Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3500 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3500 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 2434/2022 r.g. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’ AVV_NOTAIO, entrambi elettivamente domiciliati presso il loro studio, sito in INDIRIZZO, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative al presente procedimento agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati.
-ricorrente – contro
COGNOME NOMENOME rappresentato e difes o dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, INDIRIZZO, i quali chiedono che le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento siano effettuati agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati
– controricorrente-
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 6804/2021, depositata in data 18/10/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/2/2026 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
1.L’AVV_NOTAIO svolgeva vari incarichi professionali in favore del fallimento RAGIONE_SOCIALE, e segnatamente introduceva un’azione revocatoria fallimentare autorizzata con decreto del giudice delegato del 13/1/1994, con accoglimento della domanda, la costituzione nel giudizio di appello, al fine di ottenere la conferma della sentenza di prime cure (autorizzazione con decreto del 24/4/2003), un’azione in via esecutiva, con decreto 4/11/2002, un’istanza per la dichiarazione di fallimento della debitrice RAGIONE_SOCIALE (decreto di autorizzazione del 19/4/2007).
Con fax del 13/3/2007 il curatore del fallimento RAGIONE_SOCIALE invitava l’AVV_NOTAIO a chiedere la liquidazione delle proprie competenze («vogliate inoltre presentare le vs. competenze professionali in modo di attivarmi per la liquidazione delle stesse nel più breve tempo possibile»).
Seguiva la risposta dell’AVV_NOTAIO lo stesso giorno (13/3/2007) con cui si dichiarava disponibile alla richiesta di liquidazione dei
compensi («e in conseguenza della Sua sollecitazione provvedere, quanto prima, a depositare l’istanza per la liquidazione delle competenze maturate di cui, naturalmente, farò avere copia per consentirLe di esprimere il previsto parere»).
Con lettera del 3/5/2010 l’AVV_NOTAIO chiedeva al curatore di conoscere il nominativo del giudice delegato, al fine di poter presentare in cancelleria l’istanza volta ad ottenere la liquidazione delle competenze maturate.
Il curatore del fallimento, con e-mail del 4/5/2010, rappresentava l’intervenuta chiusura del fallimento in data 29/9/2009.
Con atto di citazione il COGNOME conveniva in giudizio NOME COGNOME, quale curatore del fallimento per conseguire la sua condanna, previo accertamento della sua responsabilità, al risarcimento dei danni, in conseguenza delle omissioni poste in essere nella fase di liquidazione dei crediti in prededuzione.
In particolare, lamentava l’attore che, non avendo il curatore preventivamente comunicatogli l’avvenuto deposito in cancelleria del progetto di ripartizione dell’attivo e il rendiconto di gestione, non aveva potuto concorrere, quale creditore prededucibile e privilegiato, ex art. 2751bis , n. 2, c.c., alla ripartizione dell’attivo fallimentare.
L’intervenuta chiusura della procedura fallimentare gli aveva impedito il recupero del credito maturato nei confronti della procedura.
Si costituiva in giudizio il curatore deducendo che la mancata comunicazione del rendiconto nonché dell’avviso dell’udienza di discussione dello stesso e, quindi, la conseguente pretermissione dell’AVV_NOTAIO dalla ripartizione dei crediti in prededuzione, erano da imputarsi «ad una inadempienza dello stesso COGNOME il quale, invitato dal COGNOME con comunicazione fax del 13/3/2007 a
presentare le competenze professionali in modo da attivarmi per la liquidazione delle stesse nel più breve tempo possibile, non vi aveva provveduto fino al 3/5/2010 quando, a procedura concorsuale già conclusa, aveva chiesto al convenuto di conoscere il nominativo del giudice delegato al fine di ‘poter presentare in cancelleria l’istanza volta ad ottenere la liquidazione delle competenze maturate’».
La negligenza dell’AVV_NOTAIO sarebbe stata l’unica causa del danno asseritamente subito.
Il tribunale di Roma, con sentenza n. 280 del 2015, rigettava la domanda.
In particolare, il giudice di prime cure dava atto «della presenza in atti di un documento (nNUMERO_DOCUMENTO ), consistente in un fax con il quale l’AVV_NOTAIO, a seguito di una sollecitazione del curatore di cui all’fax del 13/3/2007, preannunciava un’istanza di liquidazione delle proprie competenze, istanza che per contro non risultava depositata».
Per tale ragione, il tribunale giustificava la mancata comunicazione del rendiconto e dell’avviso dell’udienza di discussione dello stesso, da imputarsi alla inadempienza dello stesso difensore il quale, pure invitato dal COGNOME, con comunicazione fax del 13/3/2007, a presentare le competenze professionali, non vi aveva provveduto sino al 3/5/2010.
Avverso tale sentenza proponeva appello il COGNOME deducendo:1) violazione e errata applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., asserendo che non esisteva alcun documento sub 11bis tra gli atti dallo stesso depositati; 2) violazione degli articoli 38,116 e 111 l.f. (ratione temporis applicabili).
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 6804/2021, depositata il 18/10/2021, rigettava l’appello.
In particolare, la Corte territoriale reputava che la comunicazione del 13/3/2007, con la quale l’AVV_NOTAIO, riscontrando il fax del curatore COGNOME, aveva dichiarato il proprio intento di richiedere in tempi brevi la liquidazione dei propri compensi al giudice delegato, era «effettivamente presente nel fascicolo dell’originario attore».
Ciò in quanto, era «di tutta evidenza che il tribunale debba necessariamente aver visionato il detto documento, altrimenti non avrebbe potuto trascrivere, nella sentenza, alcune parti dello stesso».
Neppure era condivisibile l’affermazione dell’AVV_NOTAIO per cui, trattandosi di credito non contestato per collocazione ed ammontare, tale credito doveva essere comunque «corrisposto autonomamente, quanto meno ai minimi di tariffa, ovvero conformemente alla condanna alle spese pronunciata nei vari giudizi, ove fosse stato consentito di sottoporre la questione al giudice delegato perché potesse procedere alla liquidazione».
La Corte d’appello, però, rilevava che vi era stata inadempienza dell’AVV_NOTAIO, in quanto il difensore del fallimento in sede giudiziale doveva fare richiesta di liquidazione dei compensi al giudice delegato «che provvede con decreto ai sensi dell’art. 25, n. 7 della legge fallimentare, disponendo il pagamento in prededuzione dalla massa», mentre se il credito non viene riconosciuto in tutto o in parte, oltre al reclamo al tribunale fallimentare, poteva servirsi dei normali mezzi riconosciutigli dall’ordinamento (si citavano Cass. n. 1309 del 2003 e Cass. n. 15671 del 2007).
Per la Corte di merito, dunque, si trattava di competenza esclusiva riconosciuta dalla legge in capo al giudice delegato, cui corrispondeva un vero e proprio diritto soggettivo del professionista.
AVV_NOTAIO, dunque, avrebbe dovuto richiedere le proprie spettanze, quantificandole e presentando apposita istanza al giudice delegato.
Non sussisteva allora alcuna responsabilità in capo al curatore, il quale non aveva alcun onere di sollecitare il difensore nella predisposizione dell’istanza di liquidazione, in prededuzione, dei propri compensi.
Aggiungeva la Corte territoriale che «’appellante in ogni caso non dimostra che il credito sarebbe stato soddisfatto in relazione all’attivo fallimentare».
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’AVV_NOTAIO, depositando anche memoria.
Ha resistito con controricorso il AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «nullità della sentenza per violazione degli articoli 115,116 e 345, terzo comma, c.p.c., in relazione e con riferimento agli articoli 24 e 111, secondo comma, Costituzione, ed a quanto previsto dall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».
Ad avviso del ricorrente, il tribunale ha assunto la decisione prendendo in considerazione «un documento inesistente (doc. ’11bis ‘)», come facilmente evincibile «dall’indice e dal fatto di non essere mai stati depositati documenti in corso di causa».
La Corte territoriale, invece, ha ritenuto che la comunicazione dell’AVV_NOTAIO del 13/3/2007, con cui si dava riscontro al fax inviato, in pari data, dal curatore COGNOME, era effettivamente presente nel fascicolo dell’originario attore, tanto che parte appellata (AVV_NOTAIO) aveva depositato in copia «sia il sollecito del curatore
sia per l’appunto la missiva indicata dal tribunale quale NUMERO_DOCUMENTO dell’originario attore».
Per il ricorrente, invece, né il tribunale, nella Corte d’appello avrebbero potuto respingere la domanda dell’attore sulla base di «un documento che non risultava regolarmente proAVV_NOTAIOo e che avrebbe dovuto indurre, al contrario, la Corte a chiedersi come esso fosse entrato a far parte del fascicolo d’Ufficio».
Trattavasi, allora, di un «documento mai proAVV_NOTAIOo» e dunque di «una prova ‘indisponibile’, ovvero ‘inesistente’». Tra l’altro, si trattava di un fatto espressamente contestato. Sarebbe stato comunque violato l’art. 345 c.p.c. essendo inammissibili nuovi documenti proAVV_NOTAIOi in appello.
Pertanto, avrebbe errato la Corte territoriale nel ritenere superabile l’eccezione di inammissibilità della nuova documentazione, per avere la parte appellata depositato in sede di appello in copia «la missiva indicata dal tribunale quale doc. 11bis dell’originario attore».
Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «violazione degli articoli 38,116,111 l.f. ( ratione temporis applicabili), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».
La Corte d’appello avrebbe utilizzato in motivazione pronunce giurisprudenziali non pertinenti, in quanto effettivamente compete al giudice delegato la verifica e l’accertamento dei crediti di massa, anche in prededuzione, mentre, nella specie, «l’azione proposta era, per l’appunto, diretta far accertare la responsabilità del resistente sotto il profilo dell’illecito civile per conAVV_NOTAIOa omissiva e, conseguentemente, volta ad ottenere il risarcimento del danno da essa derivato».
Il resistente ha giustificato il proprio comportamento affermando che il compenso è stato già pagato dalla controparte in sede di transazione.
Tuttavia, a prescindere da tale giustificazione, vi era interesse da parte del ricorrente alla ricezione della comunicazione relativa al deposito del rendiconto, in quanto il curatore colpevolmente ha proceduto alla presentazione del conto di gestione e del successivo progetto di riparto finale senza effettuare la prevista comunicazione.
Tra i soggetti legittimati a partecipare all’udienza di approvazione del rendiconto l’art. 116 l.f. fa riferimento a «ogni interessato».
Per il ricorrente, poi, la giurisprudenza di legittimità prevede che la comunicazione di cui all’art. 116 l.f. spetti anche ai creditori di massa soddisfatti (si cita Cass. n. 11286 del 2001).
Di qui la responsabilità per i danni subiti dal creditore pretermesso.
Il primo motivo non è fondato.
3.1. La Corte d’appello, con piena valutazione meritale, ha ritenuto che effettivamente nel corso del giudizio di primo grado l’attore, AVV_NOTAIO, in risposta al sollecito proveniente dal curatore del fallimento RAGIONE_SOCIALE, nella stessa data del 13/3/2007, ha proAVV_NOTAIOo il documento NUMERO_DOCUMENTO , con il quale il difensore, restando in attesa di conoscere le determinazioni dell’ufficio in ordine alla proposizione del ricorso per la dichiarazione di fallimento nei confronti della società debitrice, aggiungeva «ed in conseguenza della Sua sollecitazione provvedere, quanto prima, a depositare l’istanza per la liquidazione delle competenze maturate di cui, naturalmente, farò avere copia per consentirLe di esprimere il previsto parere».
La Corte territoriale, quindi, ha ritenuto che il NUMERO_DOCUMENTO , fosse stato proAVV_NOTAIOo già nel primo grado di giudizio, presumendo
ciò in quanto «il documento cui fa riferimento il Tribunale (una comunicazione datata 13/3/2007 con la quale il prof. COGNOME riscontrava il fax ‘odierno’ del Dr. COGNOME) fosse effettivamente presente nel fascicolo dell’originario attore. Invero, in primo luogo la parte appellata ha depositato in copia sia il sollecito del curatore sia per l’appunto la missiva indicata dal tribunale quale doc 11bis dell’originario attore».
Per la Corte d’appello, dunque, «è di tutta evidenza che il Tribunale debba necessariamente aver visionato il detto documento, altrimenti non avrebbe potuto trascrivere, nella sentenza, alcune parti dello stesso».
Deve muoversi, allora, da quanto affermato di recente da questa Corte, a Sezioni Unite, secondo la quale il giudice d’appello può porre a fondamento della propria decisione il documento proAVV_NOTAIOo in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto «che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo» (Cass. Sez.u., n. 4835 del 2023).
Nella specie, risulta che il tribunale ha trascritto parti del NUMERO_DOCUMENTO nella motivazione della sentenza; di qui la sussistenza di tale documento nel giudizio di primo grado quale oggetto di motivato convincimento espresso dal secondo giudice, con chiara indicazione e selezione positiva degli elementi a relativo supporto.
Il secondo motivo diviene dunque assorbito, in assenza della qualità di creditore in capo al ricorrente, riguardata al momento della predisposizione del rendiconto.
Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo motivo.
Condanna il ricorrente a rimborsare in favore del controricorrente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-q uater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026
Il Presidente NOME COGNOME