Responsabilità del Comune: Quando le Scelte Urbanistiche Causano un Danno
La gestione del territorio da parte delle amministrazioni pubbliche è un’attività complessa, che deve bilanciare l’interesse pubblico con i diritti dei singoli cittadini. Ma cosa succede quando un Comune, attraverso le sue decisioni, danneggia un proprietario terriero? Un’ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare un caso emblematico di responsabilità del Comune per aver esaurito la capacità edificatoria di un’area, pregiudicando un privato.
I Fatti di Causa: La Genesi della Controversia
Tutto ha inizio nel lontano 1985. Un proprietario di un terreno, situato in un comprensorio edilizio con una volumetria massima consentita di 5300 metri quadri, cita in giudizio il Comune. L’accusa è grave: l’amministrazione avrebbe autorizzato altri privati a costruire in eccesso rispetto agli indici fondiari, esaurendo di fatto tutta la volumetria disponibile nell’area. Di conseguenza, il terreno dell’attore, pur essendo edificabile sulla carta, ha perso ogni concreta possibilità di sviluppo, subendo un notevole danno patrimoniale.
Il Lungo Percorso Giudiziario e la Responsabilità del Comune
Il cammino legale per ottenere giustizia è stato lungo e tortuoso. Inizialmente, nel 1995, il Tribunale si dichiara incompetente, ritenendo la questione di giurisdizione del giudice amministrativo. Tuttavia, la Corte d’Appello, nel 1998, ribalta questa decisione, affermando la competenza del giudice ordinario a decidere sulla richiesta di risarcimento danni.
Riassunto il giudizio, il Tribunale di primo grado, nel 2014, accerta finalmente la responsabilità del Comune. Sulla base di una consulenza tecnica, i giudici riconoscono che la condotta illegittima dell’amministrazione ha causato un danno concreto al proprietario, quantificato in oltre 300.000 euro. La vicenda non si conclude qui: il Comune appella la sentenza, contestando la propria giurisdizione, la ricostruzione dei fatti e la quantificazione del danno. Gli eredi del proprietario originale, a loro volta, propongono un appello incidentale per ottenere il riconoscimento di ulteriori voci di danno. La Corte d’Appello di Roma si pronuncia nel 2021, e ora la questione è al vaglio della Corte di Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
Sebbene l’ordinanza in esame sia interlocutoria e non contenga la decisione finale della Cassazione, possiamo analizzare le motivazioni che hanno guidato i giudici di merito. Il fulcro della questione risiede nel principio secondo cui la Pubblica Amministrazione, nell’esercizio delle sue funzioni, non è al di sopra della legge e deve rispondere dei danni causati da una sua condotta illecita.
Nel caso specifico, i giudici di primo grado hanno ritenuto che l’aver concesso permessi di costruire che hanno esaurito la volumetria totale di un comprensorio, violando le norme urbanistiche e precludendo ad un altro proprietario l’esercizio del suo diritto di edificare, costituisca un fatto illecito. Questo comportamento ha generato un danno ingiusto, per il quale l’amministrazione è tenuta a rispondere civilmente. La giurisdizione del giudice ordinario è stata affermata proprio perché la richiesta del cittadino non mirava ad annullare gli atti amministrativi (competenza del TAR), ma a ottenere un risarcimento per le conseguenze dannose di una condotta illecita.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa vicenda evidenzia un principio fondamentale per la tutela dei cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione. Anche quando agisce nell’ambito delle sue competenze, come la pianificazione urbanistica, un Comune deve rispettare le regole e i diritti dei privati. Se, con il suo operato, lede ingiustamente la posizione di un cittadino, quest’ultimo ha diritto a essere risarcito.
La decisione, se confermata, rafforza la posizione dei proprietari terrieri, che possono vedere tutelato il loro diritto a non essere penalizzati da una gestione errata o illegittima delle risorse edificatorie da parte dell’ente locale. Per le amministrazioni, invece, rappresenta un monito a esercitare i propri poteri con la massima diligenza e trasparenza, consapevoli che le loro azioni possono avere conseguenze patrimoniali dirette.
Un Comune può essere ritenuto responsabile se esaurisce la capacità edificatoria di un’area a svantaggio di un proprietario?
Sì, secondo quanto accertato dal Tribunale di primo grado nel caso di specie, la condotta illegittima del Comune che autorizza cubature eccessive ad altri privati, esaurendo la volumetria disponibile e danneggiando un proprietario, può fondare una sua responsabilità e un conseguente obbligo di risarcimento del danno.
A quale giudice spetta decidere sulla richiesta di risarcimento danni contro la Pubblica Amministrazione in questo caso?
Inizialmente il Tribunale si era dichiarato privo di giurisdizione, ma la Corte d’Appello, con una sentenza del 1998, ha stabilito che la competenza a decidere su questa specifica richiesta di risarcimento del danno spetta al giudice ordinario (il Tribunale civile) e non al giudice amministrativo.
Qual è stato l’esito del giudizio di primo grado?
Il Tribunale di Latina, con sentenza del 2014, ha accertato la responsabilità del Comune e lo ha condannato a risarcire il proprietario con una somma pari a euro 303.392,13 per i danni causati dalla sua condotta illegittima.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1706 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1706 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/01/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 21859/2021 R.G. proposto da:
COMUNE DI SABAUDIA, rappresentato dall’AVV_NOTAIO , elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore -ricorrente-
Contro
COGNOME NOME – EREDE DI COGNOME NOME – IN P.P. E N.Q., COGNOME NOME – EREDE DI COGNOME NOME -, COGNOME NOME – EREDE DI COGNOME NOME -, COGNOME NOME – EREDE DI COGNOME NOME -, COGNOME NOME EREDE DI COGNOME NOME , rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO , elettivamente domiciliati presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di ROMA n. 1193/2021 depositata il 16/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Nel dicembre dell’anno 1985 NOME COGNOME evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Latina, il RAGIONE_SOCIALE di Sabaudia, esponendo di essere proprietario di un terreno che ricadeva nel comprensorio edilizio numero 12 per il quale era astrattamente prevista la possibilità di realizzare una volumetria fino a 5300 metri quadri. Lamentava che il RAGIONE_SOCIALE aveva autorizzato, in favore di altri privati e con riferimento a quattro lottizzazioni, cubature eccessive rispetto agli indici fondiari così esaurendo la volumetria prevista per il comprensorio numero 12, con la conseguenza che il fondo dell’attore aveva sostanzialmente perso la sua volta azione edificatorio.
Il Tribunale di Latina nell’anno 1995 dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo. Avverso tale decisione COGNOME proponeva appello e la Corte territoriale di Roma con sentenza n. 456 del 1998 dichiarava, al contrario, la competenza giurisdizionale del Tribunale di Latina.
Il giudizio veniva riassunto davanti al Tribunale di Latina con citazione del 10 gennaio 1999 e definito con sentenza del 30 aprile 2014. Sulla base della consulenza tecnica d’ufficio il Tribunale accertava la responsabilità dell’amministrazione comunale c he condannava al risarcimento di un danno pari ad euro 303.392,13 a causa della illegittima condotta del RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale decisione proponeva appello il RAGIONE_SOCIALE di Sabaudia con atto notificato il 22 maggio 2015 eccependo il difetto di giurisdizione, la erronea ricostruzione relativa alla effettiva esistenza di diritti degli attori, l’errata quantificazione del danno e l’erroneo accertamento del nesso causale.
Si costituivano gli eredi di NOME COGNOME, NOME, NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, proponendo appello incidentale con riferimento ai criteri di valutazione del danno e
richiedendo il riconoscimento degli interessi compensativi sulle somme liquidate.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 16 febbraio 2021