Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29707 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 29707 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/11/2024
SENTENZA
sul ricorso 331-2023 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente –
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente – nonché
RAGIONE_SOCIALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI RAGIONE_SOCIALE;
-intimata – avverso l’ordinanza RAGIONE_SOCIALE CORTE DI APPELLO di RAGIONE_SOCIALE n. 506/2022, depositata il 21 ottobre 2022;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del quarto motivo, con il rigetto dei restanti;
Lette le memorie del controricorrente;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza del 5 novembre 2024 dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dottAVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del quarto motivo, con il rigetto dei restanti; udito l’AVV_NOTAIO per delega dell’AVV_NOTAIO NOME
COGNOME per il ricorrente;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
AVV_NOTAIO ha proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso l’ordinanza RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE che ha rigettato il reclamo dello stesso AVV_NOTAIO avverso la decisione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 30 novembre 2021, che aveva irrogato la sanzione RAGIONE_SOCIALE censura a seguito di accertata responsabilità disciplinare per reiterata violazione dell’art. 3 Codice deontologico e degli artt. 147 lett. a ) e 147 lett. b ) RAGIONE_SOCIALE Legge RAGIONE_SOCIALE n. 89/1913, in relazione ai seguenti illeciti:
per avere omesso qualsiasi azione utile a limitare le conseguenze dell’errore RAGIONE_SOCIALE (consistente nella mancata trascrizione, presso i registri immobiliari di RAGIONE_SOCIALE, dell’atto di assegnazione di un immobile conferito al sig. COGNOME dalla RAGIONE_SOCIALE in data 28/11/95, circostanza che aveva consentito, poi, la trascrizione di ipoteca giudiziale sul medesimo bene alla Banca creditrice RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in forza di decreto ingiuntivo) e per avere attivamente partecipato al procrastinarsi del pagamento RAGIONE_SOCIALE somma risarcitoria reclamata, in violazione dell’art. 147 comma 1 lett . b ) RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE;
per avere leso l’interesse tutelato dall’147 comma 1 lett. a) da ravvisarsi nella salvaguardia RAGIONE_SOCIALE dignità e RAGIONE_SOCIALE reputazione del AVV_NOTAIO, nonché del decoro e del prestigio RAGIONE_SOCIALE classe RAGIONE_SOCIALE, attraverso un comportamento reiteratamente inerte ed omissivo tale da indurre la parte lesa ad agire in giudizio (nel quale esso AVV_NOTAIO rimaneva contumace) per ottenere il pagamento del dovuto a titolo di risarcimento danni a seguito di errore RAGIONE_SOCIALE del AVV_NOTAIO;
per avere leso l’interesse tutelato dall’art. 147 comma 1 lett. a) mediante comportamenti atti ad ostacolare la procedura esecutiva ed a procrastinare il pagamento RAGIONE_SOCIALE somma risarcitoria, anziché provvedere al pagamento spontaneo del dovuto, configurando con detta condotta lesione del decoro e del prestigio RAGIONE_SOCIALE categoria.
La RAGIONE_SOCIALE riteneva, poi, il AVV_NOTAIO immeritevole dell’applicazione del beneficio delle attenuanti generiche ex art. 144 L.N. per avere protratto la condotta illecita con persistenza anche successivamente alla sentenza di condanna, a nulla valendo il ravvedimento operoso perché intervenuto soltanto a seguito del provvedimento definitivo di condanna.
In particolare, era emerso che l’atto di trasferimento immobiliare effettuato dalla società in favore del COGNOME non era stato trascritto ed a distanza di tempo, e precisamente nel 2001, il cessionario era venuto a sapere che su uno degli immobili era stata trascritta ipoteca in favore RAGIONE_SOCIALE Banca di Roma a garanzia di un debito RAGIONE_SOCIALE società, così che il AVV_NOTAIO procedeva alla trascrizione tardiva solo in data 21/10/2001.
Le varie richieste di risarcimento del danno avanzate dal COGNOME nei confronti del AVV_NOTAIO erano rimaste senza esito, e quindi era stato iniziato un giudizio di risarcimento del danno, che si concludeva, nella contumacia del convenuto, con la condanna in misura pari a € 200.000,00, corrispondente all’importo che era stato versato dal COGNOME alla creditrice ipotecaria in via transattiva, al fine di conseguire la cancellazione dell’ipoteca.
In assenza di adempimento spontaneo il creditore aveva intrapreso una procedura esecutiva nelle forme del pignoramento presso terzi, e precisamente per i crediti che il AVV_NOTAIO vantava nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE quale era partecipe.
Lo stesso AVV_NOTAIO rendeva dichiarazione negativa ex art. 547 c.p.c., ma il GE la riteneva inefficace in quanto resa da soggetto in conflitto di interessi, provvedendo a tal fine alla nomina di un curatore speciale dell’RAGIONE_SOCIALE pignorata.
Quindi, avanzate una serie di proposte di pagamento dilazionato ma respinte dal COGNOME, solo in data 27/4/2021 il AVV_NOTAIO provvedeva al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma dovuta.
Avverso la pronuncia RAGIONE_SOCIALE COREDI ha proposto reclamo il AVV_NOTAIO cui ha resistito il RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, con ordinanza del 21/10/2022 nel procedimento recante numero R.G. 506/2022, ha rigettato il gravame, regolando di conseguenza anche le spese di lite.
Per quanto rileva in questa sede, la Corte d’Appello rigettava in toto il reclamo rilevando l’infondatezza dei tre motivi di parte reclamante.
In ordine al primo motivo l’appellante lamentava l’errata interpretazione, da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dell’art. 3 Codice deontologico quale presupposto RAGIONE_SOCIALE violazione dell’art. 147, lettere a) e b) RAGIONE_SOCIALE L. 89/1913.
In relazione al secondo motivo censurava sia l’errata applicazione del concorso apparente di infrazioni per essere stato condannato per la violazione di entrambe le fattispecie previste dall’art. 147 lettere a) e b), anziché soltanto di quella prevista dalla lett. b) , sia che la RAGIONE_SOCIALE non aveva tenuto conto RAGIONE_SOCIALE riduzione delle infrazioni addebitate da due ad una, ai fini dell’applicazione delle attenuanti generiche.
In relazione al terzo motivo denunziava la violazione dell’art. 144 L. n. 89/1913 per mancato riconoscimento delle attenuanti in base al comportamento riparatorio tenuto dal AVV_NOTAIO.
Per la cassazione dell’ordinanza RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello ha proposto ricorso COGNOME NOME sulla base di quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, illustrato da memorie.
La Procura Generale RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese in questa fase.
Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte.
Il primo motivo di ricorso denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Codice Deontologico RAGIONE_SOCIALE per vizio di sussunzione RAGIONE_SOCIALE vicenda nell’infrazione prevista da tale norma.
Il ricorrente afferma di essersi adoperato affinché il risarcimento del danno al cliente venisse corrisposto e ciò tramite i seguenti fatti: la mancata contestazione delle pretese avanzate dal cliente, la regolare vigenza RAGIONE_SOCIALE polizza assicurativa, l’immediata denuncia alla compagnia assicuratrice del sinistro.
Lamenta il ricorrente che erroneamente la Corte d’appello gli ha imputato una serie di condotte omissive dal momento in cui il bene immobile divenne incommerciabile (a causa dell’ipoteca accesa dalla banca) e tale fatto costrinse il debitore a far fronte al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma per la cancellazione dell’ipoteca giudiziale, nell’inerzia dello stesso AVV_NOTAIO e RAGIONE_SOCIALE compagnia assicuratrice.
Il reclamante si duole RAGIONE_SOCIALE errata ricostruzione, in diritto, RAGIONE_SOCIALE vicenda da parte del giudice di secondo grado che ha ritenuto la condotta omissiva/ostruzionistica del AVV_NOTAIO risalente al momento dell’iscrizione dell’ipoteca sull’immobile (laddove il danno consistente nella incommerciabilità del bene si era concretizzato nel 2014, allorché la Corte d’Appello di Roma ebbe a liquidare il credito alla Unicredit nella somma di € 325.000) e reiterata nel successivo giudizio di responsabilità RAGIONE_SOCIALE e nella conseguente procedura esecutiva presso terzi.
Il AVV_NOTAIO afferma, altresì, che la Corte d’Appello non ha valutato il fatto che, in realtà, il COGNOME non ebbe a corrispondere alla banca la somma liquidata nel 2014 (€ 325.000) bensì la minor somma di € 200.000 nel 2018 a seguito di una transazione tra debitore e creditore.
Pertanto, il ricorrente rileva il vizio di sussunzione RAGIONE_SOCIALE fattispecie nell’art. 3 C.D. sia in diritto, sia per carenza di motivazione da parte RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello.
Il motivo è manifestamente infondato.
La tesi difensiva proposta, quanto alla erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE norma deontologica alla fattispecie, si fonda sul presupposto che la stessa esaurirebbe i doveri del professionista, in caso di negligenza che abbia arrecato danno al cliente, nella mera sottoscrizione di una polizza assicurativa per la responsabilità civile e nella denuncia del sinistro alla compagnia, adempimenti entrambi soddisfatti, nulla potendosi imputare al ricorrente per la condotta asseritamente omissiva, in assenza di una certa determinazione dell’ammontare economico del pregiudizio subito dal cliente.
La tesi scaturisce però da una lettura riduttiva, e quindi inevitabilmente parziale, RAGIONE_SOCIALE norma deontologica, e trascura inoltre la complessiva ricostruzione RAGIONE_SOCIALE vicenda di causa, con la puntuale evidenziazione da parte dei giudici di merito delle plurime condotte omissive, evidentemente violative del precetto su cui si fonda la contestazione disciplinare.
L’art. 3 in questione prevede infatti che: Il AVV_NOTAIO deve comunque rispondere in modo adeguato, anche mediante specifiche forme assicurative, per i danni patrimoniali causati nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE professione ed è tenuto ad adoperarsi per una corretta e sollecita definizione degli eventuali sinistri contestati.
La copertura assicurativa, come confermato dall’utilizzo RAGIONE_SOCIALE congiunzione ‘anche’ costituisce solo una delle modalità che appare idonea a preservare le ragioni del cliente danneggiato dall’operato del AVV_NOTAIO, ma non esime lo stesso AVV_NOTAIO dal dover
comunque farsi carico di persona delle istanze avanzate dal cliente, al fine di assicurare una corretta e sollecita definizione degli eventuali sinistri.
E’ evidente che tale obbligo opera in maniera ancor più significativa nel caso in cui, nonostante l’esistenza RAGIONE_SOCIALE copertura assicurativa, l’assicuratore contesti, indipendentemente dalle ragioni di fondatezza RAGIONE_SOCIALE contestazione, l’operatività RAGIONE_SOCIALE copertura assicurativa, non potendo gli eventuali contrasti tra assicurato ed assicuratore ridondare in pregiudizio per il terzo danneggiato che individua il AVV_NOTAIO come sua controparte negoziale e quindi come responsabile sul piano risarcitorio.
Il provvedimento impugnato ha poi argutamente sottolineato come la piena consapevolezza RAGIONE_SOCIALE negligenza commessa fosse maturata in capo al AVV_NOTAIO sin dalla prima segnalazione del settembre 2001, come confermato dall’avvenuta denuncia del sinistro alla propria compagnia, ed al tentativo di porre inutilmente rimedio con una tardiva trascrizione del verbale di assegnazione immobiliare.
Per l’effetto è stato sottolineato come fosse violativa del precetto deontologico la condotta di sostanziale inerzia protrattasi per vari anni da parte del AVV_NOTAIO che, senza addure semplicemente il mancato intervento RAGIONE_SOCIALE propria assicurazione, avrebbe dovuto attivarsi nei confronti del COGNOME, manifestando concretamente la sua seria intenzione di porre rimedio al pregiudizio cagionato dalla iscrizione ipotecaria avvenuta, a cagione del ritardo nella trascrizione, e consistito nella sottopozione ad un peso di un bene che invece era destinato a pervenire all’assegnatario libero da ogni formalità, e che tale sarebbe stato ove la trascrizione fosse stata operata tempestivamente.
Non è irrilevante il richiamo RAGIONE_SOCIALE difesa del RAGIONE_SOCIALE alla circostanza che varie richieste di risarcimento del danno inoltrate al COGNOME tra il 2009 ed il 2014 siano rimaste prive di riscontro (condotta questa che di per sé si palesa contraria al precetto di cui al citato art. 3), così come pure rende incensurabile il riscontro RAGIONE_SOCIALE violazione RAGIONE_SOCIALE norma deontologica la puntuale ricostruzione degli accadimenti successivi all’evocazione in giudizio del ricorrente da parte del COGNOME, al fatto che il AVV_NOTAIO sia rimasto contumace in sede di cognizione (lasciando intendere quindi come non avesse validi argomenti difensivi da spendere), e che una volta intrapresa l’esecuzione, essendo intervenuta la sentenza di condanna, l’atteggiamento omissivo del AVV_NOTAIO si sia protratto anche con comportamenti di carattere lato sensu ostruzionistico, come la dichiarazione negativa dell’esistenza di diritti di crediti dello stesso AVV_NOTAIO nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE pignorata, dichiarazione che il GE ha reputato essere stata resa in palese conflitto di interessi e quindi inidonea a comprovare l’effettiva inesistenza di crediti da pignorare.
La conclusione del giudice di merito, secondo cui la condotta deontologicamente scorretta del professionista si è protratta per circa un ventennio, e cioè a far data dalla segnalazione RAGIONE_SOCIALE tardiva trascrizione da parte del COGNOME nel settembre del 2001 (o al più tardi dal 2009), sino alla data in cui è avvenuto il pagamento RAGIONE_SOCIALE somma dovuta (27/4/2021), è incensurabile e corretta in diritto.
Nemmeno può validamente sostenersi che il pregiudizio in danno del cliente non sarebbe sorto già al momento in cui era stata iscritta l’ipoteca sul bene assegnato, non avendo il Tribunale nel
giudizio risarcitorio intentato dal COGNOME riconosciuto un danno da temporanea incommerciabilità del bene.
In tal senso rileva quanto affermato nella giurisprudenza di questa Corte che, per l’ipotesi di inadempimento del AVV_NOTAIO all’obbligazione di verificare l’esistenza di iscrizioni ipotecarie relative all’immobile compravenduto, dichiarando come libero un bene che risulta, invece, gravato da ipoteca, ha affermato che il risarcimento del danno conseguente può essere disposto anche in forma specifica, mediante condanna del medesimo AVV_NOTAIO alla cancellazione RAGIONE_SOCIALE formalità non rilevata, a condizione che sia possibile ottenere il consenso del creditore e che l’incombente non sia eccessivamente gravoso, avuto riguardo sia alla natura dell’attività occorrente allo scopo sia all’entità RAGIONE_SOCIALE somma da pagare in rapporto all’ammontare del danno (Cass. n. 1270 del 21/01/2020; Cass. n. 903 del 16/01/2013).
Tali principi possono essere estesi in via analogica alla fattispecie in esame nella quale la negligenza del AVV_NOTAIO non è anteriore alla stipula dell’atto, ma successiva, e risulta comunque idonea a produrre l’effetto di rendere il bene, acquistato come libero, gravato di formalità ipotecaria. Trattasi di evento che è stato ritenuto fonte di pregiudizio per il cliente, e che imponeva quindi al AVV_NOTAIO, una volta venuto a conoscenza dell’avvenuta iscrizione ipotecaria, di doversi attivare al fine di eliminare il pregiudizio subito dal cliente, anche eventualmente attivandosi in maniera diretta con il creditore ipotecario, al fine di permettere la liberazione del bene, e ciò anche in assenza di un’attuale volontà dell’acquirente di porlo in vendita.
E’ pur vero che la somma poi corrisposta dal COGNOME alla creditrice ipotecaria è risultata di importo inferiore a quanto
accertato all’esito del giudizio di condanna RAGIONE_SOCIALE società, essendo stato concordato in via transattiva il versamento di una somma inferiore, ma ciò che viene imputato al ricorrente è proprio l’avere abbandonato a sé stesso il cliente, pur nella consapevolezza dell’inadempimento commesso, senza quindi affiancarlo o sostenerlo anche economicamente nella trattativa che ha poi permesso la liberazione del bene dalla formalità.
Né si può configurare la condotta tenuta dal professionista, dopo l’inizio del giudizio di responsabilità, quale estrinsecazione del diritto di difesa, in quanto, in disparte la contumacia maturata nel giudizio di cognizione, è stata riscontrata, con valutazione in fatto, non censurabile in questa sede, la natura ostruzionistica RAGIONE_SOCIALE condotta del ricorrente, finalizzata a procrastinare in maniera poco ortodossa la realizzazione di un credito ormai accertato in via definitiva dall’autorità giudiziaria.
Con il secondo motivo, in via subordinata, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 c.p. e dell’art. 147, comma 1, lettere a) e b) RAGIONE_SOCIALE L. n. 89/1913, nonché la nullità dell’ordinanza impugnata per omessa motivazione, in quanto i giudici di merito hanno erroneamente applicato l’istituto del concorso apparente tra l’infrazione RAGIONE_SOCIALE lettera a) e RAGIONE_SOCIALE lettera b) dell’art. 147, comma 1 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’Appello ha confermato la responsabilità del AVV_NOTAIO per entrambe le infrazioni di cui alle lettere a) e b) anziché RAGIONE_SOCIALE sola infrazione prevista dalla lettera b) per concorso apparente ed in base al principio di specialità ex art. 15 c.p.
Di conseguenza -a dire del ricorrente -non solo avrebbe dovuto essere irrogata la sanzione meno grave dell’avvertimento e non la censura, ma i giudici di merito avrebbero dovuto applicare le
attenuanti generiche conseguenti all’applicazione del principio del concorso apparente di norme.
Anche tale motivo deve essere disatteso, dovendo il Collegio assicurare continuità ai principi di recente affermati da Cass. n. 6643/2023, alle cui ampie ed approfondite argomentazioni in massima parte si rinvia.
Anche nel caso deciso dal precedente citato si contestava la correttezza RAGIONE_SOCIALE contemporanea applicazione dell’illecito di cui alle lett. a) e b) dell’art. 147 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE, a fronte di una condotta assunta come sostanzialmente unitaria, invocandosi il principio del concorso apparente di norme e quindi la possibilità di fare applicazione di una sola delle fattispecie sanzionatorie.
La sentenza, dopo aver richiamato i criteri elaborati nella giurisprudenza penale per stabilire quando ricorra un concorso apparente di norme (cfr. Cass. SU Penali 41588/2017; n. 20644/2017), ha escluso che la relativa elaborazione potesse riprodursi nei medesimi termini anche in materia di illecito disciplinare, avendo Cass. S.U. n. 25457/2017 confermato che resta esclusa la possibilità di applicare agli illeciti disciplinari, in modo tendenzialmente automatico, i canoni legislativi, giurisprudenziali e dottrinali elaborati in materia di illeciti penali (conf. Cass. n. 1439/2023).
Dopo aver ricordato che tale approdo ha trovato anche il conforto del giudice delle leggi (Corte Cost. 133/2019), è stato precisato che il rapporto tra l’art. 147, lett. a) e lett. b) non è inquadrabile in termini di specialità reciproca, bensì in termini di semplice interferenza tra fattispecie.
L’art. 147, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE dispone: “E’ punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi più
gravi, con la destituzione, il AVV_NOTAIO che pone in essere una delle seguenti condotte: a) compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio RAGIONE_SOCIALE classe RAGIONE_SOCIALE; b) viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal RAGIONE_SOCIALE; c) si serve dell’opera di procacciatori di clienti o di pubblicità non conforme ai principi stabiliti dal D.P.R. n. 137 del 112, art. 4″.
L’art. 147 comma 1 è una disposizione complessa che racchiude una molteplicità di norme, senza che la sua struttura si frammenti e si disperda a cagione RAGIONE_SOCIALE molteplicità.
Dopo avere specificato la portata precettiva RAGIONE_SOCIALE norma in esame, è stato perciò affermato che non ricorre necessariamente un’ipotesi di concorso apparente di norme ove la condotta sia sussumibile in entrambe le fattispecie sanzionatorie.
L’illecito ex art. 147, comma 1, lett. b), rinvia ad un intero corpo normativo (le norme deontologiche), così che al fine di appurare se si versa in un’ipotesi di concorso con l’illecito ex art. 147, comma 1, lett. a), è necessario rilevare l’interesse protetto dalla singola norma deontologica la cui violazione è di volta in volta oggetto di incolpazione e compararlo con gli interessi protetti dall’art. 147, comma 1, lett. a).
In tale prospettiva l’art. 147, comma 1, lett. a) individua quali siano gli interessi meritevoli di tutela attraverso concetti elastici, aperti alle concretizzazioni ad opera degli organi di disciplina che rinviano a condotte accreditate nella comunità RAGIONE_SOCIALE dei notai e alle corrispondenti aspettative sociali da cui tali standard di atteggiamento sono circondati in un dato momento storico. Da tale rinvio a canoni sociali e professionali essi ricevono la loro
saliente tipicità, potendosi discorrere di atipicità solo in relazione alla raffigurazione RAGIONE_SOCIALE condotta che arreca pregiudizio a tali interessi.
Pertanto l’art. 147, comma 1, lett. a) esprime una norma giuridica completa ed autosufficiente, la quale risponde al modello delle regole, ove appunto la descrizione di un effetto giuridico è ricollegata alla raffigurazione di una fattispecie, e ciò tramite il continuo processo di concretizzazione delle definizioni di “dignità”, “reputazione del AVV_NOTAIO“, “decoro”, “prestigio RAGIONE_SOCIALE classe RAGIONE_SOCIALE“, senza però che sia escluso che tale concretizzazione possa dare spunti per la codificazione di nuove norme deontologiche.
Il legislatore ha perciò inteso sanzionare ogni condotta che “in qualunque modo”, “nella vita pubblica o privata”, rechi pregiudizio ad uno di tali interessi. Si tratta quindi di un illecito disciplinare a forma libera (ovvero causalmente orientato), in cui è sufficiente che l’azione sia idonea a cagionare il pregiudizio (senza che occorra provare che quest’ultimo si è concretamente verificato: cfr. Cass. 816/2019), e ciò in quanto il contenuto delle condotte sanzionate dalla lett. a), “sebbene non tipizzato, si ricava dalle regole di etica RAGIONE_SOCIALE e, quindi, dal complesso dei principi di deontologia oggettivamente enucleabili dal comune sentire di un dato momento storico”. Trattasi di affermazione ripetuta da decenni nelle pronunce che si occupano dell’applicazione dell’art. 147, comma 1, lett. a) (cfr. Cass. nn. 10872/2018, 9041/2016, 17266/2015, 4720/2012, 21203/2011, 12113/2006, 10683/2003, 17202/2002, 6908/1998, 6680/1996).
Tuttavia, risulta possibile distinguere tra l’etica RAGIONE_SOCIALE, da un lato, e, dall’altro lato, la codificazione positiva delle regole di
deontologia RAGIONE_SOCIALE da parte dei consessi professionali chiamati a questo compito (nel caso di specie: il RAGIONE_SOCIALE).
L’etica RAGIONE_SOCIALE rinviene la propria (prima e permanente) fonte di individuazione nel “comune sentire” da parte chi svolge la medesima professione, in quanto ogni AVV_NOTAIO rinviene il proprio ethos RAGIONE_SOCIALE nello svolgere una diuturna prassi di cura delle manifestazioni dell’autonomia negoziale dei privati, nell’esercitare una funzione di assistenza aperta a cogliere gli interessi delle parti, a rendere edotte le parti sui risvolti giuridici dell’opera a lui richiesta ed a suggerire eventualmente strumenti più adeguati, cui affidare la protezione dei loro interessi.
Ma tale ethos RAGIONE_SOCIALE non può essere appiattito sulle regole deontologiche redatte e deliberate da RAGIONE_SOCIALE.
E’ stato altresì evidenziato come a diverse conclusioni non possa condurre Cass. n. 2526/2017, richiamata sia nell’ordinanza impugnata che nel motivo in esame, essendo stato sottolineato come in quella vicenda la RAGIONE_SOCIALE regionale di disciplina aveva irrogato al AVV_NOTAIO la sanzione RAGIONE_SOCIALE sospensione di due mesi per infrazioni ai sensi dell’art. 147 comma 1 lett. a), lett. b) e lett. c), per avere emesso fatture irregolari con indicazione di spese inesistenti e occultamento di corrispettivi, ed aver fatto così concorrenza illecita agli altri notai. In quell’occasione la censura denunciava il concorso apparente di norme e l’indebito cumulo di sanzioni, osservandosi che un’unica condotta materiale non avrebbe potuto integrare contemporaneamente le due ipotesi di cui all’art. 147 comma 1 lett. b) (violazione non occasionale
dell’art. 14 del codice deontologico: concorrenza illecita) e lett. c), sempre per concorrenza illecita.
Questa Corte ha accolto il motivo osservando che l’illecita concorrenza – compiuta attraverso la reiterata emissione di fatture irregolari (…) – rientrava in una delle specifiche previsioni descritte dal citato art. 14 del codice deontologico, per cui l’ipotesi di cui all’art. 147, lett. c) comprendeva ed assorbiva la condotta sanzionata dall’art. 147, lett. b), in relazione all’art. 14 cod. deontologico, che è integrata (…) dalla non occasionale ma ripetuta violazione delle norme deontologiche.
Ma se Cass. 2526/2017 coglie certamente tra la lett. b) e la lett. c) un nesso di alternatività (con assorbimento RAGIONE_SOCIALE seconda ipotesi nella terza), resta però confermato che, ove entri in gioco la fattispecie ex art. 147, comma 1, lett. b), che rinvia all’intero corpo normativo delle norme deontologiche, al fine di appurare se si versa in un’ipotesi di concorso di norme, vi è da rilevare l’interesse protetto dalla singola norma deontologica la cui violazione è di volta in volta oggetto di incolpazione.
Alle stesse conclusioni circa il concorso tra la fattispecie di cui alla lett. b) e RAGIONE_SOCIALE lettera c), sono intervenute altre pronunce di legittimità che hanno reputato sussistere un concorso apparente di illeciti disciplinari tra la L. not., art. 147, lett. b) e la lett. c), con assorbimento del primo nel secondo (cfr., tra le altre, Cass. 24680/2018, 816/2019).
Tuttavia, è stato ritenuto che i principi affermati da Cass. n. 2526/2017 non siano estensibili al concorso tra la lett. a) e la lett. b).
E’ stato in primo luogo osservato che nel precedente del 2017, vi era stata incolpazione (e sanzione) per tutte e tre le fattispecie
dell’art. 147, comma 1. Pertanto, l’assorbimento RAGIONE_SOCIALE fattispecie ex lett. b) in quella ex lett. c), determinato dall’accoglimento del ricorso in cassazione, ha lasciato comunque in piedi nel caso di specie proprio il concorso reale tra le infrazioni di cui alla lett. a) e alla lett. c).
Inoltre, è stato osservato che è consolidato l’orientamento che l’assorbimento dell’illecito ex lett. b) in quello ex lett. c) (in caso di fatture che espongano spese inesistenti al fine di occultare corrispettivi) lascia comunque aperta la possibilità del concorso reale tra le infrazioni di cui alla lett. a) e alla lett. c) (cfr. infatti in questo senso Cass. 24680/2018, 816/2019).
In definitiva, va qui ribadito che, nelle ipotesi in cui più norme di illecito disciplinare appaiono, almeno prima facie , tutte applicabili ad un medesimo fatto (concorso di norme), il giudizio di sussistenza di un rapporto tale che solo una di loro si applichi (cosicché il concorso rivesta un carattere apparente) si fonda sul raffronto tra gli interessi che tali norme sono chiamate a proteggere, piuttosto che su una comparazione tra gli elementi strutturali delle fattispecie.
E’ il contenuto degli interessi protetti dall’ordinamento che può costituire oggetto di un giudizio di comparazione diretto a discriminare tra concorso reale e concorso apparente di norme e perciò se vi sono più interessi distinti e concorrenti da proteggere, è ben possibile che una condotta materiale unica possa offenderli contemporaneamente, cosicché essa assume una plurima rilevanza giuridica per l’effetto RAGIONE_SOCIALE sanzione disciplinare.
Ciò posto ritiene il Collegio che, avuto riguardo alla condotta posta in essere, e tenuto conto RAGIONE_SOCIALE ratio che è sottesa alla norma deontologica violata, ben possa ravvisarsi la diversità degli
interessi protetti, atteso che la norma di ci alla lett. b) assicura sicuramente il rispetto delle regole comportamentali RAGIONE_SOCIALE categoria, ma a differenza del più generale interesse che è sotteso alla sanzione di cui alla lett. a), mira soprattutto a preservare lo specifico interesse del cliente nei rapporti con il AVV_NOTAIO, interesse che impone una particolare diligenza e sollecitudine proprio nel momento in cui si abbia a verificare una condotta suscettibile di generare responsabilità RAGIONE_SOCIALE, esigendosi, al fine di mantenere intatta la credibilità e la fiducia nel rapporto diretto tra professionista e cliente, una particolare sollecitudine, onde impedire che sorga il convincimento che il AVV_NOTAIO, che resta un pubblico ufficiale, ispiri la propria attività al solo fine del profitto, senza avere cura anche RAGIONE_SOCIALE peculiare funzione svolta e dell’affidamento che nello stesso ripone colui che gli si rivolge per fruire delle sue prestazioni.
Sebbene la motivazione lasci in alcuni passaggi ipotizzare un’applicazione del concorso apparente, è stata però confermata la decisione RAGIONE_SOCIALE COREDI che ha invece optato per la sanzionabilità del AVV_NOTAIO per entrambe le fattispecie, ed in tal senso la motivazione dell’ordinanza impugnata deve essere corretta, confermandosi il rigetto del motivo (nonché del corrispondente motivo di reclamo).
Il motivo deve pertanto essere disatteso.
Il terzo motivo di ricorso, sempre in via subordinata, denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 144 L. n.89/1913 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per mancato riconoscimento dell’attenuante RAGIONE_SOCIALE riparazione del danno prodotto e dei suoi effetti.
Richiama le pronunce di questa Corte che riconoscono l’operatività dell’attenuante in casi simili e lamenta il fatto che i giudici di merito non abbiano oggettivamente valutato la condotta riparatoria del AVV_NOTAIO, ma abbiano valorizzato soltanto la ‘doverosità’, le ‘motivazioni’ che lo avrebbero indotto a pagare il risarcimento e la mancanza di ‘tempestività’.
Il motivo è infondato.
L’art. 144, co. 1, RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE prevede che: Se nel fatto addebitato al AVV_NOTAIO ricorrono circostanze attenuanti ovvero quando il AVV_NOTAIO, dopo aver commesso l’infrazione, si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose RAGIONE_SOCIALE violazione o ha riparato interamente il danno prodotto, la sanzione pecuniaria è diminuita di un sesto e sono sostituite l’avvertimento alla censura, la sanzione pecuniaria, applicata nella misura prevista dall’articolo 138-bis, comma 1, alla sospensione e la sospensione alla destituzione.
Per le attenuanti in esame, questa Corte ha anche di recente ribadito che la discrezionalità del giudice disciplinare è limitata al solo riconoscimento RAGIONE_SOCIALE sussistenza delle stesse come individuate da tale norma, risultando poi doverosa, laddove ricorra una delle due fattispecie, l’applicazione RAGIONE_SOCIALE riduzione ovvero la sostituzione RAGIONE_SOCIALE sanzione applicabile (Cass. n. 16859 del 13/06/2023).
Inoltre, è stato precisato che anche la condotta posta in essere successivamente all’impugnazione in sede giurisdizionale del provvedimento sanzionatorio (condotta nella specie concretatasi nell’eliminazione delle conseguenze dannose scaturite dall’atto compiuto), può legittimare il riconoscimento delle attenuanti, poiché, avendo il giudizio di reclamo natura non impugnatorio, al
giudice è devoluto il potere di valutare interamente il rapporto che è alla base RAGIONE_SOCIALE sanzione irrogata. (Cass. n. 2818 del 31/01/2023).
La tesi difensiva che è alla base del mezzo in esame si fonda sul fatto che il danno patrimoniale cagionato al cliente alla fine è stato risarcito, in quanto il COGNOME alla fine ha corrisposto al COGNOME quanto dovutogli a seguito dell’accertamento RAGIONE_SOCIALE sua responsabilità nella causa intentatagli dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
La tesi non appare però condivisibile.
Rileva a tal fine che, sebbene la doverosità dell’adempimento posto in essere dal AVV_NOTAIO non escluda il riconoscimento dell’attenuante (Cass. n. 3203/2014), il limite che deve reputarsi implicito nella norma invocata è che tale doverosità non sia stata ancora attestata con efficacia irreversibile in un giudizio che abbia già visto coinvolto il professionista, atteso che in questo caso l’adempimento del AVV_NOTAIO, soprattutto se scaturente, come nel caso in esame, dalla esecuzione già intrapresa nei suoi confronti, perde quella colorazione morale che ha indotto il legislatore ad accordare il beneficio, in quanto ha reputato che l’eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli dell’illecito denota quanto meno una resipiscenza ed una maturata consapevolezza RAGIONE_SOCIALE contrarietà RAGIONE_SOCIALE propria condotta ai doveri giuridici e deontologici. Ben diverso è invece il comportamento di colui che, avendo già subito un’esecuzione, provveda ad adempiere, in quanto in tal caso l’evidente finalità dell’adempimento è quella di far cessare l’aggressione coattiva del proprio patrimonio, ma senza che da tale condotta possano inferirsi anche elementi per reputare l’adempiente meritevole del beneficio previsto.
La diversa soluzione propugnata da parte del ricorrente porterebbe la norma a favorire atteggiamenti speculativi o ostruzionistici del professionista, che, ancorché perfettamente consapevole dell’illiceità RAGIONE_SOCIALE propria condotta, e pur essendo gravato di un procedimento disciplinare, anziché avere un comportamento proattivo, ben potrebbe attendere il volgere degli eventi nel giudizio risarcitorio eventualmente introdotto dal danneggiato, potendo poi sempre contare nel diverso procedimento disciplinare RAGIONE_SOCIALE possibilità di avvalersi del riconoscimento delle attenuanti, sebbene il soddisfacimento dell’obbligazione sia avvenuto all’evidente fine di porre termine alla procedura esecutiva intrapresa.
In questo senso depone altresì il raffronto con l’istituto dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, c.p., alla quale la riforma dell’art. 144 del 2006 appare evidentemente ispirata, che espressamente dispone che l’attenuante è riconosciuta per: ‘l’avere, prima del giudizio, riparato integralmente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l’essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell’ultimo capoverso dell’articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato’.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, pur risultando la legge RAGIONE_SOCIALE anteriore alla introduzione, nel nostro ordinamento, RAGIONE_SOCIALE norma di cui all’art. 62 bis del cod. pen., la disposizione di cui all’art. 144 RAGIONE_SOCIALE legge n. 89 del 1913 può, del tutto legittimamente, interpretarsi alla luce di detta disposizione penale, con riferimento a circostanze “innominate” tali da attenuare la gravità dell’addebito in relazione alla sanzione da
applicare, integrando la disposizione di cui al citato art. 144 una fattispecie normativa cosiddetta ” in bonam partem “, dotata di propria autonomia concettuale e giuridica, ed idonea ad integrarsi con la sussunzione di circostanze socialmente rilevanti e tali da corrispondere, di fatto, alle circostanze attenuanti generiche del diritto penale, senza che tale procedimento ermeneutico realizzi gli estremi RAGIONE_SOCIALE cosiddetta “integrazione analogica” (Cass. n. 15351/2006; Cass. n. 11791/2011).
Il ricorso in via analogica all’esegesi dell’analogo istituto del diritto penale risulta ancor più sostenibile nella fattispecie, trattandosi di interpretare una previsione introdotta nella legge RAGIONE_SOCIALE solo nel 2006 e, come detto, latamente ispirata all’analogo istituto del diritto penale.
Ed è la lettera stessa del n. 6 dell’art. 62 c.p. che rimarca la necessità che l’adempimento debba addirittura avvenire prima del giudizio (da intendersi ai nostri fini non già come il procedimento disciplinare e la sua eventuale fase di impugnazione, quanto l’eventuale giudizio in cui si dibatta RAGIONE_SOCIALE responsabilità risarcitoria del professionista nei confronti del danneggiato), essendosi negata ogni possibilità di riduzione RAGIONE_SOCIALE sanzione nel caso in cui la riparazione del danno avvenga a giudizio in corso (cfr. ex multis Cass. pen. n. 21097 del 10/05/2023; Cass. pen. n. 9535 del 11/02/2022).
E’ stato altresì evidenziato che la circostanza attenuante in oggetto ha natura soggettiva, perché la sua ” ratio ” fonda sulla rilevanza che l’avvenuto risarcimento del danno anteriormente al giudizio assume quale prova tangibile dell’avvenuto ravvedimento del reo e, quindi, RAGIONE_SOCIALE sua minore pericolosità sociale (Cass. pen. 34380 del 14/07/2011; Cass. pen. n. 897/1993, che individua la
ragione del limite temporale nella possibilità di verifica, da parte del giudice, del sincero ravvedimento, la cui prova può essere data dall’imputato, secondo la presunzione logica che si evince dalla norma, solo prima che egli si sia sottoposto al vaglio del giudizio, e ciò in quanto diversamente, una volta visto l’andamento del processo, l’imputato potrebbe determinarsi, seguendo un calcolo di opportunità, a risarcire il danno ovvero al comportamento alternativo previsto dalla norma in esame).
Se la ratio che è alla base RAGIONE_SOCIALE norma è quella di attribuire alla condotta riparatrice del sanzionato una rilevanza, nel senso che la stessa sia anche espressiva di un ravvedimento del AVV_NOTAIO, il quale avvedutosi del proprio illecito, intenda porvi rimedio, beneficiando in tal modo di una riduzione RAGIONE_SOCIALE sanzione irroganda, la stessa sarebbe evidentemente tradita nel caso in cui, come vorrebbe parte ricorrente, il beneficio sia accordato anche a fronte di un adempimento avvenuto in presenza di una procedura esecutiva già intrapresa.
Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 1 -quater del D.P.R. n. 115/2002 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per avere la Corte d’Appello disposto, a carico del AVV_NOTAIO, il raddoppio del contributo unificato, in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte.
Il motivo è fondato, dovendosi al riguardo dare continuità a quanto affermato da Cass. n. 5426/2021, secondo cui i presupposti per l’applicazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, del versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale (c.d. doppio contributo), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13
sussistono solo allorché si è in presenza di un giudizio di tipo impugnatorio, dovendosi perciò escludere la debenza del predetto importo supplementare valorizzando la natura non impugnatorio del giudizio di reclamo innanzi alla Corte di appello avverso il provvedimento disciplinare assunto nei confronti di un AVV_NOTAIO da una RAGIONE_SOCIALE regionale di disciplina (conf. Cass. n. 16508/2024; Cass. n. 26697/2020).
L’ordinanza gravata deve quindi essere cassata in parte qua, ma non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito, dichiarando non dovuto il raddoppio del contributo de quo.
Atteso il parziale accoglimento del ricorso, limitato ad un solo motivo, sussistono i presupposti per dichiarare compensate le spese del presente giudizio, con conferma RAGIONE_SOCIALE statuizione circa la spese del giudizio di reclamo, attesa la prevalente soccombenza del ricorrente, anche all’esito del presente giudizio.
Poiché il ricorso è parzialmente accolto, non sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 -quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 –RAGIONE_SOCIALE sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta i primi tre motivi, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara non dovuto per il giudizio di
reclamo il raddoppio del contributo ex art. 13, co. 1-qater del DPR n. 115/2002;
compensa le spese del giudizio di legittimità e conferma la liquidazione delle spese del giudizio di reclamo, come operata dalla Corte d’Appello.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda