Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 24227 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 24227 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/09/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
Oggetto
RESPONSABILITÀ CIVILE CUSTODIA
Incendio Accertamento del nesso causale Rinvio in pubblica udienza
R.G.N. 2722/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 08/05/2024
Adunanza camerale sul ricorso 2722-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante ‘ pro tempore ‘ , domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentato e difesa dall’ AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 813/2021 d ella Corte d’appello di Genova, depositata il 19/07/2021;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 08/05/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
rilevato:
che l a società RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) ricorre, sulla base di sette motivi, per la cassazione della sentenza n. 813/21, del 19 luglio 2021, della Corte d’appello di Genova, che -accogliendo il gravame esperito da NOME COGNOME, avverso la sentenza n. 1345/18, del 14 maggio 2018, del Tribunale di Genova -ha rigettato la domanda ex art. 2051 cod. civ., proposta dalla suddetta società in via di surroga, ai sensi dell’art. 1916 cod. civ., in relazione ai danni cagionati al Condominio sito in INDIRIZZO, nel Comune di Casella, dall’incendio dell’autovettura di proprietà del COGNOME ;
che r iferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di aver adito l’autorità giudiziaria dopo aver provveduto ad indennizzare il suddetto Condominio, in relazione ai danni arrecati dall’incendio di un’autovettura di proprietà del COGNOME, ricoverata all’interno di un box facente parte del fabbricato condominiale, box di proprietà esclusiva della condomina NOME COGNOME;
che s urrogatasi, pertanto, a norma dell’art. 1916 cod. civ. nei diritti dell’assicurato, la predetta società assicuratrice agiva nei confronti del COGNOME, a norma dell’art. 2051 cod. civ. ;
che istruita la causa dal primo giudice anche attraverso l’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, l’ausiliario accertava che sicuramente l’incendio aveva avuto origine all’interno del box ove era ricoverata l’autovettura, affermando la paritaria probabilità che esso fosse stato causato da un cortocircuito dell’impianto elettrico della stessa, ovvero da un fenomeno elettrico dell’impianto del box, oppure da un atto doloso;
che, sulla base di tali risultanze, il giudice di prime cure accoglieva la domanda risarcitoria, essendo emerso, con
certezza, che l’incendio vi fu e che la vettura ave va avuto specifica rilevanza causale nella sua propagazione;
che, d ifatti, il c.d. ‘triangolo di fuoco’ coincideva col luogo in cui era parcheggiato il veicolo, del quale era pure emersa la valenza eziologica indispensabile rispetto alla diffusione delle fiamme, stante anche l’assenza di altri materiali con caratteristiche analoghe ad esso, per infiammabilità;
che esperito gravame dal COGNOME, il giudice di appello lo accoglieva, esito al quale perveniva -evidenzia l’odierna ricorrente -sul rilievo dell’assenza di prova della causa materiale dell’origine dell’incendio (avendo il consulente tecnico d’ufficio formulato tre ipotesi, paritetiche in termini di probabilità), donde l’assenza di dimostrazione del collegamento causale della vettura con l’incendio, posto che la prova dell’innesco dello stesso gravava sul danneggiato, sicché in assenza della stessa il custode non doveva fornire la prova del fortuito;
che avverso la sentenza della Corte genovese ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, sulla base -come detto -di sette motivi;
che il primo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -‘ errores in iudicando ‘ per ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2947 (sic.) cod. civ.’, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe ‘erroneamente ritenuto che non essendo stata individuata la causa dell’incendio -e quindi raggiunta la prova dell ‘innesco dello stesso all’interno dell’autovettura oggetto di custodia non si sarebbe verificato il presupposto di cui all’art. 2051 cod. civ. per l’affe rmazione dell’oggettiva responsabilità del custode’ ;
che, i n particolare, il motivo si appunta sull’affermazione secondo cui ‘la prova, in specie non raggiunta, dell’innesco dell’incendio, non è sovrapponibile né equiparabile ai fini dell’accertamento della responsabilità a quella della successiva
propagazione attraverso gli oggetti e beni presenti nell’autorimessa’, e ciò ‘in quanto si ritiene che la vettura non diversamente da ogni altro bene presente nel box, una volta attinta dalle fiamme, di cui, per quanto si è detto, non si conosce l’origine, diventò fatalmente a propria volta mezzo di propagazione dello stesso’ ;
-che s i censura, altresì, l’affermazione secondo cui risulterebbe ‘evidente’ come ‘ la presenza di combustibile nella vettura abbia potuto alimentare le fiamme inserendosi nel dinamismo del sinistro solo successivamente, senza che vi sia la prova che essa ne sia l’origine’, prova ‘che incombeva positivamente sulla stessa parte attrice sotto il nesso di causalità’ ;
-che a ssume la ricorrente l’erroneità dell’affermazione secondo cui la responsabilità del custode del bene richiede che il danneggiato ‘debba provare che da esso abbia avuto origine l’incendio’, giacché la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. sussiste indiffere ntemente ‘nelle ipotesi in cui la cosa in custodia abbia causato l’evento dannoso o abbia contribuito concausalmente alla sua produzione, inserendosi in un processo dannoso in atto ed alimentando lo stesso con accentuato dinamismo’ ;
che di qui, pertanto, deriverebbe la violazione anche dell’art. 2697 cod. civ., essendosi onerato il danneggiato della prova di un fatto -che l’incendio avesse avuto ‘origine’ dal bene custodito che non incombeva, invece, su di esso;
che il secondo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -‘ errores in iudicando ‘ per ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2967 cod. civ.’, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe ‘erroneamente ritenuto doversi escludere la responsabilità del custode della vettura, non essendo emersa dall’istruttoria la causa certa
dell’incendio, da intendersi come il suo innesco originario, e quindi essendo rimasta la stessa ignota’ ;
che si censura la sentenza impugnata là dove afferma che, avendo il CTU formulato tre ipotesi alternative sull’origine dell’incendio, non si verte nella fattispecie del ‘ concorso di cause positivamente accertate nella determinazione del sinistro’ (che potrebbe, in ipotesi, comportare la responsabilità ex art. 2055 cod. civ. anche di uno solo dei soggetti ai quali esse siano, a vario titolo, imputabili), ‘bensì di una serie di mere ipotesi, peraltro alternative tra loro, nessuna delle quali è stata in concreto verificata’, donde l’impossibilità di ritenere ciascuna ‘come quella più probabile che non nello scatenamento dell’incendio, anche ponendo in essere un giudizio controfattuale’ ;
che così argomentando, tuttavia, la sentenza impugnata avrebbe disatteso il principio, enunciato da questa Corte, in merito all’origine ignota dell’incendio, in forza del quale il rischio del fatto ignoto rimane a carico del custode;
che, difatti, la causa ignota costituisce -secondo l’odierna ricorrente -proprio lo ‘ spatium ‘ nel quale eventualmente deve collocarsi l’assolvimento da parte del custode della prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito’ ;
che il terzo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -‘ errores in iudicando ‘ per ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2967 cod. civ.’, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ‘ha escluso la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. affermando che, in assenza della prova dell’innesco dell’incendio, la vettur a oggetto di custodia debba considerarsi elemento di propagazione non diversamente da ogni altro bene contenuto nel box’ ;
che si censura, in questo caso, la sentenza impugnata in quanto, in spregio alla giurisprudenza di questa Corte che
configura la responsabilità da cose in custodia come basata sul solo nesso causale tra cosa custodita e danno, in termini di conseguenza normale delle particolare condizione potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa, onerando il custode della prova liberatoria del fortuito, ha ritenuto -osserva la ricorrente -‘che la mancata individuazione dell’origine dell’incendio e quindi l’assenza della relativa prova positiva, possa assurgere ad esimente in favore del custode, pur essendo stato accertato che il bene oggetto di custodia ha avuto un ruolo nell’evento dannoso’ ;
che il quarto motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -‘ errores in iudicando ‘ per ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2967 cod. civ.’, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe ‘erroneamente ritenuto che non può affermarsi la responsabilità del custode ex art. 2051 cod. civ. in mancanza della prova che in assenza dell’autovettura oggetto di custodia l’incendio non si sarebbe egualmente propagato all’interno del box e alle parti comune e private dell’edificio condominiale’ ;
che, d ifatti, l’affermazione secondo cui non ‘vi è alcuna prova che in assenza della vettura l’incendio non si sarebbe egualmente propagato all’interno del box e parti comuni’ onera il soggetto danneggiato della prova, addirittura, di una circostanza negativa, i n spregio del principio secondo cui ‘ negativa non sunt probanda ‘ ;
che il quinto motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -‘ errores in iudicando ‘ per ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2967 cod. civ.’, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ‘ha ritenuto non applicabile l’art. 2051 cod. civ. in ragione dell’asserita mancanza del requisito dell’oggettiva attitudine del bene in custodia, per il suo dinamismo intrinseco, a determinare il sinistro’, e ciò perché, come si legge
nella sentenza impugnata, in assenza di tale presupposto ‘il proprietario della vettura non è affatto tenuto a dimostrare il caso fortuito’ ;
che così argomentando, tuttavia, la sentenza impugnata sarebbe venuta meno al principio secondo cui la responsabilità da cose in custodia prescinde dall’accertamento della pericolosità della cosa stessa;
che il sesto motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. -nullità della pronuncia della Corte genovese per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., ovvero per motivazione perplessa ed obbiettivamente incomprensibile, motivazione apparente e contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, ‘nella parte in cui la sentenza, pur dando atto che la vettura si sia inserita nel dinamismo dell’incendio per la presenza in essa di combustibile, ha ritenuto erroneo il giudizio di congenita infiammabilità e l’oggettiva attitudine della stessa, per il suo dinamismo intrinseco, a determinare il danno’ ;
che il settimo motivo, proposto in via subordinata rispetto al primo, denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. -‘omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti’, censurando la sentenza impugnata là dove essa ‘ha disatteso’, e ciò ‘senza rendere alcuna motivazione’, le ‘risultanze della CTU che ha ritenuto possibile che l’incendio si fosse originato dall’autovettura per caratteristiche intrinseche della stessa’ ;
-che ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, il COGNOME, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata;
che la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.;
che la ricorrente ha depositato memoria;
che il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni;
considerato:
che appare opportuno rinviare la trattazione del presente ricorso, da destinare a pubblica udienza, in ragione della particolare rilevanza delle questioni in diritto oggetto dello stesso;
p.q.m.
la Corte dispone rinviarsi la trattazione del presente ricorso in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della