Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1264 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1264 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso N. 24102/2020 R.G. proposto da:
COMUNE DI AGRIGENTO, in persona del Sindaco pro tempore , domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME come da procura in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
COGNOME NOMECOGNOME e COGNOME quali eredi di NOME
– intimati – avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento recante il n. 1536/2019 dep. il 18.12.2019;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 23.11.2023 dal Consigliere relatore dr. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME convenne in giudizio il Comune di Agrigento dinanzi al locale Giudice di pace, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in data 6.10.2013, allorché il conducente della propria autovettura era incorso in una buca sul manto str adale, ricolma d’acqua e formatasi a causa di un violento temporale, che aveva divelto le relative grate di protezione; dedusse che l’autovettura era rimasta incastrata in detta enorme pozzanghera e che non aveva più potuto proseguire la marcia. L’adito Giudice di pace, nel contraddittorio con l’ente, con sentenza del 18.3.2016 dichiarò la responsabilità di questo nella misura del 70%, conseguentemente condannandolo al risarcimento del danno patrimoniale e delle spese di lite, in tale proporzione, in favore dell’attrice. Il Comune propose dunque gravame, che il Tribunale di Agrigento (frattanto costituitisi NOME, NOME e NOME COGNOME, quali eredi dell’attrice , nelle more deceduta) rigettò con sentenza del 18.12.2019. Osservò il g iudice d’appello che la dinamica del sinistro, per come originariamente descritta all’attrice, era rimasta pienamente provata e che il Comune non aveva dimostrato il caso fortuito.
Avverso detta sentenza, ricorre per cassazione il Comune di Agrigento con ricorso affidato a due motivi, illustrati da memoria; NOME, NOME e NOME COGNOME n.q. non hanno svolto difese. Ai sensi dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell ‘ ordinanza nei sessanta giorni successivi all ‘ odierna adunanza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 -Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., ‘ per non avere il giudice di prime cure ritenuto e dichiarato configurarsi il caso fortuito, esimente di responsabilità del custode della strada, integrato dalla colpa del terzo, NOME NOME, conducente dell’autovettura Renault Scenic, nella produzione del sinistro e/o dalla causa di forza maggiore costituita dal violento temporale che si è abbattuto nella zona al momento del sinistro e/o non avere ritenuto e dichiarato il sinistro ascrivibile in via esclusiva a colpa di NOME NOME, conducente d ell’autovettura, e/o alla predetta causa di forza maggiore e, quindi, per non avere rigettato la domanda attrice ritenendola infondata in fatto e in diritto. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 -116-112-132 c.p.c. -Travisamento dei fatti. Errores in procedendo. Manifesta illogicità, mancanza, contraddittorietà della motivazione. Motivazione apparente. Con riferimento all’art. 360, primo comma, c.p.c. nn° 3-4 ‘.
1.2 -Con il secondo motivo si lamenta violazione e/o falsa applicazione ‘ degli artt. 1227, secondo comma, 2051, 2697 e 2729 c.c., nonché dell’art. 115 c.p.c., degli artt. 112-102-107-115-116132 c.p.c., con riferimento all’art. 360, primo comma, nn° 34, c.p.c., per avere la Corte d’Appello escluso la totale interruzione del ne sso di causalità tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, che avrebbe invece dovuto affermarsi per l’autonoma efficienza causale della condotta del terzo o della causa di forza maggiore nella causazione dell’evento. Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione. Travisamento dei fatti. Errores in procedendo ‘.
N. 24102/20 R.G.
2.1 -Preliminarmente, va rilevato che dalla copia della sentenza impugnata, prodotta dall’ente ricorrente, risulta che la sua notifica è stata effettuata direttamente al Comune ex art. 479 c.p.c. (v. timbro protocollo in entrata) e non anche al suo procuratore; detta notifica, quindi, non è idonea a far decorrere il termine breve (Cass. n. 455/2022), sicché il ricorso è da considerare tempestivamente proposto, essendo stato senz’altro notificato entro il c.d. termine lungo ex art. 327 c.p.c.
3.1 -Ciò posto, il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis .
In proposito, non v’è dubbio che la motivazione della sentenza -in relazione alla prova del caso fortuito, invocata dal Comune a cagione della repentina verificazione dell’evento atmosferico per cui è processo, ma appunto ritenuta non raggiunta dal Tribunale -si limiti a richiamare la pertinente giurisprudenza (Cass. n. 4963/2019 e altre), soltanto riproducendone pedissequamente la massima, ma senza affatto accertare perché il fattore di pericolo avesse ‘ esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode ‘ (così la giurisprudenza appena citata): il Tribunale, cioè, nulla dice riguardo alla distanza di tempo trascorsa tra il momento in cui l’evento dannoso è accaduto, rispetto all’inizio del forte temporale e alla sua ingravescenza, così nella sostanza omettendo di verificare in concreto se l’omissione imputata al Comune agrigentino, quale prevalente (ma non esclusiva) causa dell’occorso, non potesse ascriversi a mera impossibilità di provvedere, anziché a sua incuria o negligenza.
N. 24102/20 R.G.
Tuttavia, sul punto, il ricorso è ancor più laconico della sentenza impugnata, solo essendovi stato esposto che il sinistro è avvenuto in data 6.10.2013 alle ore 10,20 e che, in quel giorno, ad Agrigento pioveva a dirotto ; l’ente ricorrente aggiunge, poi, di non aver potuto sostanzialmente provvedere in relazione alla fuoriuscita delle grate metalliche dal sito stradale di INDIRIZZO, stante il carattere improvviso del temporale, ma senza ulteriori specificazioni circa l’effettiva tempistica , ut supra , tra l’inizio delle avverse condizioni atmosferiche, il peggioramento delle condizioni stradali e il verificarsi del sinistro . L’ente s’è solo premurato di evidenziare che il danno al l’autovettura della RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto evitarsi se il suo conducente fosse stato più diligente, astenendosi dal percorrere il tratto di strada interessato dalla pozzanghera (che appunto, impediva di accorgersi che le grate metalliche erano state divelte dall’acqua ). In altre parole, il Comune ricorrente -al di là del generico riferimento alla repentinità del temporale, evidentemente all’uopo non sufficiente – non spiega perché, con specifico riguardo al sinistro per cui è processo, non ha potuto provvedere a mettere in sicurezza il tratto di strada in questione, se del caso impedendone il transito. In relazione al thema decidendi, infatti, non rileva tanto (e solo) l’attività di prevenzione del Comune rispetto ad un evento atmosferico imprevedibile -aspetto su cui l’ente particolarmente insiste -, ma anche la prontezza della sua reazione rispetto alla potenzialità dannosa della strada di cui esso è custode, per come estrinsecatasi a seguito del suddetto evento atmosferico (per la conferma della giurisprudenza di legittimità sul punto, v. la recentissima Cass. n. 31949/2023).
Da tanto discende che la Corte non è stata messa in condizione di apprezzare la potenziale decisività della complessiva censura, dalla sola lettura del ricorso, il che rende il motivo inammissibile perché proposto in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.: esso non offre una sufficiente ed adeguata esposizione degli elementi prima evidenziati, della cui essenzialità s’è già detto . Né, del resto, in ricorso risulta indicato, neanche sommariamente o per cenni, come la specifica questione era stata offerta dal Comune al giudice d’appello, nell’ambito del proposto gravame.
4.1 -Anche il secondo motivo è inammissibile, ancora per insufficiente esposizione, ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Infatti, si fa in esso riferimento a molteplici elementi di prova che il Tribunale non avrebbe valutato, ma essi non vengono compiutamente – e con la necessaria precisione – indicati, così non consentendosi a questa Corte, ancora una volta, di valutare la potenziale decisività della censura, ut supra .
5.1 -In definitiva, il ricorso è inammissibile. Nulla va disposto circa le spese di lite, gli intimati non avendo svolto difese.
In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P. Q. M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del
N. 24102/20 R.G.
ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno