Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3650 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3650 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/02/2026
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23608/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME , con domiciliazione telematica come in atti
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME , con domiciliazione telematica come in atti
– ricorrenti incidentali – avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di CAGLIARI, Sezione distaccata di SASSARI, n. 73/2022 depositata il 28/02/2022.
Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 16/12/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
I coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME, premesso che avevano subito lo sversamento di acque luride in un loro locale seminterrato e che avevano, stante l’urgenza, dovuto provvedere a loro spese all’asciugamento e al rifacimento del locale, convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Sassari, con rito sommario di cognizione, l’RAGIONE_SOCIALE, quale gestore della rete idrica del Comune di Ozieri al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni.
RAGIONE_SOCIALE si costituì in giudizio e resistette alla domanda.
Il Tribunale, mutato in ordinario il rito sommario, dispose consulenza tecnica di ufficio e all’esito della stessa rigettò la domanda, ponendo le spese di lite e di consulenza a carico dei COGNOME.
NOME COGNOME e NOME COGNOME proposero appello.
RAGIONE_SOCIALE resistette all’impugnazione.
La Corte d’appello di Cagliari, con la sentenza n. 73 del 28/02/2022, ha accolto l’appello e ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni, liquidati in euro 7.355,68 oltre interessi e rivalutazione e al pagamento delle spese di lite del doppio grado.
RAGIONE_SOCIALE propone, avverso la sentenza della Corte territoriale, ricorso per cassazione su quattro motivi.
NOME COGNOME e NOME COGNOME rispondono con controricorso e propongono ricorso incidentale, e hanno, infine, depositato memoria.
All’adunanza camerale del 16/12/2025 il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso principale, e le pertinenti motivazioni, sono i seguenti.
I motivo: nullità della sentenza per motivazione apparente e per violazione dei principi sanciti dagli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. La Corte d’Appello , secondo la prospettazione di
parte ricorrente, ha reso una sentenza di venticinque (25) pagine per riformare una sentenza di primo grado di sole tre (3) pagine, rendendo una motivazione ipertrofica, non intellegibile e senza ordine logico, e pertanto omessa in quanto apparente. Il motivo afferma la nullità della sentenza per motivazione apparente, in quanto sovrabbondante e costruita mediante giustapposizione di massime di giurisprudenza e riproduzione di documenti.
Il motivo è infondato. La sentenza della Corte territoriale di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, lungi dall’essere costituita da un insieme di giustapposizioni e di richiami di massime di giurisprudenza è ampiamente motivata in fatto e per quanto qui soprattutto ancora rileva in questa sede di legittimità, diritto e riesamina compiutamente la consulenza tecnica di ufficio e alla luce della giurisprudenza sull’art. 2051 cod. civ. e delle restanti risultanze documentali di causa perviene alla conclusione che l’obbligo di custodia della rete fognaria incombeva sull’RAGIONE_SOCIALE deve, peraltro, rilevarsi che il riferimento alla motivazione apparente, di cui al motivo di ricorso e a fondamento del quale viene posta la violazione degli artt. 132 cod. proc. civ e 118 disp. att. cod. proc. civ. è del tutto inappropriato, atteso che la motivazione resa dalla Corte territoriale è perfettamente intellegibile, logica e coerente nel suo dipanarsi e non cade in contraddizione alcuna. Il motivo più che muovere critiche in diritto, si pone in un’ottica di mera contestazione dell’ampiezza della motivazione. Giova, peraltro, ribadire, al fine di evidenziare anche profili d’inammissibilità dell’impugnazione, che l’interesse ad agire di cui all’art. 100 cod. proc. civ. postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione da apprezzarsi in relazione all’utilità giuridica che può derivare al proponente il gravame dall’eventuale suo accoglimento (Cass. del 13/05/2018 n. 13395).
II motivo: si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. , dell’art. 115 decisivi per il giudizio. La Corte d’ della decisione fatti diversi da quelli emergenti dall’istruttoria.
cod. proc. civ., nonché omesso esame di più fatti appello ha violato le regole di ripartizione degli oneri probatori, e ha ritenuto provati fatti contestati o su cui non può ricadere l’onere di contestazione e ha posto a base Il motivo è infondato. Le censure della ricorrente principale, incentrate sulla violazione dell’art. 2697 cod. civ., non si mettono in discussione le regole di attribuzione dell’onere della prova secondo il modello ed i criteri ritenuti necessari dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 23/10/2018 n. 26769 e successive conformi), secondo la quale la violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 cod. proc. civ., ma chiedono un vero e proprio riesame, nel senso, ovviamente, a sé favorevole per la ricorrente, del materiale probatorio e delle risultanze documentali di causa e segnatamente di quelle della consulenza tecnica di ufficio. In detta prospettazione difensiva , in ogni caso, e ferma restando l’eventuale inammissibilità per i profili fattuali delle censure, non si apprezzano adeguati addentellati in diritto, limitandosi la difesa della ricorrente a richiedere una diversa valutazione del materiale probatorio complessivamente
raccolto. Peraltro, il richiamo alla consulenza tecnica di ufficio è posto in modo apodittico, poiché dalla piana lettura delle parti della stessa riportate in ricorso non è in alcun modo palese che il consulente abbia affermato che la conduttura nella quale si era verificata l’occlusione che aveva dato luogo allo sversamento fosse interrata nel perimetro della proprietà dei RAGIONE_SOCIALE.
III motivo: si deduce violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 2051 cod. civ. La Corte d’Appello ha erroneamente applicato la norma relativa alla responsabilità del custode, ritenendo provato il rapporto di custodia tra la condotta privata oggetto di causa e il Gestore del Servizio Idrico. Il motivo è infondato. La Corte d’appello ha rilevato che tutto il sistema fognario e idrico del Comune di Ozieri ricadeva sotto la gestione dell’RAGIONE_SOCIALE come risultante dall’allegato al Regolamento comunale, che aveva attribuito al gestore i drico l’intera rete fognaria da epoca antecedente al verificarsi degli eventi per i quali è causa e peraltro la custodia dell’RAGIONE_SOCIALE rispetto alla rete idrica era individuabile sulla base del l’incontestato rapporto di fatto con la stessa rete idrica, tanto essendo sufficiente ai fini della responsabilità speciale di cui all’art. 2051 cod. civ. come ripetutamente affermato da questa Corte secondo la quale (Cass. 10/05/2024 n. 12796) il presupposto della custodia va inteso quale relazione meramente fattuale con il bene, a prescindere dalla corrispondenza di tale relazione con un determinato diritto reale o personale di godimento e (Cass. 27/04/2023 n. 11152) il criterio di individuazione del responsabile è fondato su una relazione meramente fattuale col bene, la quale prescinde dal riferimento alla custodia di natura contrattuale o all’esercizio di diritti reali, al possesso o alla detenzione e viene meno esclusivamente nell’ipotesi di cose oggettivamente insuscettibili di essere custodite.
cod.
IV motivo: fa valere violazione, sotto altro profilo, dell’art. 115 del proc. civ. in relazione all’art. 360 primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
La Corte d’Appello avrebbe ritenuto provati fatti contestati o su cui non può ricadere l’onere di contestazione in quanto la sentenza deduce la violazione del principio di non contestazione con riferimento alle circostanze dedotte nei capitoli di prova testimoniale, laddove gli effetti scaturenti dall’art. 115 cod. proc. civ. operano in relazione alle allegazioni dei fatti costitutivi della domanda e non certo dei fatti secondari, e mai con riferimento all’articolazione della prova costituenda.
Il motivo è infondato. La Corte d’appello ha ritenuto provati sulla base della non contestazione fatti, affermati dagli attori COGNOME sin da ricorso introduttivo del procedimento sommario di cognizione, dei quali l’RAGIONE_SOCIALE aveva omesso la co ntestazione ovvero li aveva dati per ammessi, quali la circostanza dell’essere la rete fognaria ostruita da detriti e che la detta circostanza era ben nota al gestore della rete idrica, per essere stata constatata direttamente da suoi dipendenti aventi qualifica tecnica specifica intervenuti sui luoghi in precedenza a causa di un diverso allagamento verificatosi in un’abitazione posta monte di quella dei COGNOME COGNOME e che in detta occasione era stata prevista una rimozione dei detriti a opera della stessa RAGIONE_SOCIALE, che, tuttavia, non era stata poi effettivamente posta in essere, in modo tale che i danneggiati avevano dovuto provvedere a proprie spese alle operazioni di rimozione dei detriti ingombranti la conduttura.
In conclusione, il ricorso principale dell’RAGIONE_SOCIALE è infondato.
Il ricorso incidentale dei COGNOME concerne l’omessa pronuncia sulle spese di consulenza tecnica d’ufficio in fase d’appello. Il motivo di ricorso, unico, deduce violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza e (o) del procedimento, violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.
Il ricorso incidentale è fondato. Questa Corte ha affermato (Cass. 5/06/2020 n. 10804, che sembra superare il precedente orientamento che consentiva la lettura di pronuncia implicita sulle spese di consulenza tecnica di ufficio in quella sulle spese di lite in generale, del quale era espressione Cass. 17/01/2013 n. 1023) che configura il vizio di omessa pronuncia se nella statuizione sulle spese di lite non venga indicata la parte sulla quale graveranno definitivamente quelle relative alla consulenza tecnica d’ufficio, poiché tale statuizione non può ricomprenderle implicitamente, a nulla rilevando che esse abbiano già formato oggetto di liquidazione con decreto motivato ex art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002. Nel caso di specie la Corte d’appello ha del tutto omesso la decisione sulle spese di consulenza tecnica di ufficio, né la decisone può ritenersi implicita, con riferimento agli importi, nella liquidazione delle spese delle due fasi del giudizio poiché comunque non vi è alcun riferimento alle spese di consulenza tecnica di ufficio e neppure al decreto del giudice istruttore che le aveva, pacificamente, liquidate, nel corso della prima fase del giudizio. A tanto consegue che le spese di lite debbano seguire il criterio generale della soccombenza e, in riforma della sentenza impugnata, poste a carico, con decisione nel merito e nell’importo già liquidato con il provvedimento del giudice di primo grado, della parte soccombente, ossia della RAGIONE_SOCIALE
Il ricorso principale è rigettato. Il ricorso incidentale è accolto con conseguente decisione di merito e con affermazione dell’obbligo di pagamento delle spese della consulenza tecnica di ufficio, come risultanti dal decreto di liquidazione, su RAGIONE_SOCIALE
Le spese di lite dii questa fase del giudizio seguono la soccombenza dell’RAGIONE_SOCIALE e tenuto conto dell’attività processuale spiegata in relazione al valore della controversia e dell’accoglimento del ricorso incidentale, sono liquidate come da dispositivo.
Il rigetto del ricorso principale comporta, inoltre, che deve attestarsi, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale e per l’effetto cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito pone le spese di consulenza tecnica di ufficio per come risultanti dal decreto di liquidazione, a carico di RAGIONE_SOCIALE
Rigetta il ricorso principale.
Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 16/12/2025.
Il Presidente NOME COGNOME