Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2684 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2684 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5861/2022 R.G. proposto da: NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata sono domiciliati per legge; -ricorrenti-
contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, già elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed attualmente domiciliata per legge presso lo studio legale del difensore di fiducia;
-controricorrente-
nonché contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME, CELESTINA COGNOME, NOME COGNOME
-intimati-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BARI n. 91/2021 depositata il 19/01/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal Consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.Nel 1996 si verificò un incendio che si propagò fino a coinvolgere l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘, causando gravi danni al fabbricato rurale, ai beni mobili e alle attrezzature agricole.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME convenivano innanzi al Tribunale di Foggia NOME COGNOME, ritenendola responsabile dell’incendio avvenuto il 27 luglio 1996, che aveva causato gravi danni all’RAGIONE_SOCIALE, di proprietà degli attori. In particolare, allegavano che la convenuta, proprietaria del fondo adiacente, avesse ivi acceso delle stoppie, senza adeguato controllo e senza predisporre preventivamente cautele idonee, quali barriere antifuoco.
Si costituiva la COGNOME per contestare la pretesa risarcitoria degli attori, negando ogni sua responsabilità ed eccependo che l’incendio, che aveva interessato anche il suo fondo, era stato probabilmente causato da terzi.
Istruita la causa attraverso prove testimoniali e c.t.u., il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 116/2013, rigettava la domanda attorea, ritenuta non raggiunta la prova del fatto costitutivo dell’illecito.
Avverso tale sentenza proponeva appello NOME COGNOME, lamentando violazione dell’art. 2051 c.c. e, in particolare, la mancata prova del caso fortuito da parte della convenuta, nonché l’erronea valutazione delle prove e ricostruzione dell’evento.
Si costituiva la COGNOME chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Si costituivano altresì gli odierni ricorrenti, quali eredi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, e NOME COGNOME.
Nelle more del giudizio di appello NOME COGNOME veniva a mancare.
La Corte d’appello di Bari – disposta una integrazione degli accertamenti tecnici, già effettuata in primo grado – con sentenza n. 91/2021, rigettava l’appello, confermando integralmente la sentenza impugnata.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso, affidato a quattro motivi, gli eredi di NOME COGNOME e NOME COGNOME (NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME)
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Non hanno svolto difese gli intimati, NOME COGNOME e gli eredi di NOME COGNOME e NOME COGNOME (NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME).
Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.
I Difensori della parte ricorrente e della parte controricorrente hanno depositato memoria.
La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte territoriale, nell’impugnata sentenza, ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria attorea a seguito del seguente percorso argomentativo: a) dalla espletata attività istruttoria era risultato identificato il soggetto che avrebbe appiccato il fuoco sul terreno della COGNOME; b) tale circostanza integra una ipotesi di caso fortuito, che, non essendo risultato provato che il terzo abbia agito su incarico della COGNOME, esclude la responsabilità oggettiva di quest’ultima; c) vi era comunque assoluta incertezza sul luogo dove l’incendio aveva avuto origine; d) i motivi di appello non erano in grado di confutare la statuizione del primo giudice secondo il quale, quand’anche l’incendio non fosse stato provocato da un terzo, alcuna
responsabilità avrebbe potuto essere riconosciuta in capo alla COGNOME; e) l’accertamento della condotta del terzo, quale causa esclusiva dell’incendio, esclude l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. a prescindere dall’assoluta incertezza circa il luogo dove l’incendio avrebbe avuto origine.
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME articolano il ricorso in quattro motivi. Precisamente:
con il primo motivo denunciano la violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., e 132, 2° comma n. 4. c.p.c., per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui la corte territoriale ha, nel contempo, affermato ed escluso la responsabilità del terzo, intesa quale fortuito; nonché nella parte in cui la corte ha motivato in maniera perplessa o incomprensibile su alcuni profili, mentre non ha motivato in relazione alla asserita imprevedibilità ed inevitabilità dell’evento dannoso;
con il secondo motivo denunciano violazione dell’art. 324 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale ha affermato la responsabilità del COGNOME (fatto del terzo), invece esclusa dal Tribunale per mancanza di prova, nonostante il giudicato sul punto e sulla qualificazione della domanda ex art. 2051 c.c.; nonché violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., nella parte in cui la corte territoriale ha rilevato d’ufficio il fortuito senza alcuna prova della responsabilità del COGNOME, né della imprevedibilità ed inevitabilità dell’evento, affermate solo in via di principio;
con il terzo motivo denunciano omesso esame circa un fatto decisivo e controverso, nella parte in cui la corte territoriale, a prescindere dall’assorbente mancanza di prova circa il fatto del terzo, ha omesso qualsiasi accertamento, anche di natura presuntiva, circa la prevedibilità ed evitabilità dell’evento, ovvero sulla idoneità o meno delle ‘precese’ (vale a dire, delle fasce di protezione o barriere tagliafuoco); nonché ha omesso di considerare le risultanze della
seconda consulenza tecnica circa la direzione del vento e la propagazione dell’incendio dal fondo della convenuta lasciato incontrollato e senza idonea precesa (o, come sopra già rilevato, fascia di protezione o barriera tagliafuoco), ritenendo irrilevante l’accertamento alla luce del fatto del terzo;
con il quarto motivo denunciano violazione o falsa applicazione dell’art.2051 c.c. e mancata applicazione degli artt. 40, 41 c.p. e 2055 c.c., nella parte in cui la corte territoriale ha omesso di sussumere la fattispecie sotto l’art. 2051 c.c. ed eventualmente l’art. 2055 c.c., anche alla luce dell’art. 41 c.p., pur essendo stata accertata la direzione del vento e la propagazione dell’incendio dal fondo della convenuta, lasciato incontrollato senza adeguate precese; e nonostante la mancanza di prova del fortuito sotto tutti i profili, sia in relazione alla responsabilità del COGNOME, che in relazione ai presupposti della imprevedibilità ed inevitabilità dell’evento dannoso, violando altresì l’art. 115 c.p.c.
3. Il ricorso è fondato.
3.1. In via generale, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 7789/2024): <>.
Quindi, per principio generale, il custode della cosa, a prescindere da qualsiasi sua condotta colposa, si libera dalla responsabilità per i danni, che siano derivati dalla cosa, solo se prova il caso fortuito, cioè la causa per i quali detta danni si sono verificati. Il principio si giustifica alla luce di un argomento di economia del diritto: il costo economico di un danno dev’essere allocato a carico del soggetto che, a prescindere dal fatto che sia stato autore di una condotta colpevole, per avere a sua disposizione e vantaggio la cosa custodita (tanto da esercitarvi un’autentica signoria di fatto) è il soggetto più idoneo a sopportare il costo del danno, per essersi trovato, prima del suo verificarsi, nella situazione più adeguata a evitarlo nel modo più conveniente. Pertanto, per essere mandato esente dalla responsabilità oggettiva che su di lui grava, il custode ha l’onere di dare prova positiva, concreta e certa, del caso fortuito, cioè di un fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Nel caso di fatto del terzo, che per l’appunto è stato invocato nella specie, non è necessario che il terzo responsabile sia individuato (non potendosi di certo addebitare al custode l’infruttuoso esito dell’attività investigativa degli organi deputati alle indagini), ma il custode, per provare l’interruzione del nesso eziologico tra la cosa ed il danno, deve provare la causa concreta di quest’ultimo.
In altri termini, la causa ignota non va confusa con il fatto del terzo rimasto ignoto. Invero, la causa ignota ricorre quando vi è incertezza sulla individuazione della causa concreta del danno, pur essendo certo che esso deriva dalla cosa: e comporta il permanere della responsabilità a carico del custode. Il fatto del terzo, anche se rimasto ignoto, invece, interrompe il rapporto causale tra la cosa e l’evento, con la conseguenza che del danno il custode è liberato,
sempre che vi sia certezza sull’effettivo ruolo che il terzo ha avuto nella produzione dell’evento, in relazione alle condizioni della cosa custodita. Perché possa essere affermata la sussistenza del caso fortuito, nella forma del fatto del terzo, capace di interrompere il nesso di causa fra cosa in custodia e danno, non è sufficiente un accertamento per esclusione e in astratto, come quello posto alla base della sentenza impugnata, ma occorre un accertamento positivo e concreto del fatto del terzo, per di più con specifico riferimento alle condizioni della cosa custodita, il quale, nella specie, non risulta essere stato effettuato.
3.2. Tanto premesso, fondato è il quarto motivo, che si esamina per primo per motivi di priorità logica.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e si fonda sul mero nesso causale tra la cosa e il danno.
Come sopra rilevato, secondo consolidato principio di questa Corte, se la causa dell’evento resta ignota, il danno rimane a carico del custode che non ha fornito la prova liberatoria del fortuito.
Di tale principio di diritto non ha tenuto conto la corte di merito laddove ha ritenuto che l’incertezza sull’origine dell’innesco esonerasse il custode.
Al rilievo che precede, di per sé dirimente, si aggiunge il rilievo che l’affermazione della corte territoriale sull’azione del terzo è apodittica. Per elidere il nesso causale, il fatto del terzo deve essere oggettivamente imprevedibile ed inevitabile. Nulla di tutto questo nel caso di specie, in quanto, in un fondo agricolo con stoppie, il rischio incendio è intrinseco e prevedibile; l’assenza o l’inidoneità delle ‘precese’ (barriere tagliafuoco) configura di per sé la consistenza della cosa in custodia in condizioni tali da agevolare la propagazione delle fiamme, impedendo di qualificare, se non altro allo stato degli accertamenti di fatto compiuti in concreto, l’azione del terzo come fattore eccezionale ed inevitabile.
3.2. Fondati sono anche il primo ed il secondo motivo.
La corte territoriale ha basato l’intera decisione su un fatto (l’intervento del COGNOME come causa esclusiva) che il Tribunale aveva espressamente ritenuto non provato.
Senonché la COGNOME era sì risultata vittoriosa nel merito in primo grado, ma il fatto ‘intervento del terzo’ era stato accertato negativamente, ragion per cui sulla COGNOME ricadeva l’onere di riproporre l’eccezione o impugnare incidentalmente tale punto per evitarne la definitività.
La corte di merito, da un lato, ha condiviso la valutazione del Tribunale sulla mancanza di prova certa della responsabilità del terzo (NOME COGNOME), ma dall’altro ha qualificato proprio l’azione di questo terzo come causa esclusiva per integrare il caso fortuito. Detto in altri termini, la corte territoriale ha erroneamente trasformato una ‘mera ipotesi’, esclusa – per di più – per riconosciuta carenza di prove, in una ‘certezza’ processuale idonea a fondare il fortuito e, dunque, la responsabilità della convenuta.
3.3. L’accoglimento del primo, del secondo e del quarto motivo rende superfluo l’esame dell’omessa valutazione dei dati sulla direzione del vento e sulla precisione della foto n. 44, non senza osservare che, ai fini dell’art. 2051 c.c., basta l’agevolazione della propagazione tramite la cosa in custodia per radicare la responsabilità.
Il motivo terzo resta pertanto assorbito.
3.4. In definitiva, la sentenza impugnata va cassata con rinvio. Il giudice del rinvio – che si individua nella stessa Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, cui si demanda pure di provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità – dovrà riesaminare il merito applicando il principio per cui, in regime di art. 2051 c.c., l’incertezza sulla causa dell’incendio o l’inidoneità delle misure di contenimento (precese) impediscono al custode di giovarsi della prova liberatoria del caso fortuito, restando a suo carico la responsabilità per i danni derivati dalla propagazione delle fiamme attraverso il bene custodito.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo, il secondo ed il quarto motivo del ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2026, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.
Il Presidente NOME COGNOME