Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26289 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 26289 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26491/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- sul controricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME
(CODICE_FISCALE)
-ricorrente incidentale-
contro
COGNOME NOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO POTENZA n. 396/2022 depositata il 24/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 9/11/2022, illustrato da successiva memoria, NOME ricorre per cassazione della sentenza della Corte d’appello di Potenza n. 396/2022, pubblicata il 24 giugno 2022, nei confronti di COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE ( già RAGIONE_SOCIALE), resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
L’atto depositato dalla controricorrente denominato ‘Memoria 380 bis.1 c.p.c.’ non può considerarsi tale, difettandone i requisiti di legge.
Per quanto ancora di interesse, la Corte d’appello, in un giudizio volto ad affermare la responsabilità dei convenuti, qui resistenti, per avere immesso sul mercato o commercializzato il veicolo di proprietà dell’attore, qui ricorrente, rivelatosi con difetti costruttivi tali da provocarne un incendio mentre circolava, ha confermato la sentenza di rigetto del primo giudice, rilevando la prescrizione del diritto fatto valere sulla base dell’art 133 del
Codice del Consumo e dell’art. 1495, co. 3 c.c. ritenuto applicabile alla fattispecie, essendo invocato un vizio dell’auto compravenduta, deteriorata da un repentino incendio, e non propriamente un difetto del prodotto in esso incorporato (il motorino di avviamento); ha ritenuto non applicabile, conseguentemente, gli invocati artt. 114 e segg. CdC concernenti la responsabilità del produttore o importatore di prodotti difettosi, con la diversa disciplina in termini di prescrizione; ha ritenuto, quindi, non solo prescritto il diritto, ma non provato quanto alla dimostrazione dell’evento causativo del danno (incendio dell’auto), non rivelatosi, all’esito di una CTU, riferibile al difetto presente nel motorino di avviamento incorporato nell’auto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(a) Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la ‘violazione o falsa applicazione’ degli artt. 125, e 126 del D.Lgs. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo). Il ricorrente ha dedotto che la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso l’applicabilità della disciplina di cui agli artt. 114 e ss. del D.Lgs. 206/2005 ritenendo pertanto prescritta l’azione del ricorrente -, non avendo tenuto conto del fatto che la deduzione era nel senso che ‘difettosa non era l’autovettura, ma il blocchetto di accensione’. Sarebbero quindi risarcibili, ai sensi dell’art. 123 del Codice del Consumo, i danni subiti dall’autovettura dell’AVV_NOTAIO, in quanto ‘cosa diversa dal prodotto difettoso’ che, ad avviso del ricorrente, sarebbe stato indicato nel blocchetto di accensione.
(b) Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la ‘violazione e falsa applicazione’ dell’art. 2043 c.c. in relazione al preteso risarcimento dei danni ‘subiti a causa del ritardo nella fornitura del pezzo di ricambio risultato difettoso’ (cfr. ricorso, pag. 9). Tale domanda non sarebbe prescritta in quanto ‘qualora il
pregiudizio arrecato al compratore abbia leso interessi di quest’ultimo che siano sorti al di fuori del contratto ed abbiano la consistenza di diritti assoluti’, l’illecito di natura extracontrattuale ‘anche quando trae occasione dalla vendita, rimane ben distinto rispetto all’inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto’ (cfr. ricorso, pag. 10). Il danno sarebbe inerente alla permanenza forzata in Svizzera del ricorrente con la sua famiglia, e collegato all’assenza del ricambio in Europa, ordinato con procedura d’urgenza il 24.08.2006 e ricevuto solo il 8.9.2006.
(c) Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta l’ ‘omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti’ in relazione alla prova del difetto di fabbricazione. In particolare, il ricorrente deduce che, pur ritenendo assorbente la decisione in ordine alla prescrizione del diritto, ‘la Corte di Appello, riproducendo pedissequamente l’erronea motivazione del giudice di primo grado’ ha negato la sussistenza di alcun difetto di fabbrica, solo sulla base delle conclusioni raggiunte dal CTU, omettendo di valutare gli ulteriori ‘elementi di prova offerti dall’AVV_NOTAIO (cfr. ricorso, pagg. 12 e 13). S i denuncia l’omesso esame della testimonianza resa dal meccanico che aveva provveduto alla riparazione dell’auto, il quale aveva confermato che l’incendio era stato provocato dal motorino di accensione.
I motivi del ricorso principale, vertendo sulla medesima questione vista sotto diversi profili di nullità della sentenza, vengono trattati congiuntamente. Essi sono palesemente inammissibili e determinano l’assorbimento dei motivi d el ricorso incidentale subordinato.
La Corte d’appello ha escluso l’applicabilità dell’art. 114 ess. D. lgs 6/2005 (o meglio al DPR 224/1988 applicabile pro tempore ), relativo alla responsabilità del produttore, rispetto alle domande
risarcitorie prospettate, perché , ai sensi dell’art. 123 del codice del consumo, non è stato dedotto né un danno alla persona, né la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, essendo i danni richiesti collegati al deterioramento del prodotto stesso (auto) indicato come difettoso. In linea con tale impostazione, ha rilevato che il ricorrente ha rivendicato il risarcimento dei danni connessi al preteso difetto di fabbricazione dell’autovettura (spese di riparazione e di alloggio per il tempo necessario per la messa in pristino) e che , pertanto, RAGIONE_SOCIALE era stata correttamente evocata in giudizio in manleva dal convenuto venditore, quale rivenditrice ( e non produttrice o importatrice), applicandosi alla fattispecie le più favorevoli norme di cui agli artt. 1492 c.c. e ss., nonché gli artt. 133 e ss. del Codice del Consumo, relative ai vizi delle cose vendute.
Va osservato che la prospettazione di erronea applicazione della norma perché collegata a una diversa domanda (inerente ai danni provocati all’auto dal difetto del motorino di accensione) difetta di autosufficienza, in quanto il ricorrente avrebbe dovuto allegare e trascrivere, per la parte di rilievo, l’atto da cui risulta tale diversa allegazione, al fine di consentire una verifica della norma da applicarsi al caso concreto (cfr. Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019).
Quanto al secondo motivo, con il quale si deduce che la Corte di Appello abbia erroneamente escluso l’applicabilità dell’art. 2043 c.c. per il danno alla persona subito in conseguenza dell’inadempimento, e dunque del diverso termine di prescrizione , se ne deve parimenti rilevare l’inammissibilità .
La Corte di Appello ha precisato che la pretesa responsabilità extracontrattuale dedotta è pur sempre connessa, quale danno-conseguenza, alla garanzia per vizi e difetti della cosa
venduta ovvero ai difetti di conformità della stessa, e quindi soggetto ai predetti termini di prescrizione. La conclusione cui è pervenuta la Corte di merito non contrasta con la giurisprudenza di questa Corte che consente un affiancamento della responsabilità extracontrattuale a quella contrattuale solo quando il pregiudizio arrecato al compratore abbia leso interessi di quest’ultimo che siano sorti al di fuori del contratto ed abbiano la consistenza di diritti assoluti (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 16654 del 06/07/2017). Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona, per essere risarcibile, deve ledere un interesse di rilevanza costituzionale. Pertanto, la lesione dell’interesse deve essere grave (nel senso che l’offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), causativa di un danno non futile (e, quindi, non consistente in meri disagi o fastidi) e, infine, supportata da specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa ( Sez. 3 – , Ordinanza n. 33276 del 29/11/2023). Conseguentemente, per consentire la verifica della corretta applicazione del principio surrichiamato in relazione alla fattispecie in esame, il ricorrente avrebbe dovuto indicare in quale punto delle proprie allegazioni sia stata dedotta la lesione di diritti assoluti che, come è noto, non possono consistere in disagi o dispendio di tempo, meglio riferibili a un pregiudizio collegato alla responsabilità contrattuale.
Il terzo motivo di ricorso attiene alla denuncia di omessa, insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia, avendo la Corte formulato il giudizio sulla mancata prova della riconducibilità dell’incendio al difetto del motorino di accensione sulla base di una valutazione tecnica del CTU, sebbene ancorata a ipotesi e non a dati tecnici, senza tenere
conto della testimonianza resa da NOME COGNOME sui difetti riscontrati su macchine dello stesso tipo. Anche questo motivo è inammissibile perché la Corte d’appello, pur ritenendo assorbente la questione della intervenuta prescrizione del diritto per decorrenza del termine, si è pronunciata nel merito, ritenendo non provato che l’incendio fosse stato provocato da un difetto del motorino di accensione. In altri termini, il giudice di merito, dopo avere aderito ad una prima “ratio decidendi”, in tema di prescrizione del diritto, si è spinto ad esaminare il merito della controversia, esprimendo anche una seconda “ratio”, al fine di sostenere la propria decisione di rigetto della domanda. In tale caso, il giudice non si è spogliato della ” potestas iudicandi “, atteso che l’art. 276 c.p.c., distingue le questioni pregiudiziali di rito dal merito, ma non stabilisce, all’interno di quest’ultimo, un preciso ordine di esame delle questioni. Conseguentemente, la sentenza risulta sorretta da due diverse ” rationes decidendi “, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata. Sicché l’inammissibilità del motivo di ricorso attinente ad una di esse rende irrilevante l’esame dei motivi riferiti all’altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l’annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l’autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile (Cass. Sez. 3 – , Ordinanza n. 15399 del 13/06/2018; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 5102 del 26/02/2024) .
All’inammissibilità del ricorso principale consegue l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della parte controricorrente, seguono la soccombenza.
Va disposta la condanna del ricorrente al pagamento di somma, liquidata come in dispositivo ex art. 96, co. 3, c.p.c., ricorrendone le condizioni di legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’ incidentale condizionato. Condanna il ricorrente principale al pagamento in favore della controricorrente e ricorrente in via incidentale delle spese del giudizio di cassazione , che liquida in complessivi € 4.200,00, di cui € 4000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, nonché dell’ammontare di € 4.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento all’ufficio di merito competente , da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato , pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto .
Così deciso in Roma, il 23/05/2024.