Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31834 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31834 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1141/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di SALERNO n. 543/2020 depositata il 04/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME convenne in giudizio il Comune RAGIONE_SOCIALE Casal Velino, davanti al Tribunale di Vallo della Lucania, chiedendo il
R.G. 1141/2021
COGNOME.
Rep.
C.C. 3/10/2023
C.C. 14/4/2022
RESPONSABILITÀ CIVILE. ART. 2051 C.C.
risarcimento dei danni da lui patiti in conseguenza della caduta avvenuta alle ore 22.30 del giorno 11 marzo 2010 a causa della presenza, sulla pavimentazione stradale, di una pietra sconnessa, apparentemente in buono stato, che al momento del suo passaggio si era alzata, facendolo cadere.
Si costituì in giudizio il Comune convenuto, chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale, espletata prova per testi e fatta svolgere una c.t.u. medico legale, rigettò la domanda e compensò le spese di lite.
La pronuncia è stata appellata dall’attore soccombente e la Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 4 giugno 2020, ha rigettato il gravame, condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado.
Contro la sentenza della Corte d’appello di Salerno ricorre NOME COGNOME con atto affidato a tre motivi.
Resiste il Comune di Casal Velino con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., sul rilievo che la sentenza avrebbe posto a fondamento della decisione non una prova, ma soltanto una supposizione.
La censura si riferisce al passaggio della motivazione nel quale la Corte d’appello ha affermato che la strada in questione era stata ripavimentata pochi giorni dopo la caduta, il che stava a dimostrare che il dissesto della medesima doveva essere evidente e facilmente percepibile; mentre, osserva il ricorrente, il Comune aveva sempre negato che tale dissesto realmente vi fosse.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa
applicazione dell’art. 2051 cod. civ., rilevando che la sentenza avrebbe dovuto comunque riconoscere che il Comune non aveva mai dimostrato l’esistenza del caso fortuito, elemento la cui prova era certamente a suo carico.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, sul rilievo che la sentenza non avrebbe correttamente valutato le deposizioni testimoniali, dalle quali emergeva che la mattonella dissestata non era percepibile e costituiva, in effetti, un modello di insidia o trabocchetto, con conseguente sussistenza della responsabilità del custode.
I tre motivi, benché tra loro differenti, possono essere trattati congiuntamente, data la stretta connessione tra loro esistente.
Essi sono, quando non inammissibili, comunque privi di fondamento.
4.1. Questa Corte, sottoponendo a revisione i principi sull’obbligo di obbligo di custodia, ha stabilito, con le ordinanze 1° febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull ‘ evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell ‘ art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’ art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l ‘ adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l ‘ efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto
comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’ evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’ esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
4.2. Questi principi, ai quali la giurisprudenza successiva si è più volte uniformata (v., tra le altre, le ordinanze 29 gennaio 2019, n. 2345, 3 aprile 2019, n. 9315, e 27 agosto 2020, n. 17873), hanno ottenuto l’autorevole avallo delle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza 30 giugno 2022, n. 20943, dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe segnate (talvolta in modo dissonante) dalla giurisprudenza di questa Sezione, hanno ribadito che « la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode ».
All’affermazione di tale principio, di carattere generale (punto 9 della decisione), le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili (punti 8.4. e ss. della sentenza n. 20943 del 2022):
«l’ art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l ‘ evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima»;
«la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell ‘ art. 2043 c.c., salvo
che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l’evento dannoso»;
«il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall ‘ accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere»;
«il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall ‘ esclusiva efficienza causale nella produzione dell ‘ evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull ‘ evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell ‘ art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall ‘ art. 2 Cost.»;
«quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l ‘ adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l ‘ efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale».
4.3. La successiva e più recente giurisprudenza di questa Sezione, armonizzando le proprie precedenti decisioni con le
indicazioni della sentenza delle Sezioni Unite ora indicata, ha emesso una serie di pronunce con le quali ha fatto propri tutti quegli insegnamenti ed ha assunto, in materia, un orientamento che può definirsi ormai consolidato (v., tra le altre, le sentenze 27 aprile 2023, n. 11152, e 25 maggio 2023, n. 14526).
4.4. La Corte d’appello ha fatto buon governo di tale giurisprudenza.
La sentenza impugnata, infatti, con un accertamento congruamente motivato e privo di vizi logici e di contraddizioni, non suscettibile di ulteriore modifica in questa sede, ha riconosciuto, tra l’altro, che la caduta si era verificata in ora serale, mentre il COGNOME stava raggiungendo una baracca di sua proprietà, sita poco lontano dalla sua abitazione, dove riporre alcuni attrezzi. Il tratto di strada non era illuminato, tanto che il COGNOME aveva lasciato aperta la porta della sua abitazione per sfruttare la relativa illuminazione allo scopo di raggiungere la baracca. L’incidente, dunque, si era determinato su di una strada ben nota al danneggiato ed in un contesto spaziotemporale che avrebbe dovuto consigliare un diverso comportamento, tanto più in considerazione dell’età del COGNOME (62 anni). Per cui la violazione del dovere di cautela era indice di un’evidente disattenzione da parte della vittima, tale da integrare il caso fortuito.
A fronte di tale motivazione si infrangono le doglianze contenute nei motivi di ricorso. Esse, infatti, pongono censure di violazione di legge che sono prive di fondamento, perché la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione delle norme suindicate e della giurisprudenza di questa Corte. Le censure, inoltre, appaiono sotto certi profili inammissibili, perché prospettano, in realtà, un vizio di motivazione mascherato da violazione di legge, cioè una censura inammissibile in relazione al parametro di cui all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., attualmente vigente, che si risolve nell’evidente tentativo di
sollecitare in questa sede un diverso e non consentito esame del merito.
Quanto alla prospettata lesione dei principi in tema di prova per presunzioni, di cui al primo motivo, la stessa dimostra di non cogliere la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha riconosciuto la responsabilità esclusiva del COGNOME sulla base di un complesso di coerenti argomenti, rispetto ai quali il profilo della successiva ripavimentazione della strada assume una notazione di mero contorno.
5. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
A tale esito segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza