SENTENZA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 1009 2025 – N. R.G. 00000344 2024 DEPOSITO MINUTA 23 11 2025 PUBBLICAZIONE 23 11 2025
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
dr.ssa NOME COGNOME Presidente relatore
dr.ssa NOME COGNOME
Consigliere
dr.ssa NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al nNUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale dell’anno 202 4
TRA
c.f.
rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura su foglio separato allegato all’atto di appello
APPELLANTE
E
in persona del Sindaco p.t. dott.
c.f.
C.F.
P.
rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME in virtù di procura speciale su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 2522/2023 pubblicata il 28/12/2023 ( Risarcimento danni da responsabilità ex artt. 2051- 2043 cc )
sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate nei termini concessi dal C.I. ai sensi dell’art. 352 cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 21/11/2017, conveniva in giudizio
innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore il in persona
del Sindaco p.t., al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni personali riportate in occasione dell’infortunio a lei occorso in data 26/08/2014, alle ore 10,30 circa, in Cava de’ Tirreni (INDIRIZZO) nel mentre percorreva a piedi INDIRIZZO, servendosi delle apposite strisce pedonali.
L’attrice riferiva che, giunta in prossimità del INDIRIZZO, cadeva rovinosamente a terra a causa della pavimentazione stradale sconnessa con dislivello del piano stradale creatosi sulle strisce pedonali di attraversamento; che tale insidia non era ben visibile poiché si confondeva con il piano viario, non era prevedibile in quanto posta in pieno centro abitato a ridosso delle strisce pedonali ed, in ogni caso, non era opportunamente segnalata e/o transennata; che a seguito delle lesioni riportate nella caduta veniva trasportata presso il P.S . dell’Ospedale civile di Cava de’ Tirreni S. NOME Incoronata dell’Olmo ove le veniva diagnosticata una ‘frattura pluriframmentaria dell’epifisi prossimale di omero s x’ ; che successivamente veniva sottoposta ad intervento
chirurgico per la ‘riduzione incruenta di frattura dell’omero senza fissazione interna’ presso l’Ospedale civile di Nocera Inferiore; che, stante il permanere di sintomatologia dolorosa, era costretta a sottoporsi ad ulteriori visite mediche specialistiche, a mirate indagini diagnostiche e ad opportuni cicli di fisioterapia; che, come risultava dalla consulenza medica di parte a firma del dott. aveva sopportato 30 giorni di ITT, 60 giorni di ITP al 50% e 60 giorni al 25% e riportato postumi invalidanti nella misura del 18-20%, oltre a danni morali e patrimoniali ; che l’infortunio era riconducibile all’esclusiva responsabilità del che, in quanto custode, avrebbe dovuto provvedere alla opportuna manutenzione del manto stradale; che, pertanto, l’ Ente rispondeva delle lesioni patite da essa attrice per la previsione dell’art. 2051 c.c. ovvero, in via sussidiaria, ai sen si dell’art. 2043 c.c.; che con lettera dell’11/2014 essa attrice aveva messo in mora il e, successivamente, in data 08/03/2017, lo aveva invitato alla stipula della convenzione di negoziazione assistita, senza tuttavia ottenere alcun riscontro. Per queste ragioni, sul presupposto della esclusiva responsabilità dell’ Ente convenuto per i danni subìti, chiedeva
all’adito Tribunale di
:
‘accogliere la domanda e, per l’effetto, condannare il
in persona del Sindaco p.t., a pagare, in favore della Sig.ra , a titolo di risarcimento di tutti i danni alla persona subiti (ITT, ITP, IP, Morale e Patrimoniale), nessuno escluso, la somma che sarà dimostrata, accertata e quantificata in corso di causa, anche a mezzo di CMU e delle ulteriori risultanze istruttorie da versare in atti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al saldo, il tutto comunque contenuto nella competenza ratione valoris del Giudice adito. Vinte le spese e le competenze del giudizio ex art 91 cpc, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 cpc. Sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione ex lege.’ .
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il
del Sindaco p.t., che, in via preliminare, eccepiva l’infondatezza della domanda e l’inesistenza del diritto azionato stante la rinuncia all’azione giudiziaria in precedenza intrapresa dalla innanzi al Giudice di Pace per ottenere il ristoro dei danni patiti in occasione del medesimo sinistro; eccepiva, altresì, la mancata collaborazione dell’attrice che, nella fase stragiudiziale, non aveva fornito alcun riscontro istruttorio all’Ufficio sinistri dell’Ente così precludendo una composizione bonaria della lite. Nel merito eccepiva che la caduta doveva attribuirsi all’esclusiva responsabilità dell’attrice la quale, se avesse tenuto una condotta conforme alle regole dell’ordinaria diligenza e alle prescrizioni del Codice della Strada, avrebbe potuto evitar e l’infortunio tenuto conto sia della piena conoscenza dello stato dei luoghi, che si trovavano vicini alla sua residenza, che delle circostanze specifiche in cui esso era avvenuto, giacché la caduta si era verificata in pieno giorno, in una mattina del mese di agosto, in un tratto di strada con una visibilità aumentata per la presenza di strisce di attraversamento pedonale. In subordine, in ragione della predetta conoscenza dei luoghi teatro del sinistro oltre che della loro conformazione, l’Ente pubblico eccepiva il concorso di colpa dell’attrice ai sensi dell’art 1227 c.c. Contestava, infine, la domanda anche sotto il profilo del quantum debeatur, ritenendola eccessiva oltre che ingiustificata e sprovvista di qualsiasi riscontro probatorio, e, per l’effetto, così concludeva : ‘ Voglia l’adìto Tribunale a) preliminarmente, per le motivazioni di cui al punto 1) della comparsa, rigettare l’avversa domanda irritualmente riproposta dopo l’atto di formale rinunzia all’azione datato 29.10.2017; b) nel merito, rigettare la domanda siccome infondata in fatto ed in diritto, non ricorrendo né i presupposti dell’insidia e del trabocchetto, né dell’inevitabilità e imprevedibilità e o comunque rigettarla per l’addebitabilità dell’evento dannoso a colpa esclusiva del danneggiato, residente a 5 minuti dalla zona luogo del presunto sinistro; c) in via subordinata, accertare e dichiarare il concorso di
colpa dell’attore nella produzione del sinistro per cui è causa, ex art. 1227 c.c. e, per l’effetto, diminuire il risarcimento del danno ed escluderlo per quelli che la parte attrice avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, considerata la ricorrenza di profili di colpa concorrente del danneggiato nella produzione dell’evento e comunque rideterminarlo in via equitativa tenendo conto della eccessiva richiesta di parte attrice che arrecherebbe un’indebita locupletazione; d) in ogni caso, contenere il risarcimento nei limiti di una giusta reintegrazione patrimoniale del danneggiato, tenendo conto della reale entità dei danni, nonché del concorso di colpa del danneggiato nella determinazione dell’evento lesivo; e) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, tenuto conto del comportamento serbato da parte attrice nella fase che ha preceduto l’instaurazione della lite.’.
La causa, trattata con l’espletamento di prova per testi, all’udienza del 14/09/2023 ve niva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all’art. 190 cpc.
Con sentenza n. 2522/2023, pubblicata il 28/12/2023 , il Giudice rigettava la domanda e condannava l’ attrice al pagamento delle spese di lite in favore del
Con atto di citazione notificato il 28/3/2024 ha impugnato la sentenza innanzi a questa Corte al fine di ottenerne la riforma integrale e, per l’effetto, per sentir così provvedere: ‘in via pregiudiziale e nel rito, sussistendone i presupposti di legge del fumus boni iuris e periculum in mora, al fine di non pregiudicare la già difficile situazione finanziaria dell’appellante povera pensionata, ex art 283 cpc, sospendere l’efficacia esecutiva della gravata sentenza di primo grado, in attesa della risoluzione del presente giudizio di gravame; nel merito ed in via principale, accertata e dichiarata la responsabilità unica ed esclusiva dell’appellato in persona del Sindaco p.t., in ordine al sinistro per cui è causa, per violazione dell’obbligo di custodia di cui all’art 2051 c.c. e, comunque, in
via gradata per fatto illecito ex art 2043 c.c., accogliere totalmente la proposta domanda di risarcimento e, per l’effetto, condannare il medesimo in persona del Sindaco p.t., a pagare, in favore dell’appellante sig.ra a titolo di integrale risarcimento di tutti i danni alla persona subiti, nessuno escluso, la somma che sarà ritenuta congrua, equa e di giustizia all’esito delle risultanze della CMU che sin d’ora si richiede e/o delle altre evidenze istruttorie in atti a versarsi, oltre interessi legali dal fatto al soddisfo e rivalutazione monetaria; nel merito ed in via meramente ultima e remota, accertata e dichiarata la responsabilità dell’appellato in persona del Sindaco p.t., in ordine al sinistro per cui è causa, nella denegata ipotesi che l’Ecc.ma Corte del gravame adita, ritenga sussistere nel caso di specie, anche un minimo concorso colposo della sig.ra , ex art 1227 Comma I C.C., accogliere la proposta domanda di risarcimento e, per l’effetto, condannare il medesimo in persona del Sindaco p.t., a pagare, in favore dell’appellante sig.ra , a titolo di risarcimento di tutti i danni alla persona subiti, nessuno escluso, la somma che sarà ritenuta congrua, equa e di giustizia all’esito delle risultanze della CMU e/o delle altre evidenze istruttorie in atti a versarsi, a detrarsi la quota di minima responsabilità concorsuale a carico dell’appellante, oltre interessi legali dal fatto al soddisfo e rivalutazione monetaria. Vinte le spese e le competenze del doppio grado di giudizio, ex art 91 c.p.c., con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario, delle sole spese e competenze del presente grado di giudizio e senza distrazione per quanto alle spese e competenze del primo grado, da liquidarsi direttamente in favore dell’appellante.’.
6. Si è costituito il che ha resistito ai motivi di impugnazione ed ha concluso per il rigetto dell’appello e conseguente conferma della sentenza appellata, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Il C.I., concessi i termini di cui all’art. 352 cpc per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli scritti conclusionali, ha rinviato la causa all’udienza del 26/06/2025; con successiva ordinanza del 16/07/2025, sulle note scritte inviate dalle parti ai sensi dell’art. 127 ter cpc, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Con un unico motivo di appello Violazione e Falsa Applicazione della Legge (artt. 115 e 116 C.p.C in relazione agli artt. 2051, 2043, 1227 e 2697 1227 C.C.) — Illogica ed Erronea Valutazione delle Risultanze Probatorie. Incongrua ed Incoerente Motivazione -ha impugnato la sentenza assumendo che il primo Giudice sia pervenuto alla decisione di rigetto della domanda sulla scorta di una inesatta ricostruzione del fatto storico conseguente alla errata interpretazione delle risultanze istruttorie oltre che alla disorganica ed errata applicazione della disciplina d ell’ art. 2051 c.c. e del l’ art. 2043 c.c.
L’appellante lamenta in particolare che il Tribunale, invece di qualificare univocamente la domanda, abbia ritenuto di ‘ intrecciare ‘ costantemente le due discipline giuridiche operando una continua commistione di relativi presupposti ed ambiti applicativi per poi giungere all’erronea conclusione che la sua condotta, valutata ai sensi dell’art 1227 C.C., abbia reciso il nesso causale tra la cosa insidiosa ed il danno da lei riportato; che, tuttavia, il concreto apporto istruttorio fornito, comprensivo sia della documentazione fotografica che della raccolta prova testimoniale, avrebbe dovuto condurre ad una decisione differente; che il Giudice infatti non doveva privilegiare unicamente la circostanza che il sinistro era avvenuto in condizioni di perfetta visibilità, giungendo a ritenere la condotta di essa appellante non conforme alle norme dell’ordinaria diligenza , ma avrebbe dovuto adeguatamente considerare la condizione insidiosa dei luoghi per la presenza di un dislivello in prossimità delle strisce pedonali e di un tombino di ferro color grigio scuro, con il quale detto dislivello si confondeva, e la non percepibilità
dello stesso in quanto poco profondo, e avrebbe altresì dovuto tener conto che essa appellante all’epoca dell’infortunio aveva 71 anni, che portava occhiali da vista e che, nell’atto di attraversare la strada , doveva comunque prestare attenzione ai veicoli in transito distogliendo, inevitabilmente, lo sguardo dal piano di calpestio.
La appellante contesta, inoltre, la mancata ammissione della Consulenza medica d’ufficio , da lei invocata al fine di far accertare le sue reali condizioni fisiche ed i problemi visivi dai quali era affetta; impugna la decisione anche nella parte in cui il Giudice aveva ritenuto che la sua condotta disattenta integrava il caso fortuito e pertanto escludeva la responsabilità presunta per legge in capo all’Ente RAGIONE_SOCIALE della strada ; richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità che, per il riscontro del caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode della strada, richiede che la condotta della vittima presenti i caratteri della imprevedibilità e della eccezionalità, e fa rilevare che nella specie la condotta di essa appellante non aveva siffatti connotati e non poteva da sola costituire un evento interruttivo del nesso di causalità tra le condizioni della cosa e l’evento dannoso. In ordine al l’accertamento e liquidazione dei danni, la invoca l’ammissione della CTU medica ovvero , per ragioni di economia processuale, non avendo il contestato specificamente né il tipo né la natura delle lesioni da lei riportate, la liquidazione equitativa da parte della Corte ‘ in relazione alla documentazione medica depositata in atti, all’età dell’infortunata, ai manuali di medicina legale più utilizzati e all’oggettività delle specifiche lesioni diagnosticate e non contestate ‘.
L’appello, che, per com’è stato articolato attraverso un unico complesso e ripetitivo motivo, supera a stento il vaglio di ammissibilità di cui all’art. 342 cpc e non risponde al criterio della chiarezza, sinteticità e specificità ivi richiesto, è infondato e va rigettato.
9.1. In primo luogo, in punto di diritto, rileva la Corte che, contrariamente a quanto dedotto dalla appellante, il Giudice di primo grado non ha ‘ intrecciato costantemente le due differenti discipline giuridiche ‘ di cui agli artt. 2051 e 2043 cc, ma ha invece ricondotto la fattispecie in esame alla previsione dell’art. 2051 cc ( cfr. pag. 4 della sentenza ) e poi, per mera completezza argomentativa, ha esaminato la vicenda anche alla luce dell’art. 2043 cc ( cfr. pag. 12).
In ogni caso, la doglianza espressa nella prima parte del motivo di appello è rimasta generica, non adeguatamente argomentata e comunque inconcludente giacché da essa la appellante non fa derivare alcuna conseguenza processuale.
9.2. Sul merito, la difesa della lamenta che il primo Giudice non abbia tenuto conto
-che essa appellante all’epoca dei fatti aveva 71 anni, una ridotta efficienza fisica connessa all’età e portava gli occhiali da vista, tutte circostanze che avrebbero potuto essere accertate a mezzo della CMU che era stata chiesta ma non ammessa;
-che al momento dell’infortunio era intenta ad attraversare la strada e pertanto doveva prestare attenzione anche ai veicoli in transito, finendo per distogliere lo sguardo dal manto stradale;
-che nel punto in cui cadde la strada presentava un leggero dislivello che non era visibile perché sito sulle strisce di attraversamento pedonale in adiacenza al grosso tombino di ferro, di colore grigio scuro, posto anch’esso sulle strisce, e con il quale si mimetizzava cromaticamente; che le strisce pedonali erano in quel punto consumate e scolorite; che la ‘ cosa insidiosa era alquanto ridotta almeno in termini di profondità – 2 cm circa e non più di qualche decina di centimetri di estensione – e si mimetizzava con il piano stradale’ ed era stata ‘ descritta in modo minuzioso ‘ dai testi escussi; che ella aveva fatto affidamento sulle buone condizioni della strada;
-che la sua condotta non integrava il caso fortuito giacché non presentava i necessari caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno ed escludere la presunzione di responsabilità del custode.
9.3. Su questi punti rileva la Corte che
-nel giudizio di primo grado la circostanza della ridotta efficienza fisica dell’infortunata non è stata allegata dalla sua difesa come elemento significativo ai fini della decisione, né essa può presumersi dal solo fatto che la avesse 71 anni, ma doveva essere tempestivamente prospettata e specificamente illustrata e dimostrata a cura della parte.
Va pure rilevato che dinanzi al primo Giudice l’attrice fece richiesta di CMU al solo ‘ fine dell’accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra le subite ed accertande lesioni e il nefasto accadimento, nonché per l’esatta quantificazione dei danni tutti alla persona riportati dalla parte attrice’ ( cfr. citazione di primo grado e memoria istruttoria), e fu disattesa dal Giudice sull’implicito rilievo della sua superfluità, non essendo stata raggiunta la prova della responsabilità del Ne consegue che la doglianza espressa in questa sede di gravame in ordine alla mancata ammissione della CMU ‘ sulle condizioni di salute della , che comunque si invoca, non soltanto non corrisponde alla richiesta fatta al giudice di primo grado ma deve altresì ritenersi inammissibile in quanto evidentemente esplorativa anche alla luce della genericissima relazione medica di parte allegata dall’attrice.
In ogni caso, osserva il Collegio che, laddove effettivamente dimostrate, la limitata efficienza fisica della appellante e la sua ridotta acuità visiva avrebbero costituito di per sé circostanze impeditive all’accoglimento della domanda, trattandosi di condizioni che imponevano che la medesima uscisse accompagnata da persona che potesse sopperire alle sue limitazioni.
-Anche la circostanza che la nell’atto di attraversare, dovendo prestare attenzione anche ai veicoli in transito avesse distolto l’attenzione dal piano stradale, sulla cui integrità faceva affidamento, non è stata specificamente allegata e circostanziata in primo grado, ove fu data solo una generica descrizione dello stato dei luoghi e non fu provato che sulla strada in quel momento transitavano veicoli. Il rilievo è significativo giacché, se l’attraversamento pedonale fosse stato ubicato in corrispondenza di un impianto semaforico, la passando col verde non avrebbe dovuto prestare particolare attenzione ai veicoli.
-La circostanza del minimo ed invisibile dislivello sulla strada all’altezza delle strisce pedonali, sulla quale insiste la difesa della appellante, non appare dirimente e non è idonea a contrastare le ragioni della decisione.
Osserva la Corte che nell’atto di citazione del primo grado di giudizio la difesa dell’attrice si era limitata a dedurre che la ‘ percorreva a piedi la INDIRIZZO, servendosi delle apposite strisce pedonali ivi esistenti, allorquando, giunta in prossimità del INDIRIZZO, a causa della pavimentazione stradale sconnessa con dislivello del piano stradale venutosi a creare proprio sulle strisce pedonali di attraversamento, cadeva rovinosamente al suolo’; la medesima circostanza fu poi articolata ed ammessa come capo della prova per testi; i testi escussi l’hanno confermata; la teste ha altresì riferito di aver visto che nel punto in cui l’attrice era caduta, proprio sotto le strisce pedonali, ‘ v’era un piccolo dislivello dell’asfalto, di qualche centimetro’; il teste nipote dell’attrice, ha invece dichiarato che ‘ in corrispondenza delle strisce pedonali vi era la strada un poco dissestata ‘.
Si legge nella sentenza impugnata: ‘ dalla documentazione in atti non si desumono, fra l’altro, elementi dai quali possa desumersi una adeguata prova della non visibilità e della non prevedibilità della presunta insidia. Dai rilievi fotografici allegati agli atti
emerge che la sconnessione / dislivello in questione è perfettamente visibile, sia per le sue caratteristiche dimensionali (avendo dimensioni sufficientemente grandi per poter essere avvistata), sia per le sue caratteristiche cromatiche (il tratto di sede stradale interessato, infatti, è di colore diverso). La sconnessione / dislivello, poi, risulta facilmente evitabile, evincendosi dalle fotografie che la parte attrice ben avrebbe potuto scegliere un percorso diverso, pur senza uscire dal tracciato delle strisce pedonali. Il dislivello, peraltro, non risulta essere talmente accentuato da poter determinare la caduta di un pedone che proceda con normale diligenza. La visibilità delle condizioni del manto stradale, inoltre, si desume chiaramente dal fatto che il sinistro risulta avvenuto in data 16/8/2014, alle ore 10 e 30 circa, in un orario, quindi, di presenza di abbondante luce naturale. Il pedone deve, d’altra parte, prestare una diligenza almeno minima nel percorrere la strada. Nel caso in questione la adozione di questa minima diligenza avrebbe sicuramente impedito la verificazione dell’evento, in ragione della assenza di alterazioni del manto stradale tali da poter cagionare un sinistro del tipo di quello realizzatosi e in presenza di condizioni ottimali di visibilità.’
La sentenza del primo Giudice ha tenuto conto di tutte le risultanze istruttorie pervenendo ad una decisione sulla base di una articolata motivazione che non è stata adeguatamente contrastata dalla difesa della appellante, che ne ha chiesto la riforma valorizzando una diversa valutazione di un solo dato, e cioè che la sarebbe inciampata per il piccolo dislivello che si era creato vicino alle strisce pedonali e che si mimetizzava con il tombino di ferro.
La questione, tuttavia, non può essere ridotta alla semplice non visibilità del piccolo dislivello: ed infatti, in disparte il rilievo che nessuno dei due testi ha detto di aver visto la inciampare proprio su quel punto né lo ha indicato sulle foto né ha specificato in quale direzione ella si muovesse rispetto alle strisce pedonali, quel che condivisibilmente ha rilevato il primo Giudice e che emerge con chiarezza in particolare
dalle foto n. 1) e n. 2) prodotte dall’attrice, è che il rappezzo dell’asfalto, all’interno del quale, all’altezza del tombino di ferro, si era formato il piccolo dislivello, era ben visibile, si distingueva dal corpo del tombino e si trovava sulla parte esterna della striscia pedonale, anch’essa senz’altro visibile benché sbiadita. Tale essendo la condizione dei luoghi, la avrebbe pertanto dovuto e potuto agevolmente spostarsi sulla parte centrale della striscia pedonale non ammalorata, così evitando di correre il rischio di cadere.
9.4. Sotto il profilo giuridico, r ileva questo Collegio che, come si legge nella recente e condivisibile pronuncia n. 2376/2024, il Giudice di legittimità ha ritenuto di dover superare l’indirizzo interpretativo – che aveva rappresentato una temporanea deviazione rispetto alle decisioni assunte con le pronunce nn. 2477-2483/2018 secondo cui, ‘ in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell’esclusione del risarcimento, ai sensi dell’art. 1227, commi 1 o 2, cod. civ.), richiedendosi, per l’integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno ‘ (Cass. n.26524/2020; conf. Cass. n. 4035/2021).
Ed infatti, sull’indiscusso presupposto della natura oggettiva della responsabilità del custode e della ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, è stato ribadito dalla Suprema Corte che ‘ il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa (…) intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza ‘, e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non
colposo del danneggiato non incide sull’evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica ‘ secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate ‘ (cfr. Cass. n. 14228/2023 richiamata da Cass. n. 2376/2024).
Si è di conseguenza affermato che la condotta del danneggiato ‘ nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un’efficienza causale esclusiva ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa ‘(…), ‘ fermo restando, però, che nel f ormulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa ‘ giacché, secondo quello che è ‘ l’orientamento assolutamente maggioritario della Corte ‘, peraltro ‘ ribadito e definitivamente «suggellato» anche dal suo massimo consesso ‘ (il riferimento è a Cass. SU, n. 20943/2022)’, ‘ non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile ‘ (cfr. Cass. n. 14228/2023, richiamata da Cass. n. 2376/2024 e da Cass. n. 8450/2025).
Inoltre, come pure già statuito da Cass.n. 11152/2023, al fine di ravvisare il fortuito, ‘ non è necessario che si tratti di condotta abnorme, bensì colposamente incidente nella misura apprezzata. Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più
incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile, nei termini appena specificati, che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso’. ( conforme Cass. n. 4588/2022; n. 21675/2023 e da ultimo n. 8450/2025).
Ne consegue che, con riferimento al caso di specie, anche laddove fosse stata fornita la prova diretta del fatto -cioè che la cadde inciampando proprio sul punto sconnesso –, non sarebbe stata predicabile alcuna responsabilità della PRAGIONE_SOCIALE. per il danno conseguente alla caduta, dovendo ritenersi che la colpevole inavvedutezza comportamentale della appellante ne sia stata la causa esclusiva e che la cosa -la sconnessione non riparata -sia invece da considerare la mera occasione del suo verificarsi.
In altri termini, la caduta non è stata cagionata dalla cosa, se non sul piano naturalistico, ma dal comportamento imprudente della vittima che deve imputare a sé stessa le conseguenze pregiudizievoli della sua condotta
10. La sentenza impugnata va pertanto confermata.
11. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n. 147/2022, con riferimento al valore della causa che è compreso nello scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00 – negli importi minimi e per le fasi trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull’appello proposto con citazione notificata il 28/3/2024 da nei confronti del in persona del Sindaco p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 2522/2023 così provvede:
RIGETTA l’appello;
NOME
al pagamento delle spese di giudizio, che liquida
in favore d el
a titolo di compenso, in € 3.473,00,
oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, Iva e cap.
La Corte da atto che sussistono le condizioni di cui all’art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 ( 13, co. 1quater , del dPR n.115/2002 ) per il versamento da parte dell’appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 02 ottobre 2025
IL PRESIDENTE estensore dr.ssa NOME