Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9912 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9912 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19783/2021 R.G. proposto da: COMUNE RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (EMAIL) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso.
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ricorrente – contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (EMAIL) che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (EMAIL), giusta procura speciale allegata al controricorso.
–
contro
ricorrenti –
nonché contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME NOME.
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intimati – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 2579/2020 depositata il 29/05/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2024
dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME e COGNOME NOME, proprietari di immobili nel RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, COGNOME NOME proprietaria di immobile al n. 14, COGNOME NOME proprietaria al n. 20 ed COGNOME NOME proprietaria di immobile in INDIRIZZO, lamentavano un progressivo deterioramento, sino alla completa inagibilità, dei loro beni e
convenivano in giudizio avanti alla allora Pretura di Roma, Sezione Distaccata di Tivoli, chiedendo risarcimento dei danni patiti, i proprietari degli appartamenti al INDIRIZZO di INDIRIZZO: COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME in NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, attribuendo loro la responsabilità per aver omesso di provvedere ai lavori di consolidamento del loro fabbricato e di averlo successivamente demolito senza le necessarie cautele, per averlo poi ricostruito in maniera non conforme al progetto strutturale e senza autorizzazione del AVV_NOTAIO civile.
Di costoro si costituivano soltanto COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, resistendo ed attribuendo la responsabilità ai proprietari degli immobili ai nn. 17, 19 e 20 della piazza (COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME); inoltre avanzavano domanda riconvenzionale verso il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Con sentenza n. 38/08 del 17 gennaio 2008 il Tribunale di Tivoli, espletata CTU: affermava la corresponsabilità dei proprietari degli appartamenti al n. 18 della piazza; li condannava ad eseguire i lavori di consolidamento e di restauro accertati dalla CTU; li condannava inoltre, in solido con il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, al risarcimento del danno patito dagli attori.
Avverso tale sentenza COGNOME NOME, erede di COGNOME NOME, proponeva appello avanti alla Corte d’Appello di Roma; COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, eredi di COGNOME NOME ed il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE proponevano appello incidentale; COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, in proprio ed in qualità di eredi COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, in qualità di eredi di COGNOME NOME, si
costituivano resistendo.
Con sentenza n. 2579/2020 del 29 maggio 2020 la Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello principale proposto da COGNOME NOME e COGNOME; rigettava altresì tutti gli appelli incidentali e dichiarava interamente compensate le spese del gravame.
Avverso tale sentenza propone ora ricorso, affidato a due motivi, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Resistono con controricorso COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME ed COGNOME NOME (questi ultimi in qualità di eredi di COGNOME NOME) e COGNOME NOME.
Restano intimati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Il PM non ha depositato conclusioni.
I controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente rileva il Collegio che il difensore del RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha depositato istanza di rimessione in termini ex art. 153 cod. proc. civ. per la notifica del ricorso nei confronti
di COGNOME NOME.
La richiesta va rigettata, non rispondendo al principio costituzionale di ragionevole durata del processo disporre l’integrazione del contraddittorio in relazione all’esito dello scrutinio dei motivi, nei termini di seguito riportati.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia ‘Violazione di legge (art. 360 n. 3 cpc) in relazione alla errata e/o falsa applicazione delle norme di diritto, in particolare degli artt. 2028, 2030 co. II, 2032 cod. civ .’
Lamenta che il Tribunale di Tivoli prima e la Corte di Appello di Roma poi hanno ritenuto sussistere la responsabilità del RAGIONE_SOCIALE per lo spontaneo intervento di questi nelle forme privatistiche, in ultima analisi ravvisando una sua negotiorum gestio .
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ‘omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato tra le parti (art. 360, n. 5, cod. proc. civ. )’.
Lamenta di essere stato condannato al risarcimento del danno sulla base di una consulenza tecnica ad esso RAGIONE_SOCIALE inopponibile, in quanto non ne era stato parte.
I due motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili.
In disparte il non marginale rilievo che fanno riferimento a fatti e documenti in maniera generica e del tutto assertiva, senza trascriverne o riassumerne il contenuto e senza indicarne la localizzazione nel contesto processuale dei precedenti gradi di merito, entrambi sollecitano un riesame dei fatti di causa e della valutazione delle prove, il cui sindacato è precluso in sede di legittimità (cfr., quanto al riesame del merito, Cass., Sez. Un., 25/10/2013, n. 24148 e, quanto alla revisione
dell’apprezzamento delle prove, Cass., del 24/05/2006, n. 12362; conf. Cass., 23/05/2014, n. 11511; Cass., 13/06/2014, n. 13485). Per di più, il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. risulta denunciato in termini (di omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione) non più deducibili ai sensi del testo vigente della norma.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza