Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 20115 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 20115 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
sul ricorso 324/2024 per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dal:
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA, con ordinanza n. 22/2024 depositata il 04/01/2024 nella causa tra:
RAGIONE_SOCIALE;
– ricorrente non costituita in questa fase –
contro
COGNOME NOME;
– resistente non costituito in questa fase –
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE conveniva NOME COGNOME davanti al Tribunale di Lamezia Terme chiedendone la condanna al risarcimento del danno sofferto per il grave ritardo con il quale il convenuto, quale sindaco del comune di Nocera Torinese, aveva autorizzato la società alla messa in sicurezza di un capannone industriale posto su terreno demaniale detenuto dalla società in forza di concessione assentita in suo favore.
Il giudizio, dopo lo svolgimento di attività istruttoria ed espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, era definito con sentenza declinatoria della giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo davanti al quale le parti erano rimesse. La statuizione di difetto di giurisdizione era motivata con la circostanza che l’oggetto del giudizio investiva la legittimità di comportamenti comunque connessi all’esercizio del potere di talché, ai sensi dell’art. 7 comma ter l. n. 1034/1971 , ratione temporis applicabile, la controversia apparteneva in via generale alla giurisdizione risarcitoria del giudice amministrativo.
Il T.A.R. Regione Calabria, davanti al quale il giudizio è stato riassunto, ha sollevato d’ufficio il conflitto negativo di giurisdizione sul rilievo che la domanda era stata avanzata non nei confronti dell’ente ma nei confronti del soggetto che all’ep oca dei fatti era il sindaco del Comune di Nocera Terinese in relazione al comportamento del quale era dedotta la lesione arrecata al diritto dominicale ed all’integrità patrimoniale della società; ha osservato il giudice amministrativo che se era vero che l’autorizzazione richiesta e non prontamente assentita rientrava nella materia dell’urbanistica e dell’edilizia, attribuita al giudice amministrativo che in subiecta materia conosce sia di interessi legittimi che di diritti soggettivi, ai sensi dell’art. 103 Cost. la cognizione in materia di interessi legittimi e nelle materie giurisdizione esclusiva, anche la cognizione dei diritti soggettivi, richiede che il giudizio sia proposto esclusivamente nei confronti di una pubblica amministrazione o dei soggetti ad essa equiparati; l’art. 28 Cost.
riconosce, infatti, la responsabilità personale del funzionario e del dipendente della pubblica amministrazione per i pregiudizi causati a terzi in violazione dei loro diritti nello svolgimento delle proprie funzioni con la conseguenza che il danneggiato ben poteva avanzare una pretesa risarcitoria direttamente nei confronti di detti soggetti persone fisiche davanti al giudice ordinario.
Il P.G ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
E’ noto che l’art. 103 Cost. attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione in materia di interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche di diritti soggettivi.
Per costante giurisprudenza d questa Corte, in entrambi i casi (interessi legittimi o diritti soggettivi nelle materie previste) la tutela avanti al giudice amministrativo concerne unicamente i giudizi proposti nei confronti della pubblica amministrazione, non anche quelli rivolti a soggetti non appartenenti a quest’ultima. Queste Sezioni Unite da tempo ribadiscono come l’ordinamento dei criteri di riparto della giurisdizione non permetta, fin dalla su citata matrice costituzionale, di ritenere che il giudice amministrativo possa conoscere di controversie di cui non sia parte una P.A., o soggetti ad essa equiparati, sicché “la pretesa risarcitoria avanzata nei confronti del funzionario in proprio, cui si imputi l’adozione del provvedimento illegittimo (…), va proposta dinanzi al giudice ordinario”; né la giurisdizione ordinaria viene meno per il fatto che la domanda sia in ipotesi stata proposta “anche nei confronti dell’ente pubblico (…) sotto il profilo della responsabilità solidale dello stesso, stante l’inderogabilità per ragioni di connessione della giurisdizione” (Cass., Sez. Un.n.13659 del 2006 e, in termini cfr. Cass. Sez. Un. n. 22494 del 2004, n. 2560 del 2005, n. 7800 del 2005, n. 4591 del 2006). In base all’arresto richiamato (13659/06 cit.) si è pertanto chiarito che: qualora la domanda sia proposta nei confronti del funzionario, non rileva stabilire se questi abbia agito quale organo dell’ente pubblico di appartenenza ovvero, a causa del perseguimento di finalità private,
si sia verificata la cd. ‘frattura’ del rapporto organico con quest’ultimo, posto che, nell’uno come nell’altro caso, l’azione risarcitoria è proposta nei confronti del funzionario in proprio e, quindi, nei confronti di un soggetto privato, distinto dall’amministrazione, con la quale, al più, può risultare solidalmente obbligato ex art. 28 Cost. .
In continuità con tale indirizzo si sono espresse, tra le altre: Cass. Sez. Un. n. 11932/2010 in fattispecie di domanda di risarcimento avanzata nei confronti del funzionario di un Comune quale responsabile del procedimento urbanistico di approvazione di una convenzione di lottizzazione, poi dichiarata illegittima; Cass. Sez. Un. n.5408 del 2011, la quale ha altresì precisato che la giurisdizione del giudice ordinario non trova ostacolo nel fatto che il provvedimento dalla cui esecuzione siano derivati i danni richiesti dinnanzi a quest’ultimo (per effetto della condotta dolosa o gravemente colposa del funzionario convenuto in proprio) sia stato impugnato nei confronti dell’ente pubblico dinanzi al giudice amministrativo; Cass. Sez. Un.6690 del 2020, in fattispecie di domanda risarcitoria avanzata, per abuso dei poteri loro conferiti, direttamente nei confronti di singole persone fisiche in qualità di componenti di un organo collegiale pubblico; Cass., n. 29175/2020, che nel ribadire che l’art. 103 Cost. non consente di ritenere che il giudice amministrativo possa conoscere di controversie di cui non sia parte una P.A., o soggetti ad essa equiparati, ha affermato che la pretesa risarcitoria avanzata nei confronti di funzionari regionali in proprio per comportamenti lesivi del privato, assunti nell’ambito di un procedimento amministrativo di concessione pubblica, va proposta dinanzi al giudice ordinario, a ciò non ostando che tali comportamenti siano stati veicolati nella forma di provvedimenti impugnabili né che questi ultimi possano essere stati impugnati avanti al giudice amministrativo per la rimozione, con l’annullamento giurisdizionale, dei loro effetti pregiudizievoli.
Alla luce dell’indirizzo richiamato, ricordato che nel caso di specie il petitum sostanziale – assunto a criterio basilare del riparto di giurisdizione – va individuato nell ‘ accertamento della responsabilità diretta e personale, ex art.28 Cost., del convenuto COGNOME al quale si imputa di avere, nella veste di sindaco del comune di Nocera Torinese, tardato l’adozione del provvedimento di
autorizzazione di messa in sicurezza del capannone industriale -oggetto di concessione -realizzato dalla società su terreno demaniale, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di conflitto negativo di giurisdizione nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; cassa la pronunzia declinatoria del Tribunale ordinario di Lamezia Terme dinanzi al quale rimette le parti, con termine di legge per la riassunzione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 14 maggio 2024