Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31879 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31879 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/11/2023
sul ricorso 13127/2022 proposto da:
NOME in proprio e quale procuratrice generale di COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente – contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 359/2022 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 31/03/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
NOME COGNOME, in proprio e quale procuratrice generale di NOME COGNOME, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Torino NOME COGNOME, chiedendo la condanna generica al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. in relazione alla violazione degli artt. 54 del Regolamento di Esecuzione della Legge Notarile e 1176 cod. civ., con previsione di provvisionale nella misura di Euro 307.796,98, per avere stipulato in data 4 ottobre 2013 l’atto pubblico di accettazione con beneficio d’inventario dell’eredità di NOME COGNOME a favore della RAGIONE_SOCIALE NOME, non avente diritto ad accettare l’eredità poiché priva della personalità giuridica e, quindi, della capacità giuridica di porre in essere validi atti giuridici (con sentenza del medesimo Tribunale passata in cosa giudicata era stato dichiarato inefficace l’atto di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario), omettendo il AVV_NOTAIO di effettuare le opportune verifiche prescritte dalla legge. Il Tribunale adito rigettò la domanda, reputando la fondazione non riconosciuta dotata di una soggettività limitata comunque in grado di operare giuridicamente e che i fatti dovevano essere valutati secondo la prospettiva del AVV_NOTAIO rogante nel lasso di tempo fra l’atto costitutivo della fondazione ed il suo riconoscimento. Avverso detta sentenza propose appello la parte attrice. Con sentenza di data 31 marzo 2022 la Corte d’appello di Torino rigettò l’appello.
Premise la corte territoriale che vi era un inevitabile collegamento tra atto costitutivo della fondazione e successivo testamento, in difetto del quale non sarebbe stato possibile costituire il patrimonio della fondazione. Premise inoltre che non vi era un orientamento, giurisprudenziale e dottrinale, consolidato circa la questione della personalità della fondazione prima del riconoscimento, e della possibilità per la stessa di vedere costituita la propria dotazione
patrimoniale, tale da consentire di ritenere sussistente non solo l’elemento oggettivo ma anche e soprattutto quello soggettivo dell’illecito ascritto al AVV_NOTAIO. Osservò quindi che corretta e non oggetto di motivata impugnazione era la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva affermato che la responsabilità del AVV_NOTAIO doveva essere apprezzata necessariamente ex ante , ovverosia senza tenere in considerazione il fatto rilevabile soltanto ex post che la fondazione non fosse riuscita ad ottenere il riconoscimento, fosse risultata parzialmente soccombente nel giudizio conclusosi con la declaratoria di inefficacia dell’atto di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario ed avesse transatto la controversia in appello. Aggiunse che, in base ad una valutazione necessariamente ex ante , non poteva sostenersi che l’operato del AVV_NOTAIO non fosse stato adeguato dal punto di vista della diligenza professionale, venendo in rilievo la risoluzione di una questione con margini di opinabilità tutt’altro che ristretti (come affermato da Cass. n. 16846 del 2005, era da escludere la responsabilità del professionista -nella specie il difensore -nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili).
Aggiunse, passando al secondo motivo di appello, che il AVV_NOTAIO in sede di redazione dell’atto di accettazione con beneficio di inventario non avrebbe dovuto interrogarsi circa la sussistenza della personalità giuridica in capo alla costituita fondazione, ma avrebbe dovuto valutare la sussistenza di una limitata soggettività finalizzata al conseguimento della dotazione patrimoniale ed indirettamente al successivo riconoscimento, per cui, avendo il Tribunale ritenuta assorbita la questione della accertata insussistenza dell’illecito, non ricorreva un’ipotesi di omessa pronuncia circa la dedotta violazione dell’art. 54 r.d. n. 1326 del 2014.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME NOME COGNOME, in proprio e quale procuratrice generale di NOME COGNOME, sulla base di quattro motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoria.
Considerato che:
con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e 111, comma 6, Cost., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la decisione è affetta da motivazione apparente. Precisa in particolare, in relazione al ritenuto inevitabile collegamento tra atto costitutivo della fondazione e successivo testamento, che l’art. 5 dell’atto costitutivo indica genericamente le modalità che avrebbero potuto incrementare il patrimonio della costituita fondazione, senza neppure menzionare fra le stesse il testamento di NOME COGNOME (circostanza confermata dal fatto che, se NOME avesse voluto dotare la fondazione di un patrimonio maggiore proprio con suoi beni, avrebbe potuto farlo ‘ragionevolmente’ già nell’atto costitutivo ), per cui non si comprende come la corte territoriale possa essere giunta alla richiamata conclusione. Aggiunge che il giudice di appello, dopo avere richiamato il principio enunciato da Cass. n. 2096 del 1967, su cui erano basate le difese della parte ricorrente (la personalità giuridica di una RAGIONE_SOCIALE deriva solo dal riconoscimento amministrativo della stessa), se ne è poi discostato facendo richiami giurisprudenziali non pertinenti, da cui l’apparenza della motivazione , anche perché il rilievo dell’assenza di un orientamento giurisprudenziale non consente di percepire il ragionamento che ha condotto al giudizio di insussistenza degli elementi della fattispecie di cui all’art. 2043 . Osserva ancora, circa la motivazione del Tribunale secondo cui la responsabilità del AVV_NOTAIO doveva essere apprezzata necessariamente
ex ante , che non solo si tratta di affermazione impugnata (pag. 11 dell’atto di appello), ma anche che vi è omissione di motivazione da parte della corte territoriale, essendosi quest’ultima limitata a ritrascrivere la motivazione di primo grado, dimenticandosi peraltro che al momento dell’accettazione non era stato neanche intrapreso l’iter per il riconoscimento. Aggiunge che non vi è motivazione circa la denunciata responsabilità ai sensi dell’art. 2043 per violazione dell’art. 54 del regolamento di esecuzione della legge notarile in combinato disposto con l’art. 1176, comma 2, cod. civ. e che con valutazione contrastante si afferma che il AVV_NOTAIO in sede di redazione dell’atto di accettazione con beneficio di inventario non avrebbe dovuto interrogarsi circa la sussistenza della personalità giuridica in capo alla costituita fondazione, ma avrebbe dovuto valutare la sussistenza di una limitata soggettività finalizzata al conseguimento della dotazione patrimoniale, ammettendo quindi che una valutazione sulla soggettività avrebbe dovuto essere fatta.
Il motivo è inammissibile. Va in primo luogo rilevato che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014). La prima censura di apparenza motivazionale è stata irritualmente proposta mediante il riferimento ad una risultanza processuale, e cioè l’art. 5 dell’atto costitutivo .
Il resto delle censure in termini di apparenza di motivazione (riferimento a precedenti giurisprudenziali non pertinenti, senza mantenere il principio enunciato da Cass. n. 2096 del 1967; rilievo dell’assenza di un indirizzo giurisprudenziale; mero recepimento della motivazione di primo grado circa la necessità di apprezzare ex ante la
responsabilità del AVV_NOTAIO; omissione di motivazione circa la denunciata responsabilità ai sensi dell’art. 2043 per violazione dell’art. 54 del regolamento di esecuzione della legge notarile in combinato disposto con l’art. 1176, comma 2, cod. civ.; ammissione che una valutazione sulla soggettività, sia pure limitata, doveva essere fatta) assume un contenuto della motivazione non rispondente a quello reale.
Ed invero, il cuore della decisione, che ne costituisce la ratio decidendi , chiaramente percepibile, è che a fronte del carattere opinabile della questione se la fondazione non ancora riconosciuta possa accettare l’eredità con beneficio di inventario non è configurabile il requisito soggettivo della colpa di cui alla fattispecie dell’art. 2043 cod. civ., requisito che, sempre secondo l’avviso del giudice d’appello, deve essere valutato mediante un parametro identificabile ex ante rispetto alla condotta. Di qui la negazione di un’ipotesi di omessa pronuncia circa la dedotta violazione dell’art. 54 r.d. n. 1326 del 2014, senza che peraltro possa dirsi che la corte territoriale abbia optato per la soluzione della soggettività limitata in grado di accettare l’eredità, perché al riguardo il giudice del merito ha solo affermato che, non essendovi (ancora) il riconoscimento della fondazione, l’unica valutazione possibile era quella in termini, per l’appunto, di soggettività limitata.
Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 1, comma 1, d.P.R. n. 361 del 2000 e 36, comma 2, cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello, senza spiegare il percorso motivazionale, attribuisce alla fondazione in attesa di riconoscimento una soggettività tale da poter accettare con beneficio d’inventario l’eredità, senza considerare che, con l’entrata in vigore del d.P.R. n. 361 del 2000, lo status di persona giuridica può derivare alla
fondazione solo dalla iscrizione nel registro quale fatto costitutivo della sua esistenza e che la dottrina nega la possibilità di ammettere la figura della fondazione non riconosciuta.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 2, cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale non ha considerato che, diversamente dai precedenti giurisprudenziali dalla stessa richiamata, la fondazione in questione non è stata istituita per testamento ma per atto pubblico, ed il suo riconoscimento presuppone l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura. Aggiunge che la fattispecie è disciplinata dall’art. 14, comma 1, c.c., anziché dal secondo comma come ritenuto dalla corte territoriale, e dal correlato art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5,6, d.P.R. n. 361/2000.
Con il quarto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 1 D.P.R. 361/2000 in relazione all’art. 54 (R.D. 1326/1914) Regolamento di esecuzione della Legge notarile e agli artt. 2043 c.c., 2236 c.c. e 1176, 2 comma, c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la sentenza impugnata, riconoscendo che la fondazione non riconosciuta ha una limitata soggettività, ha violato l’art. 1, comma 1, d.P.R. n. 361/2000 nella parte in cui prevede che le fondazioni, le associazioni e le altre istituzioni di carattere privato operanti in ambito e/o in settori di competenza statale, acquistano la personalità giuridica attraverso il riconoscimento, determinato dall’iscrizione nel registro prefettizio, ovvero, per quelle che operano in ambito locale, attraverso l’iscrizione nel registro regionale o delle province autonome. Aggiunge che la corte territoriale ha omesso di valutare il profilo della responsabilità del AVV_NOTAIO, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2043 cod. civ. in relazione alla violazione degli artt. 54 del
Regolamento di Esecuzione della Legge Notarile e 1176, comma 2, cod. civ., per avere stipulato in data 4 ottobre 2013 l’atto pubblico di accettazione con beneficio di inventario dell’eredità di NOME COGNOME, a favore della RAGIONE_SOCIALE, non avente diritto ad accettare l’eredità poiché priva della personalità giuridica, laddove invece rientra fra gli obblighi del AVV_NOTAIO quello di accertare la capacità legale della parte dell’atto rogando.
I motivi, dal secondo al quarto, sono inammissibili. Le censure svolte sono estranee alla ratio decidendi e pertanto carenti di decisività. La corte territoriale non ha preso posizione sulla questione se la fondazione non ancora riconosciuta potesse accettare l’eredità con beneficio di inventario, ma, come si è detto a proposito del primo motivo, ha solo affermato che, a fronte del carattere opinabile di tale questione, non è configurabile il requisito soggettivo della colpa di cui alla fattispecie dell’art. 2043 cod. civ., requisito da valutare, sempre secondo il giudice di appello, in base ad un parametro identificato antecedentemente la condotta. Il profilo della responsabilità del AVV_NOTAIO ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. , in relazione alla violazione degli artt. 54 del regolamento di esecuzione della legge notarile e 1176, comma 2, cod. civ., non è stato valutato per il carattere assorbente della ratio decidendi appena evidenziata.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 17 ottobre 2022