAGIONE_SOCIALE tenuta di Castelporziano), la corte territoriale ha dimostrato, sulla base di specifici estremi documentali analiticamente richiamati in sentenza, come la gravità e il carattere macroscopico delle anomalie gestionali e contabili RAGIONE_SOCIALE tenuta di Castelporziano (pag. 9 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata) non sarebbero dovute sfuggire in ogni caso a colui il quale, come il COGNOME, svolgeva le mansioni di superiore gerarchico del COGNOME (direttore RAGIONE_SOCIALE tenuta), ossia a colui che era posto al vertice del Servizio (Tenute e giardini) a cui la tenuta di Castelporziano faceva capo ed a cui spettava istituzionalmente il compito di vigilare sul buon governo complessivo di tali cespiti patrimoniali RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
ciò posto, la contestazione concernente la negazione del nesso di causalità tra il comportamento del COGNOME e il danno denunciato dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si risolve, non già nella denuncia del paradigma astratto delle norme di legge richiamate dal ricorrente, bensì nella denuncia di un errore nella ricostruzione RAGIONE_SOCIALE fattispecie
concreta mediata dalla valutazione dei mezzi istruttori e, dunque, nella sostanziale contestazione di un preteso vizio motivazionale del tutto al di fuori dei limiti in cui la denuncia di tale vizio è consentita in sede di legittimità;
con il secondo motivo del proprio ricorso, il COGNOME si duole RAGIONE_SOCIALE nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata per violazione degli artt. 342, 343, 345 e 346 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente disatteso l’eccezione sollevata dall’istante in ordine all’inammissibilità dell’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza di primo grado, avendo la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE deAVV_NOTAIOo, in sede di gravame, fatti totalmente nuovi e diversi rispetto a quelli originariamente introAVV_NOTAIOi a fondamento RAGIONE_SOCIALE domanda introduttiva del giudizio di primo grado, con la conseguente nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza d’appello nella parte in cui ha condannato il COGNOME al risarcimento dei danni in relazione al supposto compimento di fatti il cui esame in sede di appello non avrebbe dovuto essere consentito;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come, sulla base del principio di necessaria e completa allegazione del ricorso per cassazione ex art. 366 n. 6 c.p.c. (valido oltre che per il vizio di cui all’art. 360, comma primo, n. 5 anche per quelli previsti dai nn. 3 e 4 RAGIONE_SOCIALE stessa disposizione normativa), il ricorrente che denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498);
siffatto onere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che una data circostanza debba reputarsi comprovata dall’esame degli atti
processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente medesimo è tenuto ad allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circostanze affermate, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria riproduzione di singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o RAGIONE_SOCIALE controparte;
è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr., per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali, dopo aver affermato che la prescrizione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum , attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento RAGIONE_SOCIALE sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ritenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriormente chiarito che il rispetto RAGIONE_SOCIALE citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato in ricorso, risulti proAVV_NOTAIOo, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d’improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l’ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato proAVV_NOTAIOo nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l’onere RAGIONE_SOCIALE sua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161 del
25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell’allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317);
rimane in ogni caso pur sempre fermo che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. -quale corollario del requisito di specificità dei motivi anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU COGNOME e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 – non sia interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, non potendo tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (v. Sez. U, Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022 (Rv. 664409 01);
con particolare riguardo all’ipotesi RAGIONE_SOCIALE deduzione di errores in procedendo (tali da legittimare l’esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito), varrà considerare come la stessa presupponga pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni RAGIONE_SOCIALE sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa COGNOME ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione RAGIONE_SOCIALE giustizia, salvaguardando la funzione
nomofilattica RAGIONE_SOCIALE Corte ed il diritto di accesso RAGIONE_SOCIALE parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (cfr. Sez. L, Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022, Rv. 663837 -01; Sez. 1, Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021, Rv. 662388 – 01);
nella violazione di tali principi deve ritenersi incorso il ricorrente con il motivo d’impugnazione in esame, atteso che lo stesso, nel dolersi che la corte d’appello avrebbe erroneamente disatteso l’eccezione sollevata dall’istante in ordine all’inammissibilità dell’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza di primo grado (avendo la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE asseritamente deAVV_NOTAIOo, in sede di gravame, fatti totalmente nuovi e diversi rispetto a quelli originariamente introAVV_NOTAIOi a fondamento RAGIONE_SOCIALE domanda introduttiva del giudizio di primo grado), ha tuttavia omesso di fornire alcuna idonea e completa indicazione (né alcuna adeguata localizzazione negli atti nel processo) circa gli atti processuali e i documenti (e il relativo contenuto) comprovanti il ricorso effettivo di detto errore (con particolare riguardo all’indicazione dei fatti specifici che non sarebbero stato esaminabili, in quanto estranei al giudizio, e gli atti processuali pertinenti, con particolare riguardo all’atto d’appello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE contenenti i riferimenti fattuali contestati e la loro specifica indicazione differenziale rispetto ai contenuti dell’atto di citazione, esso stesso non allegato), con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di apprezzare la concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza del motivo d’impugnazione proposto;
con l’unico motivo d’impugnazione proposto, il COGNOME censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2055 c.c. e dei regolamenti interni alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte
territoriale erroneamente attestato la sussistenza di un preteso nesso di causalità tra la presunta violazione di doveri d’ufficio da parte del COGNOME e il danno denunciato dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avuto altresì riguardo alla totale assenza di previsioni normative e regolamentari idonee a fondare la responsabilità del ricorrente e l’eventuale dovere giuridico dello stesso di impedire il danno denunciato;
il motivo è inammissibile;
osserva preliminarmente il Collegio come la specifica fonte normativa suscettibile di fondare e di giustificare il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE responsabilità risarcitoria del ricorrente (attraverso la mediazione RAGIONE_SOCIALE ricognizione dei relativi doveri di vigilanza e di controllo funzionali alla tutela delle ragioni dell’istituzione a cui lo stesso era preposto) chiede d ‘ essere identificata nell’atto amministrativo di nomina, o comunque di preposizione, alle funzioni cui lo stesso COGNOME fu adibito in qualità di direttore RAGIONE_SOCIALE tenuta di Castelporziano, ossia quale responsabile del buon andamento complessivo del governo RAGIONE_SOCIALE tenuta;
in breve, all’odierno ricorrente (così come al COGNOME) deve ritenersi imputata la diretta responsabilità per i danni arrecati alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in ragione RAGIONE_SOCIALE violazione dei doveri connessi alle funzioni di direttore RAGIONE_SOCIALE tenuta di Castelporziano allo stesso affidate;
ciò posto, la corte territoriale ha dimostrato, sulla base di specifici estremi documentali analiticamente richiamati in sentenza, come la gravità e il carattere macroscopico delle anomalie gestionali e contabili RAGIONE_SOCIALE tenuta di Castelporziano (pag. 9 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata) non avrebbe dovuto in nessun caso sfuggire all’attenzione e al controllo di colui il quale svolgeva le mansioni di direttore RAGIONE_SOCIALE tenuta, ossia di colui il quale era posto al vertice RAGIONE_SOCIALE gestione RAGIONE_SOCIALE tenuta di Castelporziano, o comunque di colui a cui venivano sottoposti per la
sottoscrizione i rendiconti formati dal gestore RAGIONE_SOCIALE cassa, il NOME, e che poteva operare sul conto RAGIONE_SOCIALE tenuta con firma congiunta; e anche di colui che, dopo la scoperta RAGIONE_SOCIALE disastrosa situazione RAGIONE_SOCIALE cassa, si astenne dall’aAVV_NOTAIOare qualsivoglia iniziativa di contrasto, consentendo al NOME di proseguire nella sua attività distrattiva (cfr. pagg. 15-16 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata);
ciò posto, la contestazione concernente la negazione del nesso di causalità tra il comportamento del COGNOME e il danno denunciato dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si risolve, non già nella denuncia del paradigma astratto delle norme di legge richiamate dal ricorrente, bensì nella denuncia di un errore nella ricostruzione RAGIONE_SOCIALE fattispecie concreta mediata dalla valutazione dei mezzi istruttori e, dunque, anche in questo caso (come nel caso del COGNOME), nella sostanziale contestazione di un preteso vizio motivazionale del tutto al di fuori dei limiti in cui la denuncia di tale vizio è consentita in sede di legittimità;
sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità di entrambi i ricorsi;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di ciascun ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili entrambi i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al rimborso, in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro, 12.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di ciascun ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione