SENTENZA TRIBUNALE DI FIRENZE N. 2708 2025 – N. R.G. 00011886 2021 DEPOSITO MINUTA 01 08 2025 PUBBLICAZIONE 01 08 2025
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 – Seconda Sezione Civile
nella persona della giudice on. NOME COGNOME COGNOME ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di I^ Grado iscritta in data 28.10.2021 al N° R.G.C.A. 11886/2021, promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti COGNOME NOME e COGNOME NOME
-attore-
contro
Avv. COGNOME
,
,
,
,
rappresentati e difesi dall’Avv. DI
COGNOME NOME
-convenuti-
Ing.
, con il patrocinio dell’ Avv. COGNOME NOME
-terzo chiamato-
Oggetto: Risarcimento danni da responsabilità ex art. 2051 c.c.
Conclusioni
Per l’attore: NEL MERITO Voglia il Tribunale adito ordinare ai convenuti il rimborso in favore del comparente delle spese sostenute per gli interventi di manutenzione per euro 13.920,40, oltre interessi dalla data del dovuto al saldo o della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia da liquidarsi secondo equità; IN VIA ISTRUTTORIA per l’ammissione delle istanze istruttorie non ammesse, insistendo nelle contestazioni all’elaborato peritale ; con vittoria delle spese di lite.
Per i convenuti: IN TESI rigettare la domanda attorea; IN IPOTESI DENEGATA di mancato accoglimento della richiesta di reiezione delle domande spiegate dal ricorrente nei confronti dei resistenti indicati in
epigrafe, Voglia il Tribunale adìto condannare l’Ing. a tenere indenni i resistenti medesimi delle somme che dovessero essere ritenute dovute in favore del Sig. per le ragioni di cui al ricorso. Con vittoria di tutte le spese di lite.
Per il terzo chiamato in causa: Voglia il Tribunale di Firenze rigettare la domanda di manleva proposta dai convenuti nei riguardi del comparente in quanto infondata in fatto e in diritto; IN VIA ISTRUTTORIA peer l’ammissione delle prove testimoniali richieste nella memoria ex art. 183 sesto comma nr. 2 c.p.c.; con vittoria delle spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
Con ricorso proposto ex art. 702 bis e ss c.p.c., quale proprietario di un immobile adibito ad abitazione sito in Firenzuola, in INDIRIZZO confinante con i terreni posti in località INDIRIZZO di proprietà degli odierni resistenti, assume che da questi terreni si genera un fenomeno franoso che determina, in misura sempre crescente e sempre più incisiva, lo spostamento della blocchiera posta a valle degli stessi, nonché notevoli deformazioni del terreno a contatto con il muro tergale del suo immobile, con innalzamento di quota e danneggiamenti ad alcuni muretti esterni e recinzioni, con interessamento anche dello stesso immobile.
Il ricorrente ripercorre in atto introduttivo sommariamente la vicenda storica, facendo presente che, a seguito del l’ inerzia dei comproprietari nell’adottare misure contenitive del fenomeno franoso, aveva promosso il procedimento di cui all’art. 1172 c.c. (R.G. 1278/2019), denunciando la gravità, la prossimità e la probabilità del danno temuto e che il ricorso, previo espletamento di C.T.U. da parte dell’ing. era stato accolto con il provvedimento del 12.08.2019, con il quale veniva ordinato ai soli resistenti di ‘ eseguire nel minor tempo possibile con inizio entro il 1.10.2019 a loro cura e spese i seguenti interventi A) installazione di una rete di monitoraggio ed early alert sulla villetta e sulla blocchiera, che permetta di rilevare le deformazioni ed i movimenti, soprattutto rilevandone eventuali accelerazioni, inviando allerte a chi indicato dal ricorrente; B) spostamento in una posizione più a monte della blocchiera, in modo che questa venga allontanata dall’edificio sul quale risulta ormai sempre più incombente; il tutto seguendo indicazioni contenute nella CTU e nei sui allegati ‘.
Alcuna prescrizione veniva, invece, impartita al e al
che i convenuti avevano citato in causa, ritenendo la loro carenza
di legittimazione passiva, perché fossero questi, in ipotesi, condannati all’esecuzione delle opere necessarie ad eliminare il pericolo di danno alla proprietà .
L’ordinanza non veniva reclamata.
Non venendo tuttavia data spontanea esecuzione, con ricorso in data 24.10.2019, promuoveva il provvedimento ex art. 669 duodecies c.p.c. chiedendo l’emissione di un provvedimento di attuazione, anche perché nel frattempo ‘ la blocchiera’ si era ulteriormente avvicinata e il terreno a contatto con la parete nord dell’edificio si era notevolmente innalzato… ‘ .
Fissata la comparizione delle parti, in corso di causa, la parte dava nel dicembre 2019 spontanea esecuzione all’ordinanza cautelare, sebbene solo parzialmente quanto al monitoraggio.
Il procedimento si concludeva con il provvedimento del 14.01.2020, con il quale, ‘ considerato che i resistenti non hanno ancora spostato la blocchiera come disposto nell’ordinanza del 10/12 agosto 2019 e nei provvedimenti adottati nelle scorse udienze, considerata l’urgenza di provvedere… 1 ‘ disponeva che i lavori imposti con l’ordinanza fossero eseguiti ‘ con la massima urgenza sotto la vigilanza del CTU e a spese dei resistenti ‘ (quindi con esecuzione condotta e supervisionata dal CTU, vista l’inerzia della parte condannata ad effettuarla).
Il giudice della causa del merito (instaurata dagli odierni resistenti per la revoca del provvedimento cautelare del 12.08.2019), con ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. del 26.11.2020, ingiungeva a e avv. NOME COGNOME in solido fra loro, di pagare immediatamente, in favore di la somma di euro 124.891,81, nonché le spese del sub-procedimento di ingiunzione; tale procedimento di merito veniva definito con la sentenza del 17.08.21, confermativa dell’ ordinanza cautelare del 12.08.2019.
1 Dai verbali allegati risulta che il CTU provvedeva ad attivare la procedura attuativa, dando atto di verificare una ‘ evidente evoluzione ‘ del fenomeno franoso, soprattutto a carico della ‘blocchiera’, con formazione di una ulteriore scarpata laterale, rilevando che il monitoraggio, attivo dal dicembre 2019 aveva permesso di constatare un movimento della frana di circa 3,5 cm per mese, con accelerazione in corrispondenza delle piogge. Nelle more il Sindaco del Comune di Firenzuola, visto il verbale del sopralluogo effettuato dal CTU del 20.02.2020 che gli era stato inviato, emetteva ordinanza con la quale imponeva a di chiudere l’accesso pedonale compreso tra la blocchiera e la sua abitazione per tutelare l’incolumità delle
Tuttavia, nella persistenza del fenomeno franoso, veniva ad accumularsi nuovamente del terreno tra le blocchiere di contenimento del movimento franoso e la parte tergale del l’immobile di , per cui questi, lamentando l’inerzia dei sigg.ri / COGNOME nel rimuoverla e in considerazione dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Firenzuola del 12.02.21 (che gli ordinava la rimozione della terra e il suo stoccaggio provvisorio per 30 gg presso l’area di cantiere dell’impresa esecutrice, con successivo smaltimento presso discarica autorizzata), faceva eseguire a sue spese una serie di consulenze tecniche (per sopralluoghi, verifiche e monitoraggi), oltre a numerose altre opere, tra le quali la riparazione della tubazione di scarico causa schiacciamento da terra; la pulizia e la sanificazione, lo smontaggio e il rimontaggio delle varie parti del condizionatore per ingresso acqua e fango; il riposizionamento della terra contro la blocchiera con relativa costipazione e caricamento della terra su camion per discarica; la svuotatura del pozzetto e la verifica delle tubazioni di scarico; il trasporto e il carico di terra per rimozione dall’abitazione e relativo smaltimento; la rimozione fango/terra dal cancello al piazzale e il ripristino con ghiaino.
documenta (producendo le relative fatture 2 ) tutte le spese sostenute per un importo pari ad euro 13.920,40 e di queste chiede di essere risarcito, stante la ritenuta violazione, da parte dei resistenti dell’obbligo di adottare tutte le misure atte a limitare e ad attenuare la situazione di pericolosità connessa a tali terreni, perché fonte di danno extracontrattuale ex art. 2051 c.c..
I convenuti (ivi compresa nei confronti della quale è stata disposta ed effettuata la rinnovazione della notifica dell’atto introduttivo), nel costituirsi in giudizio, hanno contestato che il movimento franoso sia esclusivamente e causalmente ricollegato alla mancata realizzazione degli interventi di consolidamento e di bonifica integrale dei terreni indicati dal CTU ing. sia per non aver mai utilizzato o coltivato detti terreni, sia perché il C.T.U. ing. (nominato nell’ambito del procedimento di danno temuto) aveva prospettato la possibilità di porre a carico del di
2
1-fattura nr. 81 del 27.2.2021 emessa da di euro 1.073,60; 2-fattura nr. 2 del 1.3.2021 emessa da
di euro 958,80; 3- fattura
021 emessa da Poli C. di euro 1.085,80; 4-fattura nr. 130
essa da RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE di euro 1298; 5- fattura nr. 104 del 6.3.2021
della RAGIONE_SOCIALE di euro 1952; 6ricevuta prestazione occasionale di del 2.3.2021 nr euro 722; 7- fattura nr. 115 del 12.4..2021 emessa da RAGIONE_SOCIALE di 250; 8- fattura nr. 12 del 19.4.2021 del geom. di euro 1944,50; 9 -fattu .4.2021 della socio unico di euro 4.636,00.
Firenzuola il costo delle importanti opere di contenimento della frana, stante il particolare assetto del territorio ed il rischio che venisse messa in pericolo l’incolumità pubblica .
Gli stessi precisano di aver impugnato la sentenza di merito di primo grado presso la Corte territoriale (R.G. nr. 2170/2021).
Contestano, altresì, che le spese di rimozione degli accumuli di terra siano a loro addebitabili, poiché questi sarebbero invece conseguenti de ll’inefficienza /inadeguatezza della nuova blocchiera a contenere gli effetti del l’importante fenomeno franoso, essendo tale struttura di dimensioni più ridotte di quella preesistente (già originariamente posizionata da ) e collocata su un fronte longitudinale diverso e meno esteso di quello ove era antecedentemente.
A tale riguardo, difatti, i convenuti fanno presente che l’originario progetto redatto dal C.T.U. ing. per lo spostamento della blocchiera, non era stato validato dal l’Unione Montana dei Comuni del Mugello (con nota del 28.11.2019) perché in contrasto con le Norme Tecniche di Costruzione del 2018 emesse in tema di sicurezza e che, proprio per tale motivo, avevano ritenuto di non darvi seguito , perché sarebbe stata realizzata un’opera di sostegno diversa da quella imposta con l’ordinanza del 12.8.2019 (tant’è che in data 9.1.2020, con nota nr. 368, il Responsabile del Procedimento archiviava la pratica per il rilascio del nulla osta ai fini del rispetto del vincolo idrogeologico).
Per far fronte a tale situazione di ‘ stallo ‘ , il C.T.U. ing. veniva chiamato dal giudice della cautela (R.G. 1278-1/2019) per fornire spiegazioni di ciò e che in tale occasione questi non solo confermava la ‘fattibilità dell’opera progettata’ , ma riteneva che fosse anche possibile realizzarla senza acquisire autorizzazioni e pareri da parte della P.A. trattandosi di un’opera che poteva essere eseguita ‘in deroga’ (come previsto d all’art. 98 comma 7° del Regolamento Forestale del Comune di Firenzuola) ; per l’effetto il C.T.U. ing. veniva invitato a procedere oltre.
Tuttavia, in questa fase, emergeva la necessità di redigere un progetto più dettagliato che ricalcasse, comunque, le indicazioni fornite dal C.T.U., per cui, una volta individuato dal C.T.U. il tecnico esperto nel settore nella persona dell’ing. , associato allo
Progetti, questi veniva incaricato 3 dai sigg.ri di attuare le attività collegate all’esecuzione del c.d. intervento tampone (Livello 1- come suggerito dal C.T.U. ing. , con l’ausilio del dott. COGNOME per quanto attinente ai temi geologici dell’intervento tampone, di immediata applicabilità (anche per consentire ai tecnici di guadagnare tempo per redigere il vero e proprio progetto definitivo 5 , quello che avrebbe ‘stabilizzato il versante e avrebbe messo in sicurezza le proprietà coinvolte a valle).
Di tal modo, la blocchiera veniva ‘spostata’ nel mese di agosto del 2020; tuttavia, a parere dei convenuti, tale opera non aveva affatto contenuto la spinta esercitata dalla frana verso l’abitazione addirittura aggrava ndola, tant’è che si era nuovamente rigonfiato il terreno sul retro del muro tergale dell’attore ; a tale riguardo, i convenuti richiamano la relazione del loro tecnico, ing. nella parte in cui dà atto che la blocchiera progettata dall’ing. si era nuovamente ed ulteriormente spostata verso l’abitazione di passando da una distanza media di 5,52 metri dall’edificio al momento dell’installazione (15.8.2020) a metri 3,00 (18.1.2022), con uno spostamento complessivo di mt. 2,5.
Pertanto, i convenuti concludono di non dover nulla al ricorrente per le spese affrontate nel 2021, avendo ottemperato al loro obbligo di adottare misure contenitive, avendo incaricato l’ing.
33 Si precisa sin d’ora che il committente del progetto risulta essere stato l’avv. COGNOME COGNOMEv. frontespizio della relazione tecnica -illustrativa 20007E-R-01 – doc. nr. 2a prodotto dall’ing. .
4 Scrive l’ing. ‘ In accordo con quanto ordinato dal Giudice ed in considerazione della sua natura, l’in onfigura come opera prov durata indicativa stimabile in un arco temporale pari a circa 18 mesi, il cui fine non e quello di bloccare la frana, bensì di mettere temporaneamente in sicurezza persone e cose assicurando un adeguato margine temporale per l’esecuzion e delle attività di indagine propedeutiche alla definizione ed esecuzione dell’intervento definitivo (c.d. ‘fase 2’) -cfr. doc nr. 2a ing. L’intervento in oggetto è stato eseguito in regime di somma urgenza in considerazione del fatto che in data 14/03/2020 era stata notificata dal Comune di Firenzuola al sig. l’ordinanza nr. 17 del 11/03/2020 che gli aveva interdetto ‘ l’accesso pedonale della zona compresa tra l’edificio m alla frana e la blocchiera, in modo da evitare il pericolo che eventuali frammenti della blocchiera, cadendo, possano provocare danni alle persone ‘, ordinando al sig. ‘ la chiusura all’accesso pedonale dello spazio compreso tra l’edificio e la blocchiera in massi ciclopici retrostante, per tutela ità privata degli abitanti ‘. Tale documento configura va una formale somma urgenza ad intervenire (ex art. 163 del D.Lgs 50/2016).
5 Livello 2 -Intervento definitivo costituito dalle seguenti opere: – Progettazione ed esecuzione di indagini geognostiche sul corpo frana (ad oggi non disponibili) finalizzate alla ricostruzione di un modello geologico e geotecnico dettagliato in modo da consentire la definizione del progetto delle opere per la definitiva messa in sicurezza del versante; – Esecuzione di una nuova rete di drenaggio profondo del corpo di frana, avente lo scopo di ridurre la piezometrica ed allontanare le acque; Realizzazione di un’opera di presidio definitiva a monte dell’abitazione di proprietà costituita da una palificata di pali trivellati in c.c.a. (diametro foro 600 mm) di lunghezza pari a circa 20 i a quinconce, collegati da una trave di testa ed opportunamente tirantati. Tale palificata, di sviluppo complessivo in pianta pari a circa 45 m, avrebbe lo scopo di stabilizzare in modo definitivo la frana al piede e proteggere la proprietà di parte ricorrente.
Colonna di progettare lo spostamento della blocchiera in attuazione dell’ordine del Giudice della Cautela e non essendo a loro imputabile l’errore progettuale ed esecutivo posto in essere dall’ing. nei confronti del quale hanno formulato, nell’ipotesi in cui vengano condannati a rimborsare al ricorrente le spese comunque affrontate, domanda di manleva.
I convenuti precisano, infine, che il Comune di Firenzuola ha ottenuto finanziamenti regionali per un importo pari ad un milione e 400 mila euro per procedere alla definitiva sistemazione del compendio e ciò a dimostrazione del fatto che gli interventi di cautela e di contenimento non avrebbero dovuto gravare esclusivamente sui proprietari dei terreni presso i quali la frana ha avuto origine.
Disposta la citazione in giudizio del terzo ing. su richiesta dei convenuti, questi si è costituito in giudizio contestando quanto sostenuto dai convenuti e ha ribadito la funzionalità del progetto al contenimento della frana, concludendo definitivamente per il rigetto della domanda di manleva.
Con ordinanza del 7.4.2022 è stato mutato il rito da sommario ad ordinario e sono stati assegnati i termini di cui all’art. 183 sesto comma c.p.c.; deve sottolinearsi come l’attore non abbia esteso la sua domanda nei riguardi del terzo chiamato; con ordinanza del 15.12.2022 è stata ammessa CTU tesa ad accertare le seguenti circostanze: ‘Previ accurati sopralluoghi e acquisita documentazione fotografica, proceda a verificare quanto segue: a) le caratteristiche realizzative di tale blocchiera, progettata dall’Ing. , e la sua collocazione sul terreno di proprietà su commissione di quest’ultimo; b) l’ idoneità tecnica di tale manufatto ad arrestare o quantomeno a contenere il movimento della risalente frana di Poggio INDIRIZZO in località Firenzuola sì da mettere in sicurezza l’abitazione del ricorrente ; c) i tempi entro i quali avrebbe potuto/dovuto assicurarsi la preconizzata azione di arresto/contenimento del movimento franoso. «Tempi entro i quali avrebbe potuto/dovuto assicurarsi la preconizzata azione di arresto/contenimento del movimento franoso», lo stesso venga così integrato «accerti il Consulente nominato se nei calcoli e nelle valutazioni del flusso progettuale di un’opera temporanea come la blocchiera progettata dall’Ing. (in esecuzione dell’Ordinanza del Tribunale di Firenze del 12 agosto 2019 -R.G. 1278/2019) possa prevedersi la velocità di spostamento della stessa a fronte del movimento franoso in atto e se la velocità di spostamento possa essere causa dell’accumulo di terreno al piede della blocchiera o se questo si verifichi comunque qualunque sia la velocità di spostamento’.
Il CTU Ing. è stato a sua volta ausiliato dal dott. COGNOME esperto del settore; depositata la consulenza tecnica, rigettata con provvedimento del 28.7.2024 la richiesta di parte attrice di sostituire la persona del C.T.U. e rinnovare la consulenza, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e le parti hanno rassegnato le conclusioni all’udienza del 31. 01.2025; sono stati, così, assegnati i termini di cui all’art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Sulla domanda principale
Il thema decidendum della presente controversia attiene all individuazione del soggetto obbligato a ‘ rimborsare i costi direttamente sostenuti dall’attore nel rimuovere il terreno che si era accumulato fra la sua abitazione e la nuova blocchiera di contenimento, progettata e realizzata dall’ing. in attuazione dell’ordinanza cautelare del 12.8.2019.
Pare, tuttavia, necessario richiamare anche quanto (ormai definitivamente) accertato con riguardo alle cause originarie della frana che interessa il versante, sulle quali si è pronunciata la Corte di Appello di Firenze con la sentenza nr. 484 del 12.03.2024 (R.G. 2170/2021), oggi irrevocabile (questa ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze nr. 2110 del 17.08.2021, che a sua volta aveva confermato il provvedimento del 12.8.2019, adottato nel procedimento per danno temuto ex art. 1172 c.c.).
In particolare, la Corte territoriale ha sottolineato come il terreno di proprietà dei sia stato interessato, fin dai primi anni ’80 del secolo scorso, da un esteso fenomeno franoso, che si sarebbe ivi sviluppato e che, nel corso del tempo, sarebbe progredito fino ad interessare anche il terreno e il fabbricato a civile abitazione di collocati a valle.
Il C.T.U. ing. ha spiegato trattarsi di un fenomeno complesso, composto ‘ da uno scorrimento rotazionale nella parte alta del versante, evoluto in colata di terra nella porzione basale’ .
La Corte di Appello di Firenze ha anche dato atto che l’area de qua viene classificata nella cartografia allegata al piano strutturale del Comune di Firenzuola come ‘ zona a pericolosità geomorfologica molto elevata per la presenza di movimenti franosi attivi’, anche perché il movimento, inizialmente lento e caratterizzato da periodi di quiescenza, intorno al 1995 ha subito un’accelerazione, probabilmente da collegarsi a momenti di intense precipitazioni, andando così ad interessare gli edifici
posti ai piedi del versante.
Nell’elaborato dell’ing. si precisa come, a seguito delle conseguenze ed interazioni del fenomeno franoso, ha realizzato, all’inizio degli anni 2000, un massiccio muro a retta distante circa mt. 2,75 dal suo edificio, costituito da blocchi ciclopici di pietra con soletta armata, denominato dai tecnici come ‘blocchiera’ , realizzata con la finalità di arginare e stabilizzare la frana, ma la cui posizione -sovrapposta al ‘piede’ della frana – è stata più volte spostata nel corso del tempo, con suo periodico ricollocamento in alto, a fronte dei progressivi movimenti franosi che l’avevano sistematicamente fatta scivolare verso il basso, sempre più vicino alla villetta, facendo, altresì, ‘rigonfiare’ il terreno interposto tra muro e casa.
In particolare, risulta che la suddetta ‘blocchiera’ sia stata oggetto di interventi di risistemazione e riposizionamento negli anni 2000, 2007, 2013 e 2016, con episodi di avanzamento a valle della muraglia e suo avvicinamento all’abitazione 6 .
La cinematica dell’evento che si è manifestato tra il 16/07/2016 e il 28/05/2018 – e che ha dato luogo al promuovimento del procedimento di ‘danno temuto’ nel 2019 – è conseguente ad una relazione dinamica di forze locali, costituite dalla forza agente gravitazionale della massa della blocchiera e del terreno immediatamente a monte con quella della forza resistente, anch’essa gravitazionale, del terreno a valle, interposto fra la blocchiera stessa e l’edificio , che complessivamente sta iniziando a coinvolgere, sebbene in maniera minima, l’edificio di
Ciò premesso, pare non revocabile in dubbio che , anche dopo la realizzazione dell’opera progettata ed eseguita nell’estate del 2000, ha continuato a manifestarsi lo stesso fenomeno, per cui vi è stato l’ulteriore spostamento di terreno verso la proprietà del ricorrente ed il suo accumulo ed innalzamento di quota sul retro del muro tergale e che ha dato luogo all’instaurarsi della presente causa.
6 L’opera e stata oggetto di una serie di interventi di demolizione e spostamento necessari a causa dai vari movimenti franosi, che si possono sintetizzare come di seguito: dall’agosto al novembre del 2000 e stato effettuato lo sbancamento del terreno al livello del piano interrato del fabbricato, ed è stato realizzato il muro in massi ciclopici e soletta armata in corrispondenza dello spazio tra casa e muro. In data 20/02/2007 viene rilasciata DIA n.76/07 per la realizzazione di una blocchiera in pietra serena a massi ciclopici. In data 29/08/2013 viene rilasciata SCIA n.150/13 per opere di demolizione e rifacimento più a monte (a circa 56 m dall’edificio) della blocchiera. Infine, in data 02/12/2016 viene rilasciata SCIA n.195/16 per il riallineamento della blocchiera a seguito di un movimento franoso. La blocchiera e costituita da massi ciclopici squadrati di sezione pari a circa 1.30m × 1.30m e di lunghezza pari a circa 3m, posti in direzione ortogonale al fabbricato per una prima fila, su cui sono poste altre due file ortogonali alla prima .
Orbene, già la Corte di Appello di Firenze aveva escluso che il movimento franoso in sé sia un’ipotesi di ‘caso fortuito’ (per le motivazioni lì espresse e che qui si intendono integralmente riportate ) in grado di escludere la responsabilità dei convenuti sulla scorta del paradigma dell’art. 2051 c.c., per cui, anche nel caso sottoposto a questo giudice, l’evento di danno specifico subito dal ricorrente (accumulo di terra manifestatosi nel 2021 che ha dato motivo al di emettere l’ordinanza del 12.2.2021 , sopra citata) deve essere imputato ex art. 2051 c.c. ai convenuti, per non aver posto in essere in maniera tempestiva l’ attività di prevenzione del rischio di frana, oltre che di controllo del persistente pericolo dell’area in questione e di manutenzione dei terreni di cui hanno la disponibilità mediante l’adozione di tutte le misure più idonee ed efficaci .
Al contempo, preso atto delle risultanze della CTU dell’ing. che si condividono integralmente, i convenuti debbono essere manlevati per quanto sono condannati a pagare in favore di parte ricorrente dall’Ing. per non aver questi svolto l’incarico professionale ricevuto dagli stessi nel rispetto delle norme tecniche che devono connotare la specifica attività professionale di ingegneria.
Mette conto rilevare che nel caso di specie non prende vigore il c.d. principio dell’estensione automatica della domanda nei riguardi del terzo chiamato in causa (ovvero senza bisogno di istanza espressa dell’attore ), poiché questo si applica solo in quei casi in cui il convenuto cita in causa il terzo non al fine di fare valere nei suoi confronti un rapporto di garanzia cd. impropria, avente cioè una causa petendi diversa da quella dedotta dall’attore (che nella specie è l’inadempimento contrattuale) , ma per lo stesso titolo per il quale l’attore lo ha convenut o.
Difatti, al fine di ottenere la propria liberazione e l’individuazione del chiamato quale unico e diretto responsabile, deve essersi un collegamento diretto tra la posizione sostanziale dell’attore e quella del terzo chiamato, sicché la chiamata assolve il compito di supplire al difetto di citazione in giudizio da parte dell’attore del soggetto indicato dal convenuto come obbligato in sua vece, e l’estensione automatica della domanda originaria ha così quale indispensabile presupposto l’unicità del rapporto controverso tipico della cosiddetta garanzia propria (v. tra le tante, Tribunale di Piacenza del 18.10.2011).
Si ritiene opportuno, per una migliore comprensione della cinematica del fenomeno per cui è
causa, riportare le Figure 3, 4, 5 e 8 delle pagg. 14 e ss della relazione tecnica di ufficio che storicizzano la sua evoluzione, dalle quali si evince come dal luglio 2016 al maggio 2018, la blocchiera già esistente si è comportata come ‘… se fosse appoggiata su un gel idrocolloidale di evidente scarsa consistenza e, per effetto dell’equilibrio locale fra le masse in gioco, si relazionasse con il solo terreno a valle, alla ricerca di un equ ilibrio gravitazionale, ricerca che, per circa due anni, non avrebbe coinvolto la struttura del fabbricato, se non in minima parte ‘ .
5
1886=21 Ungania
ANTE OPERAM SPOSTAMENTO STORICO
11886=21 Unaania
pagina 13 di 20
Di seguito si riporta la figura nr. 19 estratta dalla CTU COGNOME per comprendere, graficamente, il contenuto del progetto dell’ing.
{
1
pagina 15 di 20
Nel sintetizzare quanto sopra esposto in forma grafica ed analitica, il CTU afferma (v. pagg. 40 e 44) che ‘ il cinematismo locale, che nella fase ante-operam interessava la relazione blocchiera-terreno a valle, nella fase post operam, per effetto dell’allontanamento della blocchiera dall’edificio e del suo consistente aumento di massa, generato dalla disposizione dei blocchi in posizione ortogonale rispetto alla facciata, si è esteso: ha coinvolto un sistema di masse/forze più ampio, interferendo in maniera più invasiva con l’edificio. Questo evento locale è caratterizzato, pertanto, da una genesi distinta dall’altro evento, di maggiore entità, che interessa l’intero versante ad una profondità superiore ….. Il sistema di equilibrio instabile ante-operam blocchiera/terreno è collassato per effetto dell’aggravamento del sistema di equilibrio venutosi a formare a causa del notevole incremento di massa della blocchiera, così come rilevata nei sopralluoghi effettuati. Come ordine di grandezza, l’incremento di massa che si è venuto a creare fra lo stato ante operam (già configurato in una situazione di collasso imminente) e lo stato post operam a monte dell’edificio, per effetto del progetto è stato di 101 ton., pari alla metà del peso dell’intero edificio, mentre per effetto dell’intervento posto in essere , di modifica della blocchiera, è stato di 345 ton. pari a oltre 1,5 volte il peso dell’intero edificio : questo consistente incremento di forza destabilizzante a monte non poteva che aggravare irreversibilmente una situazione già oltre il limite di collasso. ‘ .
Peraltro, l’opera realizzata diverge anche da quanto progettato e anche tale circostanza ha determinato l’insuccesso della soluzione tecnica ideata dall’ing. difatti il C .T.U. ing. a pag. 47, rileva che ‘ Il peso della nuova blocchiera come realizzata, significativamente superiore rispetto a quella precedente e a quella di progetto, impostata su un terreno in frana, già sottoposto a fenomeni di rottura, arretrata verso monte rispetto alle precedenti con incremento di altezza del taglio al piede, avrebbe attivato un cinematismo locale, con superficie di scorrimento interna a quella del movimento principale e sostanzialmente indipendente dal movimento generale del versante , con rotazione della stessa (reclinata verso monte), il sollevamento dell’edificio e il rigonfiamento del terreno immediatamente a valle dello stesso. Il fatto, infine, che gl’inclinometri Firenz1B e Firenz3B, posto il primo a valle dell’edificio ed il secondo sul vialetto di accesso, non segnalino anomalie, mentre solo il Firenze2B, ubicato in posizione centrale47, ha evidenziato una superficie di scorrimento a ml. 8,00 dal piano campagna, evidenziano che il fenomeno d’instabilità locale de quo è disgiunto dalla frana del versante di Poggio alla Posta e non determinato dallo stesso. L’intervento di somma urgenza del 2022, posto in essere dal , ha interrotto la spinta del terreno a monte della blocchiera, ma l’aggravamento del cinematismo osservato nel corso delle
operazioni peritali non si è interrotto, a conferma che il movimento franoso del versante INDIRIZZO non ha esercitato alcuna azione preponderante e che il cinematismo osservato è di natura prevalentemente locale. IN SINTESI: Sia il manufatto di progetto sia quello rilevato, in difformità quest’ultimo dal progetto depositato e collaudato, non sono idonei tecnicamente sia ad arrestare, sia, quantomeno, a contenere l’evento, sì da non garantire la messa in sicurezza dell’abitazione del ricorrente. Il movimento della risalente frana di Poggio alla Posta in località Firenzuola non ha avuto alcuna influenza preponderante sul fenomeno d’instabilità de quo, il quale risulta generato dalla massa della blocchiera e del terreno spingente a monte della stessa, sia nella sua configurazione ante operam, sia nella situazione di progetto, sia in quella post operam: queste ultime due hanno entrambe, proposto la prima e generato la seconda, una configurazione di maggiore instabilità rispetto alla situazione ante-operam ….i calcoli e le valutazioni del flusso progettuale di un’opera, impropriamente definita temporanea, come la blocchiera progettata dall’Ing. (in esecuzione dell’Ordinanza del Tribunale di Firenze del 12 agosto 2019 -R.G. 1278/2019), non possono prevedere, con gli strumenti di calcolo forniti dalla Scienza e dalla Tecnica delle Costruzioni, la velocità di spostamento della stessa, sia a fronte del movimento franoso de quo, dalla stessa generato, sia a fronte di quello in atto sul versante, la cui influenza non è stata preponderante sul cinematismo di collasso ‘ .
Dunque, è stata proprio l ‘errata progettazione effettuata per lo ‘spostamento della blocchiera’ ad aver aggravato la situazione e ciò anche a seguito della scelta di aver abbassato la quota d’imposta della fondazione che ha causato il maggior innalzamento del terreno retrostante l’abitazione di (si consideri che una progettazione maggiormente responsabile sarebbe stata richiesta dal competente Ufficio del Genio Civile, solo se si fosse presentato il progetto in tale ufficio).
Il vulnus del progetto risiede nel non esser stata individuata la presenza di due fenomeni gravitazionali distinti, uno locale e l’altro esteso, scarsamente interferenti fra loro, e nel non aver intuito che il fenomeno d’interazione blocchiera /edificio era di tipo locale.
Dunque, l’incremento di carico generato dai blocchi disposti come da progetto ing. sia quello ulteriore con i blocchi ruotati di 90° sono i fattori che hanno amplificato il collasso (pag. 68).
A maggior sostegno di quanto sopra esaminato, si consideri come, nonostante l’intervento di palificazione eseguito dal Comune di Firenzuola nel 2022, la blocchiera progettata dall’ing. ha continuato a spostarsi fino a collassare definitivamente e così distruggere l’abitazione del ricorrente.
V. Foto 18, 25 e 26 dell’All. B alla CTU.
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Definitivamente:
1-i convenuti vengono condannati, in solido tra loro, a pagare al ricorrente la somma di euro 13.920,40, oltre rivalutazione monetaria secondo indici istat ed interessi compensativi, parametrati al tasso legale, sulla somma devalutata all agosto del 2020 e via via calcolati fino al saldo; gli stessi sono condannati al ‘ rimborso delle spese tecniche sostenute dai CCTTPP (euro 2.080 cfr. bonifico del 17.4.2025 ed euro 8,881,60 Prof. cfr. fattura nr. 31 del 2.9.2024) e di quelle processuali sostenute (liquidate secondo il DM 55/2014 relativamente alle fasi di studio ed istruttoria e secondo il DM 147/2022 per la fase istruttoria e decisoria), secondo il principio della soccombenza;
2-il terzo chiamato in causa è tenuto a manlevare i convenuti di quanto condannati a pagare in favore del ricorrente; le spese processuali dei convenuti sono poste a carico del terzo chiamato in causa;
3-le spese di CTU ing.
sono poste a carico esclusivo del terzo chiamato in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed
eccezione disattesa o assorbita:
1-accertata la responsabilità dei convenuti nella causazione dei danni lamentati, i sigg.ri
Avv. COGNOME NOME COGNOME , ,
,
vengono condannati, in solido tra loro, a pagare a
la somma di euro 13.920,40, oltre rivalutazione monetaria secondo indici istat ed interessi compensativi, parametrati al tasso legale e da calcolare sulla somma devalutata all agosto del ‘ 2020 fino al saldo; gli stessi sono altresì condannati, in solido tra loro, al rimborso delle spese tecniche sostenute dai CC.TT.PP.AA.; liquida le spese processuali di parte ricorrente in euro 4.996,00 per compensi professionali, oltre le spese vive, i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali e sono poste a carico dei convenuti, sempre in solido tra loro;
2-in accoglimento della domanda di manleva, ing. è tenuto a manlevare i convenuti di quanto condannati a pagare in favore del ricorrente; le spese processuali dei convenuti sono poste a carico del terzo chiamato in causa e sono liquidate in euro 4.996,00 per compensi professionali, oltre le spese vive, i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali e sono poste a carico dei convenuti, sempre in solido tra loro;
3-le spese di CTU ing. sono poste a carico esclusivo del terzo chiamato in causa.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege .
Firenze, 1 agosto 2025
La giudice on.
NOME COGNOME