Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8893 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8893 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 15438/2019 R.G. proposto da:
NOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma presso l’AVV_NOTAIO nel suo studio in INDIRIZZO
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, c.f. CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma presso di lui nel suo studio in INDIRIZZO
contro
ricorrente
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione di COGNOME NOME e co.
intimata avente a oggetto la sentenza n. 1620/2019 della Corte d’appello di Napoli depositata il 21-3-2019
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27-32024 dal consigliere NOME COGNOME
OGGETTO:
vendita di cosa mobile –
responsabilità del produttore
R.G. 15438/2019
C.C. 27-3-2024
FATTI DI CAUSA
1.Con sentenza n. 817/2012 depositata il 22-3-2012 il Tribunale di Nola ha accolto la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE volta a ottenere l’accertamento dell’inadempimento contrattuale della prima e della responsabilità quale produttrice della seconda per avergli consegnato, quale consumatore, mattonelle da pavimento difettose; per l’effetto ha condannato RAGIONE_SOCIALE alla restituzione del prezzo pagato per l’acquisto delle mattonelle pari a Euro 3.084,14 e RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni quantificati in Euro 4.589,37 per il rifacimento della pavimentazione.
2.RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello, notificando l’atto di citazione esclusivamente ad NOME COGNOME e, a seguito di ordine di integrazione del contraddittorio emesso dalla Corte d’appello di Napoli alla prima udienza del 20-12-2012, ha eseguito la notifica a RAGIONE_SOCIALE; con ordinanza del 12-2-2018 la Corte ha dichiarato la nullità della notifica, disponendo la rinnovazione della notificazione a RAGIONE_SOCIALE di NOME , per cui l’appellante ha provveduto alla rinnovazione della notificazione e RAGIONE_SOCIALE si è costituita.
Con sentenza n. 1620 pubblicata il 21-32019 la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha rigettato la domanda di NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e per l’effetto ha condannato NOME COGNOME a restituire a RAGIONE_SOCIALE quanto dalla stessa pagato in esecuzione della sentenza di primo grado, nonché a rifondere le spese del doppio grado di giudizio; ha compensato per il resto le spese del grado.
La sentenza ha rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dall’appellato COGNOME in ragione delle modalità della notifica a RAGIONE_SOCIALE Nel merito, ha rilevato che il giudice di
primo grado aveva fatto applicazione delle disposizioni sulla responsabilità del produttore in modo scorretto, in quanto la merce acquistata per sua natura non era sicuramente pericolosa, perciò non sussistevano i presupposti per esperire l’azione extracontrattuale nei confronti del produttore ex art. 131 d.lgs. 206/2005, era indiscutibile che non vi era stato alcun legame tra la produttrice e l’acquirente e lo stesso acquirente aveva dedotto solo la presenza di macchie sulle mattonelle, che potevano integrare solo difetti qualitativi della merce acquistata.
3.Avverso la sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
E’ rimasta intimata RAGIONE_SOCIALE, alla quale la notificazione è stata ritualmente eseguita a mezzo pec al difensore domiciliatario all’indirizzo EMAIL il 20-5-2019.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e a ll’esito della camera di consiglio del 27-3-2024 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo, rubricato ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c. e dell’art. 153 c.p.c. sull’inammissibilità dell’atto di appello per violazione del principio di inderogabilità del termine perentorio -nullità della sentenza per error in procedendo (art. 360 n.3-4 c.p.c.)’ , il ricorrente evidenzia che RAGIONE_SOCIALE aveva notificato l’atto di appello solo a lui, che egli aveva lamentato l’inammissibilità dell’appello per violazione del litisconsorzio processuale, che alla prima udienza la Corte d’appello aveva disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, che RAGIONE_SOCIALE aveva eseguito la notifica il 23-2-2013 e la Corte d’appello con successiva ordinanza del 12 -2-2018 aveva rilevato
la nullità della notifica e ne aveva disposto la rinnovazione, poi eseguita. Sostiene che l’appellante non aveva ottemperato all’ordine di integrazione del contraddittorio disposto alla prima udienza, in quanto la notifica eseguita era nulla e quindi sosti ene che ai sensi dell’art. 331 co. 2 cod. proc. civ. l’appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.
2.Con il secondo motivo, rubricato ‘ nullità della sentenza per motivazione inesistente sulla eccezione di inammissibilità dell’atto di appello -anomalia motivazionale (motivazione apparente e perplessa) sulla eccezione di inammissibilità dell’atto di appello -error in procedendo -nullità della sentenza per violazione di legge art. 132 n. 4 c.p.c. -art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.)’, il ricorrente dichiara di avere evidenziato che RAGIONE_SOCIALE con scelta consapevole aveva eseguito una prima notifica inesistente, in quanto non avere notificato l’atto di appello determinava l’inesistenza della notifica e una seconda notifica nulla, con la conseguenza che la notifica regolare era avvenuta dopo circa sei anni dalla pubblicazione della sentenza di primo grado; lamenta che la sentenza impugnata non abbia motivato le ragioni della proroga del termine perentorio, limitandosi a dichiarare che la seconda notifica aveva sanato la prima.
3.Il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente stante la stretta connessione, sono infondati per la ragione, assorbente rispetto a ogni altra, che non si verte in ipotesi di applicazione dell’art. 331 cod. proc. civ., ma di applicazione dell’art. 332 cod. proc. civ.
Si richiama il principio secondo il quale la notificazione dell’impugnazione a parti diverse da quelle dalle quali o contro le quali è stata proposta ai sensi dell’art. 332 cod. proc. civ. non ha la stessa natura della notificazione prevista dall’art. 331 cod. proc. ci v. relativo all’integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, in quanto, mentre in tale ultima norma si tratta di una vocatio in ius per integrare
il contraddittorio, in ipotesi di cause scindibili la notificazione integra solo litis denuntiatio allo scopo di avvertire coloro che hanno partecipato al giudizio della necessità di proporre le impugnazioni, che non siano già precluse o escluse, nel processo instaurato con l’impugnazione principale; in tale ultima ipotesi, ove sia omessa l’indicata notificazione, l’unico effetto è che il processo, per facilitare l’ingresso dell’eventuale interveniente, è da ritenere in situazione di stasi fino alla decorrenza dei termini stabiliti dagli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., onde la sentenza non può essere utilmente emessa (Cass. Sez. 6-2 12-3-2020 n. 7031 Rv. 657280-02, Cass. Sez. L 15-4-2013 n. 9080 Rv. 626144-01, Cass. Sez. 2 6-6-1983 n. 3858 Rv. 42878201).
NOME COGNOME ha proposto nei confronti della venditrice RAGIONE_SOCIALE domanda di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale e nei confronti della produttrice RAGIONE_SOCIALE domanda di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale del produttore, senza neppure prospettare una responsabilità in via solidale dei convenuti; in questo modo ha proposto domande distinte, connesse solo ex art. 103 cod. proc. civ. e prive di qualsiasi rapporto di dipendenza, che quindi in grado di appello comportavano cumulo di cause scindibili ai sensi dell’art. 332 cod. proc. civ. La società produttrice ha proposto il suo appello nei confronti dell’acquirente, esclusivamente lamentando l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno formulata nei suoi confronti; pertanto esattamente ai sensi de ll’art . 332 cod. proc. civ. alla prima udienza del 20-12-2012, allorché non era ancora decorso il termine di cui all’art. 327 co.1 cod. proc. civ. da applicare alla fattispecie, la Corte ha disposto la notificazione anche alla società venditrice. Però non rileva che la notifica eseguita fosse nulla, così come non rilevano le ragioni della nullità sulle quali insiste il ricorrente,
in quanto comunque si applica l’art. 332 co. 2 cod. proc. civ., secondo il quale anche se la notificazione ordinata dal giudice non avviene, l’unica conseguenza è che il processo rimane sospeso fino a che non sia decorso il termine di cui all’art. 327 co.1 cod. proc. civ. Ne consegue che già dalla successiva udienza del 30-5-2013, essendo in quel momento decorso il termine di cui all’art. 327 co.1 cod. proc. civ. da applicare alla fattispecie, il processo poteva normalmente proseguire, a prescindere da qualsiasi questione sulla mancanza o sulla nullità della notifica alla società venditrice.
Ne consegue che si deve correggere ai sensi dell’art. 384 ult. co. cod. proc. civ. la motivazione della sentenza impugnata, in quanto esattamente la Corte d’appello ha rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposta da NOME COGNOME, s eppure per le diverse ragioni qui esposte.
4. Con il terzo motivo, rubricato ‘ violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ. e dell’art. 114, 117 e 123 del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (art. 306 n. 3 c.p.c.)’, il ricorrente sostiene che la Corte d’appello abbia erroneamente ritenuto che le disposizioni del Codice del Consumo sull’azione del consumatore nei confronti del produttore non consentano l’esercizio della più ampia e generica azione ex art. 2043 cod. civ. Evidenzia che il giudice di primo grado aveva accolto la sua domanda configurando ipotesi di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. basata sul principio del neminem laedere e sostiene che la Corte d’appello abbia erroneamente dichiarato che l’acquirente non avesse azione di risarcimento dei danni nei confronti del produttore in quanto gli art. 114, 117 e 123 Codice del Consumo limitano tale possibilità al caso del prodotto pericoloso.
4.1.Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata ha fatto applicazione del principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte secondo il quale, nelle cosiddette vendite a catena, spettano all’acquirente l’azione contrattuale esclusivamente nei confronti del suo diretto venditore e quella extracontrattuale, esperibile contro il produttore per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa (Cass. Sez. 2 27-7-2017 n. 18610 Rv. 644988-01, Cass. Sez. 2 5-2-2015 n. 2115 Rv. 634178-01, Cass. Sez. 3 31-5-2005 n. 11612 Rv. 58245101, Cass. Sez. 2 15-4-2002 n. 5428 Rv. 553746-01, Cass. Sez. 2 612-1995 n. 12577 Rv. 494970-01, per tutte). Ciò significa che, secondo le disposizioni vigenti ratione temporis, la responsabilità extracontrattuale del produttore sussiste se il prodotto, a causa della sua difettosità, rechi danno; in tale caso le disposizioni del codice del consumo prevedono ipotesi di responsabilità di natura presunta, che prescinde dall’accertamento della colpevolezza del produttore , ma non anche dalla prova del collegamento causale tra difetto e danno, che incombe sul soggetto danneggiato (Cass. Sez. 3 7-4-2022 n. 11317 Rv. 664512-01, Cass. Sez. 3 20-11-2018 n. 298828 Rv. 651844-02). All’acquirente spetta l’azione contrattuale nei confronti del suo diretto venditore per tutti i difetti di conformità del bene e nella fattispecie esattamente la Corte d’appello ha escluso che l’acquirente potesse esercitare l’azione extracontrattuale contro il produtto re per ottenere il danno lamentato con riferimento al costo per la sostituzione della pavimentazione; ciò in quanto tale costo non rientrava in sé nella nozione di danno provocato né dal prodotto né dal prodotto difettoso in quanto tale.
5.Con il quarto motivo, rubricato ‘nullità della sentenza per motivazione apparente e perplessa sulla responsabilità extracontrattuale della RAGIONE_SOCIALE -motivazione contraddittoria -error in procedendo -nullità della sentenza per
violazione di legge art. 132 n. 4 c.p.c. -(art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.)’, il ricorrente deduce di avere provato tutti i requisiti richiesti dall’art. 2043 cod. civ.; evidenzia che il fatto colposo o doloso che egli aveva addebitato a RAGIONE_SOCIALE era riferito all’avere immesso in circolazione pavimenti qualificati come classe 5, e cioè con una tale resistenza alle macchie che potevano essere rimosse mediante il semplice uso di acqua calda, sostiene di avere dimostrato anche il nesso di causalità e il danno; lamenta la mancanza nella sentenza di ogni riferimento all’art. 2043 cod. civ. e la conseguente inesistenza , contraddittorietà e anomalia della motivazione che consenta alla produttrice di sottrarsi alla responsabilità risarcitoria.
5.1.Il rigetto del terzo motivo comporta il rigetto anche del quarto motivo.
La sentenza impugnata ha dato atto che il vizio lamentato dall’acquirente era riferito alla presenza di macchie nelle mattonelle e perciò ha preso in esame lo stesso vizio che lamenta il ricorrente nel motivo, riferito a una resistenza alle macchie della pavimentazione non corrispondente a quella dichiarata; la sentenza, dichiarando che si trattava di difetto qualitativo della merce, esattamente ha escluso che si trattasse di vizio che l’acquirente pote sse lamentare nei confronti del produttore. Infatti il ricorrente all’evidenza deduce un vizio della cosa rientrante nella nozione di cui all’art. 1490 cod. civ. che, in quanto tale, giustifica l’esercizio dell’azione contrattuale nei confronti del diretto venditore e non l’esercizio dell’azione extracontrattuale nei confronti del produttore.
6.Con il quinto motivo, rubricato ‘ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Omesso esame delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio. Fatto doloso e/o colposo della ceramiche RAGIONE_SOCIALE che ha arrecato un danno ingiusto (art. 360 n. 5 c.p.c.), il ricorrente lamenta che la
sentenza impugnata abbia omesso l’esame della consulenza tecnica d’ufficio ; evidenzia che la consulenza aveva accertato l’esistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda da lui proposta , in quanto aveva accertato che la pavimentazione non aveva la resistenza alle macchie di classe 5 dichiarata nella scheda tecnica e aveva confermato la necessità della sua sostituzione.
6.1.Il rigetto del terzo e del quarto motivo comporta il rigetto anche del quinto motivo, in quanto non si pone questione di omesso esame di fatto decisivo, avendo la sentenza impugnata preso in esame il vizio lamentato dal ricorrente riferito alle macchie della pavimentazione e avendo la sentenza esattamente escluso che si trattasse difetto comportante la responsabilità del produttore.
7.In conclusione il ricorso è integralmente rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente è condannato alla rifusione a favore della società controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, in dispositivo liquidate.
In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co . 1quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.400,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege.
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione