Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 35114 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 35114 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/12/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 20824/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE,
-intimati – avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di BARI n. 1087/2020 depositata il 18/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/11/2023 dal Consigliere relatore, NOME COGNOME, osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propose, dinanzi al Tribunale di Bari, domanda di risarcimento danni nei confronti del AVV_NOTAIO affermando che questa, quale delegata dal giudice dell’esecuzione immobiliare, aveva venduto illegittimamente un immobile di rilevanti dimensioni per il prezzo di 615.000,00 (seicentoquindicimila) euro.
Il AVV_NOTAIO si costituì in giudizio e chiese di essere autorizzato a chiamare in causa le proprie compagnie assicuratrici, ossia la RAGIONE_SOCIALE e i RAGIONE_SOCIALE di Londra, che entrambe si costituirono, dopo l’autorizzazione del giudice.
La domanda venne rigettata.
La RAGIONE_SOCIALE propose impugnazione di merito e la Corte territoriale, nel ricostituito contraddittorio delle parti, ha rigettato l’appello.
Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre, con atto affidato a sei motivi di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE
Rispondono, con separati controricorsi, la notaia COGNOME e i RAGIONE_SOCIALE di Londra.
RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
La controricorrente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente censura come segue la sentenza della Corte territoriale.
Con il primo motivo eccepisce la nullità della sentenza per mancanza ed insufficienza di motivazione e per la mancata indicazione delle norme di legge e dei principi di diritto applicabili nella fattispecie e sostiene l’ erroneità dell’ iter logico che ha violato il diritto di difesa.
R.g. n. 20824 del 2021; estensore: NOME COGNOME
Con il secondo motivo sostiene che h a errato la Corte d’appello laddove ha ritenuto che il controllo del giudice dell’esecuzione toglierebbe efficacia causale al comportamento del professionista delegato e che, sulla base di tale erroneo presupposto, nella specie, non sarebbe stata scrutinata la eventuale responsabilità del AVV_NOTAIO e che sarebbe assente o quanto meno palesemente carente la ricostruzione dei fatti operata dai Giudici del merito.
Con il terzo motivo eccepisce la nullità del credito, per essere stato quantificato con un calcolo anatocistico degli interessi che ne comporta la nullità insanabile e rilevabile d’ufficio; circostanza che, anche d’ufficio, doveva essere rilevata.
Con il quarto motivo deduce che l a Corte d’appello non ha considerato la circostanza che, al momento della trascrizione del pignoramento immobiliare, vi fosse in essere un contratto di locazione, contratto opponibile sia al creditore procedente e cedente che al cessionario del credito.
Con il quinto motivo sostiene che. contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte d’appello, il debitore esecutato, odierno ricorrente, non ha avuto altro strumento di tutela dei propri diritti gravemente lesi se non quello dell’azione risarcitoria in danno del professionista delegato che abbia operato, come -ad avviso della parte ricorrente – incontrovertibilmente è avvenuto nella fattispecie di cui ci si occupa, in maniera illegittima.
Con il sesto motivo, denunciando violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 2697 c od. civ., la ricorrente rileva la carenza, sotto il profilo probatorio, della sentenza impugnata, ponendo in evidenza di aver corroborato la propria linea difensiva con copiose ed inconfutabili prove documentali ritualmente esibite ma del tutto ignorate prima dal Tribunale e poi dalla Corte d’Appello.
Il Collegio reputa che il secondo e il quinto motivo di ricorso pongano la questione della responsabilità civile del AVV_NOTAIO, e più in
R.g. n. 20824 del 2021; estensore: NOME COGNOME
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generale del professionista delegato che operi, sotto le direttive del giudice dell’esecuzione, nel procedimento espropriativo e, in particolare, se questi possa essere chiamato in proprio a rispondere del suo operato, indipendentemente dalle opposizioni avverso gli atti esecutivi e se possa essere chiamato a rispondere per atti compiuti nell’ambito della delega, ovvero soltanto per il compimento di atti posti in essere esorbitando dai limiti della delega.
La questione rilevata è di particolare rilevanza giuridica – e su di essa non si sono riscontrati dei precedenti specifici, rinvenendosi soltanto un risalente precedente relativo ad una fattispecie in ambito fallimentare (Cass. n. 3563 del 9/12/1971 Rv. 355246 – 01) e un altro vertente sulla responsabilità dell’esperto stimatore (Cass. n. 8496 del 6/05/2020 Rv. 657807 – 01) – ed è, inoltre suscettibile di porsi in numerosi ricorsi rientranti nelle attribuzioni tabellari di questa Sezione , stante l’ampiezza delle deleghe che il giudice dell’esecuzione può rilasciare in favore dei professionisti legali, quali notai, avvocati e commercialisti.
La causa deve, pertanto, essere rimessa alla pubblica udienza, previo rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
Visto l’art. 375, comma 1, cod. proc. civ.
Rimette la causa alla pubblica udienza e la rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di
R.g. n. 20824 del 2021; estensore: NOME COGNOME