Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3006 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3006 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 11/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18129/2020 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte D’Appello di Roma n. 100/2020 depositata il 09/01/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Roma, con sentenza in data 19 febbraio 2014, non ha approvato il rendiconto di gestione presentato in data 9 gennaio 2006 da NOME, già curatore revocato del Fallimento RAGIONE_SOCIALE dal 4 agosto 2000 al 30 novembre 2005, accertandone la responsabilità e condannandolo al risarcimento dei danni subiti dalla curatela, pari ai maggiori oneri di custodia per € 2.582,30 per ritardata vendita di beni mobili (automezzi) e a lla differenza tra l’importo al quale era stata condannata la Presidente del C.d.A. (€ 1.704.307,74) e quanto recuperato dalla procedura concorsuale in sede esecutiva.
La Corte di Appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello del COGNOME. Per quanto qui rileva, la sentenza impugnata ha ritenuto negligente il comportamento del curatore, valorizzando una complessiva negligenza gestionale, avuto riguardo a specifici addebiti (nomina di due difensori per una stessa causa, mancata autorizzazione alla vendita di alcuni beni mobili con ritardo nella vendita degli stessi, mancata proposizione di azioni revocatorie di cessioni di credito) non oggetto di censura (« circostanze che non sono state impugnate »).
Quanto alle condotte che hanno generato danni, la sentenza impugnata ha evidenziato -per quanto qui rileva – il mancato tempestivo esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei membri del C.d.A. e del consiglio sindacale della società dichiarata fallita, ritenendo non provato dall’appellante che le cause del ritardo nell’esercizio dell’azione di responsabilità fossero ascrivibili all’operato del giudice delegato. In particolare, la Corte di Appello ha ritenuto non provata la circostanza che il curatore avesse depositato l’istanza di autorizzazione in data 3 ottobre 2001 e avesse, poi, sollecitato l’emissione del decreto di autorizzazione all’azione , ritenendo inammissibile le relative produzioni documentali e la richiesta di prova orale.
È , inoltre, stato rigettato l’appello in punto quantificazione del danno da risarcimento, evidenziandosi -quanto alla fruttuosità dell’azione che l’azione era stata descritta nella relazione ex art. 33 l. fall. e, quanto al minor soddisfacimento, che era intervenuta prescrizione nei confronti degli altri responsabili aggredibili dal Fallimento.
Propone ricorso per cassazione il COGNOME, affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria, cui resiste con controricorso il curatore del fallimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 116 l. fall. e dell’art. 2697 cod. civ., nella parte in cui la pronuncia impugnata ha ritenuto negligente l’operato del curatore revocato in assenza di danno per la massa, laddove la mancata approvazione del conto di gestione non può prescindere dall’accertamento di un pregiudizio almeno potenziale arrecato alla massa o ai singoli creditori, pregiudizio che si sia successivamente concretizzato.
Il primo motivo è inammissibile perché non coglie pienamente la ratio decidendi della sentenza impugnata. La motivazione della sentenza impugnata è incentrata, quanto all’accertamento dei presupposti (nell’ an ) della responsabilità, su un giudizio di negligenza complessiva del ricorrente nello svolgimento del proprio incarico di curatore (« sono stati contestati profili inerenti una scorretta gestione complessiva della procedura »), che in alcuni casi non sono stati fonte di danni (in quanto degli stessi si è fatto carico il ricorrente), ma in altri hanno causato « danni anche di rilevante entità». Comportamenti gestori su alcuni dei quali si è formato il giudicato interno già in grado di appello (« acclarate circostanze che non sono state impugnate »).
Nel qual caso la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudizio di
approvazione del rendiconto presentato dal curatore non si esaurisce nella verifica contabile, ma investe l’effettivo controllo di gestione. Ove, poi, il giudizio si estenda all’accertamento della personale responsabilità del curatore nel compimento di atti pregiudizievoli per la massa, le contestazioni rivolte al conto devono essere dotate di concretezza e specificità, indicando puntualmente gli atti di mala gestio posti in essere, nonché le conseguenze, anche solo potenzialmente dannose (Cass., n. 5129/2022; Cass., n. 6377/2019), senza che sia necessaria la prova dell’esistenza di uno specifico pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori (Cass., n. 7320/2016; Cass., n. 21653/2010; Cass., n. 16019/2008). La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del suddetto principio, avendo individuato le specifiche condotte di mala gestio ai fini di ritenere integrato il giudizio di negligenza gestionale, accertando poi i danni subiti dalla massa come già rilevato dal giudice di primo grado.
4. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 115 cod. proc. civ. e all’art. 2697 cod. civ ., error in procedendo nella parte in cui la sentenza impugnata non ha ammesso la prova documentale decisiva di cui il ricorrente è venuto in possesso successivamente alla scadenza dei termini di cui all’art. 183 cod. proc. civ. Deduce il ricorrente di avere dedotto sin dal primo grado di giudizio (comparsa di costituzione in data 13 novembre 2008) di avere proposto istanza in data 3 ottobre 2001 di autorizzazione ad agire contro i membri del Consiglio di Amministrazione della società fallita . L’istanza , depositata in forma cartacea e non rinvenuta nel fascicolo fallimentare, doveva ritenersi asseritamente smarrita, per cui il ricorrente si era limitato originariamente a depositare copia priva del timbro della cancelleria e per la quale veniva articolata prova orale. Successivamente , dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 183 cod. proc. civ. pro tempore , egli aveva depositato una lettera alla quale era allegata l’istanza in data 14 maggio 2002 di sollecito a provvedere sull’istanza già depositata. Il ricorrente censura la sentenza
impugnata che, nel confermare la sentenza di primo grado, ha ritenuto tardiva la produzione del documento, benché lo stesso fosse stato acquisito dal ricorrente successivamente alla maturazione delle decadenze istruttorie e costituisse documento decisivo ai fini della decisione.
Il secondo motivo è inammissibile perché non si confronta compiutamente neanche in questo caso con la ratio decidendi della sentenza impugnata, ove ha ritenuto che la tardiva produzione di un mezzo di prova possa trovare ingresso nel giudizio ove la parte abbia formulato istanza di rimessione in termini. La rimessione in termini presuppone la presenza di un errore ascrivibile a un fattore impeditivo -di carattere assoluto e non di mera difficoltà, contrassegnato da un rapporto di causalità diretta e incolpevole rispetto alla decadenza maturata estraneo alla volontà della parte nei cui confronti si è verificata una decadenza e richiede l’immediata reazione di questa – entro un termine ragionevolmente contenuto – dal momento in cui acquisisce la conoscenza e la disponibilità di elementi probatori prima sconosciuti e inaccessibili, nonché la non imputabilità alla parte stessa (Cass., n. 14348/2025; Cass., n. 4034/2025). Tale ratio non è stata espressamente censurata.
In secondo luogo, la sentenza impugnata ha accertato che l’istanza di rimessione in termini si sarebbe dovuta presentare già nel giudizio di primo grado, dovendosi dimostrare in tale fase giudiziale di « non avere avuto la disponibilità» del documento e, quindi, proponendo « una tempestiva istanza di rimessione in termini in verità mai peraltro formulata espressamente» , statuizione non espressamente impugnata. Come non è stata impugnata la ulteriore statuizione del giudice di appello, secondo cui l’appellante non ha formulato istanza di produzione di tale documento in appello ex art. 345 cod. proc. civ. « e non potendo provvedere il RAGIONE_SOCIALE ex officio a sopperire a tale mancanza».
Va osservato, infine, che il giudice di appello ha, in ogni caso, fornito una compiuta motivazione delle ragioni ostative alla produzione
della prova documentale richiesta, sorretta da una confutazione del preliminare assunto di mancanza di colpa nella perdita del documento, valutazione in fatto non sindacabile in sede di legittimità.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 2724, 2725, 1350 cod. civ. e conseguente nullità del procedimento (in relazione al quale motivo si ripropone la censura di violazione all’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., con conseguente error in procedendo ). La censura investe il rigetto della prova testimoniale, volta a provare, in assenza delle prove documentali, il deposito dell’istanza e dei solleciti rivolti al giudice delegato al fine di promuovere le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci. Osserva il ricorrente che la prova per testi è stata rigettata a termini dell’art. 2724 cod. civ., non avendo il ricorrente dimostrato le circostanze di cui alla disposizione menzionata e, in particolare, la perdita incolpevole del documento e l’impossibilità di procurarsi il documento medesimo. Deduce l’erronea indicazione nella sentenza impugnata della disposizione del codice civile, in quanto norma relativa alla prova di contratti, laddove nella specie si verte in tema di deposito di una istanza, il cui unico originale, con timbro e data sarebbe andato smarrito. Osserva, inoltre, come anche la prova orale relativa alla produzione di contratti sarebbe ammissibile in virtù delle circostanze del caso, in quanto all’epoca dei fatti la cancelleria non rilasciava né copia, né duplicato dell’istanza, né attestato di deposito.
Il terzo motivo è inammissibile. La motivazione del giudice di appello di rigetto dell’ammissione della prova per testi è fondata su un duplice argomento, il primo censurato dal ricorrente, altro consistente nella genericità dei capitoli di prova (« la prova sulle circostanze indicate nei capitoli dall’appellante non sono meritevoli di accoglimento anche in quanto genericamente formulati »). Il ricorrente ha, invero, trascritto i capitoli di prova in oggetto (pag. 26 ricorso), per incidens generici in
relazione sia ai solleciti rivolti al giudice delegato a provvedere, sia alla presenza del teste, ma non ha incentrato il motivo di ricorso sull’inammissibilità dei capitoli di prova in relazione ai fatti (accessi in cancelleria e presso l’ufficio del G.D.) di cui alla capitolazione dei motivi.
10. Con il quarto motivo si deduce in via gradata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli art. 28, 146 l.f. art. 1176, 1223, 1225, 2236 cod. civ. per non essere stato verificato il nesso eziologico tra condotta del ricorrente ed evento (danno per il fallimento), nonché nella parte in cui la sentenza impugnata ha quantificato e liquidato il danno subito dal fallimento. Osserva il ricorrente di avere dedotto in appello che, a fronte della condanna già in primo grado dell’esponente in tale misura, la proposizione dell’azione di responsabilità nei confronti degli altri membri del Consiglio di Amministrazione non avrebbe garantito l’esito favorevole nei loro confronti. Deduce che questo criterio di liquidazione del danno non tiene conto in termini controfattuali di quale sarebbe stato l’esito che avrebbe sortito l’azione proposta dal curatore subentrato nei confronti dei corresponsabili, nei cui confronti l’azione è stata dichiarata prescritta.
11. Il quarto motivo è inammissibile in quanto coinvolge gli accertamenti in fatto compiuti dal giudice di appello. Il giudice di appello ha ritenuto la fruttuosità dell’azione di responsabilità , trattandosi di azione indicata nella relazione ex art. 33 l. fall. predisposta dal ricorrente. Relazione che, depositata nei primi mesi dalla dichiarazione di fallimento (fallimento del 2000), avrebbe dovuto indurre il curatore a ritenere (in assenza di una norma quale l’art. 104 -ter l. fall.) utile per la massa l’azione di responsabilità . Ha, poi, ritenuto fondata nell’ an l’azione di responsabilità nei confronti « degli altri componenti del Consiglio e del RAGIONE_SOCIALE sindacale» alla luce della sentenza di condanna civile della Presidente del C.d.A., ritenendo (infine) decisiva, quale fonte di danno per il Fallimento, la prescrizione dell’azione nei confronti di questi coobbligati,
essendo il Fallimento impossibilitato ad aggredirne il patrimonio. Si tratta di valutazioni incensurabili nel giudizio di legittimità.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per anticipazioni, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 , comma 1quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 l. n. 228 /2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 27/01/2026.
Il Presidente NOME COGNOME