Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27089 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27089 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30573/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in qualità di eredi del defunto COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall ‘ AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO , elettivamente domiciliati presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO COGNOME NOME, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
INCENDIO DI BENE MOBILE DATO A NOLEGGIO.
R.G. 30573/2020
COGNOME.
Rep.
C.C. 8/7/2024
C.C. 14/4/2022
avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di CALTANISSETTA n. 487/2019 depositata il 24/07/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Gela, la RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni subiti dall’autoarticolato di sua proprietà, concesso in locazione alla convenuta per la conservazione e refrigerazione di pomodori destinati alla vendita.
A sostegno della domanda espose che nella notte del 1° ottobre 2001, quando il mezzo era nella disponibilità della RAGIONE_SOCIALE convenuta e si trovava nel piazzale della medesima, lo stesso era stato gravemente danneggiato da un incendio doloso determinatosi ad opera di ignoti.
Si costituì in giudizio la RAGIONE_SOCIALE convenuta, chiedendo il rigetto della domanda e proponendo domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti a causa del perimento dalla merce; la convenuta chiese, inoltre, l’autorizzazione a chiamare in garanzia la RAGIONE_SOCIALE, la quale pure si costituì eccependo la non operatività della garanzia e chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale, espletata una c.t.u. e dato corso all’interrogatorio formale del rappresentante legale della convenuta, accertata la responsabilità di questa ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., accolse la domanda e condannò la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni liquidati nella somma di euro 91.929, con rivalutazione, interessi e con il carico delle spese di lite, respingendo la domanda di manleva avanzata contro la RAGIONE_SOCIALE.
La pronuncia è stata appellata dalla RAGIONE_SOCIALE soccombente e la Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza del 24 luglio 2019, in
accoglimento del gravame e in riforma della decisione del Tribunale, ha rigettato la domanda del COGNOME, regolando le spese dei due gradi di giudizio.
Ha osservato la Corte territoriale che, dovendosi inquadrare il rapporto contrattuale tra le parti nella figura del noleggio, al quale è applicabile la disciplina della locazione, il Tribunale aveva erroneamente richiamato l’art. 2051 cod. civ. come fondamento della responsabilità dell’originaria convenuta. Trattandosi, infatti, di noleggio senza ingerenza, da parte del noleggiatore, nel godimento del bene da parte del noleggiante, quest’ultimo era da assimilare al conduttore, con conseguente applicazione delle norme sulla locazione.
Esclusa, quindi, l’esistenza di un obbligo di custodia in capo alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’appello ha ricostruito i fatti nel senso che, nella notte tra il 30 settembre e il 1° ottobre 2001, l’autoarticolato del COGNOME era stato noleggiato dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e collocato nel piazzale antistante la sede della RAGIONE_SOCIALE, allo scopo di mantenere in fresco un certo quantitativo di pomodori. Era altresì pacifico, secondo la Corte d’appello, che l’automezzo era andato distrutto a causa di un incendio doloso appiccato da terzi rimasti ignoti e che il piazzale era chiuso al libero transito e dotato di recinzione. Doveva quindi ritenersi pacifico che il deterioramento del bene era stato determinato da causa non imputabile al conduttore noleggiante il quale non avrebbe potuto evitare il fatto dannoso utilizzando l’ordinaria diligenza. Pertanto, in assenza di un profilo di responsabilità in capo alla RAGIONE_SOCIALE appellante, la domanda proposta dal RAGIONE_SOCIALE doveva essere rigettata.
La Corte d’appello ha poi ritenuto inammissibile la domanda riconvenzionale ribadita dalla parte appellante.
Contro la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta ricorre NOME COGNOME con atto affidato a tre motivi.
Resistono la RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE con due separati controricorsi.
Nelle more del giudizio di cassazione è venuto a mancare il ricorrente e si sono costituiti in sua vece, con apposita «comparsa di costituzione e atto di intervento volontario», in qualità di eredi, NOME COGNOME, nonché NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, rispettivamente moglie e figli di NOME COGNOME, i quali hanno depositato memoria.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1176, 1177, 1218, 1588 e 1590 cod. civ., ritenendo che la Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso la responsabilità della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Secondo il ricorrente, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non avrebbe dimostrato di aver agito nell’adempimento delle sue obbligazioni con la dovuta diligenza. Richiamata la ricostruzione del contratto operata dalla Corte d’appello in termini di noleggio, il ricorrente lamenta che la RAGIONE_SOCIALE noleggiante non avrebbe superato la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 1588 citato. In particolare, il ricorrente sostiene essere fatto notorio che nelle Regioni Sicilia, Calabria, Campania e Puglia vi è un’alta incidenza di furti e incendi per fini estorsivi, per cui la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto attrezzarsi con idonei sistemi di custodia, utilizzando telecamere, custodi e vigilanti.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1176, 1218, 1588 e 1590 cod. civ., sul rilievo che la RAGIONE_SOCIALE convenuta non avrebbe dimostrato in alcun modo di aver tenuto un comportamento conforme al dovere di diligenza che grava sul noleggiatore del bene.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame e omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.
Sostiene il ricorrente che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non avrebbe chiesto di provare, né avrebbe fornito alcuna prova, di aver adottato le dovute cautele in relazione alla situazione specifica, né di aver compiuto lo sforzo diligente richiesto dall’art. 1176 citato.
I tre motivi di ricorso, da trattare congiuntamente in considerazione della stretta connessione tra loro esistente, sono, quando non inammissibili, comunque privi di fondamento.
4.1. La giurisprudenza di questa Corte, com’è noto, ha stabilito che in ipotesi di incendio della cosa locata, il conduttore risponde della perdita o deterioramento del bene, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, ponendo l’art. 1588 cod. civ. a suo carico una presunzione di colpa, superabile solo con la dimostrazione di avere adempiuto diligentemente i propri obblighi di custodia e con la prova positiva che il fatto da cui sia derivato il danno o il perimento della cosa è addebitabile ad una causa esterna al conduttore a lui non imputabile, da individuarsi in concreto, ovvero al fatto di un terzo, del quale è invece irrilevante accertare l’identità, esulando l’identificazione di tale soggetto dall’attività oggetto della prova liberatoria (sentenza 27 luglio 2015, n. 15721, ordinanza 26 settembre 2018, n. 22823 e n. 22289 del 2023).
Tale principio deve ritenersi applicabile anche al contratto di noleggio.
4.2. La Corte d’appello ha fatto buon governo di questo principio. La sentenza impugnata, infatti, con un accertamento di merito non sindacabile in questa sede, dopo aver inquadrato il contratto intercorso tra le parti nella figura giuridica del noleggio, ha accertato che il mezzo di trasporto di proprietà del COGNOME era andato distrutto a causa di un incendio di natura dolosa appiccato
da soggetti terzi rimasti ignoti. L’incendio era avvenuto all’interno di un piazzale chiuso al libero transito e dotato di recinzione, illecitamente scavalcata dagli autori dell’incendio. E poiché si trattava di un incendio doloso -punto sul quale pare non ci sia alcuna discussione, tantomeno in questa sede -la Corte nissena ha ritenuto che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fosse esente da ogni responsabilità, non potendole essere imputato l’evento dannoso.
A fronte di tale ricostruzione, i tre motivi di ricorso, che peraltro contengono censure in larga misura sovrapponibili, appaiono infondati, in quanto, attraverso un indebito tentativo di ottenere in questa sede un riesame del merito, finiscono col sostenere che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non avrebbe fornito la prova dell’uso della dovuta diligenza. Il che, al contrario, è proprio quello che la Corte d’appello ha escluso. E, d’altra parte, l’accertamento sui limiti di esigibilità della prestazione di diligenza è oggetto di un accertamento di merito non sindacabile in sede di legittimità.
Appare poi francamente insostenibile la tesi del ricorrente, proposta nel primo motivo di ricorso, secondo cui l’applicazione della regola dell’art. 1588 cod. civ. dovrebbe avvenire con un particolare (e diverso) rigore solo perché costituirebbe fatto notorio la circostanza che nelle Regioni Sicilia, Calabria, Campania e Puglia vi è un’alta incidenza di furti e incendi per fini estorsivi.
5. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
A tale esito segue la condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 13 agosto 2022, n. 147, sopravvenuto a regolare i compensi professionali, con distrazione delle stesse in favore dei difensori avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME che si sono dichiarati antistatari.
Sussistono inoltre i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il
versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate quanto a RAGIONE_SOCIALE in complessivi euro 4.200, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge, e quanto alla RAGIONE_SOCIALE in complessivi euro 5.200, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre in favore degli avvocati COGNOME e COGNOME antistatari.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione