Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32629 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32629 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22414/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, quale incorporante la RAGIONE_SOCIALE domiciliazione telematica , dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 1446/2020 depositata il 28/05/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
la società RAGIONE_SOCIALE ricorre, sulla base di sei motivi, corredati da memoria, avverso la sentenza n. 1446 del 2020 della Corte di appello di Bologna, esponendo che:
-aveva convenuto in giudizio RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, la quale ultima costituendosi aveva chiamato in garanzia la società RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti e connessi alla richiesta di ritiro di prodotti alimentari, destinati al mercato polacco, rivelatisi contenere un prodotto chimico pericoloso, il colorante Sudan 1;
-i prodotti erano stati realizzati da NOME e venduti alla deducente da NOME;
-la richiesta di ritiro era stata rivolta alla deducente, nel novembre 2003, dalla medesima NOME, avendo per oggetto la fornitura dell’ultimo trimestre del 2002;
-nello stesso mese aveva ricevuto notizia, dall’ispettorato polacco di confine, di un Allarme Rapido sanitario diffuso lo stesso mese e già lanciato anche in Italia;
-subito dopo lo stesso ispettorato aveva posto sotto sequestro il lotto interessato, e, analizzando campioni, aveva constatato la presenza del colorante;
-successivamente, nel dicembre 2003 la deducente aveva richiesto, senza esiti, alla RAGIONE_SOCIALE, la restituzione degli importi pagati relativi ai prodotti campionati e posti sotto sequestro;
-non essendo stata offerta prova dell’assenza del colorante nel materiale dei complessivi lotti interessati, l’autorità amministrativa polacca, nel marzo 2004, aveva negato il nullaosta sanitario;
-i prodotti erano rimasti conservati nei magazzini della dogana polacca;
-la società RAGIONE_SOCIALE, sempre nel marzo 2004, aveva confermato la presenza del colorante, pur non indicato nelle etichette dei prodotti;
–NOME aveva poi ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento delle fatture relative ai prodotti, notificandolo alla vecchia sede legale della deducente e quindi, in assenza di opposizione, aveva chiesto la dichiarazione di fallimento della deducente, che, per converso, aveva ottenuto da una parte il rigetto dell’istanza, e per altro verso la rimessione in termini per opporre l’ingiunzione;
-pronunciando sull’opposizione, la Corte di appello di Danzica aveva annullato il residuale importo parzialmente accordato in prime cure come dovuto alla pretesa creditrice, con rinvio al primo giudice, davanti al quale NOME aveva rinunciato alla domanda e all’azione, con conseguente archiviazione del procedimento;
-il Tribunale di Parma aveva rigettato la domanda osservando che:
-la presenza del colorante, riscontrato infine nelle partite di peperoncino utilizzato come componente del condimento alimentare, provenienti dall’India, era ignota alle aziende di settore e ai presìdi pubblici di vigilanza fino a marzo-aprile 2003;
-anche dopo l’allerta internazionale diffusa dalla Francia nel giugno 2003, non vi erano metodi di analisi idonei a rilevare il colorante;
-fermo che i prodotti erano rimasti nei magazzini della dogana polacca, era intervenuta la pronuncia del giudice polacco che aveva portato i danni accertati a deconto dei pagamenti per la merce fornita, con conseguente giudicato preclusivo;
-quando alla pure formulata domanda per danni da concorrenza sleale, erano restati senza prova e comunque s’indicavano causati dalla condotta di un soggetto, la società RAGIONE_SOCIALE, diverso dalla convenuta;
-la Corte di appello aveva disatteso il gravame osservando che:
-il giudicato polacco era preclusivo;
-non vi era stata censura sulla statuizione del Tribunale secondo cui la responsabilità del produttore era per colpa presunta, non oggettiva, e la presunzione era stata vinta dalla risultata impossibilità di accertare la presenza del colorante a causa delle conoscenze tecniche e scientifiche del momento;
-quanto alla domanda di danni per atti di concorrenza sleale, non era ravvisabile un abuso nell’iniziativa giurisdizionale che aveva portato, in Polonia, al riconoscimento di un credito sia pure in minor misura rispetto al richiesto, mentre erano tardive le ulteriori richieste di ammissione di mezzi di prova
formulate, in primo grado, solo in sede di precisazione delle conclusioni e in comparsa conclusionale, e fermo restando che non potevano imputarsi alla convenuta le condotte di soggetti diversi come la società RAGIONE_SOCIALE;
resistono con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, anche quale soggetto incorporante la RAGIONE_SOCIALE, e la società RAGIONE_SOCIALE;
Rilevato che
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909, cod. civ., e del correlato principio del ‘ne bis in idem’, perché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che: a) la Corte di appello di Danzica aveva dichiarato inesistente il minor credito riconosciuto dal giudice polacco di primo grado; b) NOME aveva rinunciato poi agli atti e alla domanda con conseguente difetto del giudicato ritenuto preclusivo, stante la decretata archiviazione in sede di rinvio;
con il secondo motivo si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso, e la violazione e falsa applicazione del regolamento comunitario n. 44 del 2001, poiché la Corte di appello avrebbe mancato di considerare i passaggi motivazionali della decisione di primo grado del Tribunale polacco, passati in giudicato, e la successiva riforma di quella decisione in senso favorevole alla deducente, allora appellante, in secondo grado;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione delle leggi nazionali e comunitarie relative alla pericolosità del colorante Sudan 1, poiché la Corte di appello avrebbe mancato di considerare che dalle stesse emergeva la catalogazione del colorante come tossico sin dal 1973, mentre da un precedente specifico di questa Corte, n. 15824 del 2014, relativo a fatti del 2003, risultava l’avallo ad accertamenti peritali
che avevano indicato la possibilità di ricerca di contaminanti non noti con tecniche in uso più che trentennale;
con il quarto motivo si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso, rappresentato dalla comunicazione d’invito al ritiro della merce interessata, inviata dalla società RAGIONE_SOCIALE alla deducente, con specifica di natura cautelativa, mentre essa era obbligatoria dopo la diffusione dell’Allarme rapido unionale, laddove già nel marzo 2001 l’Austria aveva diramato un’allerta relativa a polveri di peperoncino adulterati con Sudan 1, di provenienza britannica ma d’importazione indiana, mentre, in Italia, l’RAGIONE_SOCIALE Parma già nel giugno 2003 aveva sequestrato analoga merce, per lo stesso motivo, presso magazzini di RAGIONE_SOCIALE, a conferma della circostanza per cui prima dell’ottobre 2003 era possibile il riscontro della presenza della sostanza tossica in questione, di origine non italiana a differenza dell’etichettatura apposta e contrattualmente assicurata;
con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione del regolamento unionale n. 178 del 2002, poiché la Corte di appello avrebbe errato omettendo di considerare che il produttore era responsabile della mancata ricerca e verifica precauzionale delle componenti tossiche, possibili in base allo stato oggettivo delle conoscenze, sicché di tale omissione in uno a quella informativa doveva rispondere con il venditore;
con il sesto motivo si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso, rappresentato dalla documentazione attestante la concorrenza sleale mediante la diffusione di discredito commerciale attuata dalla società RAGIONE_SOCIALE per il tramite della mandataria polacca RAGIONE_SOCIALE, mirando a minare la reputazione della deducente e a spingere le aziende creditrici a chiedere l’immediato rientro dal debito per subentrare nel segmento del mercato interessato in Polonia, ottenendo un’ingiunzione di pagamento poi
oggetto di rinuncia e artificiosamente notificandola alla precedente sede della propria controparte negoziale;
Considerato che
il primo e secondo motivo, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inammissibili;
parte ricorrente:
-non riporta il contenuto dei punti I e III della sentenza del Tribunale polacco di primo grado, non rendendo possibile verificare, nel ricorso, con conseguente aspecificità, su quali statuizioni abbia effettivamente inciso l’annullamento pronunciato dalla Corte di appello di Danzica, e dunque se vi sia stato comunque un giudicato preclusivo (sia pure azzerando il preteso controcredito per fornitura) o residuasse altro accertamento ulteriore giudicabile;
-non riporta il contenuto del decreto di archiviazione pronunciato in sede di rinvio dal giudice polacco, all’esito dell’indicata rinuncia alla domanda sottesa all’originaria ingiunzione, non redendo possibile verificare, nel ricorso, con conseguente aspecificità, se e in quale misura sia pertanto mancato il giudicato preclusivo affermato dalla sentenza in questa sede impugnata, e peraltro dalla stessa istante diversamente affermato in relazione a passi motivazionali della decisione del Tribunale di Danzica, nella seconda censura in scrutinio;
sono infatti inammissibili, per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso
la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469; cfr., sull’applicabilità di tale generale requisito anche alle statuizioni con effetti di giudicato, Cass., Sez. U., 21/02/2022, n. 5633, e prima, più in generale, Cass., 18/10/2011, n. 21560);
al contempo, non si specifica quando sarebbe stato prodotto il già intervenuto decreto di archiviazione, di cui la Corte territoriale non discute, nelle fasi di merito (Cass., Sez. U., 18/03/2022, n. 8950, pag. 4), facendosi generico e cumulativo riferimento, nel richiamare la sentenza della Corte di appello di Danzica, ad «allegati in comparsa di costituzione del nuovo procuratore AVV_NOTAIO», come eccepito (a pag. 12) nel controricorso della RAGIONE_SOCIALE, peraltro reiterando l’affermazione di giudicato a valenza comunitaria, contraddittoriamente -in difetto di altre ricostruite esplicazioni relative ai provvedimenti evocati -rispetto all’affermazione dei complessivi effetti dell’intervenuta archiviazione;
va poi rimarcato che la censura di omesso esame sarebbe stata, in tesi, inammissibile a mente della c.d. doppia conforme di merito: ciò ai sensi dell’art. 348 -ter, quinto comma, cod. proc. civ., applicabile ‘ratione temporis’, al contempo reintrodotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, come previsto dall’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ.;
né parte ricorrente ha dimostrato che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito sono state diverse (Cass., 22/12/2016, n. 26774, Cass., 28/02/2023, n. 5947);
il terzo, quarto e quinto motivo, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inammissibili;
non risulta censurata la ragione decisoria per cui non era stato motivo di appello la statuizione del Tribunale di Parma
secondo cui la responsabilità del produttore era per colpa presunta, e la presunzione era stata superata dalla risultanza per cui la presenza del colorante, riscontrato infine nelle partite di peperoncino utilizzato come componente del condimento alimentare, provenienti dall’India, era ignota alle aziende di settore e ai presìdi pubblici di vigilanza fino a marzo-aprile 2003, mentre anche dopo l’allerta internazionale diffusa dalla Francia nel giugno 2003 non vi erano metodi di analisi idonei a rilevare il colorante, il tutto a fronte di forniture dell’ultimo trimestre 2002, e con richiesta di ritiro del novembre 2003;
parte ricorrente afferma che sarebbero state invece possibili altre utili analisi, ma lo fa mirando a una rilettura istruttoria estranea alla presente sede di legittimità, richiamando fatti (il sequestro dell’ASL di Parma del giugno 2003) non è dato comprendere come e quando provati nelle fasi di merito, e invocando accertamenti sottesi a una vicenda giudiziaria, esitata nella pronuncia di questa Corte n. 15824 del 2014, tra diverse parti e per diversi fatti;
si è poi appena rammentata, più sopra, la preclusione della censura ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ.;
dev’essere poi sottolineato che la domanda svolta risulta essere stata, a mente di quanto allegato e risultante nel ricorso (pag. 3), quella risarcitoria per l’uso della sostanza tossica, che aveva perciò imposto il richiamo dal commercio, e non per la mera vendita di prodotti in tesi non di origine italiana, non è dato comprendere se solo per la presenza di questa componente importata;
il sesto motivo è inammissibile;
si adduce l’omesso esame di documenti, formulando come detto una censura inibita dalla doppia decisione conforme dei giudici di merito, peraltro anche in tal caso mirando a una rilettura degli accertamenti in fatto e, al contempo, richiamando e
riportando documenti neppure potenzialmente decisivi perché rappresentativi di soggetti aziendali che negavano la veridicità di non meglio precisate notizie o affermavano di avere ottimi rapporti commerciali con la parte ricorrente e, dunque, di non voler aderire alla correlata richiesta di fallimento;
il tutto fermo restando quanto sopra detto in ordine al procedimento giurisdizionale svolto in Polonia;
spese secondo soccombenza con la richiesta distrazione in favore degli avvocati della RAGIONE_SOCIALE;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali dei controricorrenti, liquidate per ciascuno in euro 4.200,00 oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Spese distratte in favore degli avvocati di RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17/10/2023.