Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27068 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27068 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29719/2022 R.G. proposto da :
COGNOME NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE con domiciliazione telematica come per legge
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE con domiciliazione telematica come per legge – controricorrente – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di TRAPANI n. 945/2022 depositata il 9/11/2022.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 19/09/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME quale proprietario dell’autovettura incidentata, dedusse che il padre NOME, alla guida della detta auto, impattò contro un cane sull’autostrada Palermo – Trapani, in località INDIRIZZO, con conseguenti danni al mezzo, quantificabili in oltre duemila cinquecento euro e convenne, quindi, in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Trapani , l’ente gestore, RAGIONE_SOCIALE al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni.
LRAGIONE_SOCIALE si costituì in giudizio e resistette alla domanda.
Il Giudice di pace di Trapani accolse parzialmente la pretesa e, ritenendo un concorso di colpa del conducente dell’auto, condannò l’RAGIONE_SOCIALEp.aRAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore del COGNOME, della somma di euro ottocento, compensando le spese.
Il COGNOME interpose appello e il Tribunale di Trapani, nel contraddittorio con l’ANAS S.p.a., che propose impugnazione incidentale, ha, con la sentenza n. 945 del 9/11/2022, accolto l’ impugnazione dell’ente gestore dell’autostrada e ha rigettato la domanda proposta in primo grado dal COGNOME, gravandolo delle spese di lite.
Avverso la sentenza del Tribunale propone ricorso per cassazione NOME COGNOME
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
Il ricorso è stato chiamato all’adunanza camerale dl 19/09/2025, per la quale entrambe le parti hanno depositato memoria.
All’adunanza camerale del 19/09/2019 la causa è stata , quindi, trattenuta in decisione e il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unico motivo di ricorso è per v iolazione dell’art. 2051 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c. per avere il Tribunale
basato la decisione di accoglimento dell’appello incidentale di RAGIONE_SOCIALE sulla sola circostanza che la presenza del cane in autostrada non era stata segnalata all’ente gestore prima dell’impatto e tanto , secondo il giudice dell’appello, costituirebbe prova del fortuito avente efficacia liberatoria dell’ente gestore dell’autostrada .
Il motivo fa particolarmente leva su un precedente di questa Corte (Cass. n. 9610 del 24/03/2022) relativo a un sinistro verificatosi sulla stessa autostrada, in un diverso tratto ma pur sempre tra le città di Palermo e Trapani e ne richiama la decisione di cassazione con rinvio, affermando che la fattispecie ivi oggetto di scrutinio è del tutto sovrapponibile a quella oggetto del presente ricorso.
Il Collegio, compulsato il detto precedente di questa Corte, ritiene che nella specie la sentenza sia conforme a diritto, dovendosi integrare la motivazione ai sensi dell’art. 384, comma quarto, c.p.c. nel senso che il Tribunale ha ritenuto prova adeguata del fortuito, di cui all’art. 2051 c.c., la circostanza dell’essere rimasto acquisito che la parte di autostrada in cui è avvenuto il sinistro non presentava varchi nella recinzione o comunque circostanze tali, quali l’assenza di idonea recinzione, che avr ebbero consentito l’ingresso a animali, fossero questi cani o di altro genere. In tal modo l’attraversamento della sede stradale da parte di un cane randagio ha assunto rilevanza di caso fortuito non adeguatamente prevenibile da parte dell’ente gestore esercitando i poteri inerenti la relazione di custodia.
Induce a questa conclusione l’avere il giudice dell’impugnazione di merito affermato che l’Anas aveva dato prova di avere verificato quotidianamente la presenza, o, meglio, l’assenza di ostacoli sulla sede stradale e comunque l’integrità delle opere di recinzione e manutenzione in quel tratto (sul punto si veda Cass. n. 6826 del 11/03/2021), cosicché la presenza del cane randagio (in quanto è rimasto acclarato che l’animale non aveva alcun microchip) sulla sede stradale assurge, in quanto evento imprevedibile e non
adeguatamente controllabile in un breve lasso di tempo, a circostanza effettivamente idonea a integrare il caso fortuito avente efficacia liberatoria del custode, ai sensi delll’art. 2051 c.c.
In relazione a quanto sopra affermato in ordine al precedente di questa Corte, prospettato quale avente efficacia vincolante dalla difesa del ricorrente, e al fine di consentire la comprensione della ragione della mancata adesione al precedente, pur nella consapevolezza di questa Corte del non esservi un obbligo di conformazione, secondo la legge e la stessa giurisprudenza di legittimità (sul punto si rinvia a Sez. U n. 11747 del 3/05/2019 e a Cass. n. 13000 del 31/05/2006) poiché non può ritenersi che il giudice sia obbligato, salvo il caso del giudizio di rinvio, a decidere conformemente all’interpretazione già effettuata precedentemente dallo stesso o da altro giudice in relazione ad un’altra controversia, giova evidenziare l’evidente diversità di giudizio fattuale. Invero l’accertamento dei fatti sotteso alla pronuncia richiamata dalla difesa del ricorrente era stato effettuato a mezzo di istruttoria testimoniale -dalla quale, nonostante l’asserita irritualità dell’assunzione, fatta valere dalla difesa del condu cente dell’autovettura incidentata , era emerso che il cane si era verosimilmente introdotto in autostrada nei pressi di uno svincolo ove la recinzione era divelta o comunque presentava dei varchi -che, nella controversia in esame, non risulta essere stata espletata, per ragioni che in questa sede sono rimaste ignote, cosicché il detto precedente si connota per una diversità intrinseca di fattispecie concreta e non può essere idoneamente addotto a sostegno della tesi di parte ricorrente.
In conclusione, l ‘accertamento in fatto, in relazione alla fattispecie concreata era, pertanto, radicalmente diverso e il discorso motivazionale sull’efficacia del detto precedente deve, pertanto, essere concluso nel senso della non vincolatività.
Il ricorso è, pertanto, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e, tenuto conto dell’attività processuale svolta e del valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.
La decisione di rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dea ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello , ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 19/09/2025.
Il Presidente NOME COGNOME