Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27440 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 27440 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/10/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23380/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 1940/2020, depositata l’ 1/06/2020.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del l’ 8/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Sentito il Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Sentito il difensore della ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2010 NOME COGNOME ha chiamato in giudizio davanti al Tribunale di Napoli le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, deducendo di avere acquistato dalla RAGIONE_SOCIALE un gommone per il prezzo di euro 24.450 e che dopo pochi giorni di utilizzo il motore si era bloccato e che RAGIONE_SOCIALE, dopo averlo visionato, si era dichiarata pronta ad effettuare la riparazione, previo pagamento del relativo costo, che dopo pochi giorni dall’effettuazione della riparazione il motore si era nuovamente bloccato e aveva allora inviato, su sua richiesta, il gommone alla casa costruttrice che, dopo averne verificato le condizioni, gli aveva comunicato che il motore aveva aspirato acqua ed era necessario sostituirlo, che aveva comunicato sia al costruttore che al venditore la risoluzione del contratto di vendita, chiedendo la restituzione del prezzo, oltre al rimborso delle spese sostenute per le riparazioni eseguite da RAGIONE_SOCIALE e al risarcimento dei danni. L’attore chiedeva quindi al Tribunale di acquisire l’elaborato del consulente tecnico, predisposto nell’ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo da lui richiesto e svoltosi nel contraddittorio con le convenute, di accertare la risoluzione del contratto di compravendita del gommone a causa del grave vizio di costruzione da cui era risultato affetto e di condannare conseguentemente RAGIONE_SOCIALE a restituire il prezzo della vendita, di condannare COGNOME al risarcimento dei danni subiti, da liquidarsi nell’importo di euro 4.679,22, quale costo inutilmente sostenuto per la riparazione, nonché nell’ulteriore importo di euro 10.000 per il mancato godimento del gommone. Si è costituita RAGIONE_SOCIALE, che ha contestato le domande dell’attore e ha chiesto di
essere autorizzata a chiamare in causa la società produttrice per essere garantita, con sua estromissione dal giudizio. COGNOME si è costituita e ha contestato la domanda proposta da COGNOME nei suoi confronti.
Con la sentenza n. 15291/2014, il Tribunale di Napoli ha dichiarato risolto il contratto di compravendita del gommone e ha condannato RAGIONE_SOCIALE a restituire il prezzo pagato, ha accolto la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti di NOME e ha condannato la stessa al pagamento di euro 5.573,73, ha rigettato la domanda di manleva di RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME.
La sentenza è stata impugnata da COGNOME NOME con atto notificato al solo NOME COGNOME. Con la sentenza n. 1940/2020 la Corte d’appello di Napoli ha rigettato il gravame.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione RAGIONE_SOCIALE
Resiste con controricorso NOME COGNOME.
Entrambe le parti hanno depositato memoria. Con la memoria la ricorrente ha rinunciato al primo motivo di ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è articolato in cinque motivi:
Il primo motivo denuncia, ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c., ‘nullità del procedimento e della sentenza d’appello, violazione degli artt. 106, 331 c.p.c.’, avendo la Corte d’appello omesso di integrare il contraddittorio nei confronti della venditrice.
Il motivo è stato oggetto di rinuncia da parte della ricorrente. In ogni caso il motivo era infondato. La Corte d’appello ha interpretato l’atto di gravame di COGNOME come unicamente rivolto verso la parte della sentenza di primo grado che l’aveva condannata al pagamento del risarcimento dei danni determinati dalla inefficacia della riparazione del gommone posta in essere dalla medesima, domanda rispetto alla quale la venditrice del gommone è estranea, così che non trova applicazione la disciplina invocata con il motivo.
Il secondo motivo è suddiviso in due sotto motivi.
Si contesta, ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c., ‘nullità della sentenza e/o del procedimento d’appello per omesso esame di una eccezione/motivo d’appello, nonché per motivazione apparente, artt. 132 n. 4, 112 c.p.c.’: la decisione d’appello presenta un altro motivo di nullità, ossia il mancato esame del motivo con cui si è rinnovata l’eccezione, ritualmente proposta in primo grado, della decadenza dal diritto fatto valere dall’attore, non avendo COGNOME tempestivamente denunciato il manifestarsi vizio.
Si denuncia, in via subordinata, nullità del procedimento e della sentenza d’appello per motivazione apparente, in quanto il mero richiamo operato in sentenza alle argomentazioni svolte circa i primi due motivi d’appello integra il vizio di apparenza della motivazione.
Il motivo, nei suoi due sotto motivi, non può essere accolto. La Corte d’appello, che ha riportato a pag. 7 della sentenza il terzo motivo di gravame, che contestava la declaratoria di infondatezza dell’eccezione di decadenza dall’azione per vizi, ha affermato a pag. 12 che i rilievi contenuti nel motivo devono ritenersi assorbiti dalle considerazioni svolte dalla medesima Corte in relazione ai primi due motivi di gravame. Il giudice d’appello ha pertanto esaminato il motivo di gravame ritenendolo assorbito, cosicché la decisione non presenta il vizio di omessa pronuncia. La motivazione al riguardo data, poi, non è meramente apparente, avendo la Corte precisato che il motore del gommone aveva presentato problematiche nel mese di dicembre del 2009 ed era stato prontamente riconsegnato alla società ricorrente in data 14 dicembre 2009 (pag. 11 della sentenza), così ritenendo tempestiva la denuncia dei vizi.
Il terzo motivo è anch’esso suddiviso in due sotto motivi.
Si denuncia, ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c., nullità della sentenza e/o del procedimento per omesso esame dei motivi d’appello in quanto la Corte ha totalmente omesso di valutare
un’altra eccezione, ossia quella afferente il concorso colposo dell’attore; nell’atto di appello la ricorrente aveva sottolineato che, se non è provato il nesso causale tra il fatto colposo e l’evento pregiudizievole, viene meno il presupposto costitutivo del danno risarcibile. Il consulente tecnico d’ufficio, in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il difetto di fabbricazione era evidente, ma non avrebbe arrecato il danno se si fossero seguite le indicazioni prescritte nel manuale; l’acquirente ha quindi causato ab origine il danno non imputabile all’esecutore della riparazione.
Si contesta nullità della sentenza e/o del procedimento per motivazione apparente o contraddittoria in quanto il mero richiamo delle argomentazioni svolte circa i primi due motivi di gravame rende l’eventuale motivazione meramente apparente, in quanto nulla dice sullo specifico motivo.
Il motivo, nei suoi due sotto motivi, non può essere accolto. La ricorrente contesta il mancato esame da parte del giudice d’appello del quinto motivo di gravame, del quale si limita a riportare a pag. 19 del ricorso unicamente una frase, non ponendo questa Corte in condizione di valutare l’omessa pronuncia da parte del giudice d’appello. In ogni caso, la Corte d’appello ha sottolineato con motivazione non meramente apparente o insanabilmente contraddittoria -come le argomentazioni della parte oggi ricorrente fossero appuntate sul profilo dell’assenza di vizi costruttivi del gommone, che ‘neppure in minima parte riescono a superare e contraddire l’evidente prova che il motore poco dopo l’intervento riparativo’ della ricorrente ‘ha presentato problematiche tali da dovere essere riconsegnato alla medesima predetta società’, affermazione della Corte che contrasta quanto sostenuto dalla ricorrente nell’estratto trascritto nel ricorso.
Il quarto motivo è articolato in quattro sotto motivi.
Si contesta, ai sensi dei nn. 4 e 3 dell’art. 360 c.p.c., nullità della sentenza o del procedimento d’appello, nonché violazione o
falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697, 2727, 2729, 2226 c.c.: la sentenza impugnata è frutto di una malaccorta lettura degli atti e della sentenza di primo grado; la motivazione della sentenza di primo grado è totalmente incentrata sulla ricerca di riscontri a riprova della sussistenza di un difetto di fabbricazione del gommone, cosicché il giudice d’appello sbaglia laddove nega che la ricorrente fosse legittimata ad impugnare tali profili; la ricorrente aveva interesse a dimostrare che l’asserito difetto di fabbricazione non poteva sussistere, giacché se la fessurazione/infiltrazione non esisteva non solo veniva meno il collegamento con l’allagamento del vano e il conseguente blocco del motore, ma si doveva ritenere che questo fosse stato determinato da altre cause; conseguentemente il giudice d’appello erra nell’addossare alla ricorrente l’onere di dimostrare di avere esattamente adempiuto; spettava a COGNOME dimostrare che il rinvio del gommone era avvenuto per riparare il nuovo guasto e non per un mero controllo di routine.
Si denuncia, ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c., nullità della sentenza o del procedimento d’appello per motivazione apparente o contraddittoria per avere la Corte negato che la ricorrente fosse legittimata a censurare la sentenza di primo grado laddove si afferma la sussistenza dei vizi costruttivi originari del gommone, vizi rilevanti non solo in relazione alla domanda di risoluzione della compravendita, ma anche a quella risarcitoria.
c) Si contesta, ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento d’appello per omesso esame dei motivi d’appello in quanto la sentenza impugnata ha ignorato totalmente anche i primi due motivi d’appello, essendosi la Corte limitata a disquisire dell’asserita carenza di legittimazione della ricorrente a contestare il difetto di fabbricazione e a negarle al contempo interesse a impugnare la statuizione concernente la risoluzione della compravendita; si è trattato di una omissione
assoluta di esame e non già di una interpretazione non condivisibile o erronea.
Si denuncia, ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione in relazione alla mancata valutazione dell’esito positivo delle citate prove in mare.
Il motivo, nei suoi quattro sotto motivi, non può essere accolto. Quanto ai primi due sotto motivi va rilevato che la ricorrente non considera che il giudice d’appello non ha escluso la legittimazione della ricorrente a censurare la parte della sentenza di primo grado che ha dichiarato risolto il contratto di compravendita, ma ha interpretato l’atto d’appello come rivolto unicamente avverso la parte della sentenza che aveva condannato la ricorrente a pagare il risarcimento dei danni causati dalla inutilità della riparazione posta in essere, conclusione alla quale il giudice d’appello è giunto anche considerando che l’atto di gravame è rivolto unicamente nei confronti dell’acquirente e non è stato neppure notificato alla venditrice. Quanto al terzo sotto motivo non può essere certamente ravvisata l’omissione assoluta dei primi due motivi di gravame, al cui esame il giudice dedica le considerazioni di cui alle pagg 9-12 della sentenza impugnata. Quanto, infine, all’ultimo sotto motivo, avente ad oggetto la mancata considerazione delle prove in mare, va anzitutto sottolineata la genericità della censura che nulla argomenta in relazione alla loro decisività. A tali prove, d’altro canto, la Corte d’appello fa riferimento alla pag. 9 della sentenza impugnata, cosicché non si può ritenere che le medesime non siano state considerate dal giudice d’appello che le ha evidentemente ritenute non decisive.
Il quinto motivo denuncia, ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., nullità del procedimento e della sentenza d’appello, invocando gli artt. 342 e 100 c.p.c. per avere la sentenza impugnata negato che la ricorrente avesse titolo e interesse a impugnare anche le statuizioni concernenti la domanda principale.
Il motivo non può essere accolto in quanto, come si è già detto, il giudice d’appello non ha negato che la ricorrente avesse titolo e interesse a impugnare anche le statuizioni concernenti la domanda di risoluzione dell’atto di compravendita, ma ha escluso che tali statuizioni la ricorrente avesse impugnato con l’atto d’appello.
II. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 2.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, ex art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi dopo la pubblica udienza, l’8 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME