Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2819 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 3 Num. 2819 Anno 2025
Presidente: GRAZIOSI NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 15878/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME unitamente agli avvocati COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME
-controricorrente- nonché contro
-intimato- avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO ANCONA n. 1267/2020 depositata il 01/12/2020.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Udito il Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME:
Fatti di causa
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 1267/2020 della Corte di appello di Ancona, esponendo, per quanto ancora qui di utilità, che:
-avevano convenuto NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE per il risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, indicati come causati dalla condotta del primo, dichiaratosi promotore finanziario della seconda, in relazione al contratto per l’acquisito di prodotti a titolo d’investimento con ING Banca NV, con duplice versamento, il 22 marzo e il 15 aprile 2010, nelle mani del convenuto, di assegni bancari fino alla somma di 50 mila euro;
-avevano allegato di aver scoperto che RAGIONE_SOCIALE aveva revocato il mandato a COGNOME, il 29 aprile 2010, e questi non aveva investito le somme ricevute.
Il Tribunale aveva accolto la domanda nei confronti di NOME COGNOME e respinto quella avverso RAGIONE_SOCIALE, con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare:
-mancava il contratto quadro tra gli originari attori e la banca, e i singoli ordini di acquisto non potevano qualificarsi quali negozi di attuazione di quello, con conseguente nullità degli stessi;
-nei moduli sottoscritti dai clienti deducenti non vi era alcun riferimento alla banca, non essendo intestati e neppure firmati da
un rappresentante di essa, non essendo compilati nella parte dedicata al collocatore e neppure potendo rilevare, ai fini della correlata imputazione di responsabilità, l’appartenenza dell’istituto di credito, a séguito delle svariate operazioni d’incorporazione, allo stesso gruppo della diversa intestataria dei moduli medesimi, in mancanza di una previsione normativa sulla responsabilità della società controllata nei confronti di creditori di altra controllata del gruppo per l’inadempimento di obbligazioni dalla seconda;
-ne derivava la sola responsabilità, in proprio, del promotore; resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
Le parti hanno depositato memorie. Il Sostituto Procuratore Generale ha formulato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso, e le ha confermate nella pubblica udienza.
Ragioni della decisione
I l giorno prima dell’udienza pubblica fissata i ricorrenti, a mezzo del loro difensore munito d’idonea procura, hanno depositato rinuncia al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese, accettata da parte controricorrente.
Il giudizio di legittimità va dunque estinto, senza disposizione sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 17/12/2024.