SENTENZA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 1391 2025 – N. R.G. 00000223 2025 DEPOSITO MINUTA 18 12 2025 PUBBLICAZIONE 18 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona dei Consiglieri:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa tra:
rappresentata dall’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME, come da mandato allegato alla citazione di primo grado.
APPELLANTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, difeso dall’AVV_NOTAIO per procura allegata telematicamente alla comparsa di appello.
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: ‘Voglia l’Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, PRELIMINARMENTE rigettare l’appello incidentale di parte appellata poiché tardivo ed, in ogni caso, in quanto infondato in fatto ed in diritto, Vinte le spese; NEL MERITO, RIFORMARE parzialmente la sentenza nr. 518/24, emanata dal Tribunale di Massa, come evidenziata in epigrafe per le
motivazioni addotte e, per l’effetto, CONDANNARE la parte appellata in persona del legale rappresentante, al residuo risarcimento di tutte le lesioni occorse alla Sig.ra
nella misura emersa nel corso dell’istrutt oria di primo grado che si quantificano in residui €uro 2.391,50, già detratti delle somme di cui alla sentenza di condanna in primo grado, per i danni fisici subiti e le spese mediche sostenute a seguito del sinistro de quo, e/o in quella diversa misura che risulterà dovuta e comunque ritenuta di giustizia; il tutto oltre interessi legali a decorrere dalla data del sinistro sino all’effettivo soddisfo. Con vittoria, in ogni caso, di spese ed onorari di primo grado nella misura effettivamente dovuta, operando quindi integrazione rispetto quanto indicato nella sentenza oggi impugnata, nonché di spese del secondo grado, oltre accessori di legge e con attribuzione in distrazione ex art. 93 C.p.c.’.
PER PARTE APPELLATA: Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello, reietta ogni contraria istanza ed eccezione, Respingere l’appello principale proposto dalla Sig.ra in quanto infondato. In accoglimento dell’appello incidentale proposto da ed in totale riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Massa respingere integralmente la domanda attrice di risarcimento del danno in quanto infondata e sfornita di prova. In subordine, a parziale riforma della impugnata sentenza, riconoscere un rilevante concorso di colpa della danneggiata con conseguente diminuzione del risarcimento secondo
la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate (art. 1227 c.c.). Con ordine di restituzione in tutto o in parte della somma oltre interessi versata per compulsum a
in esecuzione della impugnata sentenza provvisoriamente esecutiva e della somma corrisposta al CTU Dr. Con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi del giudizio.
MOTIVI
1 il giudizio di primo grado
ha citato in giudizio, innanzi al Tribunale di Massa, ed ha sostenuto:
Che, in data 8.5.2018, alle ore 9.30 circa, l’attrice, mentre si trovava ad uscire dall’Ufficio Postale sito in Massa, INDIRIZZO, era inciampata nel pavimento sconnesso e dissestato, dell’area di fronte all’entrata/uscita dell’Ufficio, ed era caduta rovinosamente a terra;
Di aver riportato gravi lesioni in conseguenza della caduta e di aver sostenuto diverse spese mediche.
L’attrice ha, quindi, chiesto di condannare ex artt. 2051 e 2043 c.c. la parte convenuta a risarcirle i danni patiti in conseguenza dell’incidente.
si è costituita in giudizio ed ha chiesto di respingere ogni domanda proposta nei suoi confronti.
La causa è stata istruita con prove testimoniali, documentali ed a mezzo ctu, ed è stata decisa n. 518 del 2024, emessa dal Tribunale di Massa in data 9 settembre 2024, pubblicata in data 10
settembre 2024, con la quale il Tribunale ha così statuito: ‘accoglie per quanto di ragione la domanda principale proposta da contro e per l’effetto condanna a risarcire a € 24.585,26, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo, ed € 25 oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo; condanna alla refusione delle spese processuali, liquidate in € 2538,50 a titolo di onorario, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se e come per legge dovute, da distrarsi in favore del difensore
dichiaratosi antistatario’.
La sentenza, qualificata la domanda come richiesta di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c., ha condannato per la caduta dell’attrice e per le conseguenti lesioni riportate. Il Tribunale ha sostenuto che era stata raggiunta la prova dei fatti come indicati dall’attrice, dando rilievo alle dichiarazioni rese dalle testi e
secondo cui l’attrice era caduta in una buca, coperta da foglie e carte, nonché sulla base di quanto indicato dalla ctu, che aveva riconosciuto la compatibilità tra quanto narrato dall’attrice e le lesioni riportate.
In particolare, secondo la sentenza, ‘ l’area è stata individuata con certezza come quella immediatamente antistante l’accesso all’ufficio postale (si veda la foto di cui al doc. 1 dell’atto di citazione, indicata dalle testimoni e come il luogo del fatto, con la precisazione, che, tuttavia, quello ritratto non era lo stato dei luoghi
alla data dell’8.5.18, in quanto ‘dalle foto si vede la buca ma le condizioni presenti al momento dell’accaduto a causa della presenza di foglie, carte, sporco, non corrisponde a quella ritratta nella foto rammostrata’ -teste )’ ed era incontroverso che ne fosse custode. Il Tribunale ha, quindi, liquidato il danno da invalidità permanente e temporanea ed ha riconosciuto, a titolo di spese mediche, 25,00 euro. Nella liquidazione delle spese di lite, infine, il Tribunale ha applicato i parametri, dimidiati ex art. 4 DM 55/14, ‘per la non elevata complessità e l’assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto’.
2 il giudizio di appello.
ha impugnato la sentenza in esame ed ha chiesto che, in riforma della stessa, venissero incrementate le voci di danno riconosciute.
si è costituita in giudizio ed ha chiesto di respingere l’appello e, in riforma del provvedimento impugnato, di respingere la domanda proposta.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe.
3.1 I motivi di appello principale
Con il primo motivo, la sig.ra ha lamentato la ‘Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 92 e 112 Cpc, in termini di omessa pronuncia relativamente alla richiesta di rimborso delle spese mediche sostenute, e per erroneità nella quantificazione dell’ammontare del risarcimento complessivo ‘. Parte
Il Tribunale si era immotivatamente discostato dalle conclusioni del ctu, in quanto, da un lato, si era ‘dimenticato’ di riconoscere un risarcimento per il danno da invalidità temporanea al 25% (la ctu aveva riconosciuto 30 giorni) per complessivi Euro 862 ,50 e, dall’altro, non aveva riconosciuto alcune spese mediche, pure ritenute pertinenti dal ctu, quali quelle per la tecarterapia (Euro 225,00), per la perizia medico legale di parte (Euro 732,00), per l’incarico di CTP (Euro 572,00). Tali ultime spese erano state sostenute a causa del rifiuto della controparte di formulare proposte stragiudiziali.
Con il secondo motivo di appello, la sig.ra ha impugnato la sentenza nella parte in cui aveva liquidato a titolo di spese legali importi dimezzati ‘per la non elevata complessità e l’assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto’. Non c’era alcuna scarsa complessità delle questioni esaminate, in quanto si trattava di un caso particolarmente articolato, avendo la difesa dovuto dedurre ed argomentare in merito alla tipologia di responsabilità della convenuta. Anche l’istruttoria svolt a era stata prolungata, essendo stati escussi tre testimoni ed essendo stata licenziata CTU medica. Parte
3.2 L’appello incidentale
Con il primo motivo, ha lamentato la ‘violazione/erronea applicazione del principio dell’onere della prova di cui art. 2697 c.c., carenza ed erronea motivazione sul punto, erronea valutazione della prova ex art. 116 cpc’. In particolare, non c’era prova che i fatti si fossero
svolti come descritti in atto di citazione. Sotto un primo profilo, la prima richiesta di risarcimento era intervenuta a distanza di 8 mesi dai fatti. Sotto un secondo profilo, il Tribunale non aveva affrontato il tema della idoneità del lievissimo avvallamento a provocare la caduta di una persona non certo definibile anziana (anni 67); tutti i testi avevano dichiarato che si trattava di una ‘buca non tanto grande ‘ o ‘sconnessione non profonda’ . Infine, i testimoni ascoltati erano caduti in contraddizione (la teste aveva sostenuto di essere di fronte all’attrice quando questa era caduta, mentre parlava con la figlia, sig.ra , che, però, aveva detto di essere dietro all’attrice) e l a sig.ra non aveva dimostrato la sua presenza nell’ufficio postale. Parte
Con il secondo motivo, ha lamentato il ‘ mancato riconoscimento della condotta colposa della danneggiata’. Anche a ritenere che le dichiarazioni dei testi fossero attendibili, doveva concludersi che l’attrice si era colposamente esposta ad un rischio già con il solo fatto di aver deciso di camminare proprio sopra un’area del pavimento di cui non si poteva apprezzare visivamente la sua regolarità o meno. La prestazione dell’ordinaria attenzione e diligenza avrebbe del tutto verosimilmente consentito all’istante di avvistare per tempo l’area sconnessa e coperta di foglie e cartacce, e, quindi, evitarla, semplicemente prestando maggiore attenzione nell’incedere, scansandola e passandoci accanto, scegliendo di transitare laddove, invece, la pavimentazione era visibilmente regolare e priva
di anche minimi. Va esclusa la responsabilità del custode nel caso di inciampo in un ostacolo visibile. Nella specie, l’appellante era in condizione di percepire l’area sconnessa e coperta di foglie e cartacce, scansandola e passandoci accanto, scegliendo di transitare laddove invece la pavimentazione era visibilmente regolare e priva di anche minimi.
4 la responsabilità di
Per ragioni logiche, i motivi di appello proposti da devono essere esaminati prioritariamente, dando precedenza al secondo motivo, per la ragione più liquida.
L’appello incidentale tardivo è ammissibile e non è tardivo, a differenza di quanto sostenuto dalla parte appellante principale. ‘ L’impugnazione incidentale tardiva -da proporsi con l’atto di costituzione dell’appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione – può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l’impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l’interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l’iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l’assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata. (Nella specie, l a RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto ammissibile l’impugnazione incidentale tardiva sull’an della responsabilità conseguente un sinistro stradale
commesso da veicolo ignoto, pur se l’impugnazione principale investiva unicamente il quantum debeatur). (Cass. 15100/24).
Secondo la teste ‘… la è inciampata in corrispondenza dell’area esterna realizzata con sassi e cemento laddove era presente una sconnessione non profonda ma coperta da foglie preciso che il tempo mi pare non fosse bello ma non pioveva …’. Parte
La teste ha confermato quanto riferito dalla madre, e, cioè, che l’attrice era inciampata ‘in una buca non tanto grande, ma coperta da foglie, carte’ aggiungendo che ‘… dalle foto si vede la buca ma le condizioni presenti al momento dell’accaduto a causa della presenza di foglie, carte, sporco, non corrisponde a quella ritratta nella foto rammostrata’.
Ai sensi dell’art. 2051 c.c., la parte attrice deve dimostrare: a) il rapporto di custodia tra la cosa ed il convenuto; b) il nesso di causa tra l’evento e la cosa custodita.
Sotto il primo profilo, nulla quaestio, dal momento che non ha neppure proposto appello sul relativo capo.
Sotto il secondo profilo, invece, si osserva che la prova del nesso causale risulta carente.
Infatti, in primo luogo, non è ben chiaro qual era lo stato dei luoghi, al momento della caduta. Non sappiamo a quando risalgono temporalmente le foto prodotte da parte attrice, tant’è che gli stessi testimoni hanno evidenziato che questo era, al momento d ell’incidente, diverso, per la presenza di foglie e sporco. Di tale ultima circostanza, però,
la sig.ra non ha mai parlato nei propri atti di causa. In atto di citazione di primo grado, infatti, la stessa si è limitata a sostenere di essere inciampata ‘nel pavimento sconnesso e dissestato’, senza ulteriori specificazioni; nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c., la parte ha così formulato il capitolo di prova ‘ DCV che le foto che si rammostrano (doc. 1 fascicolo attoreo) rappresentano lo stato dei luoghi teatro della caduta della Sig.ra Descriva il teste la zona di cui trattasi’. Nelle foto prodotte non c’è traccia di foglie o di carte. Il silenzio dell’attrice sul punto fa ritenere che le foglie, le carte, lo sporco non ebbero alcuna rilevanza causale nell’incidente e, quindi, non furono tali da occultare la disconnessione; In ogni caso, la presenza di foglie non doveva essere significativa, visto che le foto non documentano piante nelle vicinanze e visto che l’incidente si verificò a maggio. Parte Parte Parte
A questo, deve aggiungersi che le foto prodotte non dimostrano neppure che il dislivello della sconnessione fosse tale da costituire un effettivo ostacolo alla stabilità nell’appoggio di una persona attenta a dove metteva i piedi.
Inoltre, anche ritenuto dimostrato che l’attrice inciampò nella disconnessione, ciò non è sufficiente per ritenere, per ciò solo, assolto l’onere probatorio in tema di causalità.
Infatti, la caduta potrebbe essere stata determinata da disattenzione della sig.ra Infatti, l’art. 2051 c.c. non trova applicazione quando il danno non derivi dalla cosa in quanto tale, ma dall’uso che ne sia stato fatto, in Parte
particolare da parte dello stesso danneggiato.
Nel caso di danni da caduta, non è sempre agevole distinguere l’ipotesi in cui il danno è causato ‘ dalla’ cosa, in cui sussiste la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., da quella in cui il danno è cagionato ‘ con’ o ‘ sulla’ la cosa, che ha, invece, costituito mera occasione dell’incidente, che è imputabile direttamente all’infortunato.
Nel caso di cose inerti, quali possono essere il marciapiedi ed il manto stradale, infatti, il danno da caduta si verifica sempre con la necessaria interazione della condotta umana, la quale è elemento che necessariamente interviene nella serie causale che porta alla verificazione dell’evento, operando come causa esclusiva o concorrente, rilevante ai fini dell’art. 2051 c.c. nel caso di condotta colposa.
Nella normalità delle cose, un bene statico non è, di per sé, in grado di ingenerare alcun processo causale e non è, quindi, in grado di provocare la caduta di una persona. Se ciò si verifica, quindi, in prima approssimazione, è perché il danneggiato non ha tenuto un comportamento minimamente prudente e diligente.
Si tratta di una presunzione semplice, che ammette prova contraria ex art. 2727 c.c. (Cass. 17625/16 evidenzia che la pericolosità della cosa non assurge a fatto costitutivo della responsabilità del custode, quanto più a indizio dal quale desumere, ex art. 2727 c.c., la sussistenza di un nesso causale tra cosa inerte e danno; analogamente, si veda Cass. 11526/17).
La prova contraria può dirsi assolta quando la
cosa inerte, per la sua particolare posizione o per difetti intrinseci, presenta profili di pericolosità tali da determinare un alto rischio di pregiudizio valutata nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (Cass. 11152/23; Cass. 16527/ 03 e Cass. 20601/10), tanto che l’evento prodotto risulti conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (Cass. 11526/17; Cass. 4277/14; Cass. 7125/13).
In altre parole, quando l’incidente si assume provocato da una cosa priva di intrinseco dinamismo, dal fatto noto che quella cosa fosse pericolosa, per il particolare contesto nel quale la stessa è collocata, il giudice può risalire al fatto ignorato dell’esistenza del nesso di causa; mentre, dal fatto noto che non lo fosse, potrà risalire al fatto ignorato che sia stata la distrazione della vittima a provocare il danno (Cass. 36411/22).
Al riguardo, secondo la giurisprudenza, bisogna operare un bilanciamento tra i ‘doveri di precauzione e cautela’, posti in capo sia al custode che a colui che entri in contatto con la cosa. Per quest’ultimo, si impone una minima attenzione, che risponde ad un generale principio di autoaffidamento, in quanto non è sostenibile che un atteggiamento di antidoverosa negligenza e imprudenza da parte del danneggiato finisca per gravare sul custode della cosa, che sarebbe così tenuto al risarcimento di danni che lo stesso danneggiato ben avrebbe potuto evitare attraverso l’adozione dell’ordinaria cautela (Cass. 9315/19; Cass. 2480/18).
Il grado di cautela richiesto all’utente è direttamente proporzionale al grado di (percepita) pericolosità della cosa e l’utente deve tenere un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza (Cass. 5457/21; Cass. 1064/18; Cass. 11526/2017; Cass. 2660/2013, Cass. 6306/2013, Cass. 21212/2015, Cass. 12895/2016).
Secondo Cass. 2480/18, ‘quando manchi l’intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di queste siano percepibili in quanto tali, ove l a situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenuto integrato il caso fortuito’ .
Inoltre, ‘ Nel caso di dissesto non segnalato, occorre valutare se l a condotta negligente del danneggiato ha interrotto il nesso eziologico tra il fatto e l’evento dannoso. Tale condotta negligente è tanto più rilevante quanto più è percepibile e visibile il dissesto stradale in quanto il rischio diviene percepibile usando la normale diligenza. Viceversa, nel caso di anomalia stradale non rilevante, il rischio non è percepibile e di conseguenza la condotta colposa del danneggiato non rileva sul piano eziologico’ (Cass . 31702/22). Negli stessi termini, peraltro, si esprime Cass., ord. 2149/25, che esclude la incidenza causale dello stato dei luoghi sull’evento nel caso di condotta inadeguata rispetto allo stato dei luoghi.
In sostanza, a fronte di una cosa in custodia connotata da pericolosità nota, manifesta, visibile, agevolmente evitabile, l’utente che venga in contatto con la res è tenuto a rispettare l’obbligo generale di prudenza e diligenza, prestando la dovuta attenzione per evitare rischi evidenti e facilmente evitabili, in difetto della quale il nesso eziologico tra l’evento dannoso e la cosa è escluso.
Nella specie, sulla base delle stesse foto prodotte dalla sig.ra emerge che la buca era chiaramente percepibile e l’attrice avrebbe dovuto evitare di mettere i piedi su un manto stradale, percepibile come non adeguatamente mantenuto. Le foglie e lo sporco segnalato dai testi dovevano anzi costituire un campanello di allarme delle Parte condizioni del manto stradale.
A questo deve aggiungersi che il suo è l’unico incidente di tal tipo causato da quella buca (dichiarazioni del teste direttore dell’ufficio delle Poste interessato dall’incidente).
Ne discende l’accoglimento dell’appello incidentale, con conseguente assorbimento dei motivi di appello principale in punto quantum.
5 Le spese di lite
Queste seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Non può essere accolta la domanda di restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado, in quanto dalle stesse produzioni dell’appellante incidentale risulta che il pagamento proviene da
In riforma della sentenza del Tribunale di Massa 518 del 2024, in data 9 settembre 2024, pubblicata in data 10 settembre 2024,ed in accoglimento dell’appello proposto da
, Respinge la domanda proposta da condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida per il giudizio di primo grado in euro 3.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e per l’appello in euro 4.996,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Spese di ctu a carico di Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art. 13, co. 1 -quater, d.P.R. n. 115/02 per il pagamento del doppio contributo unificato in capo alla parte appellante principale. Genova 17 dicembre 2025 Il Relatore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME