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Responsabilità del custode per danni da neve dal tetto

Un’automobile viene danneggiata dalla caduta di neve dal tetto di un edificio pubblico. La Corte d’Appello riforma la sentenza di primo grado, affermando la piena responsabilità del custode ai sensi dell’art. 2051 c.c. Viene escluso sia il caso fortuito, dato che una forte nevicata in montagna è prevedibile, sia il concorso di colpa dell’automobilista. L’ente proprietario è condannato al risarcimento integrale del danno.

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Pubblicato il 11 aprile 2025 in Diritto Civile, Diritto Immobiliare, Giurisprudenza Civile

Responsabilità del custode: Neve dal tetto danneggia un’auto, chi paga?

La caduta di neve da un tetto può causare danni ingenti a persone o cose. Una recente sentenza del Tribunale di Trento chiarisce in modo netto i contorni della responsabilità del custode in questi casi, riformando una decisione di primo grado e offrendo importanti principi applicabili a tutti i proprietari di immobili. Il caso analizzato riguarda un automobilista il cui veicolo è stato danneggiato da una massa di neve staccatasi da un edificio pubblico.

I fatti del caso: Danni da neve in un paese di montagna

Un automobilista, mentre percorreva una via nel centro di Cavalese, una nota località montana, vedeva la sua auto colpita e danneggiata da un’abbondante quantità di neve caduta dal tetto del ‘Palazzo Demaniale’, un edificio di proprietà dello Stato. I danni riportati ammontavano a oltre 2.600 euro. L’uomo decideva quindi di citare in giudizio l’ente proprietario per ottenere il risarcimento.

Il giudizio di primo grado e la tesi della colpa condivisa

In prima istanza, il Giudice di Pace aveva accolto solo parzialmente la richiesta, riconoscendo un ‘concorso di responsabilità’. Il giudice aveva escluso l’applicazione dell’art. 2051 c.c. sulla responsabilità del custode, ritenendo che l’ente pubblico, gestendo un numero cospicuo di immobili, non potesse esercitare una vigilanza costante. Aveva quindi applicato la norma generale sulla responsabilità per fatto illecito (art. 2043 c.c.), che richiede la prova della colpa.

Inoltre, aveva attribuito una parte della colpa all’automobilista stesso, sostenendo che, essendo a conoscenza dell’abbondante nevicata, avesse ‘accettato il rischio’ di percorrere quella strada. Di conseguenza, il risarcimento era stato notevolmente ridotto.

L’Appello e l’affermazione della piena responsabilità del custode

Il Tribunale di Trento, in funzione di giudice d’appello, ha completamente ribaltato la decisione precedente, accogliendo in pieno le ragioni dell’automobilista. La Corte ha stabilito che la fattispecie rientra senza dubbio nell’ambito della responsabilità del custode disciplinata dall’art. 2051 c.c.

Le motivazioni della Corte d’Appello

La decisione del Tribunale si fonda su tre pilastri argomentativi chiari e decisivi.

1. La natura oggettiva della responsabilità del custode

Il Tribunale ha ribadito un principio consolidato: la responsabilità del custode è una forma di responsabilità oggettiva. Ciò significa che non si basa sulla colpa (negligenza o imprudenza) del proprietario, ma sul semplice rapporto di custodia con il bene che ha causato il danno. Il custode è responsabile perché ha il potere e il dovere di controllo e intervento sulla cosa. L’ente pubblico, avendo ammesso di gestire l’immobile, ne era a tutti gli effetti il custode. L’elevato numero di beni gestiti non può costituire una scusante.

2. Una forte nevicata in montagna non è un ‘caso fortuito’

Per liberarsi dalla responsabilità, il custode deve provare l’esistenza del ‘caso fortuito’, ossia un evento imprevedibile, inevitabile ed eccezionale che abbia interrotto il nesso causale. Secondo i giudici, una nevicata abbondante in pieno inverno in una località montana non possiede affatto i caratteri dell’eccezionalità e dell’imprevedibilità. Si tratta, al contrario, di un fenomeno del tutto normale e prevedibile in quel contesto. Nemmeno la presenza di barriere paraneve sul tetto è sufficiente a escludere la responsabilità, se queste si rivelano inefficaci a contenere la neve.

3. L’esclusione del concorso di colpa del danneggiato

Infine, la Corte ha respinto la tesi del concorso di colpa dell’automobilista. Percorrere una strada regolarmente aperta al pubblico transito non può essere considerato un comportamento imprudente. L’utente della strada ha il diritto di confidare nella sicurezza della via e non è tenuto a prevedere il pericolo di caduta neve da un edificio, la cui manutenzione spetta al custode. Pertanto, nessuna colpa può essere addebitata al danneggiato.

Conclusioni: Le implicazioni pratiche della decisione

La sentenza del Tribunale di Trento riafferma un principio di grande importanza pratica: il proprietario o gestore di un immobile ha un dovere di controllo stringente e risponde oggettivamente dei danni causati dal bene, a meno che non dimostri un evento veramente eccezionale. Eventi atmosferici prevedibili, come le nevicate invernali in montagna, non rientrano in questa categoria. Questa decisione rafforza la tutela dei cittadini danneggiati, chiarendo che chi ha il controllo di un bene è il primo garante della sua sicurezza e non può scaricare le conseguenze di una mancata o inefficace manutenzione su terzi.

Il proprietario di un immobile è sempre responsabile per i danni causati dalla caduta di neve dal tetto?
Sì, in base all’art. 2051 c.c., il proprietario o chi ha la custodia del bene è ritenuto responsabile in via oggettiva. Può liberarsi da tale responsabilità solo provando il ‘caso fortuito’, ovvero un evento eccezionale, imprevedibile e inevitabile che abbia causato il danno.

Una nevicata abbondante in una località di montagna può essere considerata ‘caso fortuito’?
No. La sentenza in esame stabilisce chiaramente che una nevicata, anche se abbondante, in una zona di montagna durante l’inverno è un evento del tutto prevedibile e non costituisce un caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità del custode.

L’automobilista che subisce il danno può essere considerato corresponsabile per aver guidato in condizioni invernali?
No. Secondo questa decisione, il semplice fatto di percorrere una strada regolarmente aperta al traffico non costituisce una condotta imprudente o negligente. L’utente ha il diritto di fare affidamento sulla transitabilità in sicurezza della via, e quindi non gli può essere addebitato un concorso di colpa per il danno subito.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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