Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20170 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20170 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 968/2023 r.g., proposto da:
COGNOME NOME, nella qualità di titolare dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge;
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge;
-controricorrente-
Ad. CC 3 luglio 2024
nonché contro
COGHE NOME NOME COGNOME NOME
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di ROMA n. 7981/2022 depositata il 07/12/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024 dal Consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. NOME COGNOME conveniva, innanzi al Tribunale di Latina, sez. dist. di Terracina, il titolare dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il comandante NOME COGNOME ed il marinaio NOME COGNOME, al fine di sentirli condannare, in solido tra loro (e ciascuno per la propria ragione e titolo), al risarcimento dei danni (patrimoniali e non, quantificati nella somma di oltre 480.000,00 euro) dal medesimo patiti, quali connessi all’affondamento del proprio natante, avvenuto in data 06.07.2008, durante il trasferimento dal porto del Circeo a quello di Fiumaretta di Sarzana, a seguito di un incendio (scoppiato a bordo nel vano motori), che, in tesi difensiva, era stato cagionato dall’imperizia, imprudenza e negligenza del comandante COGNOME e del marinaio COGNOME. In particolare, secondo parte attorea (p. 10), la RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata responsabile ex art. 2049 cc, in forza del <>.
Si costituivano in giudizio tutti i convenuti, eccependo l’intervenuta prescrizione. In particolare, il COGNOME chiedeva autorizzarsi in causa la chiamata della compagnia assicurativa, al fine di essere dalla stessa manlevato; mentre la RAGIONE_SOCIALE: in via preliminare, chiedeva l’estromissione dal giudizio per difetto di
legittimazione passiva, in quanto nessun rapporto di commissione o preposizione la legava agli altri convenuti, sul cui operato nessun controllo poteva esercitare; nel merito, eccepiva la probabile locupletazione del danno da parte dell’attore (essendo il natante, acquistato in leasing , verosimilmente assicurato contro i rischi di cui era lite); ed evidenziava la mancata dimostrazione di tutte le voci di danno ex adverso formulate.
Chiamata in causa la Gan RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE), quale Assicuratore del natante attoreo, quest’ultima si costituiva documentando d’aver precedentemente convenuto con il RAGIONE_SOCIALE il pagamento di € 250.000,00 (effettivamente corrisposti) a titolo di indennizzo del solo valore assicurato. Sulla scorta di tale transazione, le parti avevano pattuito che l’assicurato era libero di agire, nei confronti dei responsabili, per l’ottenimento del rimborso delle spese sostenute per il recupero, lo stazionamento del relitto ed il risarcimento di tutti i danni, ulteriori rispetto al valore dell’imbarcazione. Inoltre, la Gan spiegava domanda riconvenzionale (ex art. 1916 cc) per l’importo di € 250.000,00, nei soli confronti del comandante e del marinaio, ma non anche della RAGIONE_SOCIALE, ritenuta estranea alle doglianze mosse dal COGNOME.
In considerazione delle argomentazioni ed allegazioni spiegate dall’Assicuratore, la convenuta RAGIONE_SOCIALE, in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc, chiedeva anche l’accertamento del difetto di legittimazione attiva.
La causa veniva istruita mediante: acquisizione della documentazione prodotta dalle parti; ctu sul relitto; interpello del RAGIONE_SOCIALE, audizione dei testimoni intimati dalla RAGIONE_SOCIALE.
Il giudice di primo grado, con sentenza n. 464/2018:
in parziale accoglimento della domanda attorea, condannava il COGNOME a corrispondere al COGNOME la somma di € 59.715,17 (al netto, quindi, dell’ulteriore somma di € 250.000,00, per la quale accertava il
difetto di legittimazione attiva), oltre rivalutazione monetaria e interessi, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito da quest’ultimo;
in accoglimento della domanda riconvenzionale di surroga, condannava il COGNOME a corrispondere alla compagnia assicurativa la somma di € 250.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi, a titolo di rimborso dell’indennizzo corrisposto all’assicurato;
respingeva le domande proposte dal COGNOME verso la RAGIONE_SOCIALE e verso lo COGNOME.
Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello il COGNOME, che reiterava la domanda di condanna degli allora convenuti, nonché appello incidentale il comandante, che chiedeva escludersi la sua responsabilità per difetto di nesso causale.
Si costituiva la RAGIONE_SOCIALE chiedendo l’integrale conferma della sentenza di primo grado; mentre rimanevano contumaci sia lo COGNOME che la compagnia.
La corte territoriale accoglieva parzialmente l’appello proposto dal COGNOME e, riformando le motivazioni del primo grado, riteneva impegnata la responsabilità della RAGIONE_SOCIALE, ex art. 2049 cc, sul presupposto che <> (cfr. pag. 18 della sentenza d’appello). Per l’effetto, la Corte territoriale condannava la RAGIONE_SOCIALE, in solido con il COGNOME, al risarcimento del danno patrimoniale sofferto dal COGNOME (riqualificato in € 87.575,75, oltre interessi), nonché al pagamento delle spese ed onorari dei due gradi di giudizio; il tutto, oltre oneri di Legge.
Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (che, per scolastica nozione, non si distingue dal suo titolare, non sussistendo alcuna alterità soggettiva).
Hanno resistito con controricorsi sia il COGNOME, il cui difensore ha chiesto la distrazione delle spese, che la compagnia assicurativa RAGIONE_SOCIALE, mentre non hanno svolto difese il COGNOME e lo COGNOME.
Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre il Difensore di parte ricorrente ed i Difensori di entrambe le parti resistenti hanno depositato memoria.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria entro il termine di sessanta giorni dalla camera di consiglio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va affermata l’inammissibilità del controricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE.
Pur applicandosi alla fattispecie, caratterizzata dalla notifica del ricorso in data successiva al 1° gennaio 2023, il nuovo testo dell’art. 370 cod. proc. civ. (in virtù dell’art. 35 comma quinto del d. lgs. n. 149/2022), il controricorso risulta depositato tardivamente.
Infatti, nel caso di specie, essendo il ricorso stato notificato il 9 gennaio 2023, il controricorso, per essere tempestivo, avrebbe dovuto essere depositato entro lunedì 20 febbraio (cioè, entro il termine di 40 giorni dal deposito), mentre risulta essere stato depositato il 21 febbraio, quando il termine era già scaduto.
Donde l’inammissibilità del controricorso.
Passando al c.d. <>, la corte territoriale, nella sentenza impugnata, oltre a confermare la responsabilità diretta del comandante COGNOME e del marinaio COGNOME, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha accolto la domanda ex art. 2049 c.c. (che era stata proposta dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, ma che era stata rigettata in primo grado), condannando la RAGIONE_SOCIALE, in solido
con COGNOME e COGNOME, al pagamento in favore del RAGIONE_SOCIALE del rimborso delle anticipazioni dallo stesso sostenute per il trasporto del natante e per il recupero del relitto per un importo complessivo di euro 87.575,73, oltre accessori, al netto del valore dell’imbarcazione alla data del naufragio, riconosciuto in euro 250 mila, da restituirsi alla compagnia assicuratrice.
La corte di merito infatti ha ritenuto provato che il COGNOME e lo COGNOME erano stati incaricati dalla RAGIONE_SOCIALE per il trasporto dell’imbarcazione del COGNOME, con conseguente responsabilità della RAGIONE_SOCIALE ex art. 2049 c.c. per il rapporto di preposizione di fatto esistente con il comandante e con il marinaio adibiti al trasferimento dell’imbarcazione.
Orbene, a fronte di tale pronuncia, l’RAGIONE_SOCIALE articola in ricorso sei motivi.
3.1. Con il primo motivo (p. 8 ss) l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia: <>.
In sintesi, parte ricorrente contesta l’errata applicazione dell’art. 1173 c.c. in quanto non sussisterebbe tra il COGNOME ed il COGNOME, titolare della omonima RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, un valido contratto scritto.
3.2. Con il secondo motivo (p. 11 ss.) l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia: <>
In sintesi, parte ricorrente contesta la valutazione delle prove da parte della corte territoriale in punto di rapporto di occasionalità necessaria.
3.3. Con il terzo motivo l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia (p.15 ss): <>.
In sintesi, parte ricorrente contesta l’applicabilità al caso di specie dell’art. 2049 c.c.
3.4. Con il quarto motivo (p. 19 ss.) l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia: <>.
In sintesi, parte ricorrente chiede dichiararsi la nullità della sentenza impugnata per illogicità e contraddittorietà della stessa rispetto alle risultanze istruttorie sui rapporti tra COGNOME e COGNOME, da un lato, e la RAGIONE_SOCIALE, dall’altro.
3.5. Con il quinto motivo (p. 24 ss.) l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia: <>.
In sintesi, parte ricorrente si lamenta che la corte territoriale non ha considerato che il COGNOME non era comparso per rendere
l’interrogatorio formale, che era stato a lui deferito, con la conseguenza che, in assenza di prove in merito al conferimento dell’incarico al COGNOME ed allo COGNOME da parte di essa RAGIONE_SOCIALE, la corte di merito avrebbe dovuto ritenere provata l’insussistenza del rapporto di preposizione, dovendosi ritenere ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio a cui il COGNOME non aveva risposto.
3.6.Con il sesto motivo (p. 26 ss.) l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia: <>.
In sintesi, parte ricorrente si duole del fatto che la corte territoriale non ha considerato che la mancata estensione nei suoi confronti della domanda di surroga proposta dalla compagnia, avendo dovuto di contro considerare detta mancata domanda nei suoi confronti come argomento di prova della sua estraneità all’evento dannoso occorso alla imbarcazione del COGNOME.
I motivi dal primo al quinto -che sono qui trattati unitariamente, in quanto tutti relativi alla parte della sentenza impugnata con la quale la corte territoriale ha riconosciuto la RAGIONE_SOCIALE e, quindi, il suo titolare responsabile del naufragio causato dal Cogne e dallo COGNOME – sono tutti inammissibili.
Invero, parte ricorrente, attraverso le censure articolate con i motivi in esame, si è inammissibilmente spinta a prospettare la rinnovazione, in questa sede di legittimità, del riesame nel merito della
vicenda oggetto di lite, come tale sottratto alle prerogative della Corte di cassazione. Invero, al di là del formale richiamo, contenuto nell’esposizione dei motivi, ad uno dei vizi previsti dall’art. 360 primo comma c.p.c., le censure sollevate sono tutte dirette a denunciare la congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti.
Deve qui ribadirsi che, da un lato, il giudice di merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ma è sufficiente che, dopo avere vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata; e, dall’altro, non rientra nel sindacato di questo giudice di legittimità la facoltà di riesaminare e valutare il merito della causa, essendo stato demandato dal legislatore a questa Corte il controllo della sentenza impugnata sotto l’esclusivo profilo della insussistenza di errori di diritto nell’applicazione delle norme processuali o sostanziali.
Al rilievo che precede, valido per tutti e cinque i motivi, si aggiungono i rilievi che seguono:
quanto al motivo primo, che il rapporto abbia in concreto ecceduto la mera cortesia è valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità;
b) quanto al motivo secondo, parte ricorrente denuncia il vizio di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c., ma sostanzialmente sollecita questa Corte ad una nuova rivalutazione delle risultanze istruttorie;
c) quanto al motivo terzo, la ricostruzione in fatto del rapporto intercorso tra le parti sfugge al sindacato riservato a questa Corte;
d) quanto al motivo quarto, parte ricorrente prospetta la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. senza rispettare i criteri fissati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 11892/2016 (cfr. paragrafo 14);
e) quanto al motivo quinto, l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, applicabile ratione temporis), riferisce l’omesso esame ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico (Sez. U, n. 8053/2014, Cass. n. 24035/2018), non assimilabile in alcun modo alle “questioni” o alle “argomentazioni” (Cass. n. 2268/2022, n. 22397/2019, n. 14802/2017), rese invece oggetto della censura in esame.
Occorre aggiungere che l’applicabilità dell’art. 2049 c.c. al rapporto tra la ricorrente RAGIONE_SOCIALE ed i marinai convenuti COGNOME e COGNOME è stata affermata dalla corte di merito in conformità del consolidato principio di diritto, affermato da questa Corte (cfr. tra le tante Cass. n. 4298/2019), per cui <>.
Donde l’esistenza di un ulteriore profilo di inammissibilità in relazione al disposto di cui all’art. 360 bis numero 1 c.p.c.
Inammissibile è infine anche il motivo sesto, che concerne la parte della sentenza impugnata nella quale la corte di merito ha
statuito sulla domanda di surroga, che era stata proposta dalla compagnia.
Invero, anche in relazione a detto motivo, occorre ribadire che l’art. 360 comma primo n. 5 c.p.c. (come riformulato dall’art. 54 del d. l. n. 83/2012, convertito nella legge n. 134/2012) ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura in esame, che concerne l’omessa valutazione di deduzioni difensive (cfr., tra le tante, Cass. n. 14802/2017 e n. 26305/2018).
Il motivo, oltre che inammissibile, è anche infondato.
Invero, la surrogazione dell’assicuratore, prevista dall’art. 1916 c.c., è una successione a titolo particolare nel diritto vantato dall’assicurato nei confronti del terzo (o dei terzi) responsabile dell’evento dannoso, oggetto di copertura assicurativa, con la duplice conseguenza che: a) l’assicuratore surrogante si sostituisce all’assicurato danneggiato nei diritti che quest’ultimo vanta nei confronti del terzo responsabile e b) con il trasferimento a titolo particolare, dall’assicurato all’assicuratore, del diritto che il primo vantava nei confronti del terzo responsabile si trasferiscono anche le azioni e gli altri istituti processuali che la legge prevede a tutela di quel diritto.
Applicando i suddetti principi al caso di specie, la corte di merito ha correttamente affermato il diritto della compagnia di richiedere quanto indennizzato nei confronti di tutti i responsabili, compresa la RAGIONE_SOCIALE.
Pertanto, la compagnia, in ragione dell’accertamento della responsabilità solidale della RAGIONE_SOCIALE, ha diritto ad essere da questa risarcita del danno nei limiti di quanto indennizzato.
Invero, secondo un consolidato principio di diritto affermato da questa Corte (cfr. ad es. Cass. n. 2066/2018 e n. 19934/2004), in
materia di risarcimento del danno da fatto illecito, ove esistano più possibili danneggianti, la graduazione delle colpe tra di essi ha una mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento del danno, e non elide affatto la solidarietà tra loro esistente: ne consegue che la circostanza che il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso non comporta la rinuncia alla solidarietà esistente tra tutte le persone alle quali lo stesso fatto dannoso sia imputabile, sicché, se anche nel corso del giudizio emerga la graduazione di colpa tra i vari corresponsabili, ciò non preclude al danneggiato la possibilità di chiedere di essere integralmente risarcito da uno solo dei corresponsabili, non costituendo peraltro la domanda rivolta ai coobbligati in solido una domanda nuova.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla resistente compagnia assicuratrice e la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell ‘ importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
Nulla è invece dovuto a titolo di rifusione delle spese processuali in favore del resistente COGNOME, essendo stato dichiarato inammissibile il controricorso dallo stesso proposto (e quindi non potendo qualificarsi espletata alcuna rituale attività in suo nome).
P. Q. M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso presentato da COGNOME NOME, quale titolare dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
dichiara inammissibile il controricorso presentato da NOME COGNOME;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della costituita compagnia assicurativa RAGIONE_SOCIALE, delle spese del presente
giudizio, spese che liquida in euro 7700 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2024, nella camera di consiglio