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Responsabilità del custode per danni da frana

Una sentenza del Tribunale di Firenze affronta un caso di danni a un’abitazione causati da una frana proveniente da un terreno vicino. Il tribunale ha affermato la responsabilità del custode (i proprietari del terreno) ai sensi dell’art. 2051 c.c., condannandoli al risarcimento. Tuttavia, è emerso che l’intervento di contenimento, progettato da un ingegnere, era difettoso e ha aggravato la situazione. Di conseguenza, il tribunale ha stabilito che l’ingegnere, a causa della sua negligenza professionale, deve tenere indenni (manlevare) i proprietari da tutte le somme dovute alla parte danneggiata, addossando a lui il costo finale del risarcimento e delle spese legali.

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Frana Danneggia Casa: Chi Paga? Analisi della Responsabilità del Custode e del Progettista

Un’abitazione viene gravemente danneggiata, fino al collasso, da una frana proveniente dal terreno confinante. Un caso complesso che solleva una domanda cruciale: chi è tenuto a pagare i danni? Una recente sentenza del Tribunale di Firenze fa luce su un intreccio di responsabilità, coinvolgendo non solo i proprietari del terreno franoso, ma anche il professionista incaricato di mettere in sicurezza l’area. Questo caso studio offre spunti fondamentali sulla responsabilità del custode secondo l’art. 2051 del Codice Civile e sulle conseguenze di un errore professionale.

I Fatti di Causa

La vicenda ha origine da un noto fenomeno franoso che interessa il terreno di proprietà dei convenuti, situato a monte rispetto all’abitazione dell’attore. A causa del movimento del terreno, l’abitazione subisce danni progressivi. A seguito di un primo procedimento giudiziario, ai proprietari del terreno viene ordinato di realizzare un’opera di contenimento, una “blocchiera”, per fermare la frana.

Tuttavia, l’intervento non solo si rivela inefficace, ma peggiora drasticamente la situazione. La nuova struttura, progettata da un ingegnere e realizzata in modo difforme e con una massa notevolmente superiore a quella prevista, finisce per aggravare l’instabilità, accelerando lo spostamento del terreno e portando infine al collasso e alla distruzione dell’abitazione dell’attore. L’attore cita quindi in giudizio i proprietari del terreno per ottenere il risarcimento dei danni subiti, e questi, a loro volta, chiamano in causa l’ingegnere progettista, ritenendolo il vero responsabile del disastro.

La Decisione del Tribunale

Il Tribunale di Firenze accoglie la domanda dell’attore contro i proprietari del terreno, riconoscendo la loro responsabilità oggettiva. Allo stesso tempo, però, accoglie la domanda di manleva dei proprietari nei confronti dell’ingegnere.

In sintesi, la sentenza stabilisce che:
1. I proprietari del terreno (convenuti) sono condannati in solido a risarcire l’attore per tutti i danni materiali subiti.
2. L’ingegnere (terzo chiamato in causa) è condannato a tenere indenni i proprietari da quanto sono tenuti a pagare all’attore. Le spese processuali e quelle della Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) sono poste interamente a carico dell’ingegnere.

Di fatto, il peso economico del risarcimento viene traslato interamente sul professionista che ha commesso l’errore progettuale.

Le Motivazioni: La Responsabilità del Custode e l’Errore Professionale

Il cuore della decisione si basa su due pilastri giuridici fondamentali. Il primo è la responsabilità del custode, disciplinata dall’art. 2051 c.c. Secondo questo principio, i proprietari del terreno da cui è partita la frana sono oggettivamente responsabili dei danni causati, in quanto “custodi” del bene. Per liberarsi da tale responsabilità, avrebbero dovuto dimostrare il “caso fortuito”, cioè un evento imprevedibile e inevitabile, circostanza che la Corte ha escluso.

Il secondo pilastro è la negligenza professionale dell’ingegnere, provata in modo inequivocabile dalla CTU. La perizia ha evidenziato come il progetto della blocchiera fosse gravemente errato. L’incremento di massa (345 tonnellate, oltre 1,5 volte il peso dell’intero edificio) e la sua errata collocazione hanno creato un “cinematismo locale” di collasso, indipendente dalla frana generale del versante. In pratica, l’opera di contenimento, invece di risolvere il problema, ne ha creato uno nuovo e più grave, diventando la causa diretta della distruzione dell’immobile. L’errore progettuale è stato talmente grave da interrompere il nesso causale con la frana originaria e da diventare la causa principale del danno finale.

Per questo motivo, il Tribunale ha accolto la domanda di manleva. Sebbene i proprietari siano responsabili verso il danneggiato in virtù del loro status di custodi, l’errore tecnico del professionista da loro incaricato li rende a loro volta creditori di un risarcimento da parte di quest’ultimo. L’ingegnere, non avendo rispettato le norme tecniche e la diligenza professionale, è ritenuto il responsabile finale dell’evento dannoso.

Le Conclusioni

Questa sentenza offre importanti lezioni pratiche. Per i proprietari di immobili, ribadisce la natura stringente della responsabilità del custode: essere proprietari di un bene che può causare danni a terzi comporta un obbligo di vigilanza e manutenzione quasi assoluto. Per i professionisti tecnici, come ingegneri e architetti, il caso è un monito sulla portata della loro responsabilità professionale. Un errore di progettazione può avere conseguenze devastanti non solo per il cliente, ma anche per terzi, con l’obbligo di farsi carico dell’intero danno economico che ne deriva. Infine, per chi subisce un danno, la sentenza conferma che il percorso per ottenere giustizia, sebbene complesso, può portare a un pieno risarcimento individuando correttamente le diverse figure di responsabilità.

Il proprietario di un terreno è sempre responsabile per i danni da frana causati dalla sua proprietà?
Sì, secondo la sentenza, il proprietario è considerato ‘custode’ del terreno ai sensi dell’art. 2051 c.c. e ha una responsabilità oggettiva. È quindi tenuto a risarcire i danni a meno che non provi il ‘caso fortuito’, ovvero un evento eccezionale, imprevedibile e inevitabile, che in questo caso non è stato riconosciuto.

Se un ingegnere progetta male un’opera di contenimento, chi paga i danni?
La decisione stabilisce un doppio livello di responsabilità. Il proprietario del terreno, in qualità di custode, è responsabile nei confronti del danneggiato e deve risarcirlo. Tuttavia, se l’errore del progettista è la causa diretta del danno o del suo aggravamento, il progettista è tenuto a ‘manlevare’ il proprietario, ovvero a rimborsargli integralmente tutte le somme che ha dovuto pagare, incluse le spese legali.

Cosa significa che il terzo chiamato in causa (l’ingegnere) deve ‘manlevare’ i convenuti?
Significa che, sebbene i proprietari del terreno siano obbligati per legge a pagare il risarcimento alla vittima, l’ingegnere deve rimborsare loro l’intera somma. A causa della sua grave negligenza professionale, che ha causato il disastro, l’ingegnere diventa il responsabile economico finale, accollandosi l’intero costo del danno e delle spese legali.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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