Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21352 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 3 Num. 21352 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/07/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 3860/2024 R.G.
proposto da
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall ‘ avv. NOME COGNOMEc.f. CODICE_FISCALE, con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall ‘ avv. NOME COGNOMEc.f. CODICE_FISCALE, dall ‘ avv. NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE e dall ‘ avv. NOME COGNOMEc.f. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
-controricorrenti e ricorrenti incidentali –
e contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOMEc.f. CODICE_FISCALE, con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME
– intimati – avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Venezia n. 2196 del 9/11/2023;
udita la relazione della causa svolta all ‘ udienza del 10/7/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. NOME COGNOME che ha concluso per l ‘ inammissibilità del ricorso principale e l ‘ inefficacia del ricorso incidentale;
uditi i difensori delle parti e lette le memorie.
FATTI DI CAUSA
1. Nel giugno del 2017, NOME COGNOME e NOME COGNOME adivano il Tribunale di Treviso, lamentando il mancato rimborso di somme versate tramite bonifici e assegni bancari e investite in polizze assicurative, emesse da RAGIONE_SOCIALE, tramite l ‘ agenzia RAGIONE_SOCIALE, gestita da NOME COGNOME con la collaborazione di NOME COGNOME; nel gennaio 2012, a seguito di riscatti, venivano emesse nuove polizze per un valore complessivo di oltre 4,3 milioni di Euro; tuttavia, al momento della richiesta di liquidazione, la compagnia assicurativa (nel frattempo divenuta RAGIONE_SOCIALE) comunicava che le polizze non risultavano in gestione e denunciava COGNOME per falsificazione della relativa documentazione.
2. Il Tribunale di Treviso, con la sentenza n. 184 depositata il 2 febbraio 2021, accoglieva parzialmente la domanda attorea e condannava RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME in solido tra loro, al pagamento della somma di Euro 4.097.203,16, oltre a interessi al 4% dal 5 ottobre 2007 e interessi legali successivi; venivano inoltre liquidate le spese di lite in Euro 72.000,00 per compensi, oltre a spese vive e accessori.
3. Contro tale decisione veniva proposto appello principale da RAGIONE_SOCIALE a cui seguivano gli appelli incidentali di RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME e di NOME COGNOME e NOME COGNOME; NOME COGNOME restava contumace nel secondo grado.
4. La Corte d ‘ appello di Venezia, con la sentenza n. 2196 del 9 novembre 2023, accoglieva parzialmente le impugnazioni di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME e così provvedeva: «condanna RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del liquidatore e NOME in proprio, RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, COGNOME NOME in proprio, in via solidale tra loro a pagare a NOME NOME e Dall ‘ COGNOME NOME la rideterminata somma complessiva, di € 3.401.224,57. Su tale somma devalutata alla data del 5.10.2007 e progressivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat, vanno riconosciuti gli interessi legali dal 5.10.2007 fino alla data della presente sentenza oltre ad interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo effettivo; condanna RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del liquidatore e COGNOME NOME in proprio, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, COGNOME Cesare in proprio in solido tra loro al pagamento delle spese processuali di primo e secondo grado che vengono liquidate comprendendovi le fasi cautelari in corso di causa in € 71.606,00 oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% oltre Iva e Cpa e quanto al secondo grado, nei limiti dei valori medi dello scaglione di riferimento, in € 29.792,00 oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% oltre Iva e Cpa».
Avverso tale decisione NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo.
NOME COGNOME e NOME COGNOME resistevano con controricorso, contenente ricorso incidentale, basato su quattro motivi.
Con controricorso RAGIONE_SOCIALE resisteva ad entrambi i ricorsi.
Non svolgevano difese nel giudizio di legittimità RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME.
Le parti depositavano memorie ex art. 378 c.p.c.
All ‘ udienza del 10/7/2025 il Pubblico Ministero concludeva per l ‘ inammissibilità del ricorso principale e l ‘ inefficacia di quello incidentale.
Alla predetta udienza il ricorrente richiedeva un termine a difesa per replicare alle istanze avanzate dalla Procura Generale durante la discussione (siccome modificate rispetto a quelle indicate nella memoria) e la medesima richiesta formulavano i ricorrenti incidentali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, vanno dichiarate inammissibili le richieste di termini a difesa avanzate all ‘ udienza odierna, sia perché del tutto estranee al rito del giudizio di legittimità e immemori del ruolo di parte pubblica e non di controparte delle parti private giocatovi dal Pubblico Ministero, sia perché, in via dirimente, nel corso dell ‘ esposizione orale delle sue conclusioni motivate, il Pubblico Ministero ha ampia facoltà di variare le richieste formulate con la precedente memoria (il cui deposito è pure facoltativo) senza con ciò ledere il principio del contraddittorio o il diritto di difesa delle parti, le quali svolgono le loro difese solo successivamente al P.M. e hanno quindi agio e modo di replicargli, in un’udienza di discussione progettata dal codice come necessariamente in grado di esaurirsi sempre in unico contesto.
Col primo motivo del ricorso principale si deduce «Violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 2049 c.c. in riferimento all ‘ art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la corte distrettuale sussunto all ‘ interno dell ‘ art. 2049 c.c. direttamente nei confronti dei danneggiati la responsabilità del preposto e materiale esecutore dell ‘ illecito, condannandolo, per tale ed esclusivo titolo legale, in via solidale con i propri preponenti, non tenendo invece conto che, in relazione al vincolo solidaristico tra preposto e preponente ex art. 2049, la responsabilità del preposto è disciplinata dall ‘ art. 2043 c.c. Intervenuto giudicato interno»; il ricorrente afferma che la Corte d ‘ appello ha
erroneamente ravvisato una responsabilità del COGNOME ai sensi dell ‘ art. 2049 c.c., benché lo stesso sia stato inequivocabilmente qualificato come preposto e, dunque, al più responsabile ai sensi dell ‘ art. 2043 c.c.
Il motivo è inammissibile.
La censura si incentra sul riferimento all ‘ art. 2049 c.c., contenuto nella sentenza impugnata, ma omette di considerare che:
-già la pronuncia di primo grado aveva individuato nella citata disposizione il fondamento della condanna, in via solidale, di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME;
-poiché la pronuncia del Tribunale non è stata impugnata dall ‘ odierno ricorrente (rimasto contumace in appello), la statuizione è divenuta res iudicata (come riconosce lo stesso COGNOME a pag. 16 del ricorso) e, dunque, indipendentemente dalla sua correttezza, non può essere rimessa in discussione col ricorso per cassazione, stante la formazione del giudicato interno;
-la Corte d ‘ appello ha esaminato l ‘ impugnazione di RAGIONE_SOCIALE che mirava ed escludere la propria responsabilità ai sensi dell ‘ art. 2049 c.c., sicché è ovvio che la motivazione della sentenza analizzi la menzionata norma e non consideri il fatto illecito (già definitivamente accertato) del Pertile, il quale, col motivo di ricorso, mostra di non avere compreso la ratio decidendi della decisione impugnata;
-ad abundantiam si osserva, poi, che la sentenza d ‘ appello contiene plurimi riferimenti al ‘ fatto illecito ‘ del Pertile e, dunque, può ragionevolmente ritenersi che, pur mancando un espresso richiamo dell ‘ art. 2043 c.c., la Corte territoriale abbia correttamente inteso la natura della responsabilità (diretta) del preposto, tenendola distinta da quella (indiretta) del preponente (quest ‘ ultima oggetto di appello); vieppiù si dimostra, dunque, che il ricorrente non ha colto la ratio decidendi della pronuncia.
Il ricorso principale, perciò, va dichiarato inammissibile.
RAGIONE_SOCIALE ha notificato la sentenza impugnata ai controricorrenti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in data 16/11/2023 (la circostanza è dichiarata nel ricorso incidentale e confermata dalla documentazione depositata).
Il ricorso incidentale -notificato e depositato in data 8/3/2024 -deve essere qualificato come impugnazione incidentale tardiva.
Tuttavia, a norma dell ‘ art. 334, comma 2, c.p.c., se l ‘ impugnazione principale è dichiarata inammissibile (come nel caso de quo ), l ‘ impugnazione incidentale perde ogni efficacia.
All ‘ inammissibilità del ricorso principale consegue la condanna del ricorrente a rifondere a ciascuna parte controricorrente (non facendo venir meno l’inefficacia del ricorso incidentale, ai fini della regolazione delle spese, la soccombenza del ricorrente principale; per tutte: Cass. Sez. 3, 20/02/2014, n. 4074) le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo.
In ragione dell ‘ inefficacia del ricorso incidentale, si dispone la compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra i controricorrenti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e la controricorrente RAGIONE_SOCIALE, che aveva sostenuto l ‘ inammissibilità dell ‘ impugnazione avversaria.
Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del solo ricorrente principale ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara inefficace il ricorso incidentale;
condanna il ricorrente NOME COGNOME a rifondere a NOME COGNOME e NOME COGNOME le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 16.000,00
per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge;
condanna il ricorrente NOME COGNOME a rifondere a RAGIONE_SOCIALE le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 16.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge;
compensa le spese del giudizio di legittimità tra le parti controricorrenti;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale ed al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-