SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 1037 2026 – N. R.G. 00002437 2022 DEPOSITO MINUTA 11 02 2026 PUBBLICAZIONE 11 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI NAPOLI 4^ SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
NOME COGNOME – Presidente
NOME COGNOME – Consigliere
NOME COGNOME – Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d’appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d’ordine 2437 dell’anno 2022 , vertente
tra
(c.f.
), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO.
e
(c.f. e p.iva:
),
in
persona del legale
rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO.
(c.f. ), in persona del procuratore speciale dott. P.
rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO.
(p.iva ) , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.
dall’AVV_NOTAIO.
C.F.
P.
-INTERVENUTA-
4046/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 27.4.2022 e notificata il
OGGETTO: ‘Appello avverso la sentenza n. 29.4.2022, in tema di risarcimento dei danni da responsabilità extracontrattuale’.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, co. III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in data 8.10.2025 dalla difesa RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE il 29.10.2025 dalla difesa RAGIONE_SOCIALE e il 31.10.2025 dalla difesa di .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato, a mezzo Pec, il 30.5.2022, ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, la e la compagnia assicurativa proponendo appello avverso la sentenza n. 4046/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 27.4.2022 e notificata il 29.4.2022.
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grad aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la RAGIONE_SOCIALE, al fine di sentirla condannare –
e conseguenti al detto evento lesivo, patiti sia iure hereditatis che iure proprio.
quale proprietaria RAGIONE_SOCIALE stradina privata di accesso all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO in previo accertamento dell’esclusiva responsabilità RAGIONE_SOCIALE detta società, ex artt. 2043 e/o 2051 c.c., nel verificarsi di un sinistro stradale a seguito del quale erano deceduti al risarcimento dei danni non patrimoniali (in misura non inferiore ad euro 50.000,00)
In particolare l’attrice aveva dedotto, a fondamento RAGIONE_SOCIALE domanda: che, in data 25.8.2014, alle ore 17.10 circa, e rispettivamente cognato e sorella di essa attrice, si trovavano a bordo RAGIONE_SOCIALE vettura Fiat Seicento targata TARGA_VEICOLO, condotta da che, in tale occasione, nel percorre in discesa il viale privato, con forte pendenza, che conduceva dalla strada pubblica di INDIRIZZO, in RAGIONE_SOCIALE, all’RAGIONE_SOCIALE, giunti nei pressi di una curva i citati coniugi restavano coinvolti in un incidente stradale, in conseguenza del quale decedevano; che, in particolare, il conducente aveva perso il controllo RAGIONE_SOCIALE detta autovettura invadendo, dapprima, una aiuola e, poi, dopo avere divelto una ringhiera posta a delimitazione di un dislivello, il veicolo era precipitato nel sottostante fondo posto ad una altezza inferiore di circa mt.6,70; che, in conseguenza RAGIONE_SOCIALE caduta e del violento impatto RAGIONE_SOCIALE vettura con il suolo,
era deceduto sul colpo, mentre dopo essere stata estratta viva dall’abitacolo del veicolo, era deceduta sul luogo dell’incidente alle ore 18.25 dello stesso giorno; che sul luogo del sinistro erano intervenuti il personale sanitario del RAGIONE_SOCIALE, i RAGIONE_SOCIALE ed i RAGIONE_SOCIALE; che, come accertato nella relazione del 2.9.2014 effettuata nell’immediatezza dei fatti da un ausiliario di polizia giudiziaria, l’evento era stato determinato dalla totale assenza RAGIONE_SOCIALE condizioni di sicurezza del viale percorso dalla vettura coinvolta nel sinistro, posta l’assenza di idonea
segnaletica verticale atta a presegnalare visibilmente la discesa pericolosa, nonché l’usura e l’ancoraggio provvisorio RAGIONE_SOCIALE barriera di sicurezza (divelta dall’automobile) alle strutture esistenti.
Si era costituita in giudizio la chiedendo preliminarmente di essere autorizzata a chiamare in causa la quale compagnia assicuratrice dell’autoveicolo coinvolto nel sinistro, affinchè partecipasse al giudizio (dichiarando e certificando l’eventuale risarcimento già riconosciuto ed elargito all’erede RAGIONE_SOCIALE trasportata, nell’ottica di evitare potenziali ed eventuali ingiustificati arricchimenti, in virtù d el principio generale RAGIONE_SOCIALE ‘ compensatio lucri cum danno ‘) e, nel caso di accoglimento, anche solo parziale, dell’avversa domanda, affinchè ne rispondesse direttamente in relazione ad ogni eventuale pregiudizio relativo al risarcimento RAGIONE_SOCIALE trasportata
Nel merito aveva chiesto il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda attorea, reputandola infondata soprattutto sulla scorta RAGIONE_SOCIALE motivazione contenuta nel decreto di archiviazione del procedimento penale -instaurato per accertare eventuali responsabilità di terzi nel decesso dei due coniugi- ove era stato evidenziato che il sinistro fosse stato causato, esclusivamente, dalla condotta di guida del conducente e dallo stato d’ebbrezza di quest’ultimo.
Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa, si era costituita in giudizio la eccependo l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE domanda attorea per non essere stato citato in giudizio il proprietario dell’autoveicolo coinvolto nel sinistro, nonché l’improponibilità RAGIONE_SOCIALE stessa in quanto non preceduta da formale atto di costituzione in mora e da negoziazione assistita.
Aveva, poi, eccepito la prescrizione del diritto reclamato dagli attori, ai sensi dell’art. 2947 c.c. e dedotto di aver già provveduto al risarcimento dei danni in favore degli aventi diritto, per l’importo di euro 300.000,00, con rinuncia reciproca RAGIONE_SOCIALE parti ad ogni eventuale azione relativa al sinistro in questione e con conseguente inammissibilità di eventuali domande proposte nei suoi confronti.
Quanto al merito, aveva sostenuto che sussistesse l’esclusiva responsabilità RAGIONE_SOCIALE nella verificazione del sinistro, avendo la piccola ringhiera in legno, posta a delimitazione RAGIONE_SOCIALE discesa, ceduto facilmente al contatto con la vettura suddetta.
Acquisiti gli atti del procedimento penale e rigettate le ulteriori istanze istruttorie, il Tribunale di Napoli ha, con la sentenza impugnata in questa sede, rigettato la domanda attorea, compensando le spese di lite tra le parti.
In particolare ha motivato tale decisione ritenendo che dagli atti del procedimento penale -idonei a fungere da fonti del convincimento in sede civile, ex art.116 c.p.c., pur in assenza di un giudicato penale avente efficacia vincolante nel giudizio civile (essendovi stata l’archiviazione del primo) -emergesse chiaramente l’esclusiva responsabilità del conducente deceduto nel verificarsi del sinistro mortale e che, dunque, la condotta di guida dello stesso fosse stata la causa determinante dell’incidente e RAGIONE_SOCIALE relative conseguenze.
In particolare il Tribunale ha valorizzato il contenuto RAGIONE_SOCIALE relazione redatta dal consulente nominato dalla Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica, da cui era emerso che il sinistro occorso fosse stato provocato dalla condotta di guida
tenuta dal defunto il quale aveva effettuato una manovra di sterzata, volta a seguire la traiettoria RAGIONE_SOCIALE strada con ritardo, e al contempo non aveva adeguatamente effettuato una manovra di frenata.
E, ciò, presumibilmente, anche a causa dello stato d’ebbrezza in cui lo stesso si trovava al momento del sinistro, non presentando il luogo del sinistro alcuna anomalia ed essendo presenti segnali che avrebbero dovuto indurre il conducente a percorrere la strada a passo d’uomo.
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
ha censurato la sentenza n. 4046/2022 emessa dal Tribunale di Napoli sulla base di un unico ed articolato motivo di gravame, con cui ha lamentato la ‘ violazione e falsa applicazione degli artt.2051 e 2043 c.c. in relazione agli artt.112, 113, 115, 116 c.p.c. ed art.2700 c.c. -Motivazione erronea, illogica e parzialmente omessa’.
In particolare, secondo l’appellante, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente rigettato la domanda assumendo sostanzialmente che il sinistro fosse stato determinato dallo stato di ebrezza (tasso alcoolemico di 0,78 mg/l) in cui versava il conducente del veicolo Fiat Seicento al momento dell’incidente, e che tale circostanza fosse idonea ad interrompere il nesso di causalità tra l’accadimento morte ed eventuali (non sussistenti) omissioni RAGIONE_SOCIALE parte RAGIONE_SOCIALE proprietaria RAGIONE_SOCIALE strada.
E ha lamentato, al riguardo, che, alla base di tale motivazione, il giudice di prime cure avesse erroneamente posto soltanto la consulenza tecnica redatta dal consulente nominato dal P.M.; ciò senza valutare la documentazione da lei (dall’attrice, si intende) prodotta e, in particolare:
la relazione redatta dall’ausiliario di polizia giudiziaria, arch. che aveva rilevato l’assenza di misure di sicurezza RAGIONE_SOCIALE strada privata di proprietà RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE; b) il verbale di sequestro del viale privato (quale documento dotato di fede privilegiata), in cui era stato attestato che il cattivo stato di sicurezza RAGIONE_SOCIALE strada avesse contribuito al verificarsi del sinistro.
Del resto, secondo l’appellante, le prove assunte in sede penale non avrebbero potuto costituire elemento di convincimento del giudice civile, posto che le stesse erano state acquisite nella fase RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari e, dunque, in assenza di contraddittorio con la parte lesa.
ha, altresì, sostenuto che il decreto di archiviazione non avesse alcun rilievo in sede civile, non essendo idoneo a spiegare, ex art. 652 c.p.p., effetti vincolanti tale sede, così come gli accertamenti peritali eseguiti durante le indagini preliminari, da qualificarsi come accertamenti tecnici irripetibili ex art.360 c.p.p. e, in quanto tali, inutilizzabili nel giudizio civile, ove assunti senza la partecipazione dell’interessato nel giudizio penale.
Nel caso di specie, secondo l’appellante, il contraddittorio sarebbe mancato, posto che la relazione del consulente RAGIONE_SOCIALE Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica, ing. , che si fondava sull’esame autoptico e sulle consulenze mediche irripetibili, sarebbe stata acquisita agli atti di causa solo a seguito del deposito RAGIONE_SOCIALE memorie ex art.183,
comma 6, c.p.c., senza possibilità di prova contraria e senza espletare una CTU medico-legale più volte sollecitata da essa attrice.
Infine l’appellante ha evidenziato che, anche a voler considerare utilizzabili le prove assunte nel procedimento penale, l’accertato stato d’ebbrezza in cui versava il conducente dell’autovettura coinvolto nel sinistro non avrebbe potuto escludere la responsabilità RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE, determinata dalla mancata predisposizione RAGIONE_SOCIALE prescritte misure di sicurezza sul viale privato di cui la stessa era titolare.
Sul punto ha sostenuto che il tasso alcolemico riscontrato nel corpo di fosse di poco superiore al limite consentito e che, di certo, non avrebbe potuto condurre di per sé al decesso dello stesso, né si sarebbe potuto considerare determinante ai fini RAGIONE_SOCIALE causazione dell’incidente, essendo tale alcolemia idonea al più a provocare una diminuzione dei freni inibitori, senza limitazione o pregiudizio RAGIONE_SOCIALE capacità di guida.
In sostanza l’appellante ha sostenuto che l’esclusiva causa dell’incidente fosse da individuarsi nella mancata predisposizione di misure di sicurezza a tutela degli utenti del viale privato, in quanto ‘ a delimitazione del viale con forte pendenza dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE vi era UNA RINGHIERA MARCIA DI TUBOLARI IN FERRO INFISSA NEL TERRENO VEGETALE che non ha retto all’urto RAGIONE_SOCIALE vettura e che non avrebbe retto nemmeno a quello di una bicicletta’.
Ciò anche considerando che l’autovettura viaggiava ad una velocità estremamente ridotta, ossia alla velocità di 10 km/h.
E, alla luce di tali argomentazioni, ha rassegnato le seguenti conclusioni : ‘chiede che l’Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma RAGIONE_SOCIALE gravata sentenza, voglia compiacersi accogliere le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare che il giorno 25.08.2014, alle ore 17.10 circa, e rispettivamente cognato e sorella di essa attrice, mentre si trovavano a bordo RAGIONE_SOCIALE vettura Fiat Seicento targata TARGA_VEICOLO nell’occasione condotta da nel percorrere la strada privata di accesso all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO, rimanevano coinvo lti in un incidente stradale, perdendo la vita; 2) accertare e dichiarare che l’incidente si verificava in quanto il mentre si trovava alla guida RAGIONE_SOCIALE predetta vettura Fiat Seicento targata TARGA_VEICOLO TARGA_VEICOLO a bordo la moglie seduta di fianco al conducente, nel percorrere in discesa il viale privato con forte pendenza che conduce dalla strada pubblica INDIRIZZO all’RAGIONE_SOCIALE, giunto nei pressi di una curva volgente alla di lui sinistra perdeva il controllo del veicolo, andando dapprima ad invadere una aiuola e poi, dopo avere divelto una ringhiera posta a delimitazione di un dislivello, a precipitare nel sottostante fondo posto ad una altezza inferiore di circa mt.6,70 (metriseivirgolasettanta); 3) accertare e dichiarare che l’ evento era determinato dalla completa assenza RAGIONE_SOCIALE condizioni di sicurezza del viale percorso dalla vettura su cui viaggiano il e la in quanto, come rimasto accertato nella relazione 02.09.2014, prot.NUMERO_DOCUMENTO effettuata nell’immediatezza dei fatti dall’ausiliario di Polizia Giudiziaria Arch. a) la ringhiera divelta dalla vet tura in parola e posta nell’intersezione a gomito tra la seconda e la terza rampa del viale carrabile privato, sia per le dimensioni degli elementi che la componevano, sia per l’ancoraggio inesistente o provvisorio RAGIONE_SOCIALE stessa alle strutture esistenti, sia per vetustà RAGIONE_SOCIALE stes sa fortemente ossidata, non poteva reggere l’impatto di una autovettura arrivata ad una certa velocità; b) il viale carrabile privato teatr o dei fatti, ad uso pubblico trattandosi di struttura ricettiva, non era dotato di idonea segnaletica verticale con cartelli che presegnalavano visibilmente: – la discesa pericolosa in conseguenza di fattori locali particolarmente sfavorevoli con l’indicazione RAGIONE_SOCIALE pendenza espressa in percentuale; il limite di velocità; 4) accertare e dichiarare la responsabilità unica ed esclusiva ex artt.2043 e/o 2051 c.c. RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, quale proprietaria e custode del viale teatro dei fatti, nell’aver causato il verificarsi dell’evento lesivo per cui è giudizio, non avendo tenuto detto viale in condizioni sicurezza carrabile per gli utenti e, con ciò, determinando l’accadimen to del fatto illecito de quo agitur; 5) per l’effetto, condannare la società RAGIONE_SOCIALE a risarcire essa attri ce dei danni tutti, nessuno escluso, dalla stessa subiti iure hereditatis et iure proprio in conseguenza dell’evento de quo agitur, quali il dann o biologico e/o il danno morale e/o il danno da perdita RAGIONE_SOCIALE vita derivati rispettivamente al premorto alla propria germana ed alla, con quest’ultima, comune genitrice , successivamente deceduta, nonché il risarcimento, in proprio, del danno biologico per la morte dei congiunti e del danno morale e da perdita RAGIONE_SOCIALE relazioni parentali e di ogni altro danno, patrimoniale e non, dovuto ex lege, da liquidarsi, se del caso, ex art.1226 c.c., il tutto nella misura di € 500.000,00 ovvero in quella diversa, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa e rit enuta di Giustizia, con gli interessi legali ed il danno da svalutazione monetaria; 6) condannare la appellata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese e competenze legali del doppio grado di giudizio, da attribuirsi al deducente Procuratore, anticipatario. In via di estremo subordine, ammettersi i mezzi istruttori articolati dalla parte attrice nelle proprie memorie ex art.183 co.6 c.p.c. sopra richiamati e che abbiansi qui per integralmente ripetuti e trascritti, con la rimessione RAGIONE_SOCIALE causa sul ruolo per tali incombenze’.
Iscritta la causa al n. 2437/2022 del Ruolo Generale, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il 14.7.2022, la eccependo, preliminarmente, il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE sentenza gravata nei suoi confronti.
Sempre in via preliminare ha eccepito l’inammissibilità dell’avverso gravame ex artt.342 c.p.c., 348bis c.p.c. e 348ter c.p.c. contestandone comunque, nel merito, la fondatezza, e rassegnando le seguenti conclusioni: ‘ Voglia la Corte d’Appello, accertato il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado in relazione alla domanda formulata dalla società respingere l’appello incidentale proposto perché prescritti i fatti controversi, nonché inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto. Vinte le spese del doppio grado di giudizio’.
Si è, altresì, costituita in giudizio, con comparsa depositata il 7.10.2022, la contestando la fondatezza dell’avverso gravame e rassegnando le seguenti conclusioni: ‘ Voglia la On.le Corte di Appello adita, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE difese e deduzioni svolte dalla difesa dell’appellata anche in primo grado, riget tare il proposto appello poiché totalmente infondato in fatto e diritto, confermando integralmente la sentenza n. 4046/2022 impugnata. Vinte le spese del grado di giudizio’.
Con ordinanza del 18.10.2022 la causa è stata rinviata all’udienza del 30.1.2024 per la precisazione RAGIONE_SOCIALE conclusioni.
Con comparsa depositata, ai sensi degli artt. 111 e 105 c.p.c., il 18.9.2025, è intervenuta in giudizio l in qualità di conferitaria RAGIONE_SOCIALE dichiarando di assumere la medesima posizione processuale e RAGIONE_SOCIALE rassegnando le seguenti conclusioni: 1 ) in via pregiudiziale: dato atto dell’intervento in causa ex artt. 111 e 105 c.p.c. di -dichiarare l’estromissione di dal presente giudizio e/o – in ogni caso, accertare e dichiarare il sopravvenuto difetto di legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE essendo la stessa divenuta estranea alla causa in oggetto, per tutti i motivi di cui in premessa; 2) in subordine, per la denegata ipotesi in cui non si ritenesse di accogliere le conclusioni che precedono, si insiste per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE eccezioni, domande e conclusioni co me rassegnate nella presente causa. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2 DM 55/2014 e succ.mod., CPA e IVA. ‘. Con
Indi, dopo alcuni rinvii di ufficio, con decreto presidenziale depositato l’8.10.2025, è stata disposta la trattazione scritta RAGIONE_SOCIALE controversia, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127ter c.p.c., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, per il 4.11.2025.
E, depositate tali note (in data 8.10.2025 dalla difesa RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE il 29.10.2025 dalla difesa RAGIONE_SOCIALE e il 31.10.2025 dalla difesa di ), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 4.11.2025, concedendo alle parti i termini, ai sensi dell’art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva l’infondatezza dell’eccezione, sollevata dalla di inammissibilità (richiamando l’art. 342 c.p.c.) dell’appello ex adverso proposto.
Ed infatti, dalla lettura dell’atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti RAGIONE_SOCIALE sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma RAGIONE_SOCIALE decisione assunta dal Tribunale, onde va senz’altro esclusa la ricorrenza RAGIONE_SOCIALE condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini RAGIONE_SOCIALE specificità dei motivi d’appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione RAGIONE_SOCIALE doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 -3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso RAGIONE_SOCIALE critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione RAGIONE_SOCIALE questioni e dei punti contestati RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e, con essi, RAGIONE_SOCIALE relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE permanente natura di ‘ revisio prioris instantiae ‘ del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/03/2025, n. 8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I, Ord., 19/03/2025, n. 7382).
Del resto, ai fini RAGIONE_SOCIALE specificità dei motivi d’appello richiesta dall’art. 342 c.p.c., l’esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione RAGIONE_SOCIALE medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l’allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata e consenta al giudice
del gravame di percepire con certezza il contenuto RAGIONE_SOCIALE censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
Ancora in via preliminare va detto, quanto all’inammissibilità dell’appello invocata dalla detta compagnia assicuratrice appellata ai sensi dell’art. 348 -bis c.p.c., che l’ordinanza di inammissibilità dell’appello, ai sensi dell’art. 348 -ter c.p.c., deve essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione RAGIONE_SOCIALE causa.
Essa, infatti, deve collocarsi prima di ogni altra attività, immediatamente dopo la verifica RAGIONE_SOCIALE regolare costituzione RAGIONE_SOCIALE parti nel giudizio di appello (cfr. Cass. civ., Sez. L., n. 10409 del 01/06/2020).
Ragion per cui tale facoltà è preclusa, nel caso di specie, essendo stata già ampiamente superata la fase RAGIONE_SOCIALE trattazione RAGIONE_SOCIALE causa.
Del resto, la scelta del giudice d’appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito RAGIONE_SOCIALE pretesa azionata (sia con il rigetto che con l’accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l’inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento; pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell’art. 348 -ter , comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l’appello, che è l’unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, ‘in procedendo’ o ‘in iudicando’, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. civ., Sez. 6 -L, Ord. n. 37272 del 29/11/2021).
Sempre in via preliminare si ravvisa l’ammissibilità dell’intervento spiegato, in questo grado, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., dalla quale successore a titolo particolare RAGIONE_SOCIALE nel diritto controverso.
Infatti il disposto dell’art. 111 c.p.c., commi 1 e 3 (a norma del quale se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie ma il successore a titolo particolare può intervenire o, essere chiamato nel processo), fa sì che l’intervento del successore a titolo particolare possa liberamente avvenire nel corso del giudizio di primo grado e in sede di appello, assumendo nel processo una posizione coincidente con quella del suo dante causa (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 20/01/2021, n. 996; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 14/10/2025, n. 27476; Sez. I, Ord., 19/04/2023, n. 10442).
Fatte queste premesse, e passando alla valutazione, nel merito, dell’appello proposto da , la Corte ritiene che lo stesso sia infondato e che, pertanto, non meriti accoglimento, sia pure integrando, in questa sede, la motivazione del Tribunale di Napoli (ciò per l’effetto devolutivo dell’appello; cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
07/09/2023, n. 26098; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/09/2024, n. 24738; Sez. III, Ord., 12/03/2024, n. 6533).
Va, innanzitutto detto che la fattispecie per cui è causa vada inquadrata -sulla base dei fatti prospettati dalla stessa attrice in primo gradonell’alveo RAGIONE_SOCIALE responsabilità da cose in custodia, così come disciplinata dall’art. 2051 c.c. (qualificazione non espressamente operata dal giudice di prime cure).
E va dunque premessa la condivisibile impostazione seguita, anche di recente, dalla Suprema Corte, in merito alla disciplina di cui all’art. 2051 c.c.
I presupposti RAGIONE_SOCIALE responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia, che devono essere provati dal danneggiato.
Incombe, invece, sul custode la prova (liberatoria) RAGIONE_SOCIALE sussistenza del “caso fortuito”, quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita, da intendersi quale fatto diverso dal fatto RAGIONE_SOCIALE cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l’efficienza causale dell’evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res .
Il caso fortuito può essere rappresentato da un fatto naturale o del terzo o anche dalla condotta del danneggiato. In tale ultimo caso è connotato dall’esclusiva efficienza causale nella produzione dell’evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost.
Sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato RAGIONE_SOCIALE cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Il requisito legale RAGIONE_SOCIALE rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/08/2024, n. 22764).
Dunque la condotta del danneggiato può assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto RAGIONE_SOCIALE cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un’efficienza causale esclusiva, ove, per il grado RAGIONE_SOCIALE colpa e il
rilievo RAGIONE_SOCIALE conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa, fermo restando, però, che nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo RAGIONE_SOCIALE conseguenze e del parametro RAGIONE_SOCIALE colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/12/2024, n. 32544 e i richiami giurisprudenziali ivi contenuti; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/07/2024, n. 21073; Sez. III, Ord., 09/07/2024, n. 18808).
In altri termini, riguardo alla condotta del danneggiato, non è richiesto che essa sia autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, ma è sufficiente che sia “oggettivamente colposa”, dovendo la colpa intendersi come oggettiva inosservanza di normale cautela correlata alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 25/07/2025, n. 21464 e Cass. civ., Sez. III, Ord., 26/05/2025, n. 13993 nonché i riferimenti giurisprudenziali ivi operati; Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/12/2024, n. 32544 e i richiami giurisprudenziali ivi contenuti; Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/07/2024, n. 21073; Sez. III, Ord., 09/07/2024, n. 18808).
Applicando tali principi al caso di specie, questa Corte ritiene che siano infondate le censure mosse dall’appellante alla sentenza gravata, emergendo dagli atti di causa – in particolare dalla consulenza redatta dall’ing. nominato dalla Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica (consulenza esaminabile dal fascicolo telematico d’ufficio di primo grado) -l’esclusiva responsabilità del conducente (poi deceduto) nella verificazione del sinistro; condotta di guida che, in altri termini, ha assunto un’efficienza causale esclusiva in ordine alla determinazione dell’incidente (e alle relative conseguenze letali).
E’ necessario, preliminarmente, precisare, al riguardo, che la relazione tecnica acquisita nella fase RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, risultava pienamente utilizzabile nel giudizio civile.
In proposito va detto che il giudice civile, in generale, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche, come quelle raccolte in un altro giudizio, RAGIONE_SOCIALE quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione RAGIONE_SOCIALE relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza RAGIONE_SOCIALE regole, proprie di quel procedimento, relative all’ammissione e all’assunzione RAGIONE_SOCIALE prova (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 31/01/2024, n. 2897; Sez. I, Ord., 10/10/2018, n. 25067; Sez. III, 20/01/2015, n. 840).
Specificamente, al giudice civile non può reputarsi precluso di valutare autonomamente, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria, in ragione dell’assenza di un principio di tipicità RAGIONE_SOCIALE prova nel giudizio civile e RAGIONE_SOCIALE possibilità RAGIONE_SOCIALE parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/11/2023, n. 31010).
In definitiva, la prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto RAGIONE_SOCIALE relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l’introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad
assicurare la discussione RAGIONE_SOCIALE parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 28/02/2023, n. 5947; nel caso sottoposto alla S.C. si trattava, per l’appunto, RAGIONE_SOCIALE produzione nel processo civile di una consulenza tecnica del pubblico ministero svolta nel procedimento penale).
La consulenza tecnica svolta dal pubblico ministero nelle forme di cui all’art. 360 c.p.p. è, allora, utilizzabile nel giudizio civile risarcitorio, potendo il giudice civile porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 31/10/2023, n. 30298).
Le prove assunte in un precedente processo penale (anche tra parti diverse) e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 c.p.p., sono dunque liberamente valutabili nel giudizio civile di danno quali prove precostituite e atipiche – se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti (le quali, oltre alla ritualità RAGIONE_SOCIALE produzione, possono contestare pure i fatti accertati in sede penale) – ai fini dell’accertamento dell’illecito civile e il giudice, potendo scegliere le prove ritenute più idonee a dimostrare la verità dei fatti, ha anche facoltà escludere la concreta inferenza probatoria di talune di esse (cfr. Cass. civ., Sez. III, 16/04/2025, n. 9957).
Risulta, dunque, infondata la doglianza con cui l’appellante ha lamentato la violazione del diritto di difesa, formulata sul postulato RAGIONE_SOCIALE mancata partecipazione RAGIONE_SOCIALE stessa alla formazione RAGIONE_SOCIALE prove espletate nel giudizio penale definito con l’archiviazione nei confronti del legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE tali prove, infatti, assumono, rispetto al giudizio civile in cui sono state riversate, non già la natura di prove (atipiche) costituende, bensì quella di prove precostituite (analoghe alle prove documentali), in relazione alle quali il diritto al contraddittorio sulla formazione RAGIONE_SOCIALE prova (costituitasi al di fuori del processo), avviene attraverso l’esercizio RAGIONE_SOCIALE facoltà di contestare la formale correttezza del suo ingresso nel giudizio civile e la sostanziale veridicità, rilevanza e pertinenza nello stesso dei fatti e RAGIONE_SOCIALE circostanze in essa rappresentati o documentati.
E, infatti, nel primo grado di giudizio l’acquisizione degli atti di indagine esplicati nel processo penale, avvenuta con ordinanza del 7.10.2020 (esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado), è stata preceduta dal contraddittorio RAGIONE_SOCIALE parti sull’opportunità e sull’ammissibilità di detta acquisizione, consentendo per questa via all’originaria parte attrice di mettere in discussione il valore probatorio RAGIONE_SOCIALE relativa documentazione.
Né questa Corte può eventualmente rilevare d’ufficio, per la prima volta, quanto a tale documentazione, l’inosservanza del regime RAGIONE_SOCIALE preclusioni di cui all’art. 183 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 10/10/2025, n. 27139).
La violazione del regime RAGIONE_SOCIALE preclusioni di cui all’art. 183 c.p.c. può essere rilevata, infatti, d’ufficio, dal giudice per tutta la durata del grado in cui si verifica, ma non anche nel grado successivo, giacché la regola di cui all’art. 157, comma 3 c.p.c. – secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente – non opera per il medesimo arco temporale, concernendo
le sole nullità determinate dal comportamento RAGIONE_SOCIALE parte, ma che non siano rilevabili d’ufficio, ed inoltre giustificandosi la mancata operatività di detta disposizione fino a quando il potere officioso del giudice sussista e sia esercitabile come quello RAGIONE_SOCIALE parte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 27/07/2021, n. 21529).
Ciò posto, la Corte rileva che dalla analitica consulenza tecnica redatta dall’ing. , su incarico RAGIONE_SOCIALE Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica di Napoli, emergeva effettivamente che il sinistro si fosse verificato a causa RAGIONE_SOCIALE condotta di guida di conducente del veicolo Fiat Seicento.
Ciò in quanto lo stesso ‘ metteva in atto una manovra di sterzata volta a seguire la traiettoria RAGIONE_SOCIALE strada con evidente ritardo e, nel contempo, non effettuava un’adeguata manovra di frenata, causando la fuoriuscita dalla strada di accesso all’hotel ” ” in corrispondenza di uno stretto tornante’ .
Il consulente aveva chiaramente affermato che non fossero, peraltro, emersi malfunzionamenti o guasti del veicolo e, in particolare, del sistema sterzante o frenante, che potessero avere causato, almeno in parte, il sinistro.
Inoltre l’ing. aveva anche rilevato che l’assunzione di alcol da parte del conducente (essendo stato riscontrato un tasso alcolemico dello stesso pari a 0,78 g/l, superiore al limite massimo consentito, pari a 0.5 g/l) potesse aver contribuito a ridurre le capacità cognitive e ad allungare i tempi di reazione ai pericoli (cfr. pag. 26 RAGIONE_SOCIALE relazione peritale, esaminabile dal fascicolo telematico d’ufficio).
Il che, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, non porta a ritenere che il giudice di prime cure -aderendo a tale consulenza- avesse assunto sostanzialmente che il sinistro fosse stato determinato soltanto dallo stato di ebrezza (tasso alcolemico di 0,78 mg/l) in cui versava il conducente del veicolo Fiat Seicento al momento dell’incidente.
Tale elemento, infatti, era stato considerato dal consulente del P.M. quale uno fra gli elementi che lo avevano poi portato, valutandoli complessivamente, all’individuazione RAGIONE_SOCIALE responsabilità esclusiva di n ordine all’evento lesivo.
Nella citata relazione dell’ing. si legge, invero:
‘ Il teatro del sinistro non presenta particolari anomalie per quanto riguarda lo stato d’usura dell’asfalto’; b) ‘ In ogni caso sul teatro del sinistro era presente segnaletica verticale, ancorchè non rispondente alla simbologia normata, che prescriveva di percorrere la strada a passo d’uomo’; c) ‘ Inoltre, trattandosi di strada la cui velocità di progetto è certamente inferiore ai 70 km/h, non richiede l’obbligo di installazione di barriere di sicurezza ‘; d) ‘vista la modesta velocità tenuta del veicolo condotto, una adeguata manovra di frenata avrebbe certamente scongiurato il sinistro poi occorso’ (cfr. pag. 26 RAGIONE_SOCIALE relazione peritale).
Sulla base di tali rilievi, dunque, ad avviso RAGIONE_SOCIALE Corte il comportamento di deceduto ha integrato il c.d. caso fortuito (con conseguente esclusione RAGIONE_SOCIALE responsabilità del custode RAGIONE_SOCIALE detta strada, ossia RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 2051 c.c.), avendo avuto, tale comportamento, un’efficacia
causale idonea ad interrompere del tutto -come reputato anche dal giudice di primo grado- il nesso causale tra la cosa custodita e l’evento dannoso, a fronte RAGIONE_SOCIALE prevedibilità ed evitabilità dello stesso.
Non scalfiscono tali conclusioni né il verbale di sequestro redatto dai RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in data del 25.8.2014 (esaminabile dal fascicolo telematico d’ufficio di primo grado), né la relazione del 2.9.2014 redatta dall’arch.
ausiliario di polizia giudiziaria (relazione ridepositata dall’appellante in secondo grado), da cui sarebbe emersa la mancata predisposizione, da parte RAGIONE_SOCIALE società titolare del viale privato, RAGIONE_SOCIALE misure volte alla percorribilità in sicurezza RAGIONE_SOCIALE strada (essendo stata constatata, in particolare, l’inadeguatezza RAGIONE_SOCIALE ringhiera metallica posta all’esterno RAGIONE_SOCIALE carreggiata e l’assenza di adeguata segnaletica verticale che segnalasse la pericolosità RAGIONE_SOCIALE curva da cui era caratterizzato il viale privato).
Ed invero, in relazione all’inadeguatezza RAGIONE_SOCIALE barriera protettiva, nella relazione tecnica redatta dall’ing. era stato puntualmente evidenziato che la circolare ministeriale del 21/07/2010 prot. 0062032 del RAGIONE_SOCIALE (allegato C), prescrivesse l’installazione di guard -rail e barriere protettive (del tipo e nelle strade indicate dal D.M. 223 del 18.2.1992) solo per le strade ad uso pubblico urbane ed extraurbane con velocità di progetto superiore a 70 km/h.
Sicchè, posto che la velocità di progetto RAGIONE_SOCIALE strada di proprietà RAGIONE_SOCIALE risultava, per morfologia ed uso, inferiore rispetto a 70 km/h, non sussisteva alcun obbligo di installazione di una barriera protettiva.
E, infatti, la ringhiera metallica abbattuta dalla autovettura nel corso del sinistro aveva la mera funzione di presidio di sicurezza nei confronti dei pedoni che transitavano lungo la strada di accesso all’hotel.
In merito, invece, alla mancata predisposizione di adeguata segnaletica verticale che segnalasse la pericolosità RAGIONE_SOCIALE curva, pur essendo la stessa mancante, vi era, al momento del sinistro -secondo quanto rilevato dall’ing. proprio sulla scorta RAGIONE_SOCIALE documentazione fotografica depositata dalla PG intervenuta – un segnale riportante l’indicazione ‘veicoli a passo d’uomo’ ubicato sull’anta di una RAGIONE_SOCIALE cabine elettriche poste nel tornante tra la prima e la seconda rampa RAGIONE_SOCIALE strada d’accesso all’hotel.
Tale indicazione, quindi, avrebbe dovuto indurre il conducente dell’automobile coinvolto nel sinistro a prestare maggior attenzione nel percorrere la detta strada, costituendo comunque un segnale di pericolo.
In altri termini, la mancata predisposizione di idonea segnaletica verticale da parte RAGIONE_SOCIALE è superata dalla condotta eccezionalmente imprudente del conducente dell’autoveicolo che, pertanto, è da reputarsi idonea -si ribadiscea recidere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l’evento lesivo.
Ciò, peraltro, anche considerando che il sinistro è avvenuto in orario diurno (alle 17.10 del 25 Agosto 2014), ossia in perfette condizioni di visibilità RAGIONE_SOCIALE strada e in assenza e in assenza di fenomeni metereologici avversi.
Alla luce RAGIONE_SOCIALE completezza e dell’analiticità degli accertamenti peritali svolti in sede penale, e RAGIONE_SOCIALE convincenti conclusioni dell’ing. , che hanno portato anche il Gip di Napoli ad emettere il decreto di archiviazione, risulta superfluo l’esame RAGIONE_SOCIALE richieste istruttorie formulate dalla parte attrice in primo grado e reiterate in questa sede.
Al rigetto dell’appello proposto da segue, in base al principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza, ex art. 91 c.p.c., la condanna RAGIONE_SOCIALE stessa al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE dei compensi professionali del presente grado di giudizio.
In particolare, i compensi professionali spettanti all’appellata vittoriosa vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell’attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura e al valore RAGIONE_SOCIALE controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi, per tutte le fasi (fatta eccezione per quella istruttoria del secondo grado di giudizio, non liquidabile, posto che alla prima udienza di trattazione è stata esclusivamente e direttamente fissata l’udienza di precisazione RAGIONE_SOCIALE conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività; cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664; Sez. III, Ord., 19/03/2025, n. 7343; Sez. III, Ord., 11/11/2024, n. 29077; Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10206) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal D.M. n. 147/2022, essendo l’attività difensiva nell’interesse RAGIONE_SOCIALE detta appellata vittoriosa stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all’entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d’Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 260.000,01 ad euro 520.000, tenuto conto (in base al criterio del ” disputatum “, ossia alla somma che ha formato oggetto di impugnazione; cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 17/05/2025, n. 13145) del valore RAGIONE_SOCIALE causa (ossia RAGIONE_SOCIALE somma di euro 500.000, 00 ovvero ‘ in quella diversa, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa e ritenuta di Giustizia’; cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. Unite, 23/07/2025, n.20805).
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Risulta giustificato, invece, ai sensi dell’art. 92, co. 2, c.p.c., compensare integralmente le spese del secondo grado di giudizio tra l’appellante e la (di conseguenza anche per ciò che concerne l’intervenuta quale impresa conferitaria del ramo di azienda di quest’ultima), avendo la notifica dell’atto di appello nei confronti RAGIONE_SOCIALE compagnia assicuratrice appellata avuto solo valore di litis denuntiatio (cfr., circa la litis denuntiatio e la conseguente assenza di soccombenza, Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 19/07/2024, n. 19985; Sez. lavoro, Ord., 08/05/2024, n. 12500; Sez. I, 12/06/1997, n. 5275), non essendo stati formulati motivi di gravame e rassegnate conclusioni (con l’atto di appello) nei suoi confronti.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui ‘ quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso ‘.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2437/22 R.G.A.C., così provvede:
Rigetta l’appello proposto da avverso la sentenza n. 4046/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 27.4.2022.
Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 7.119,5 il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Compensa integralmente le spese del secondo grado di giudizio tra
, la
e l’
Dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, co. 1- quater , D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell’appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l’appello proposto. Napoli, 3.2.2026
Il Presidente NOME COGNOME
Il Consigliere est.
NOME COGNOME
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