Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34698 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34698 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11393/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in SAN GIORGIO A LIRI INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 7032/2021 depositata il 26/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 22 aprile 2022, illustrato da memoria, RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza n. 7032/2022 della Corte d’appello di Roma, pubblicata il 26/10/2021, pronunciata nei confronti di COGNOME Vittorio in una controversia attinente alla responsabilità del venditore e del produttore nei confronti del consumatore.
Resiste con controricorso, illustrato da memoria, il COGNOME.
Il COGNOME conveniva innanzi al Tribunale di Frosinone la RAGIONE_SOCIALE congiuntamente alla RAGIONE_SOCIALE, nonché alla AUSL di Frosinone per accertare e dichiarare il difetto di fabbricazione nonché la scarsa qualità della lente IOL marca Aqua-Sense numero seriale 00040-0780 impiantatagli e condannare di conseguenza i convenuti al risarcimento del danno patito dall’attore nella misura del 25% in riferimento ai parametri di danno biologico o in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. oltre al pagamento degli onorari, diritti e spese di causa’. RAGIONE_SOCIALE con domanda riconvenzionale, chiedeva l’estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva, per intervenuta prescrizione del diritto, nonché il rigetto della domanda per insussistenza del nesso di causalità.
Nel corso del giudizio di primo grado tutte le parti, tranne RAGIONE_SOCIALE, fornitore delle lenti vendute alla ASL, addivenivano a un accordo transattivo che conduceva alla dichiarazione dei estinzione dell’intero giudizio a spese compensate.
Avverso tale ordinanza veniva interposto appello dalla Opto RAGIONE_SOCIALE, con cinque, specifici e distinti motivi di gravame: – inefficacia della transazione nei suoi confronti, non avendo accettato l’offerta di componimento della lite; difetto di legittimazione passiva; prescrizione dell’azione; – mancato assolvimento dell’onere probatorio posto a carico dell’attore ; -mancata prova del danno sofferto e del nesso di causalità tra la condotta del medico e il danno.
La Corte di merito, rilevato l’errore del giudice di prime cure nel dichiarare estinto il giudizio nei confronti della Opto Medica Oftalmologia, nel merito, riteneva infondata la domanda riconvenzionale di Opto e, respinte le ulteriori eccezioni, in applicazione del principio della soccombenza ‘ virtuale’ allorché la parte sia stata soddisfatta dall’intercorsa transazione, la condannava alle spese del giudizio in favore del Fusco.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente deduce ‘Violazione o falsa applicazione delle norme di legge: art. 360 c.p.c. n.3 in relazione in relazione agli artt. 1322, 1372, 1490, 1494 c.c., D.P.R 24.5.1988 n. 224; omessa insufficiente pronunzia in merito alla eccezione di carenza di legittimazione passiva’ in quanto non sarebbe stata né la venditrice diretta della lente difettosa inserita nell’occhio del Fusco (poi rivelatasi nel corso del giudizio, la ASL Frosinone), né tanto meno la fabbricante (essendo a tal fine stata individuata la RAGIONE_SOCIALE quale importatrice europea della lente). Deduce che la responsabilità del distributore è ravvisabile certamente quando il fabbricante del prodotto non ha sede dell’EU, ma solamente ‘quando il produttore non sia individuato’ e/o ‘non sia noto l’importatore’. Nel caso di specie, nel quadro delineato dal D.P.R. n. 224/1998, il Giudice di appello avrebbe erroneamente ritenuto coinvolta la distributrice nel giudizio, nonostante il produttore fosse stato
esattamente individuato sin dalle prime battute della lite nella RAGIONE_SOCIALE con sede in Ontario (California -USA,), il mandatario europeo fosse stato individuato nel Sig. NOME COGNOME nominato fabbricante O.I.I. ai sensi della Direttiva 93/42/CEE recepita in Italia con D.L.gs 24.02.1997 n. 46 (soggetti questi ultimi che la RAGIONE_SOCIALE aveva tempestivamente chiesto di chiamare in giudizio in manleva), l’importatore in EU fosse rappresentato dalla RAGIONE_SOCIALE, con sede in Italia, in Vimodrone (MI).
Va osservato che il giudice dell’appello ha ritenuto che la domanda del COGNOME nei confronti della appellante, erroneamente non valutata dal giudice del primo grado, ‘non sarebbe stata infondata’ e, con riguardo alla eccezione di legittimazione passiva opposta nel giudizio di responsabilità contrattuale dall’attuale ricorrente, il suo coinvolgimento quale fornitrice si giustificava in ragione dell’essere stata distributrice di un prodotto il cui fabbricante non ha sede nella UE.
La ricorrente deduce che verso il consumatore legittimato passivo fosse il solo importatore, risiedente in EU, posto che il distributore, invece, ex art. 4 DPR 224/1998 può essere convolto, come anello intermedio della catena di vendita, solo quando il produttore non sia individuato e/o sia rimasto ignoto l’importatore (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 27596 del 29/10/2019; Cass. n. 11710/2009).
Il controricorrente deduce per converso che per liberarsi della propria posizione di fornitore la ricorrente avrebbe dovuto comunicare preventivamente al consumatore le corrette generalità del produttore , rimaste ignote sino all’instaurazione del presente giudizio.
La censura di cui al primo motivo di ricorso, concernente l’asseritamente erronea valutazione del difetto di legittimazione passiva, risulta formulata in violazione del requisito a pena
d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., non risultando dall’odierna ricorrente debitamente riportato nel ricorso, per la parte strettamente rilevante in ragione degli atti e documenti posti a base della medesima, in quali termini abbia originariamente sollevato la detta eccezione nel giudizio di primo grado; quale sia stata la pronunzia del giudice di primo grado in proposito e in quali termini l’abbia sul punto censurata in sede di gravame; ancora non indica, nel rispetto del suindicato art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., in quale veste abbia la RAGIONE_SOCIALE si sia costituita nel giudizio di primo grado, non essendo al riguardo invero sufficiente la mera allegazione degli atti di causa (v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469).
Affetti da vizio di aspecificità sono altresì gli ulteriori tre motivi attinenti al della domanda dell’attore nei confronti della fornitrice odierna ricorrente in quanto:
-riguardo al motivo afferente alla violazione dell’art. 2947 c.c., l’eccezione di prescrizione in tesi sollevata dalla parte ricorrente non è riportata in atti, né viene riportata l’argomentazione spesa dalla Corte di merito per ritenerla infondata (cfr. Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019);
-in merito alla dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c., la valutazione della prove, non è stata svolta dalla corte di merito tenendo conto del negozio di composizione bonaria della controversia intervenuto inter alios , bensì sulla base delle prove acquisite nel primo giudizio, con considerazioni fattuali non censurate idoneamente sotto il profilo dell’art. 116 c.p.c. : in sede di giudizio di legittimità l’errata applicazione della norma è configurabile solo nei casi in cui si applichi il libero apprezzamento in riferimento a una prova che per legge sia vincolata a determinati criteri di valutazione, non potendo comportare una diversa valutazione della prova da parte del giudice di legittimità (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del
10/06/2016; Cass. sez. VI, 09/12/2020, n.28105, che espressamente richiama Cass. Sez.3, 05.03.2019, n. 6303; Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 18092 del 31/08/2020; Cass. Sez. U -, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020);
va per altro verso posto in rilievo che il vizio di omessa o insufficiente motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. risulta invero dedotto in termini di errata valutazione di circostanze del tutto al di fuori del perimetro segnato da Cass. SU 8053/2014 per dare rilievo alla omissione di un fatto rilevante in grado di incidere sulla tenuta della motivazione.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente COGNOME seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 2.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente COGNOME.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 29/11/2024