Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10954 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10954 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4137/2021 R.G. proposto da :
NOMECOGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME (CODICE_FISCALE, NOME (CODICE_FISCALE), domiciliazione telematica legale
-ricorrente-
contro
CONFEDERAZIONE RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE , domiciliazione telematica legale
-controricorrente-
nonché contro
NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), domiciliazione telematica legale
-controricorrente-
nonché contro
CARTA SALVATORE
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI n. 290/2020 depositata il 25/09/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
NOME COGNOME conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Nuoro la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE di Nuoro, e NOME COGNOME esponendo che:
-era un allevatore di bovini iscritto alla CIA, la quale aveva per statuto l’obbligo di prestare assistenza agli iscritti;
-aveva acquistato nel 1999 da NOME COGNOME alcuni animali e, contestualmente, alcuni “diritti al premio” secondo quanto disposto dai regolamenti comunitari di settore, il cui trasferimento era soggetto a ratifica da parte dell’AlMA, Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo, poi divenuta AGEA, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
-la CIA, in persona di NOME COGNOME, aveva tuttavia trasmesso all’AlMA, per la ratifica, un atto diverso da quello sottoscritto dai due allevatori perché privo delle loro sottoscrizioni, sicché l’ente pubblico aveva negato la ratifica
del trasferimento dei “diritti al premio” e il COGNOME aveva perduto tali contributi comunitari alla zootecnia;
-di tale pregiudizio dovevano rispondere la CIA nazionale e provinciale quale mandatarie, e NOME COGNOME ex art. 38 cod. civ., in quanto aveva agito in nome e per conto della CIA di Nuoro;
-aveva già convenuto in giudizio la CIA di Nuoro per il risarcimento del danno derivante dalla perdita di contributi per gli anni dal 1999 al 2002 e il Tribunale di Nuoro aveva accolto la domanda con sentenza n. 2 del 2007 passata in giudicato;
il Tribunale di Nuoro, con sentenza n. 296 del 2012, dichiarava il difetto di legittimazione passiva della CIA Nazionale e di NOME COGNOME rigettando la domanda nei confronti della CIA di Nuoro;
il giudice di prima istanza osservava che la CIA locale non era un organo di quella nazionale ma una sua articolazione periferica, cosicché l’associazione nazionale non poteva rispondere delle obbligazioni contratte da quella locale e, quanto al Carta, che aveva agito solo in nome e per conto della CIA di Nuoro; nel merito, il contributo comunitario perduto avrebbe potuto essere richiesto per gli anni successivi al 2002;
la Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza n. 65 del 2014, pur affermando la legittimazione passiva della CIA Nazionale e di NOME COGNOME, rigettava l’impugnazione, sul rilievo che COGNOME avrebbe potuto richiedere il contributo per gli anni successivi, in quanto il vizio a causa del quale la sua prima richiesta era stata rigettata, e cioè la mancanza di sottoscrizione del modulo, non aveva impedito la riproposizione della notifica all’AlMA, fermo che COGNOME aveva già agito nei confronti della CIA di Nuoro per il risarcimento dei danni relativi agli anni 1999-2002, fondati sul medesimo atto causativo;
COGNOME proponeva ricorso per cassazione e questa Corte, con sentenza n. 7515 del 2018, ritenuto preliminarmente che la Corte di appello gravata non si era pronunciata sull’inammissibilità della domanda per frazionamento del credito ma si era limitata a un obiter dictum , come tale non impugnabile, statuiva che: non poteva essere escluso il risarcimento del danno in ragione di un preteso concorso colposo della vittima in violazione del giudicato esterno derivante dalla sentenza n. 2 del 2007 del Tribunale di Nuoro, ormai definitiva, che aveva accertato la responsabilità della CIA provinciale, sebbene tale giudicato non potesse operare per la CIA nazionale e Carta in quanto estranei a quel giudizio; non poteva in ogni caso essere affermata la colpa di COGNOME in difetto di qualsiasi precetto legale, contrattuale o di prassi, che gli imponesse di controllare l’operato del mandatario; al contempo, correttamente era stato ritenuto che la notifica della cessione poteva essere reiterata, ma non era stata valutata la circostanza decisiva che il COGNOME aveva appreso del rigetto della sua domanda di erogazione del premio e delle ragioni dello stesso solo nel 2002;
conclusivamente questa Corte affermava che il giudice del rinvio: «nel riesaminare l’appello proposto da NOME COGNOME, dovrà: (a) nei confronti della CIA di Nuoro, tenere conto del giudicato formatosi sulla insussistenza del concorso colposo della vittima; (b) nei confronti di tutte le parti, tenere conto della condotta del danneggiato applicando i princìpî enunciati…, ovvero che non è concepibile una culpa in vigilando del mandante per omesso controllo dell’operato del mandatario, almeno fino a quando l’inadempimento del mandatario non gli sia reso noto in qualunque modo; (c) nel valutare la condotta del danneggiato ed, eventualmente, nella stima del danno, tenere conto dei princìpî sopra esposti circa la reiterabilità della notifica della cessione dei diritti»;
tali princìpî erano ricostruiti come segue: «I…regolamenti 805/68, 2066/92 e 3886/92 prevedono un sistema così concepito: (a) l’allevatore di vacche nutrici ha diritto ad un “premio”, che viene erogato a sua domanda (art. 4b Reg. 805/68, come modificato dall’art. 1 Reg. 2066/92); (b) questo diritto può essere trasferito ad altri allevatori (art. 4e, comma 2, Reg. 805/68, come sopra modificato); (c) il trasferimento di diritti al premio “acquista efficacia esclusivamente dopo la notifica congiunta alle autorità competenti dello Stato membro, effettuata dal produttore che trasferisce e/o cede i diritti e dal produttore che li riceve” (art. 34, comma 2, Reg. CE 3886/92). Se manca la notifica, dunque, il diritto di premio non si trasferisce e resta in capo al cedente. …Infatti né il Reg. CE 805/68, né il Reg. CE 3886/92, prevedono espressamente che la tempestiva notifica all’autorità nazionale della cessione dei diritti di premio sia prevista a pena di decadenza. L’art. 34, comma 2, Reg. 3886/92 stabilisce infatti: “Il trasferimento dei diritti al premio nonché la cessione temporanea di tali diritti acquistano efficacia esclusivamente dopo la loro notifica congiunta alle autorità competenti dello Stato membro, effettuata dal produttore che trasferisce e/o cede i diritti e dal produttore che li riceve. Tale notifica deve essere effettuata entro un termine che sarà fissato dallo Stato membro e, al più tardi, due mesi prima del giorno iniziale del periodo di presentazione delle domande stabilito da ciascuno Stato membro”. La norma dunque stabilisce che la notifica deve avvenire prima dell’apertura dei termini per la domanda di premio, e null’altro. Se ne inferisce che una notifica tardiva ha il solo effetto di impedire il trasferimento dei diritti di premio dal cedente al cessionario, ma non la perdita della facoltà di eseguire nuovamente la notificazione»;
nel giudizio in riassunzione la RAGIONE_SOCIALE eccepiva pregiudizialmente il giudicato esterno sull’eccezione di difetto di legittimazione passiva sostanziale per estraneità al rapporto di
mandato dedotto in giudizio, allegando che il Tribunale di Nuoro, con sentenza n. 106 del 2011, cui era seguìto rigetto dell’appello e del ricorso per cassazione, aveva accolto l’opposizione proposta dalla CIA Nazionale avverso il decreto ingiuntivo n. 50 del 2009 che l’aveva condannata a pagare, in solido con la CIA di Nuoro già condannata per i medesimi fatti con la sentenza n. 2 del 2007, i premi non riscossi per gli anni 1999-2002, osservando che il mandato rilasciato dal COGNOME doveva ritenersi conferito alla sola CIA Provinciale di Nuoro, in quanto la CIA Nazionale e le associazioni regionali e provinciali erano soggetti fra loro autonomi;
la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza n. 290 del 2020, rigettava il gravame statuendo che:
-alla domanda nei confronti della CIA nazionale ostava il sopravvenuto giudicato esterno in parola;
-relativamente alla CIA locale, COGNOME «non avendo alcun obbligo di controllo», non poteva «aver causalmente inciso sulla verificazione dell’evento di danno interamente addebitabile alla CIA di Nuoro quanto all’erronea notifica del 1999» ma dal febbraio 2002, quando l’errore del mandatario gli fu noto ed evidente, «avrebbe potuto attivarsi per reiterare la notifica della cessione dei diritti e quindi, domandare l’erogazione del premio comunitario per gli anni successivi, tenuto anche conto del fatto che il premio in esame è concesso per anno civile e non quale rendita vitalizia sulla base di una domanda inoltrata una tantum . … Ponendo in essere tale condotta da quel momento esigibile, in quanto il COGNOME era a conoscenza delle ragioni del diniego, l’errore della CIA – alla quale non risulta sia stato conferito più alcun mandato in tale senso avrebbe potuto essere sanato ed evitati gli ulteriori effetti pregiudizievoli, consistenti nella mancata erogazione dei premi per gli anni successivi al 2003. Del resto,
diversamente ragionando, il Mulas potrebbe irragionevolmente pretendere tali danni sine die . … La Suprema Corte ha … sostenuto che qualsiasi atto amministrativo che contenesse l’affermazione di non reiterabilità della notifica era illegittimo e quindi, disapplicabile dal giudice ordinario. Ed in ogni caso, non si comprende, né è specificatamente allegato, per quali ragioni la mancata impugnazione del provvedimento di rigetto della notifica del 1999, avrebbe impedito al Mulas la presentazione di una nuova notifica nei termini prospettati dalla cassazione per gli anni successivi, a nulla rilevando che le quote di premio nel frattempo non utilizzate erano state nelle more versate nella riserva nazionale, come previsto nei regolamenti comunitari in materia»;
avverso questa decisione ricorre nuovamente per cassazione NOME COGNOME articolando quattro motivi;
resistono con controricorso la CIA Sardegna Centrale e la CIA nazionale;
è rimasto intimato NOME COGNOME;
NOME COGNOME e la CIA nazionale hanno depositato memorie.
Rilevato che
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, cod. civ., 324, 384, 394, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato nell’escludere il rapporto di mandato tra il deducente e la CIA nazionale in forza del preteso giudicato esterno, mancando di considerare che così facendo violava il giudicato interno e il vincolo del giudice del rinvio, fermo restando che si trattava di diritti di credito come tali eterodeterminati, sicché l’accertamento definitivo poteva coprire solo lo specifico fatto costitutivo azionato;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 360, n. 5, 113, cod. proc. civ., 1325, n. 3, 1346, 1470, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato nell’affermare la reiterabilità della notifica della cessione, posto che i diritti erano stati ormai ostativamente incamerati dall’RAGIONE_SOCIALE, essendo così venuto meno l’oggetto del relativo contratto di cessione da notificare, e in tal senso doveva leggersi anche quanto osservato dalla prima decisione di legittimità;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115, 384, cod. proc. civ., 2697, 1374, 1227, secondo comma, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la CIA locale aveva ammesso e dalle produzioni della stessa era emerso che il rapporto di mandato era proseguito fino al 2008, sicché, in applicazione del principio di diritto sul punto della pronuncia cassatoria con rinvio, spettava al mandatario correggere eventuali errori inerenti alla riscossione degli importi;
con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 91, 336, 324, cod. proc. civ., 2909, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato per un verso obliterando che la sentenza di prime cure era stata già caducata, sicché non poteva essere confermata disattendendo l’appello come fosse stato proposto avverso la stessa, e, per altro verso, obliterando che il deducente aveva vinto sia in sede di primo appello che in sede di prima legittimità, e il rigetto conclusivo delle sue pretese era stato infine motivato diversamente, spostando temporalmente in avanti la ragione decisoria, ancorata alla condotta del deducente medesimo successiva al febbraio 2002, sicché le spese di lite avrebbero dovuto correttamente essere compensate.
Considerato che
il primo motivo è infondato;
non è allegato che il rapporto di mandato fosse mutato nel tempo, anzi assumendosi sempre, anche esplicitamente, il contrario (si allega, nella formulazione della terza censura, che quel rapporto era ‘proseguito’ sino al 2008), sicché il presupposto logico della domanda in scrutinio corrisponde a quello su cui ha statuito negativamente la pronuncia n. 106 del 2011 del Tribunale di Nuoro, pacificamente divenuta definitiva solo a séguito della sentenza n. 12913 del 2018 di questa Corte, successiva a quella n. 7515 del 2018 che aveva disposto il rinvio -entrambe non allegate come sottoposte a giudizio di revocazione -sicché il giudicato esterno era opponibile e conclusivamente rilevabile;
trattandosi di giudicato successivo, esso prevale (cfr. Cass., 15/05/2018, n. 11754);
il secondo e terzo motivo, quali formulati, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inammissibili;
come visto in parta narrativa, questa Corte, nella pronuncia n. 7515 del 2018, aveva vincolato il giudice del rinvio anche con le seguenti statuizioni:
esclusione di ogni decadenza ai fini della notifica della cessione dei diritti di premio;
ii) reiterabilità della notifica prima dell’apertura dei termini;
iii) permanenza dei diritti in capo al cedente in caso di notifica tardiva;
la Corte territoriale, premessa l’esclusione del concorso colposo rispetto ai premi non riscossi dal 1999 al 2002 come da ulteriore vincolo del rinvio secondo quanto stabilito dalla pronuncia cassatoria del 2018 in relazione al giudicato esterno riferibile alla sentenza del Tribunale di Nuoro n. 2 del 2007, ha dunque legittimamente ritenuto, in questo quadro (per i residui convenuti CIA locale e Carta), che, per le annualità successive al 2002, COGNOME avrebbe potuto reiterare utilmente la notifica, evitando danni;
le censure obiettano conclusivamente che:
α) la reiterabilità della notifica nel caso era esclusa dall’acquisizione dei diritti di premio nella riserva nazionale, dopo la mancata notifica iniziale della cessione, con conseguente sopravvenuto difetto dell’oggetto contrattuale;
β) era emerso in fatto che il rapporto di mandato era continuato sino al 2008, sicché spettava sempre al mandatario correggere l’errore iniziale;
la prima e articolata affermazione confligge con il vincolo del rinvio che non ha posto affatto questo limite, né può dirsi emerga in alcun modo come suo necessario presupposto, restando inoltre indimostrata prima che non meglio spiegata nel suo fondamento, con conseguente profilo di aspecificità, come osservato dal Collegio di merito, la stessa tesi per cui quelle erogazioni sarebbero state definitivamente perse anche per le annualità successive;
la seconda affermazione costituisce allegazione confliggente con la pronuncia cassatoria del 2018, che indicava COGNOME come onerato, dopo la ricostruita conoscenza, d’intraprendere quanto possibile e necessario per evitare il preteso pregiudizio (v. in specie la lettera b) pag. 13 dell’arresto di questa Corte appena ricordato);
l’assunto che il mandato fosse proseguito, infatti, non implica che COGNOME, a conoscenza dell’errore, potesse sol per quello esimersi dal rimediare egli stesso e del tutto all’errore: con questa, così esplicata ragione decisoria, la censura parte qua neppure si misura compiutamente;
il quarto motivo è infondato;
in primo luogo, la Corte territoriale ha rigettato la domanda sicché il profilo formale consistente nel riferimento alla prima pronuncia del Tribunale è del tutto irrilevante prima che senza fondamento, trattandosi di giudicare l’appello nel perimetro del rinvio;
né si comprende quale vizio avrebbe dovuto evincersi da quello stesso profilo se non in tesi, una non prevista e inesistente nullità della decisione;
in secondo luogo, le spese debbono essere regolate sempre in relazione all’esito finale della lite (cfr., in punto di giudizio di rinvio, Cass., Sez. U., 8/11/2022, n. 32906);
in terzo luogo, il Collegio di merito ha applicato la regola della soccombenza in modo pertanto incensurabile in questa sede;
la facoltà di disporre la compensazione delle spese processali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alla rifusione di tali spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (v., tra le tante, Cass., 26/04/2019, n. 11329);
spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condannando parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di ciascuna parte controricorrente, liquidate, per ognuna, in euro 6.500,00 oltre a 200,00 euro per esborsi, spese forfettarie al 15% e accessori legali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, al competente ufficio di merito, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20/02/2025.