Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1498 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1498 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/01/2026
Art. 2051 COLPA DANNEGGIATO/FORTUITO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7549/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME , con AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
– ricorrente contro
RAGIONE_SOCIALE, con AVV_NOTAIO;
controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE, sedente in Carrara
-intimata –
Avverso la sentenza n. 28/22 resa dalla Corte d’appello di Genova e depositata in data 11 gennaio 2022.
Udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La ricorrente il giorno 25.06.2014, alle ore 9 si recava presso il panificio, di ‘RAGIONE_SOCIALE‘, sito in Avenza Carrara. Appena uscita dal negozio, l’attrice cadeva a terra sulla pavimentazione immediatamente esterna ai locali di vendita, di pertinenza del panificio, riportando lesioni
–
personali. Sull’assunto per cui la caduta fosse stata causata dalla scivolosità della pavimentazione, determinata dalla commistione di acqua piovana e farina e comunque dalla pericolosità insita nella res a causa dell’acqua piovana, la COGNOME citava in giudizio la società titolare del panificio e quest’ultima chiamava la propria assicuratrice RAGIONE_SOCIALE per essere manlevata.
Il Tribunale accoglieva in parte la domanda attorea, riconoscendo però la corresponsabilità della danneggiata nella misura del 20%, ed altresì quella di garanzia.
Adìta in sede di gravame dall’assicuratrice, e in via incidentale dalla stessa odierna ricorrente che si doleva del riconoscimento di una propria corresponsabilità, la Corte d’appello di Genova riformava la sentenza di primo grado ritenendo di escludere qualsiasi responsabilità in capo alla proprietà del panificio, in quanto la caduta della ricorrente sarebbe stata riconducibile in via esclusiva alla condotta imprudente della stessa, come tale integrante gli estremi del caso fortuito, ex art. 2051 cod. civ.
Ricorre quindi in cassazione la RAGIONE_SOCIALE affidandosi a due motivi; l’assicuratrice resiste a mezzo di controricorso, mentre la RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata, nonostante la regolare notifica intervenuta in data 22 marzo 2022.
Fissata la trattazione ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c., il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni, mentre le parti costituite hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo si deduce ‘violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nello specifico gli artt. 2051, 1227 c.c.’, per avere la sentenza impugnata ritenuto imprudente e disattenta la condotta della danneggiata, attribuendole responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro occorsole, in quanto integrante il ‘caso fortuito’, di cui all’art. 2051 c.c. Il Giudice di appello sarebbe incorso in errore, non solo per aver ritenuto
sussistente la condotta colposa della danneggiata, totalmente assente, ma anche per aver travisato il significato di ‘caso fortuito’, facendolo coincidere con la condotta della danneggiata, astenendosi da un’indagine in merito alla presenza dei caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità della stessa.
La sentenza, dunque, nella prospettiva della ricorrente avrebbe errato nello statuire la sussistenza della condotta imprudente della danneggiata, quale causa incidente sul nesso causale e costituente la causa unica del danno. In particolare, la Corte territoriale avrebbe aderito alla desueta nozione per cui il ‘caso fortuito’ si identifica con l’accertamento della condotta colposa del danneggiato, senza tener conto della necessità di verificare se detta condotta presentasse anche i requisiti della non prevedibilità e non prevenibilità da parte del custode. Piuttosto, l’esclusione della responsabilità del custode esigerebbe un duplice accertamento: a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente; b) che quella condotta non fosse prevedibile. La condotta della vittima potrebbe poi dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata.
La Corte è giunta ad affermare la responsabilità della danneggiata osservando che il pavimento, scivoloso perché bagnato, costituisce una situazione “normale e prevedibile” e che la vittima avrebbe dovuto essere più attenta. Con ciò essa avrebbe preso in esame solo la condotta della vittima, qualificandola come negligente, senza esaminare se essa fosse altresì imprevedibile, eccezionale od anomala da parte del custode. Così facendo essa avrebbe violato l’art. 2051 c.c.
Del resto, nessun riscontro probatorio sarebbe risultato in relazione a tale negligenza della ricorrente, posto che non si sa quale diversa condotta, idonea ad evitare la caduta, la danneggiata avrebbe dovuto tenere, nella specie, dal momento che l’area esterna al panificio era l’unico percorso di uscita, che la danneggiata indossava scarpe idonee (scarpe da tennis) e
che non c’era alcun ausilio che potesse prevenire o attenuare le conseguenze della caduta.
In ogni caso l’eventuale prova della mera imprudenza della danneggiata (sempre a carico del custode) -nel caso de quo, peraltro, anch’essa mancante -avrebbe potuto incidere solo per la riduzione del risarcimento ex art. 1227 comma 1 c.c.
Ancora, la sentenza sarebbe erronea là dove ha ritenuto che il custode aveva prevenuto il pericolo di caduta con adeguate misure di sicurezza tramite la segnalazione di pericolo, non potendo pretendersi il posizionamento di diverse misure di sicurezza, oltretutto di indimostrata maggiore efficacia, né assumeva rilevanza la successiva sostituzione della pavimentazione.
A giudizio della ricorrente, se il custode avesse posizionato dei tappeti la COGNOME non sarebbe caduta. Ma le precauzioni di cospargere il pavimento con copiosa segatura e/o posizionare dei tappeti venivano infatti attuate solo nei giorni successivi.
1.1.Pregiudizialmente, deve escludersi che il motivo sia affetto da genericità o difetto di autosufficienza. Il ricorso intanto descrive il fatto e lo svolgimento del processo nei suoi tratti essenziali, riportando e poi commentando le parti criticate della sentenza d’appello. Inoltre risulta ben chiara la tesi della ricorrente, con cui essa critica la pronuncia impugnata, per come sopra appena riportata ed incentrata, appunto, sulla ritenuta non equiparabilità della colpa del danneggiato al caso fortuito di cui all’art. 2051, cod. civ., nonché sulla ritenuta assenza dei presupposti per individuarsi nella danneggiata un comportamento negligente, e nelle cautele adottate dal custode tutte quelle che lo stesso avrebbe dovuto porre in essere in relazione alla sua qualità.
1.2. Nel merito il motivo è infondato.
Va anzitutto riaffermato il principio, ancor di recente ribadito, in base al quale ‘ la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., proprio perché ha natura
oggettiva -in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode -può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ. (bastando, appunto, la sola colpa del leso; Cass. Sez. 3, ord. n. 21675 del 2023, cit .; Cass. Sez. 3, sent. 24 gennaio 2024, n. 2376, Rv. 670396-01; Cass. Sez. 3, ord. 27 luglio 2024, n. 21065), nonché, indefettibilmente, la seconda, dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole’ (da ultimo in tal senso Cass. n. 8450/25).
Pertanto, sempre in tema di responsabilità da cose in custodia, ‘l’incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile’ (da ultimo, tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. n. 2376 del 2024, cit .; Cass. Sez. 3, ord. 25 luglio 2024, n. 4051, non massimata Cass. Sez. 3, sent. 30 ottobre 2024, n. 28057, non massimata; così pure Cass. n. 8450/25, cit.).
Non solo, ma questa Corte ha altresì affermato in proposito che ‘ la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso’, e ciò ‘in applicazione dell’art. 1227, comma 1, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto
alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro’ (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152; principio di diritto -più volte ribadito (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27724, 26 luglio 2019, n. 20312, 2 dicembre 2021, n. 38089, Sez. Un., 30 giugno 2022, n. 20943, ed altre).
A fronte di siffatti principi, la decisione sul punto della Corte territoriale impugnata si sottrae alle censure mosse dalla ricorrente.
Con la stessa infatti è stato accertato in fatto che il sinistro avvenne in area pertinenziale del negozio condotto dalla società intimata, che il pavimento era bagnato dalla pioggia e che non era provato che l’acqua fosse frammista a farina in guisa da formare una fanghiglia scivolosa.
Indi è stato accertato, sempre in base ad un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità (Cass. n. 14358/18), che il comportamento della danneggiata non aveva tenuto conto delle condizioni del suolo in quanto bagnato, pur avendo la proprietà segnalato le condizioni suddette con appositi cartelli e conoscendo la stessa i luoghi.
In proposito il giudice d’appello ha fatto altresì richiamo al già esposto principio in virtù del quale quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno.
La danneggiata, consapevole in sé e poi anche avvertita dai cartelli predisposti della situazione del suolo, naturalmente esposto alla pioggia e del quale non è stata segnalata alcuna specifica anomalìa, avrebbe dunque dovuto prestare particolare attenzione alla situazione medesima, e il non averlo fatto ha dunque determinato una condotta che si pone in relazione causale con l’evento di danno non nel senso della interruzione del nesso tra cosa e danno, bensì alla luce del principio penalistico che relega al rango di mera occasione la relazione con la res , deprivata della sua efficienza di causalità materiale (da non confondersi con quella naturale) senza peraltro cancellarne in sé la mera efficienza naturalistica (in tal senso anche Cass. n. 12676/24).
In particolare, il fatto, per quanto emerge dagli accertamenti svolti dal giudice del merito ed ormai insindacabili, è stato determinato da una condizione della cosa, cioè del detto tratto di pavimento, del tutto normale a causa dell’evento naturale della pioggia. Condizione determinata quindi da evento naturale normale e tale da non escluderne l’utilizzo, ma solo da implicarne l’uso con particolare attenzione per la notoria scivolosità di un pavimento bagnato.
L’uscita della ricorrente dal negozio mentre pioveva era certo un fatto prevedibile, ma, essendo ricollegata la condizione della cosa a cause naturali direttamente percepibili dalla danneggiata, tra l’altro avvertita dai cartelli che è stato accertato erano presenti nel negozio, essa non imponeva al titolare del negozio e del pavimento l’adozione di particolari misure.
Infatti, il titolare della custodia della cosa, quando essa, per cause naturali, assume una consistenza che nell’utilizzo normale da parte di terzi si palesa direttamente percepibile, sì da imporre agli stessi proprio per tale immediata percepibilità particolare cautela, è esentato dall’adozione di particolari cautele atte a neutralizzare i relativi rischi.
Tale principio vale nel caso che occorre, in cui appunto è normale se si percorre un pavimento bagnato per la pioggia, regolarsi di conseguenza, per cui non può essere considerato negligente il custode dello stesso per non avere previsto che l’utente potesse scivolare a causa della naturale condizione bagnata del manufatto.
D’altro canto, lo si nota per completezza, nemmeno risulta prospettata e discussa nella controversia una particolare condizione del pavimento, ascrivibile alla natura del materiale con cui risultava realizzato, tale da rendere necessaria per la sua utilizzazione in caso di pioggia in modo da escludere che l’utente scivolasse, l’adozione da parte del custode di cautele dirette ad impedire lo scivolamento.
Quanto alle censure relative all’asserita assenza di concreta individuazione e prova del comportamento negligente della ricorrente, le stesse risultano del tutto irrilevanti tenuto conto del fatto che il danno è stato sofferto per un uso della cosa del tutto normale, come sopra illustrato.
1.3. Quanto all’osservazione della parte finale dell’illustrazione del motivo, per cui vi sarebbe stata consapevolezza della scivolosità della pavimentazione esterna al negozio da parte del custode, che si desumerebbe dal fatto che successivamente venne sostituita, con ciò ci si duole della valutazione di tale comportamento fatta dalla corte di merito nel senso che si sarebbe trattato di una libera iniziativa dell’adozione di presidi di maggior tutela, per cui la stessa si incentra su un apprezzamento di fatto come tale insindacabile, giusta le note limitazioni emergenti dal n. 5 dell’art. 360 c.p.c. secondo la ricostruzione operata dalle note sentenze delle Sezioni Unite nn. 8053 e 8054 del 2014.
2. Col secondo mezzo si denuncia ‘nullità del procedimento per violazione degli artt. 115 e 116 cpc nonché n. 3 per violazione dell’art. 2697 cc, avendo la Corte di Appello, in contrasto con i principi della disponibilità e del contraddittorio delle parti sulle prove, posto alla base della decisione
prove non dedotte dalle parti in merito alla condotta imprudente della danneggiata ed alla integrazione degli estremi del caso fortuito’.
A parere della ricorrente ‘La sentenza deve essere, altresì, censurata, ai sensi degli artt. 115 e 116 cpc, e 2967 cc per aver illegittimamente posto alla base della decisione elementi di prova insussistenti ovvero non dedotti dalle parti inerenti (al)la dinamica del sinistro’. La sentenza si fonderebbe sull’apodittica affermazione della natura imprudente del comportamento della danneggiata. Inoltre, si afferma la violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ., avendo i giudici d’appello messo a carico della ricorrente un onere che non le incombeva, non essendo chi agisce ex art. 2051 cod. civ. tenuto a fornire la prova ‘dell’imprevedibilità e non evitabilità dell’insidia o del trabocchetto’. Infatti, non risulterebbe possibile desumere dalla mera verificazione di una caduta, riferibile alla scivolosità del pavimento bagnato, alcuna condotta imprudente o negligente e la compagnia assicuratrice non aveva dedotto alcuna prova in merito alla condotta imprudente (scomposta e/o insensata, né l’utilizzo di calzature non idonee) della danneggiata-odierna ricorrente, né tantomeno che la condotta della vittima aveva avuto i caratteri di autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità, propri del caso fortuito.
2.1. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse. Infatti, è decisivo che la caduta si sia verificata su pavimento bagnato per la pioggia e percepibile come tale, senza il concorso di altra causa determinante di una scivolosità anormale rispetto a quella di ogni pavimento bagnato dalla pioggia (come la presenza di farina o altro, che avrebbe aumentato la scivolosità al di là di quella naturale e percepibile che ha per l’appunto un pavimento bagnato per la pioggia).
Il ricorso dev’essere dunque rigettato, con aggravio di spese in capo alla ricorrente soccombente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte
del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.100,00 oltre al 15 % dell’onorario a titolo di spese generali, i.v.a. e c.p.a. se dovute.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2025 nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.
Il Presidente (NOME COGNOME)